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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 595/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 342 del 21.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà, promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco
[...]
Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Iovino in Bologna – appellante;
nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfrancesco Parte_2
AT e IL OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Rimini – appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione Parte_2 di Giudice del lavoro, e sulla premessa di essere iscritto alla CNPADC, di avere conseguito la pensione di vecchiaia anticipata (decorrenza dall'1.7.2009) e di subire un'indebita trattenuta sul beneficio a titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dalla stessa adottato, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate
e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i Persona_1 motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con
Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CNPADC;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il Pt_1 quinquennio 2019-2023. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione
Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei Parte_3 [...]
è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza Parte_1
l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La
Controparte_1 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”.
Il Tribunale di Bologna, nella resistenza di controparte, respinta l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 443 c.p.c. e identificato l'oggetto del giudizio con l'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha Pt_1 trattenuto sui ratei liquidati e maturati della pensione dell'interessato, in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per un quinquennio successivamente prorogato, con Delibere dell'Assemblea dei
Delegati, per ulteriori quinquenni fino al 2023, definiva la controversia sulla base dell'orientamento di legittimità favorevole alla posizione del pensionato.
Precisamente, il Tribunale affermava che “il ricorso è fondato e va accolto alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha disatteso le difese proposte anche in questa
2 sede dalla resistente (ex plurimis Cass. n. 4348/2023, Cass. ord. n. Pt_1
3093/2023, Cass. n. 3088/2023, Cass n. 2453/2023, Cass n. 36560/2022 e numerose altre precedenti)” e, in relazione alle argomentazioni della Pt_1 aggiungeva che “tali argomentazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione, non apportano ragioni idonee a modificare il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n.
31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e
Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass.
n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati
(nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Pertanto, deve essere affermata l'illegittimità delle trattenute oggetto di causa e la resistente va condannata alla loro restituzione”. Pt_1
Né, precisava il Giudice, “rileva la circostanza che il ricorrente non abbia specificato da quando vengono applicate le predette trattenute e l'ammontare delle stesse, avendo egli svolto domanda di condanna generica, domanda che la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente ammissibile anche nel rito del lavoro. D'altro canto, nel costituirsi in giudizio, la non ha contestato di Pt_1 aver applicato sulla pensione del ricorrente il contributo di solidarietà, al contrario argomentando diffusamente sulla legittimità dello stesso, il che deve far ritenere provata la circostanza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
Dichiarata poi inammissibile – in quanto volta ad ottenere una pronuncia per il futuro – la domanda con cui era chiesto di escludersi la possibilità di operare la
“detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”, il Tribunale accoglieva il ricorso nei limiti della prescrizione decennale (ovverosia dal 3.8.2013, nei limiti del decennio anteriore alla notifica dell'atto) ed emetteva le seguenti statuizioni:
“- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla
[...] sulla pensione di Controparte_1
OL a titolo di contributo di solidarietà; - condanna la Parte_2 [...] alla restituzione, Controparte_1
3 in favore del ricorrente, di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà dal 3.8.2013, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
2. La CNPADC ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendo a questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, di
“rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo articolato motivo, la ripercorsi in sintesi i termini Pt_1 della vicenda, censura la sentenza nella parte in cui, in particolare, il Giudice ha ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina della
CNPADC, approvato con D.I. del 14.7.2004, e delle successive delibere, in tema di contributo di solidarietà, sarebbero illegittime. Il Tribunale, richiamato l'orientamento reso dalla Suprema Corte in materia, ha infatti affermato che esulerebbe dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto quest'ultimo non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce “un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Chiarisce la che, sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. Pt_1
335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296/2006, anche in relazione all'art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013, gli Enti previdenziali privatizzati hanno visto riconosciuto il potere di disciplinare ciascuna fase del rapporto previdenziale (dalla fase di iscrizione alla fase del perfezionamento), nel rispetto del carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, essendo pacifico che “l'autonomia normativa di cui dispongono gli
Enti previdenziali privatizzati (e quindi anche la CNPADC) consente di emanare norme aventi forza di legge;
infatti, la L. n. 21/1986, di “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”, conteneva delle norme (basti pensare a quelle che disciplinano gli obblighi contributivi ed i trattamenti pensionistici) che sono state tempo per tempo derogate dalle successive norme regolamentari, senza che si sia mai dubitato, per questo, della loro legittimità”. L'art. 22 del “Regolamento di disciplina” (così come l'art. 29 del Regolamento Unitario) della CNPADC non può essere allora ridotto a mero provvedimento amministrativo dell'Ente previdenziale, ma risulta una vera e propria norma giuridica che, grazie all'autonomia conferita dalla Legge
4 agli Enti previdenziali privatizzati (che prevede anche l'approvazione dei
Ministeri competenti), è addirittura idonea a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo.
Evidenzia la che non sussiste nell'ordinamento giuridico italiano una Pt_1 qualsivoglia norma o un qualsivoglia principio che affermi l'intangibilità del quantum della prestazione pensionistica in corso di erogazione e che, quindi, precluda l'introduzione di istituti quali il contributo di solidarietà, occorrendo soltanto che non sia leso il principio di ragionevolezza (in realtà salvaguardato, posto che il contributo di solidarietà: a) è stato introdotto e rinnovato al fine di rispettare i vincoli di bilancio posti dalla normativa in vigore, b) è utile alla realizzazione di un contemperamento degli interessi della coorte dei pensionati rispetto a quella degli iscritti ed allo scopo di evitare che solo su questi ultimi ricadessero le conseguenza pregiudizievoli della suddetta riforma, anche alla luce dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, c) non incide negativamente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica, essendo calibrato, come visto, su aliquote di scarso rilievo ed incidenti in maniera progressivamente più significativa solo nei confronti dei pensionati che godono di importi pensionistici rilevanti, d) viene applicato solo sulle quote di pensione calcolate secondo il metodo retributivo, corrispondente alle anzianità maturate antecedentemente al 1.1.2004, data di entrata in vigore della riforma della Pt_1
e) è applicato secondo aliquote significativamente più basse nei confronti di quei soggetti il cui trattamento pensionistico è calcolato con l'incidenza del metodo di calcolo contributivo e che, quindi, risentono già degli effetti deflattivi derivanti da tale calcolo, f) non altera il rapporto di proporzionalità tra contributi versati e importo di pensione, la quale, calcolata pro quota con il metodo reddituale, è addirittura molto più vantaggiosa rispetto a una pensione calcola proporzionalmente ai contributi versati).
Secondo la poi, l'introduzione del contributo di solidarietà, Pt_1 riducendo (seppur temporaneamente ed in minima parte) gli importi dei trattamenti pensionistici di coloro la cui pensione non è stata calcolata secondo il metodo contributivo oppure lo è stata solo in minima parte, produce l'effetto di non far ricadere soltanto sugli iscritti le esigenze di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, rese progressivamente più stringenti dal Legislatore. In tal modo “si può contemperare gli interessi della coorte dei pensionati con quelli della coorte degli iscritti, evitando che gli effetti pregiudizievoli determinati dai recenti provvedimenti legislativi vengano subiti solo ed eccessivamente dagli iscritti alla ed evitando quindi comportamenti discriminatori in ragione Pt_1 dell'età, vietati anche dall'ordinamento comunitario. In sostanza, l'introduzione del contributo di solidarietà, oltre ad essere finalizzata alla salvaguardia
5 dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, ha ovviato al rischio di dover ricorrere ad un aggravamento dell'onere contributivo in capo a coloro che non avevano ancora maturato il diritto a pensione e che, quindi, non beneficiano, a differenza dei pensionati, dei vantaggi derivanti dall'applicazione del metodo di calcolo retributivo delle prestazioni”.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva che la sentenza del Tribunale di
Bologna – che ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato a controparte, condannando per l'effetto la CNPADC alla restituzione delle relative trattenute operate a tale titolo – è errata in quanto si pone in contrasto con l'art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), disposizione che ha interpretato autenticamente l'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995 e ss.mm.ii. Più precisamente, la norma ha stabilito che “l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma
763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, SI INTENDONO LEGITTIMI ED
EFFICACI A CONDIZIONE CHE SIANO FINALIZZATI AD ASSICURARE
L'EQUILIBRIO FINANZIARIO DI LUNGO TERMINE”.
La Legge di Stabilità 2014 ha inequivocabilmente chiarito che gli atti e le deliberazioni degli Enti previdenziali privatizzati (tra cui la CNPADC) sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, comportando questo “il riconoscimento della LEGITTIMITÀ di tutte quelle disposizioni statutarie e regolamentari emanate dagli Enti previdenziali privatizzati prima del 2007 che hanno lo scopo di assicurare
l'equilibrio finanziario di lungo termine degli Enti previdenziali stessi. Il
Legislatore ha, dunque, inteso chiarire la sua volontà di considerare non solo efficaci, ma anche legittimi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n.
296”,
La finalità dell'istituto, precisa la è proprio quella di garantire Pt_1
l'equilibrio finanziario di lungo termine (avendo la riforma del 2004 introdotto, pro quota, il sistema di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici e, con riferimento alle quote di pensione reddituali, il contributo di solidarietà), essendo irrilevante la circostanza che il contributo di solidarietà si caratterizzi per essere straordinario e limitato nel tempo.
Con il terzo motivo, la censura la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Giudice ha ritenuto che il termine della maturazione della prescrizione sia decennale e non quinquennale.
6 Innanzitutto, si afferma che l'orientamento interpretativo, seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale la prescrizione quinquennale si applicherebbe solo qualora il credito sia liquido e esigibile, è privo di base normativa.
Inoltre, anche a voler aderire a tale interpretazione, si evidenzia che nel caso di specie non è controverso né l'importo del trattamento pensionistico originario né l'importo del contributo di solidarietà trattenuto dalla ma esclusivamente Pt_1 la sussistenza o meno del diritto di quest'ultima a effettuare la trattenuta;
il credito, pertanto, deve essere considerato determinato.
Infine, si sottolinea che un'interpretazione difforme da quella prospettata dall'appellante sarebbe irragionevole e contraria a Costituzione;
infatti, si giungerebbe alla conseguenza paradossale che, in caso di mancata riscossione da parte del pensionato di ratei di pensione posti in pagamento in misura ridotta a causa di un'illegittima trattenuta, la prescrizione sarebbe illogicamente quinquennale per il rateo pagabile e decennale per la trattenuta.
4. L'appello non merita accoglimento.
Come evidenziato, in ultimo, da Cass., 22.6.2025, n. 16680, di cui si riporta la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è ormai consolidato l'orientamento di legittimità che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame.
Precisamente, si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_1 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La Suprema Corte di cassazione, con la pronuncia del 14.1.2019, n. 603, ha rilevato che “appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.,
7 avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”.
Detto orientamento, “iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n.
982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n.
18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n.
29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n.
12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n.
24667/2024 è consolidato e va confermato”.
5. Con riferimento alla durata del decorso prescrizionale, Cass., 22.6.2025,
n. 16681 ha evidenziato, riprendendo quanto evidenziato fin da Cass. n.
31527/2022, che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, cod. civ. – così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.”
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (ex plurimis, Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato
(ex multis, Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n.
4263/2023, n. 4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n.
6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.”
8 6. L'appello va, quindi, disatteso.
La regolamentazione delle spese di grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo (valore indeterminabile, come indicato dall'appellante nella nota di iscrizione a ruolo).
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.474,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 595/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 342 del 21.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà, promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco
[...]
Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Iovino in Bologna – appellante;
nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfrancesco Parte_2
AT e IL OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Rimini – appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione Parte_2 di Giudice del lavoro, e sulla premessa di essere iscritto alla CNPADC, di avere conseguito la pensione di vecchiaia anticipata (decorrenza dall'1.7.2009) e di subire un'indebita trattenuta sul beneficio a titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dalla stessa adottato, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate
e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i Persona_1 motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con
Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CNPADC;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il Pt_1 quinquennio 2019-2023. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione
Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei Parte_3 [...]
è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza Parte_1
l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La
Controparte_1 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”.
Il Tribunale di Bologna, nella resistenza di controparte, respinta l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 443 c.p.c. e identificato l'oggetto del giudizio con l'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha Pt_1 trattenuto sui ratei liquidati e maturati della pensione dell'interessato, in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per un quinquennio successivamente prorogato, con Delibere dell'Assemblea dei
Delegati, per ulteriori quinquenni fino al 2023, definiva la controversia sulla base dell'orientamento di legittimità favorevole alla posizione del pensionato.
Precisamente, il Tribunale affermava che “il ricorso è fondato e va accolto alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha disatteso le difese proposte anche in questa
2 sede dalla resistente (ex plurimis Cass. n. 4348/2023, Cass. ord. n. Pt_1
3093/2023, Cass. n. 3088/2023, Cass n. 2453/2023, Cass n. 36560/2022 e numerose altre precedenti)” e, in relazione alle argomentazioni della Pt_1 aggiungeva che “tali argomentazioni, come affermato dalla Corte di Cassazione, non apportano ragioni idonee a modificare il consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n. 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n.
31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e
Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass.
n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati
(nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Pertanto, deve essere affermata l'illegittimità delle trattenute oggetto di causa e la resistente va condannata alla loro restituzione”. Pt_1
Né, precisava il Giudice, “rileva la circostanza che il ricorrente non abbia specificato da quando vengono applicate le predette trattenute e l'ammontare delle stesse, avendo egli svolto domanda di condanna generica, domanda che la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente ammissibile anche nel rito del lavoro. D'altro canto, nel costituirsi in giudizio, la non ha contestato di Pt_1 aver applicato sulla pensione del ricorrente il contributo di solidarietà, al contrario argomentando diffusamente sulla legittimità dello stesso, il che deve far ritenere provata la circostanza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
Dichiarata poi inammissibile – in quanto volta ad ottenere una pronuncia per il futuro – la domanda con cui era chiesto di escludersi la possibilità di operare la
“detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”, il Tribunale accoglieva il ricorso nei limiti della prescrizione decennale (ovverosia dal 3.8.2013, nei limiti del decennio anteriore alla notifica dell'atto) ed emetteva le seguenti statuizioni:
“- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla
[...] sulla pensione di Controparte_1
OL a titolo di contributo di solidarietà; - condanna la Parte_2 [...] alla restituzione, Controparte_1
3 in favore del ricorrente, di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà dal 3.8.2013, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
2. La CNPADC ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendo a questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, di
“rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo articolato motivo, la ripercorsi in sintesi i termini Pt_1 della vicenda, censura la sentenza nella parte in cui, in particolare, il Giudice ha ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina della
CNPADC, approvato con D.I. del 14.7.2004, e delle successive delibere, in tema di contributo di solidarietà, sarebbero illegittime. Il Tribunale, richiamato l'orientamento reso dalla Suprema Corte in materia, ha infatti affermato che esulerebbe dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto quest'ultimo non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce “un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Chiarisce la che, sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. Pt_1
335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296/2006, anche in relazione all'art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013, gli Enti previdenziali privatizzati hanno visto riconosciuto il potere di disciplinare ciascuna fase del rapporto previdenziale (dalla fase di iscrizione alla fase del perfezionamento), nel rispetto del carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, essendo pacifico che “l'autonomia normativa di cui dispongono gli
Enti previdenziali privatizzati (e quindi anche la CNPADC) consente di emanare norme aventi forza di legge;
infatti, la L. n. 21/1986, di “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”, conteneva delle norme (basti pensare a quelle che disciplinano gli obblighi contributivi ed i trattamenti pensionistici) che sono state tempo per tempo derogate dalle successive norme regolamentari, senza che si sia mai dubitato, per questo, della loro legittimità”. L'art. 22 del “Regolamento di disciplina” (così come l'art. 29 del Regolamento Unitario) della CNPADC non può essere allora ridotto a mero provvedimento amministrativo dell'Ente previdenziale, ma risulta una vera e propria norma giuridica che, grazie all'autonomia conferita dalla Legge
4 agli Enti previdenziali privatizzati (che prevede anche l'approvazione dei
Ministeri competenti), è addirittura idonea a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo.
