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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7836 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile nella causa civile R.G. n. 6632/2022
Il Tribunale di PO – VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente.
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice rel. ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
TRA
(cf ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PO, alla via Cervantes n. 55/16, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Rotondo e Convertini Donatella, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
Attrice
E
(cf: ), elettivamente domiciliata in PO, Controparte_1 C.F._2
alla Via dei Greci, presso lo studio degli avv.ti Pietro D'Alessandro ed Ermanno
Restucci, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
Convenuta - attrice in via riconvenzionale
Oggetto: azione di accertamento donazione indiretta, azione di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 magio
2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
citava in giudizio osservando come, in virtù di testamento olografo del Controparte_1
25 marzo 2019, la de cuius aveva disposto delle proprie sostanze Persona_1
istituendo eredi universali la sua unica figlia –la convenuta – e la OT – CP_1
odierna attrice.
Deduceva l'attrice che alla convenuta era stata riconosciuta la sola quota di legittima, venendo a sè attribuita la restante parte del patrimonio ereditario pari all'intera quota disponibile, secondo la seguente ripartizione: 37,50 % a e 62,50% a Pt_1 CP_1
Concludeva, quindi, affinché il Giudice volesse: “ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante”.
Si costituiva la precisando dapprima i termini della domanda attorea e CP_1
spiegando come, nell'asse ereditario della compianta al momento Persona_1
dell'apertura della successione, si trovavano diversi beni, alcuni dei quali ricevuti dalla stessa a titolo di successione mortis causa del marito.
In particolare, deduceva la convenuta che:
1) i beni in PO e appartenevano in comproprietà alla signora CP_2 Per_1
ed al defunto coniuge cui succedevano la moglie per il 50% e la figlia CP_1
per la restante parte così generando una quota di titolarità in capo alla pari al Per_1
75% ( il proprio 50% cui aggiungere il 25% del marito). Venuta, poi, a mancare anche la , la ereditava metà del suo asse ereditario mentre la Per_1 CP_1
restante parte, secondo disposizioni testamentarie, era di spettanza della OT
; Pt_1
2) i beni in Apice appartenevano esclusivamente alla al momento del suo Per_1
decesso, cosicché su questi la e la concorrevano ciascuna per CP_1 Pt_1
la metà;
3) l'appartamento in PO sito in Via Duomo, infine, doveva essere dichiarato oggetto di una donazione indiretta da parte della in favore della OT Per_1
avendo la testatrice interamente corrisposto la provvista Parte_1
necessaria per l'acquisto della nuda proprietà in favore della attrice riservandosi per sé l'usufrutto e, dunque, andava ricompreso nell'asse ereditario al fine di ricalcolare la consistenza del relictum e del donatum ai fini poi di una eventuale azione di riduzione della predetta accertata donazione.
Sulla base di tali premesse, quindi, concludeva affinché il Giudice volesse: ““1 – accertare e dichiarare che l'acquisto in capo all'attrice del bene in PO, alla Via Duomo n. 348, in piena proprietà - o in subordine per la nuda proprietà - giusta atto notar di PO Persona_2
del 20 ottobre 2017, è avvenuto in virtù di donazione indiretta perché pagato integralmente dalla testatrice con denaro proprio direttamente alla venditrice; Persona_1
2 – accertare e dichiarare che, di conseguenza, il valore di detto bene, o in subordine della somma di denaro utilizzata per l'acquisto, va considerato nella determinazione delle quote ex art 556 cc;
3 - accertare e dichiarare che in virtù di detta donazione è stata lesa la quota di legittima spettante alla deducente;
4 – per l'effetto, ridurre la disposizione testamentaria in favore della (quella del 37,5 Parte_1
%) nella misura necessaria per reintegrare la quota di legittima della e, ove necessario, nel CP_1
caso in cui la riduzione della disposizione non sia sufficiente a reintegrare la quota, ridurre anche la donazione per quanto necessario;
5 – disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di , attraverso un comodo progetto Persona_1
divisionale che preveda:
- come parziale componente della quota di eredità, l'assegnazione alla deducente in piena proprietà dei seguenti beni: appartamento in PO, via Adolfo Omodeo n. 95, p. 4, scala A, folio 4, p.lla 310 , sub 10, zc 6, categ A”, classe 6, rc 880,56; Garage in PO , via Guido de Ruggiero snc, folio 4,
p.lla 843, sub 33, zc 6, categ 6, classe 5, rd 129,06;
- la vendita dei restanti beni, ove la non manifesti l'interesse all'assegnazione, con Parte_1
riparto del ricavato in base alle quote, effettuati i conguagli, se necessari, per compensare l'assegnazione dei beni in PO alla CP_1
6 - Porre le spese tutte di giudizio a carico della massa da dividere o, in caso di opposizioni della controparte, a carico dell'attrice, in entrambi i casi con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo senza riscossione”.
Conferito l'incarico all'ing. ai fini della determinazione del valore della massa e Per_3
della regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto della successione, depositata la relaione e i richiesti chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in merito alla natura dell'acquisto del bene in Via Duomo indicato dalla parte convenuta quale donazione indiretta eseguita in favore dell'attrice dalla defunta testatrice, pronuncia necessaria ai fini della decisione in merito alla allegata lesione della quota di riserva.
***
I – Sulla domanda riconvenzionale
1.1 Sull'azione di accertamento della donazione indiretta
Ebbene, in via prioritaria rispetto alla domanda di divisione avanzata dall'attrice, va decisa la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in ordine all'accertamento della natura dell'acquisto della nuda proprietà compiuto dalla convenuta Parte_1
dell'immobile in Via Duomo n. 348 di PO e precisamente dell'appartamento
[...]
numero interno 15, piano quarto, quattro vani catastali, confinante con appartamento interno 14, via Pallavicini, appartamento interno 16, pianerottolo e vano ascensore,
NCEU di PO, Sez Pen, folio 1, p.lla 469, su 14, via Duomo n. 348, p 4, int 15.
Con l'atto in questione la testatrice e la OT acquistavano, la prima Pt_1
l'usufrutto e la seconda la nuda proprietà, dell'immobile sino in PO Via Duomo meglio descritto in atti.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Al riguardo, la giurisprudenza chiarisce come: “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass. n. 9379 del 2020; Cass. n. 18098 del 2024)
Nel caso di specie, la prima circostanza emblematica dell'intento donativo emerge dal tenore dell'atto di compravendita per Notar del 20 ottobre 2017, il quale dà atto Per_2
dell'acquisto dell'usufrutto da parte della e della nuda proprietà da parte della Per_1
, precisando poi le modalità tramite le quali era stato versato il corrispettivo pari Pt_1
a complessivi € 215.000,00. In particolare l'importo veniva corrisposto a mezzo assegno postale per l'importo di € 5.000.00 e vaglia postale di € 210.000,00 di cui è allegata in atti la richiesta, da parte della , di emissione con ricevuta di addebito sul cc. In ordine al Per_1 residuale importo di € 5.000,00 viene depositato dalla convenuta, in sede di note istruttorie ex art. 183 comma 6 n 1 cpc, una copia di richiesta di emissione di assegno postale n. 7216086741 emesso in data 19.05.2017 e richiamato in sede di rogito addebitato sul cc postale intestato alla testatrice ed ad un terzo così provando il versamento dell'intero importo da parte della Persona_1
Va osservato, per completezza, che dalla formale intestazione del cc postale da cui veniva tratta la provvista per il pagamento del vaglia di € 210.000,00 necessario per l'acquisto dell'immobile in Via Duomo ( e per quel che rileva dell'onorario del Notaio pari ad € 7.000,00) risulta cointestato tra la defunta e la stessa OT odierna attrice Per_1
circostanza, invero, non valorizzata in alcun modo dalla in sede di prima Pt_1
memoria ex art. 183 comma 6 cpc ratione temporis vigente, né nei successivi scritti difensivi. Come noto, invero, in caso di conto corrente cointestato vige una presunzione ex art. 1854 cod. civ. in base alla quale si ritiene cointestato al 50% il saldo attivo. Tale presunzione è però superabile da uno dei cointestatari attraverso delle presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – per mezzo delle quali dimostri che il versamento di somme sul conto corrente è di pertinenza di uno soltanto di essi.
A parte la totale assenza di allegazioni sul punto da parte della che, anzi, si Pt_1
difende allegando ( in caso di accertata donazione che comunque contesta) la presenza di una donazione modale avendo la stessa provveduto ad accudire la nonna sino alla sua morte, va posta l'attenzione sulla precedente vendita conclusa dalla di un immobile Per_1
di sua esclusiva proprietà sito in PO, Via Adolfo Omodeo con atto notar del Per_4
20 settembre 2017, trascritto a PO 1 il 17 ottobre 2017 (nn 27544/20788). Il ricavato della vendita pari ad € 260.000,00 veniva versato, come da documentazione in atti ( cfr doc. 12 comparsa costitutiva), sul conto corrente postale numero n. 1039053747 da cui veniva poi emesso il vaglia postale necessario per il pagamento dell'appartamento in Via
Duomo per cui è causa. In assenza di altre rimesse è evidente il superamento della presunzione di contitolarità del conto ed alcuna prova può rinvenirsi della natura di donazione modale dell'atto.
Quanto poi all'esatta individuazione dell'oggetto della donazione, la giurisprudenza è granitica nel chiarire che, allorquando, come nel caso di specie il donante abbia corrisposto l'intera cifra necessaria ad acquistare l'immobile donato, “la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene, ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso e non del denaro” (ex multis, Cass., Sentenza n. 13619/2017; Cass., Sez. Un., Sentenza n.
9282/1992).
1.2 Sulla conseguente azione di riduzione
Nonostante, tuttavia, sia stata accertata la natura di donazione indiretta del predetto trasferimento, non può essere accolta la conseguente domanda di riduzione.
Va in primo luogo osservato come sia del tutto errata la configurazione giuridica dell'allegata lesione dal momento che la conveuta afferma che “La disposizione testamentaria in favore dell'attrice è dunque lesiva della legittima della cui è CP_1
stata destinata solo la metà del relictum e va quindi ridotta nei limiti di quanto occorre per reintegrare la quota di legge”. Appare evidente che, avendo il testamento istituito le parti in quote dell'asse ( in particolare nella quota di riserva la figlia legittimaria e nella quota disponibile la OT) alcuna lesione può essere rinvenuta nella fonte testamentaria.
Va dunque interpretata la domanda alla luce delle allegazioni in fatto che vedono lesiva della quota di riserva la allegata donazione indiretta.
Ricostruito, infatti, l'asse ereditario della signora al momento dell'apertura della Per_1
successione, e ricompreso al suo interno anche il valore dell'immobile donato, il Collegio rileva come non vi sia stata alcuna lesione della quota riservata alla CP_1
In proposito, occorre ricordare come la vicenda per cui è causa tragga origine dalla successione di deceduta il 13 maggio 2020 con testamento olografo del Persona_1
25 marzo 2019 nel quale stabiliva che, soddisfatta la quota di legittima a favore della figlia la restante quota di disponibile doveva essere devoluta interamente alla CP_1
OT . Essendo, quindi, la quota di riserva vantata dalla convenuta ex Parte_1
art. 537 1 comma c.c., pari alla metà del patrimonio la quota disponibile in cui veniva istituita la OT va stimata nella restante metà.
Pertanto, al fine di poter valutare la sussistenza dell'allegata lesione, è necessario innanzitutto stimare la consistenza dell'asse ereditario su cui poi calcolare le predette quote, tenendo conto non solo dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione, ma anche del valore dell'immobile di Via
Duomo oggetto di donazione indiretta a favore della . Pt_1
A tal fine il C.T.U. incaricato ha predisposto con perizia integrativa del 23 maggio 2025 una tabella raffigurante la consistenza dell'asse ereditario ricomprensivo dei seguenti beni immobili e mobili:
1) Appartamento in PO Via Omodeo n° 95 Estremi N.C.E.U.: sez. AVV foglio 4 particella 310 subalterno 10 dal valore di 294.000,00 €;
2) Box-auto in PO Via De Ruggiero s.n.c "Parco dei Fiori" Estremi N.C.E.U.: sez. AVV foglio 4 particella 843 subalterno 33 dal valore di 56.000,00 €;
3) Appartamento in DE MO (prov. CS) Via Contrada Rocca n° 172
Estremi N.C.E.U.: sez. AVV foglio 4 particella 310 subalterno 10 dal valore di
52.000,00 €;
4) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 27 dal valore di 13.000,00 €;
5) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 31 dal valore di 18.000,00 €;
6) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 41 dal valore di 6.500,00 €;
7) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 81 dal valore di 24.000,00 €;
8) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 84 dal valore di 5.500,00 €;
9) Fabbricato rurale in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi C.T.: foglio 21 particella 130 dal valore di 14.000,00 €;
10) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 1317 (ex 1312) dal valore di 11.000,00 €; 11) in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi C.T.: CP_3
foglio 21 particella 1319 (ex 1312) dal valore di 0 €;
12) € 624,00 di cui al cc n. UNICREDIT n° 102904419.
Il valore complessivo è stato, quindi ( erroneamente), stimato in € 494.624,00. L'errore è invero consistito nella allegata stima del valore del complesso ereditario quando, invero, si tratta del valore dei beni non tutti ricaduti per interno nell'asse ereditario. Invero i beni di PO ( Via Omodeo e Via De Ruggero) e quello in DE Marittima sono ricaduti nella successione della per la minor percentuale del 75% mentre i terreni in Per_1
Apice per l'intero. Pertanto, ricalcolando in base alle percentuali corrette ed applicando la riduzione indicata, il valore complessivo dei beni va rideterminato in € 296.324,00.
Alla predetta somma va, poi, aggiunto il valore del donatum il quale, in mancanza di contestazione sul punto, si considera pari al prezzo di vendita dell'immobile in via
Duomo di cui agli atti e precisamente ad € 215.000,00.
In conclusione, l'asse ereditario sul quale calcolare la quota di riserva e la quota disponibile ha un valore complessivo di € 511.324,00
Procedendo, quindi, ad applicare il disposto di cui al già citato art. 537 c.c., la somma corrispondende alla quota di legittima garantita alla e pari alla metà del CP_1
patrimonio ereditario ammonta ad € 255.662,00 la quale può essere ampiamente soddisfatta per l'importo necessario tramite i beni caduti in successione del valore complessivo di € 296.324,00, senza dover intaccare la donazione effettuata in vita dalla attraverso le operazioni divisionali del patrimonio. Per_1
II – Sulla domanda dell'attrice subordinata all'accoglimento dell'azione di riduzione
Va conseguentemente dichiarata assorbita la domanda posta in via gradata dall'attrice e volta, per l'ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione, ad accertare le somme di cui la convenuta avrebbe beneficiato fino alla morte della de cuius e dell'ulteriore somma dovuta all'attrice per il godimento dei beni comuni fino alla divisione degli stessi.
Con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio. Le regolamentazione delle spese di lite va demandata alla sentenza che definirà il giudizio.
PQM
1) Dichiara aperta la successione testamentaria di ( Persona_1
) nata a [...] il [...], e deceduta in PO il 13 C.F._3
maggio 2020 e dichiara eredi nella misura del 50% ciascuno
[...]
(cf ) e Parte_1 C.F._1
(cf: ); Controparte_1 C.F._2
2) Accerta la natura di donazione indiretta dell'atto a rogito Notaio Persona_2
del 20 ottobre 2017 rep n. 1375 racc. n. 983 avente ad oggetto il bene
[...]
sito in PO Via Duomo n. 348, p 4, int 15;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale volta ad accertata la lesione della quota di legittima;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per le operazioni di divisione;
5) Spese alla sentenza definitiva.
PO, 08.09.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile nella causa civile R.G. n. 6632/2022
Il Tribunale di PO – VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente.
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice rel. ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
TRA
(cf ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PO, alla via Cervantes n. 55/16, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Rotondo e Convertini Donatella, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
Attrice
E
(cf: ), elettivamente domiciliata in PO, Controparte_1 C.F._2
alla Via dei Greci, presso lo studio degli avv.ti Pietro D'Alessandro ed Ermanno
Restucci, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
Convenuta - attrice in via riconvenzionale
Oggetto: azione di accertamento donazione indiretta, azione di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 magio
2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
citava in giudizio osservando come, in virtù di testamento olografo del Controparte_1
25 marzo 2019, la de cuius aveva disposto delle proprie sostanze Persona_1
istituendo eredi universali la sua unica figlia –la convenuta – e la OT – CP_1
odierna attrice.
Deduceva l'attrice che alla convenuta era stata riconosciuta la sola quota di legittima, venendo a sè attribuita la restante parte del patrimonio ereditario pari all'intera quota disponibile, secondo la seguente ripartizione: 37,50 % a e 62,50% a Pt_1 CP_1
Concludeva, quindi, affinché il Giudice volesse: “ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante”.
Si costituiva la precisando dapprima i termini della domanda attorea e CP_1
spiegando come, nell'asse ereditario della compianta al momento Persona_1
dell'apertura della successione, si trovavano diversi beni, alcuni dei quali ricevuti dalla stessa a titolo di successione mortis causa del marito.
In particolare, deduceva la convenuta che:
1) i beni in PO e appartenevano in comproprietà alla signora CP_2 Per_1
ed al defunto coniuge cui succedevano la moglie per il 50% e la figlia CP_1
per la restante parte così generando una quota di titolarità in capo alla pari al Per_1
75% ( il proprio 50% cui aggiungere il 25% del marito). Venuta, poi, a mancare anche la , la ereditava metà del suo asse ereditario mentre la Per_1 CP_1
restante parte, secondo disposizioni testamentarie, era di spettanza della OT
; Pt_1
2) i beni in Apice appartenevano esclusivamente alla al momento del suo Per_1
decesso, cosicché su questi la e la concorrevano ciascuna per CP_1 Pt_1
la metà;
3) l'appartamento in PO sito in Via Duomo, infine, doveva essere dichiarato oggetto di una donazione indiretta da parte della in favore della OT Per_1
avendo la testatrice interamente corrisposto la provvista Parte_1
necessaria per l'acquisto della nuda proprietà in favore della attrice riservandosi per sé l'usufrutto e, dunque, andava ricompreso nell'asse ereditario al fine di ricalcolare la consistenza del relictum e del donatum ai fini poi di una eventuale azione di riduzione della predetta accertata donazione.
Sulla base di tali premesse, quindi, concludeva affinché il Giudice volesse: ““1 – accertare e dichiarare che l'acquisto in capo all'attrice del bene in PO, alla Via Duomo n. 348, in piena proprietà - o in subordine per la nuda proprietà - giusta atto notar di PO Persona_2
del 20 ottobre 2017, è avvenuto in virtù di donazione indiretta perché pagato integralmente dalla testatrice con denaro proprio direttamente alla venditrice; Persona_1
2 – accertare e dichiarare che, di conseguenza, il valore di detto bene, o in subordine della somma di denaro utilizzata per l'acquisto, va considerato nella determinazione delle quote ex art 556 cc;
3 - accertare e dichiarare che in virtù di detta donazione è stata lesa la quota di legittima spettante alla deducente;
4 – per l'effetto, ridurre la disposizione testamentaria in favore della (quella del 37,5 Parte_1
%) nella misura necessaria per reintegrare la quota di legittima della e, ove necessario, nel CP_1
caso in cui la riduzione della disposizione non sia sufficiente a reintegrare la quota, ridurre anche la donazione per quanto necessario;
5 – disporre lo scioglimento della comunione ereditaria di , attraverso un comodo progetto Persona_1
divisionale che preveda:
- come parziale componente della quota di eredità, l'assegnazione alla deducente in piena proprietà dei seguenti beni: appartamento in PO, via Adolfo Omodeo n. 95, p. 4, scala A, folio 4, p.lla 310 , sub 10, zc 6, categ A”, classe 6, rc 880,56; Garage in PO , via Guido de Ruggiero snc, folio 4,
p.lla 843, sub 33, zc 6, categ 6, classe 5, rd 129,06;
- la vendita dei restanti beni, ove la non manifesti l'interesse all'assegnazione, con Parte_1
riparto del ricavato in base alle quote, effettuati i conguagli, se necessari, per compensare l'assegnazione dei beni in PO alla CP_1
6 - Porre le spese tutte di giudizio a carico della massa da dividere o, in caso di opposizioni della controparte, a carico dell'attrice, in entrambi i casi con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo senza riscossione”.
