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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2846 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Pt_1
DA VE e UM ER, Avvocatura dell'ente; RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonella Pucci;
RESISTENTE Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza e discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva la revisione di quanto accertato in fase di ATP dal CTU nominato nel procedimento n. 2749/2024.
Dedotto che gli stati patologici non davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle proprie conclusioni ed il rigetto della richiesta di riconoscimento delle prestazioni dedotte in giudizio.
Parte resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva coma da dispositivo letto in udienza e mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile per le motivazioni che seguono.
L'istante, con procedimento per ATP n. 4206/2024, aveva richiesto il riconoscimento dell'assegno di inabilità civile ex art. 13 della Legge 118/71.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specificatamente indicati e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo giudicante che parte ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione rilevando generiche criticità nell'elaborato peritale svolto nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo;
senza porre in evidenza lacune, contraddittorietà e vizi nel percorso motivazionale e logico condotto dal Dott.
. Persona_1
Dalla documentazione in atti, peraltro, si può rilevare che le osservazioni effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, non sono state sottoposte al CTU della fase per ATP in fase di controdeduzioni previamente comunicate rispetto al deposito della relazione conclusiva che ha determinato il presente procedimento. Parte ricorrente è rimasta inerme e non ha inviato alcuna osservazione in merito.
Si consideri che il legislatore ha indicato un termine per le controdeduzioni onde consentire alle parti di rilevare eventuali errori ed omissioni del CTU correggibili in sede di redazione della perizia definitiva.
Le contestazioni che avrebbero potuto essere effettuate nel corso del procedimento per ATP nei termini previsti non possono fare ingresso nel giudizio di merito come omissioni del CTU.
L'operare delle contestazioni generiche senza nulla aggiungere in merito ad eventuali vizi dell'elaborato (mancata valutazione di patologie concorrenti;
errata applicazione dei codici di cui al DM ministeriale;
errata applicazione e/o erroneità nel calcolo riduzionistico, ecc.); e non contestare ed evidenziare compiutamente gli abbagli in cui sarebbe incorso il Dott. , CTU del Per_1 procedimento per ATP presupposto del presente giudizio, equivale, ad avviso di questo giudicante, a mancata esplicitazione dei motivi di contestazione. Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, analiticamente descrittivo dello stato di salute del periziando (v. esame obiettivo) e, soprattutto, immune da qualsivoglia vizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 4206/24.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall' di Cosenza, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Pt_1 provvede:
a) dichiara inammissibile il presente giudizio;
b) condanna l' al pagamento della somma di €. 1.200,00, oltre Pt_1 rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonella
Pucci, procuratore costituito.
Castrovillari lì, 15 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2846 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Pt_1
DA VE e UM ER, Avvocatura dell'ente; RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonella Pucci;
RESISTENTE Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza e discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva la revisione di quanto accertato in fase di ATP dal CTU nominato nel procedimento n. 2749/2024.
Dedotto che gli stati patologici non davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle proprie conclusioni ed il rigetto della richiesta di riconoscimento delle prestazioni dedotte in giudizio.
Parte resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva coma da dispositivo letto in udienza e mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile per le motivazioni che seguono.
L'istante, con procedimento per ATP n. 4206/2024, aveva richiesto il riconoscimento dell'assegno di inabilità civile ex art. 13 della Legge 118/71.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specificatamente indicati e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo giudicante che parte ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione rilevando generiche criticità nell'elaborato peritale svolto nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo;
senza porre in evidenza lacune, contraddittorietà e vizi nel percorso motivazionale e logico condotto dal Dott.
. Persona_1
Dalla documentazione in atti, peraltro, si può rilevare che le osservazioni effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, non sono state sottoposte al CTU della fase per ATP in fase di controdeduzioni previamente comunicate rispetto al deposito della relazione conclusiva che ha determinato il presente procedimento. Parte ricorrente è rimasta inerme e non ha inviato alcuna osservazione in merito.
Si consideri che il legislatore ha indicato un termine per le controdeduzioni onde consentire alle parti di rilevare eventuali errori ed omissioni del CTU correggibili in sede di redazione della perizia definitiva.
Le contestazioni che avrebbero potuto essere effettuate nel corso del procedimento per ATP nei termini previsti non possono fare ingresso nel giudizio di merito come omissioni del CTU.
L'operare delle contestazioni generiche senza nulla aggiungere in merito ad eventuali vizi dell'elaborato (mancata valutazione di patologie concorrenti;
errata applicazione dei codici di cui al DM ministeriale;
errata applicazione e/o erroneità nel calcolo riduzionistico, ecc.); e non contestare ed evidenziare compiutamente gli abbagli in cui sarebbe incorso il Dott. , CTU del Per_1 procedimento per ATP presupposto del presente giudizio, equivale, ad avviso di questo giudicante, a mancata esplicitazione dei motivi di contestazione. Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, analiticamente descrittivo dello stato di salute del periziando (v. esame obiettivo) e, soprattutto, immune da qualsivoglia vizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 4206/24.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dall' di Cosenza, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Pt_1 provvede:
a) dichiara inammissibile il presente giudizio;
b) condanna l' al pagamento della somma di €. 1.200,00, oltre Pt_1 rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonella
Pucci, procuratore costituito.
Castrovillari lì, 15 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari