Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 09/07/2024, iscritta al n. 1741 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nat a TERMINI IMERESE (PA) il 23/08/1990, Parte_1
, elettivament domiciliat in Indirizzo Telematico presso C.F._1 lo studio dell'avv. ORTENZI ALESSANDRA , che l rappresenta e difende per procura rilasciata
E
nat a il , , elettivament domiciliat in Indirizzo Telematico CP_1 presso lo studio dell'avv. ORTENZI ALESSANDRA, che l rappresenta e difende per procura rilasciata con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“ ”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai Parte_1 CP_1
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lo scioglimento del matrimonio contratto in data (trascritto nei registri dello stato civile del comune di parte , serie , n. ).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di in data della sentenza / emessa dal Tribunale di in data della convenzione di negoziazione assistita in data dell'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile in data che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1
indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
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