Conferito l'incarico all'ing. ai fini della determinazione del valore della massa e Per_3
della regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto della successione, depositata la relaione e i richiesti chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in merito alla natura dell'acquisto del bene in Via Duomo indicato dalla parte convenuta quale donazione indiretta eseguita in favore dell'attrice dalla defunta testatrice, pronuncia necessaria ai fini della decisione in merito alla allegata lesione della quota di riserva.
***
I – Sulla domanda riconvenzionale
1.1 Sull'azione di accertamento della donazione indiretta
Ebbene, in via prioritaria rispetto alla domanda di divisione avanzata dall'attrice, va decisa la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in ordine all'accertamento della natura dell'acquisto della nuda proprietà compiuto dalla convenuta Parte_1
dell'immobile in Via Duomo n. 348 di PO e precisamente dell'appartamento
[...]
numero interno 15, piano quarto, quattro vani catastali, confinante con appartamento interno 14, via Pallavicini, appartamento interno 16, pianerottolo e vano ascensore,
NCEU di PO, Sez Pen, folio 1, p.lla 469, su 14, via Duomo n. 348, p 4, int 15.
Con l'atto in questione la testatrice e la OT acquistavano, la prima Pt_1
l'usufrutto e la seconda la nuda proprietà, dell'immobile sino in PO Via Duomo meglio descritto in atti.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Al riguardo, la giurisprudenza chiarisce come: “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass. n. 9379 del 2020; Cass. n. 18098 del 2024)
Nel caso di specie, la prima circostanza emblematica dell'intento donativo emerge dal tenore dell'atto di compravendita per Notar del 20 ottobre 2017, il quale dà atto Per_2
dell'acquisto dell'usufrutto da parte della e della nuda proprietà da parte della Per_1
, precisando poi le modalità tramite le quali era stato versato il corrispettivo pari Pt_1
a complessivi € 215.000,00. In particolare l'importo veniva corrisposto a mezzo assegno postale per l'importo di € 5.000.00 e vaglia postale di € 210.000,00 di cui è allegata in atti la richiesta, da parte della , di emissione con ricevuta di addebito sul cc. In ordine al Per_1 residuale importo di € 5.000,00 viene depositato dalla convenuta, in sede di note istruttorie ex art. 183 comma 6 n 1 cpc, una copia di richiesta di emissione di assegno postale n. 7216086741 emesso in data 19.05.2017 e richiamato in sede di rogito addebitato sul cc postale intestato alla testatrice ed ad un terzo così provando il versamento dell'intero importo da parte della Persona_1
Va osservato, per completezza, che dalla formale intestazione del cc postale da cui veniva tratta la provvista per il pagamento del vaglia di € 210.000,00 necessario per l'acquisto dell'immobile in Via Duomo ( e per quel che rileva dell'onorario del Notaio pari ad € 7.000,00) risulta cointestato tra la defunta e la stessa OT odierna attrice Per_1
circostanza, invero, non valorizzata in alcun modo dalla in sede di prima Pt_1
memoria ex art. 183 comma 6 cpc ratione temporis vigente, né nei successivi scritti difensivi. Come noto, invero, in caso di conto corrente cointestato vige una presunzione ex art. 1854 cod. civ. in base alla quale si ritiene cointestato al 50% il saldo attivo. Tale presunzione è però superabile da uno dei cointestatari attraverso delle presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – per mezzo delle quali dimostri che il versamento di somme sul conto corrente è di pertinenza di uno soltanto di essi.