Evidenzia la che non sussiste nell'ordinamento giuridico italiano una Pt_1 qualsivoglia norma o un qualsivoglia principio che affermi l'intangibilità del quantum della prestazione pensionistica in corso di erogazione e che, quindi, precluda l'introduzione di istituti quali il contributo di solidarietà, occorrendo soltanto che non sia leso il principio di ragionevolezza (in realtà salvaguardato, posto che il contributo di solidarietà: a) è stato introdotto e rinnovato al fine di rispettare i vincoli di bilancio posti dalla normativa in vigore, b) è utile alla realizzazione di un contemperamento degli interessi della coorte dei pensionati rispetto a quella degli iscritti ed allo scopo di evitare che solo su questi ultimi ricadessero le conseguenza pregiudizievoli della suddetta riforma, anche alla luce dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, c) non incide negativamente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica, essendo calibrato, come visto, su aliquote di scarso rilievo ed incidenti in maniera progressivamente più significativa solo nei confronti dei pensionati che godono di importi pensionistici rilevanti, d) viene applicato solo sulle quote di pensione calcolate secondo il metodo retributivo, corrispondente alle anzianità maturate antecedentemente al 1.1.2004, data di entrata in vigore della riforma della Pt_1
e) è applicato secondo aliquote significativamente più basse nei confronti di quei soggetti il cui trattamento pensionistico è calcolato con l'incidenza del metodo di calcolo contributivo e che, quindi, risentono già degli effetti deflattivi derivanti da tale calcolo, f) non altera il rapporto di proporzionalità tra contributi versati e importo di pensione, la quale, calcolata pro quota con il metodo reddituale, è addirittura molto più vantaggiosa rispetto a una pensione calcola proporzionalmente ai contributi versati).
Secondo la poi, l'introduzione del contributo di solidarietà, Pt_1 riducendo (seppur temporaneamente ed in minima parte) gli importi dei trattamenti pensionistici di coloro la cui pensione non è stata calcolata secondo il metodo contributivo oppure lo è stata solo in minima parte, produce l'effetto di non far ricadere soltanto sugli iscritti le esigenze di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, rese progressivamente più stringenti dal Legislatore. In tal modo “si può contemperare gli interessi della coorte dei pensionati con quelli della coorte degli iscritti, evitando che gli effetti pregiudizievoli determinati dai recenti provvedimenti legislativi vengano subiti solo ed eccessivamente dagli iscritti alla ed evitando quindi comportamenti discriminatori in ragione Pt_1 dell'età, vietati anche dall'ordinamento comunitario. In sostanza, l'introduzione del contributo di solidarietà, oltre ad essere finalizzata alla salvaguardia
5 dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, ha ovviato al rischio di dover ricorrere ad un aggravamento dell'onere contributivo in capo a coloro che non avevano ancora maturato il diritto a pensione e che, quindi, non beneficiano, a differenza dei pensionati, dei vantaggi derivanti dall'applicazione del metodo di calcolo retributivo delle prestazioni”.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva che la sentenza del Tribunale di
Bologna – che ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato a controparte, condannando per l'effetto la CNPADC alla restituzione delle relative trattenute operate a tale titolo – è errata in quanto si pone in contrasto con l'art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), disposizione che ha interpretato autenticamente l'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995 e ss.mm.ii. Più precisamente, la norma ha stabilito che “l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma
763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, SI INTENDONO LEGITTIMI ED
EFFICACI A CONDIZIONE CHE SIANO FINALIZZATI AD ASSICURARE
L'EQUILIBRIO FINANZIARIO DI LUNGO TERMINE”.
La Legge di Stabilità 2014 ha inequivocabilmente chiarito che gli atti e le deliberazioni degli Enti previdenziali privatizzati (tra cui la CNPADC) sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, comportando questo “il riconoscimento della LEGITTIMITÀ di tutte quelle disposizioni statutarie e regolamentari emanate dagli Enti previdenziali privatizzati prima del 2007 che hanno lo scopo di assicurare
l'equilibrio finanziario di lungo termine degli Enti previdenziali stessi. Il
Legislatore ha, dunque, inteso chiarire la sua volontà di considerare non solo efficaci, ma anche legittimi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n.
296”,
La finalità dell'istituto, precisa la è proprio quella di garantire Pt_1
l'equilibrio finanziario di lungo termine (avendo la riforma del 2004 introdotto, pro quota, il sistema di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici e, con riferimento alle quote di pensione reddituali, il contributo di solidarietà), essendo irrilevante la circostanza che il contributo di solidarietà si caratterizzi per essere straordinario e limitato nel tempo.
Con il terzo motivo, la censura la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Giudice ha ritenuto che il termine della maturazione della prescrizione sia decennale e non quinquennale.
6 Innanzitutto, si afferma che l'orientamento interpretativo, seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale la prescrizione quinquennale si applicherebbe solo qualora il credito sia liquido e esigibile, è privo di base normativa.
Inoltre, anche a voler aderire a tale interpretazione, si evidenzia che nel caso di specie non è controverso né l'importo del trattamento pensionistico originario né l'importo del contributo di solidarietà trattenuto dalla ma esclusivamente Pt_1 la sussistenza o meno del diritto di quest'ultima a effettuare la trattenuta;
il credito, pertanto, deve essere considerato determinato.
Infine, si sottolinea che un'interpretazione difforme da quella prospettata dall'appellante sarebbe irragionevole e contraria a Costituzione;
infatti, si giungerebbe alla conseguenza paradossale che, in caso di mancata riscossione da parte del pensionato di ratei di pensione posti in pagamento in misura ridotta a causa di un'illegittima trattenuta, la prescrizione sarebbe illogicamente quinquennale per il rateo pagabile e decennale per la trattenuta.
4. L'appello non merita accoglimento.
Come evidenziato, in ultimo, da Cass., 22.6.2025, n. 16680, di cui si riporta la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è ormai consolidato l'orientamento di legittimità che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame.
Precisamente, si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_1 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La Suprema Corte di cassazione, con la pronuncia del 14.1.2019, n. 603, ha rilevato che “appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.,
7 avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”.
Detto orientamento, “iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n.
982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n.
18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n.
29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n.
12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n.
24667/2024 è consolidato e va confermato”.
5. Con riferimento alla durata del decorso prescrizionale, Cass., 22.6.2025,
n. 16681 ha evidenziato, riprendendo quanto evidenziato fin da Cass. n.
31527/2022, che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, cod. civ. – così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.”
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (ex plurimis, Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato
(ex multis, Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n.
4263/2023, n. 4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n.
6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.”
8 6. L'appello va, quindi, disatteso.
La regolamentazione delle spese di grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo (valore indeterminabile, come indicato dall'appellante nella nota di iscrizione a ruolo).
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.474,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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