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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1647/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1647/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 10,35 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. BARAGLI CLARISSA Parte_1 Per essuno compare CP_1 L'avv. Baragli dà atto di aver depositato in PCT documentazione relativa al ricorso notificato a mezzo pec a parte resistente e chiede dichiararsi la contumacia della stessa. Il giudice rappresenta alla parte che la domanda di condanna al pagamento della contribuzione è stata fatta nei confronti dello stesso ricorrente e non di INPS, e ciò ai fini di una possibile questione astrattamente idonea a definire sul punto la domanda. L'avv. Baragli prende atto. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettate le istanze istruttorie, invita alla discussione. L'avv. Baragli discute la causa richiamandosi al ricorso e insistendo per le richieste e conclusioni tutte, di merito e istruttorie.
Il Giudice dichiara la contumacia di parte resistente, non costituita in giudizio benchè ritualmente citata, e si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 18,20, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAGLI Parte_1 C.F._1 CLARISSA, elettivamente domiciliato in VIA G. GALLIANO 59 presso il difensore avv. BARAGLI CLARISSA Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato in data 7.5.2025, ha chiesto la Parte_1 condanna della di al pagamento in suo favore della somma di € 3.772,44, oltre ad CP_2 CP_1 oneri previdenziali e contributivi, deducendo:
- di aver lavorato presso il Mercatino di Natale di Piazza Risorgimento ad Arezzo nel periodo
1.12.2021 - 5.1.2022 per la di ditta individuale ed esercente commercio al CP_2 CP_1 dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e di abbigliamento;
- che l'assunzione è avvenuta sulla base di un accordo amichevole, in assenza di regolare contratto;
- di essersi rivolto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze per chiedere sia una regolarizzazione a fini assicurativi e previdenziali sia il pagamento delle proprie spettanze retributive, la cui corresponsione era stata più volte rimandata dal datore di lavoro;
- che, al termine del suddetto intervento, l'Ispettorato ha determinato l'entità del compenso dovuto in €
3.772,44 ed ha accertato l'attività di lavoro da lui svolta quale lavoro subordinato con orario a tempo pieno, per cinque volte a settimana, per lo svolgimento di mansioni di commesso;
- di aver inviato in data 13.01.2025 diffida ad adempiere alla tramite il proprio avvocato, CP_2
IS Baragli;
- di aver deciso di instaurare il procedimento d'ingiunzione di pagamento R.G. n. 277/2025, non essendo pervenuti riscontri nel termine indicato;
- che tale procedimento si è concluso con il Decreto n. 1293/2025 di rigetto del ricorso per insufficienza di prova scritta;
- che il rapporto lavorativo intrattenuto con la è qualificabile quale lavoro subordinato, attesa la CP_2 sussistenza del vincolo della subordinazione;
- che tale vincolo si evincerebbe dal fatto che sia stata la a fornire il registratore di cassa nonché CP_2 da altri elementi acquisibili in fase istruttoria;
- che, in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il risultato dell'accertamento compiuto dall' è da ritenersi piena prova del carattere Parte_2 subordinato del rapporto di lavoro intrattenuto con la;
CP_2
- che, sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità, il calcolo circa il compenso costituisce elemento di prova della subordinazione.
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: a) accertare e condannare la ditta convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di
3.772,44 Euro o quella che verrà riconosciuta in corso di causa, posta la sussistenza di un rapporto di CP_ lavoro subordinato a tempo determinato;
b) condannare la convenuta al versamento in favore del ricorrente degli oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore. In via istruttoria (...)”.
Dichiarata la contumacia della resistente, attesa la regolare notifica del ricorso e stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, e rigettate le istanze istruttorie in quanto generiche e valutative – la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contenutale motivazione, dopo che all'udienza medesima era stato rilevato ai sensi dell'art. 101 c.p.c. che la domanda di condanna al pagamento della contribuzione è stata fatta a favore dello stesso ricorrente e non a favore dell'INPS.