A parte la totale assenza di allegazioni sul punto da parte della che, anzi, si Pt_1
difende allegando ( in caso di accertata donazione che comunque contesta) la presenza di una donazione modale avendo la stessa provveduto ad accudire la nonna sino alla sua morte, va posta l'attenzione sulla precedente vendita conclusa dalla di un immobile Per_1
di sua esclusiva proprietà sito in PO, Via Adolfo Omodeo con atto notar del Per_4
20 settembre 2017, trascritto a PO 1 il 17 ottobre 2017 (nn 27544/20788). Il ricavato della vendita pari ad € 260.000,00 veniva versato, come da documentazione in atti ( cfr doc. 12 comparsa costitutiva), sul conto corrente postale numero n. 1039053747 da cui veniva poi emesso il vaglia postale necessario per il pagamento dell'appartamento in Via
Duomo per cui è causa. In assenza di altre rimesse è evidente il superamento della presunzione di contitolarità del conto ed alcuna prova può rinvenirsi della natura di donazione modale dell'atto.
Quanto poi all'esatta individuazione dell'oggetto della donazione, la giurisprudenza è granitica nel chiarire che, allorquando, come nel caso di specie il donante abbia corrisposto l'intera cifra necessaria ad acquistare l'immobile donato, “la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene, ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso e non del denaro” (ex multis, Cass., Sentenza n. 13619/2017; Cass., Sez. Un., Sentenza n.
9282/1992).
1.2 Sulla conseguente azione di riduzione
Nonostante, tuttavia, sia stata accertata la natura di donazione indiretta del predetto trasferimento, non può essere accolta la conseguente domanda di riduzione.
Va in primo luogo osservato come sia del tutto errata la configurazione giuridica dell'allegata lesione dal momento che la conveuta afferma che “La disposizione testamentaria in favore dell'attrice è dunque lesiva della legittima della cui è CP_1
stata destinata solo la metà del relictum e va quindi ridotta nei limiti di quanto occorre per reintegrare la quota di legge”. Appare evidente che, avendo il testamento istituito le parti in quote dell'asse ( in particolare nella quota di riserva la figlia legittimaria e nella quota disponibile la OT) alcuna lesione può essere rinvenuta nella fonte testamentaria.
Va dunque interpretata la domanda alla luce delle allegazioni in fatto che vedono lesiva della quota di riserva la allegata donazione indiretta.
Ricostruito, infatti, l'asse ereditario della signora al momento dell'apertura della Per_1
successione, e ricompreso al suo interno anche il valore dell'immobile donato, il Collegio rileva come non vi sia stata alcuna lesione della quota riservata alla CP_1
In proposito, occorre ricordare come la vicenda per cui è causa tragga origine dalla successione di deceduta il 13 maggio 2020 con testamento olografo del Persona_1
25 marzo 2019 nel quale stabiliva che, soddisfatta la quota di legittima a favore della figlia la restante quota di disponibile doveva essere devoluta interamente alla CP_1
OT . Essendo, quindi, la quota di riserva vantata dalla convenuta ex Parte_1
art. 537 1 comma c.c., pari alla metà del patrimonio la quota disponibile in cui veniva istituita la OT va stimata nella restante metà.
