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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1068/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
NO ST EN EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5636/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011197000 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rappresentante legale di Ricorrente_1 S.a.s. di Nominativo_1 impugna e chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500011197000, notificata il 12.06.2025 da Agenzia Entrate Riscossione in relazione al credito per contributi consortili portati dalla cartella di pagamento n. 09420240042775857000 .
A sostegno delle sue ragioni eccepisce l'avvenuto annullamento giudiziale della cartella di pagamento sopra citato con la sentenza di questa Corte n. 4399-2025.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva riconoscendo le ragioni avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pur riconoscendo le ragioni avversarie, Agenzia delle Entrate Riscossione non documentava lo sgravio della pretesa, sicché non può dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna la parte convenuta a rifondere a quella ricorrente le competenze di lite, liquidate in
€ 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
NO ST EN EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5636/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011197000 QUOTA CONSORTIL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rappresentante legale di Ricorrente_1 S.a.s. di Nominativo_1 impugna e chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500011197000, notificata il 12.06.2025 da Agenzia Entrate Riscossione in relazione al credito per contributi consortili portati dalla cartella di pagamento n. 09420240042775857000 .
A sostegno delle sue ragioni eccepisce l'avvenuto annullamento giudiziale della cartella di pagamento sopra citato con la sentenza di questa Corte n. 4399-2025.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva riconoscendo le ragioni avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pur riconoscendo le ragioni avversarie, Agenzia delle Entrate Riscossione non documentava lo sgravio della pretesa, sicché non può dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna la parte convenuta a rifondere a quella ricorrente le competenze di lite, liquidate in
€ 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.