* * *
Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
1. Sul rigetto della domanda sub a) per mancata allegazione della natura subordinata del rapporto di lavoro In primo luogo, occorre esaminare la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 3.722, 44, la quale presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Sul punto, merita sottolineare che - per giurisprudenza consolidata – nelle controversie di lavoro,
l'onere di provare la natura subordinata del rapporto incumbuit ei qui dicit e, dunque, sul lavoratore che agisce per il riconoscimento delle relative spettanze (così, ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. n.
20443/2025; Tribunale Vallo Della Lucania, Sez. lavoro, Sent. n. 388/2025).
Ne deriva, in capo al ricorrente, l'onere di allegazione e di prova “relativamente ad un complesso di elementi, alcuni direttamente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione” (così anche Tribunale
Bari, Sez. lavoro, Sent. n. 31/2020).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato efficacemente assolto dal ricorrente, il quale ha mancato persino di allegare elementi idonei ad integrare gli indici sintomatici della subordinazione, enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vd. tra le altre, Cass., 7024/2015).
Invero, il ricorso risulta privo di qualsiasi allegazione in merito, ad esempio, alla sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra retribuzione fissa mensile e prestazione lavorativa, di un orario di lavoro fisso e continuativo, della continuità della prestazione, del vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro o di un effettivo inserimento nell'organizzazione aziendale.
A ben vedere, il ricorrente si è limitato a fare riferimento all'utilizzo di un registratore di cassa fornito dalla ditta – elemento di per sé non particolarmente significativo - e, soprattutto, all'accertamento della natura subordinata del rapporto ad opera dell' . Nell'ottica Parte_2 del ricorrente, quest'ultimo “è da ritenersi piena prova, sufficiente a stabilire che, il rapporto di
Lavoro fra la e il Sig. fosse, sebbene in assenza di contratto scritto, di tipo CP_2 Parte_1 subordinato, perciò con specifiche conseguenze dal punto di vista della spettanza dello stipendio, dei contributi previdenziali, etc.” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Orbene, tale assunto è smentito dalla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente, laddove stabilisce che i Par verbali redatti dall'Ispettorato lavoro “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza” (Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent. n. 22743 del 2010) e, quindi, non anche delle dichiarazioni raccolte da tali organi, le quali rimangono liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dei fatti per cui è causa. Né l'onere di allegazione de quo può ritenersi assolto sulla base del generico riferimento ad “altri elementi che potranno essere confermati nello svolgimento della fase istruttoria” di cui a pag. 3 del ricorso, in quanto i capitoli di prova orale formulati dal ricorrente risultano essere generici e valutativi
(si veda, a titolo esemplificativo, il capitolo numero 3).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie non è stata raggiunta la prova in ordine agli elementi di fatto idonei a ricondurre il rapporto di lavoro nell'ambito della nozione di subordinazione desumibile dall'art. 2094 c.c., di talché dev'essere rigettata la domanda relativa alla connessa questione retributiva.
2. Sull'inammissibilità della domanda sub b) perché formulata in favore del ricorrente anziché in favore dell' Controparte_4
In secondo luogo, è necessario rilevare l'inammissibilità della domanda con cui il ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento in favore del ricorrente degli oneri previdenziali e contributivi.
A prescindere dalla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro, la domanda è inammissibile, in quanto soggetto attivo del rapporto contributivo è solamente l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, di talché il datore di lavoro è tenuto all'assolvimento dell'obbligazione contributiva esclusivamente nei suoi confronti e non direttamente del lavoratore.
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che tale obbligazione ha natura squisitamente pubblicistica e ben è equiparabile alle obbligazioni tributarie, in virtù sia della loro origine legale che della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. civ. Sez. U., Sent n. 10232 del 2003; Cass. civ. Sent n. 2130 del 2018). Ne consegue che rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo il lavoratore è titolare di un mero interesse di fatto e non di una “situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992)
o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui
(art. 81 c.p.c.)” (così Cass. civ., sez. lavoro, Ord. n. 29637/2021).
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili, essendosi costituita solo la parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta il ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Ilaria Pedace
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1647/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 10,35 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. BARAGLI CLARISSA Parte_1 Per essuno compare CP_1 L'avv. Baragli dà atto di aver depositato in PCT documentazione relativa al ricorso notificato a mezzo pec a parte resistente e chiede dichiararsi la contumacia della stessa. Il giudice rappresenta alla parte che la domanda di condanna al pagamento della contribuzione è stata fatta nei confronti dello stesso ricorrente e non di INPS, e ciò ai fini di una possibile questione astrattamente idonea a definire sul punto la domanda. L'avv. Baragli prende atto. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettate le istanze istruttorie, invita alla discussione. L'avv. Baragli discute la causa richiamandosi al ricorso e insistendo per le richieste e conclusioni tutte, di merito e istruttorie.
Il Giudice dichiara la contumacia di parte resistente, non costituita in giudizio benchè ritualmente citata, e si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 18,20, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAGLI Parte_1 C.F._1 CLARISSA, elettivamente domiciliato in VIA G. GALLIANO 59 presso il difensore avv. BARAGLI CLARISSA Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato in data 7.5.2025, ha chiesto la Parte_1 condanna della di al pagamento in suo favore della somma di € 3.772,44, oltre ad CP_2 CP_1 oneri previdenziali e contributivi, deducendo:
- di aver lavorato presso il Mercatino di Natale di Piazza Risorgimento ad Arezzo nel periodo
1.12.2021 - 5.1.2022 per la di ditta individuale ed esercente commercio al CP_2 CP_1 dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e di abbigliamento;
- che l'assunzione è avvenuta sulla base di un accordo amichevole, in assenza di regolare contratto;
- di essersi rivolto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze per chiedere sia una regolarizzazione a fini assicurativi e previdenziali sia il pagamento delle proprie spettanze retributive, la cui corresponsione era stata più volte rimandata dal datore di lavoro;
- che, al termine del suddetto intervento, l'Ispettorato ha determinato l'entità del compenso dovuto in €
3.772,44 ed ha accertato l'attività di lavoro da lui svolta quale lavoro subordinato con orario a tempo pieno, per cinque volte a settimana, per lo svolgimento di mansioni di commesso;
- di aver inviato in data 13.01.2025 diffida ad adempiere alla tramite il proprio avvocato, CP_2
IS Baragli;
- di aver deciso di instaurare il procedimento d'ingiunzione di pagamento R.G. n. 277/2025, non essendo pervenuti riscontri nel termine indicato;
- che tale procedimento si è concluso con il Decreto n. 1293/2025 di rigetto del ricorso per insufficienza di prova scritta;
- che il rapporto lavorativo intrattenuto con la è qualificabile quale lavoro subordinato, attesa la CP_2 sussistenza del vincolo della subordinazione;
- che tale vincolo si evincerebbe dal fatto che sia stata la a fornire il registratore di cassa nonché CP_2 da altri elementi acquisibili in fase istruttoria;
- che, in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il risultato dell'accertamento compiuto dall' è da ritenersi piena prova del carattere Parte_2 subordinato del rapporto di lavoro intrattenuto con la;
CP_2
- che, sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità, il calcolo circa il compenso costituisce elemento di prova della subordinazione.
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: a) accertare e condannare la ditta convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di
3.772,44 Euro o quella che verrà riconosciuta in corso di causa, posta la sussistenza di un rapporto di CP_ lavoro subordinato a tempo determinato;
b) condannare la convenuta al versamento in favore del ricorrente degli oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore. In via istruttoria (...)”.
Dichiarata la contumacia della resistente, attesa la regolare notifica del ricorso e stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, e rigettate le istanze istruttorie in quanto generiche e valutative – la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contenutale motivazione, dopo che all'udienza medesima era stato rilevato ai sensi dell'art. 101 c.p.c. che la domanda di condanna al pagamento della contribuzione è stata fatta a favore dello stesso ricorrente e non a favore dell'INPS.
* * *
Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
1. Sul rigetto della domanda sub a) per mancata allegazione della natura subordinata del rapporto di lavoro In primo luogo, occorre esaminare la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 3.722, 44, la quale presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Sul punto, merita sottolineare che - per giurisprudenza consolidata – nelle controversie di lavoro,
l'onere di provare la natura subordinata del rapporto incumbuit ei qui dicit e, dunque, sul lavoratore che agisce per il riconoscimento delle relative spettanze (così, ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. n.
20443/2025; Tribunale Vallo Della Lucania, Sez. lavoro, Sent. n. 388/2025).
Ne deriva, in capo al ricorrente, l'onere di allegazione e di prova “relativamente ad un complesso di elementi, alcuni direttamente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione” (così anche Tribunale
Bari, Sez. lavoro, Sent. n. 31/2020).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato efficacemente assolto dal ricorrente, il quale ha mancato persino di allegare elementi idonei ad integrare gli indici sintomatici della subordinazione, enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vd. tra le altre, Cass., 7024/2015).
Invero, il ricorso risulta privo di qualsiasi allegazione in merito, ad esempio, alla sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra retribuzione fissa mensile e prestazione lavorativa, di un orario di lavoro fisso e continuativo, della continuità della prestazione, del vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro o di un effettivo inserimento nell'organizzazione aziendale.
A ben vedere, il ricorrente si è limitato a fare riferimento all'utilizzo di un registratore di cassa fornito dalla ditta – elemento di per sé non particolarmente significativo - e, soprattutto, all'accertamento della natura subordinata del rapporto ad opera dell' . Nell'ottica Parte_2 del ricorrente, quest'ultimo “è da ritenersi piena prova, sufficiente a stabilire che, il rapporto di
Lavoro fra la e il Sig. fosse, sebbene in assenza di contratto scritto, di tipo CP_2 Parte_1 subordinato, perciò con specifiche conseguenze dal punto di vista della spettanza dello stipendio, dei contributi previdenziali, etc.” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Orbene, tale assunto è smentito dalla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente, laddove stabilisce che i Par verbali redatti dall'Ispettorato lavoro “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza” (Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent. n. 22743 del 2010) e, quindi, non anche delle dichiarazioni raccolte da tali organi, le quali rimangono liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dei fatti per cui è causa. Né l'onere di allegazione de quo può ritenersi assolto sulla base del generico riferimento ad “altri elementi che potranno essere confermati nello svolgimento della fase istruttoria” di cui a pag. 3 del ricorso, in quanto i capitoli di prova orale formulati dal ricorrente risultano essere generici e valutativi
(si veda, a titolo esemplificativo, il capitolo numero 3).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie non è stata raggiunta la prova in ordine agli elementi di fatto idonei a ricondurre il rapporto di lavoro nell'ambito della nozione di subordinazione desumibile dall'art. 2094 c.c., di talché dev'essere rigettata la domanda relativa alla connessa questione retributiva.
2. Sull'inammissibilità della domanda sub b) perché formulata in favore del ricorrente anziché in favore dell' Controparte_4
In secondo luogo, è necessario rilevare l'inammissibilità della domanda con cui il ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento in favore del ricorrente degli oneri previdenziali e contributivi.
A prescindere dalla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro, la domanda è inammissibile, in quanto soggetto attivo del rapporto contributivo è solamente l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, di talché il datore di lavoro è tenuto all'assolvimento dell'obbligazione contributiva esclusivamente nei suoi confronti e non direttamente del lavoratore.
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che tale obbligazione ha natura squisitamente pubblicistica e ben è equiparabile alle obbligazioni tributarie, in virtù sia della loro origine legale che della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. civ. Sez. U., Sent n. 10232 del 2003; Cass. civ. Sent n. 2130 del 2018). Ne consegue che rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo il lavoratore è titolare di un mero interesse di fatto e non di una “situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992)
o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui
(art. 81 c.p.c.)” (così Cass. civ., sez. lavoro, Ord. n. 29637/2021).
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili, essendosi costituita solo la parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta il ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Ilaria Pedace