Pertanto, al fine di poter valutare la sussistenza dell'allegata lesione, è necessario innanzitutto stimare la consistenza dell'asse ereditario su cui poi calcolare le predette quote, tenendo conto non solo dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione, ma anche del valore dell'immobile di Via
Duomo oggetto di donazione indiretta a favore della . Pt_1
A tal fine il C.T.U. incaricato ha predisposto con perizia integrativa del 23 maggio 2025 una tabella raffigurante la consistenza dell'asse ereditario ricomprensivo dei seguenti beni immobili e mobili:
1) Appartamento in PO Via Omodeo n° 95 Estremi N.C.E.U.: sez. AVV foglio 4 particella 310 subalterno 10 dal valore di 294.000,00 €;
2) Box-auto in PO Via De Ruggiero s.n.c "Parco dei Fiori" Estremi N.C.E.U.: sez. AVV foglio 4 particella 843 subalterno 33 dal valore di 56.000,00 €;
3) Appartamento in DE MO (prov. CS) Via Contrada Rocca n° 172
Estremi N.C.E.U.: sez. AVV foglio 4 particella 310 subalterno 10 dal valore di
52.000,00 €;
4) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 27 dal valore di 13.000,00 €;
5) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 31 dal valore di 18.000,00 €;
6) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 41 dal valore di 6.500,00 €;
7) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 81 dal valore di 24.000,00 €;
8) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 84 dal valore di 5.500,00 €;
9) Fabbricato rurale in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi C.T.: foglio 21 particella 130 dal valore di 14.000,00 €;
10) Appezzamento di terreno in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi
C.T.: foglio 21 particella 1317 (ex 1312) dal valore di 11.000,00 €; 11) in Apice (prov. BN) contrada Sottocastiglione Estremi C.T.: CP_3
foglio 21 particella 1319 (ex 1312) dal valore di 0 €;
12) € 624,00 di cui al cc n. UNICREDIT n° 102904419.
Il valore complessivo è stato, quindi ( erroneamente), stimato in € 494.624,00. L'errore è invero consistito nella allegata stima del valore del complesso ereditario quando, invero, si tratta del valore dei beni non tutti ricaduti per interno nell'asse ereditario. Invero i beni di PO ( Via Omodeo e Via De Ruggero) e quello in DE Marittima sono ricaduti nella successione della per la minor percentuale del 75% mentre i terreni in Per_1
Apice per l'intero. Pertanto, ricalcolando in base alle percentuali corrette ed applicando la riduzione indicata, il valore complessivo dei beni va rideterminato in € 296.324,00.
Alla predetta somma va, poi, aggiunto il valore del donatum il quale, in mancanza di contestazione sul punto, si considera pari al prezzo di vendita dell'immobile in via
Duomo di cui agli atti e precisamente ad € 215.000,00.
In conclusione, l'asse ereditario sul quale calcolare la quota di riserva e la quota disponibile ha un valore complessivo di € 511.324,00
Procedendo, quindi, ad applicare il disposto di cui al già citato art. 537 c.c., la somma corrispondende alla quota di legittima garantita alla e pari alla metà del CP_1
patrimonio ereditario ammonta ad € 255.662,00 la quale può essere ampiamente soddisfatta per l'importo necessario tramite i beni caduti in successione del valore complessivo di € 296.324,00, senza dover intaccare la donazione effettuata in vita dalla attraverso le operazioni divisionali del patrimonio. Per_1
II – Sulla domanda dell'attrice subordinata all'accoglimento dell'azione di riduzione
Va conseguentemente dichiarata assorbita la domanda posta in via gradata dall'attrice e volta, per l'ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione, ad accertare le somme di cui la convenuta avrebbe beneficiato fino alla morte della de cuius e dell'ulteriore somma dovuta all'attrice per il godimento dei beni comuni fino alla divisione degli stessi.
Con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio. Le regolamentazione delle spese di lite va demandata alla sentenza che definirà il giudizio.
PQM
1) Dichiara aperta la successione testamentaria di ( Persona_1
) nata a [...] il [...], e deceduta in PO il 13 C.F._3
maggio 2020 e dichiara eredi nella misura del 50% ciascuno
[...]
(cf ) e Parte_1 C.F._1
(cf: ); Controparte_1 C.F._2
2) Accerta la natura di donazione indiretta dell'atto a rogito Notaio Persona_2
del 20 ottobre 2017 rep n. 1375 racc. n. 983 avente ad oggetto il bene
[...]
sito in PO Via Duomo n. 348, p 4, int 15;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale volta ad accertata la lesione della quota di legittima;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per le operazioni di divisione;
5) Spese alla sentenza definitiva.
PO, 08.09.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi