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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5012/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._2
all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Emanuela Rossomando, presso il cui studio, sito in Bellizzi alla via Roma n. 254, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per Decreto
Ingiuntivo, dall'Avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Maria Giulia Monaco, sito in
Napoli al viale degli oleandri n. 19;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 14/11/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 696/2020, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, il primo della somma pari ad €
80.461,30 quale debitore principale il secondo della somma pari ad €
50.080,82 quale coobbligato, quale debitoria derivante da due contratti di finanziamento (nn. 1257029 e 1745809) e da un contratto di finanziamento con apertura di credito (n. 1110586745) da utilizzarsi mediante carta di credito oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione o informazione circa la cessione del credito azionato in via monitoria in favore della opposta;
quale secondo motivo di opposizione, che il diritto di credito fatto valere mediante ingiunzione sarebbe estinto per prescrizione;
che, infatti, nel caso di specie, per effetto della risoluzione del contratto, il diritto a richiedere l'immediato pagamento di tutte le somme, quindi ad azionare il diritto, è sorto dal momento della risoluzione del contratto, ossia nell'anno 2009, con evidente decorso del termine decennale di prescrizione, in mancanza di atti interruttivi, prima del decennio;
che agli atti risulta prodotta una raccomandata, non consegnata né al debitore principale né al garante, che non può ritenersi notificata per compiuta giacenza, dal momento che non risulta notizia alcuna circa la forma, l'esito e l'effettività dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale, né vi è indicazione alcuna del motivo della mancata consegna;
che, in altri termini si legge semplicemente una sigla “AVV.C. 05.08.2019”, senza indicazione alcuna, circa il tipo di avviso, l'effettivo recapito dello stesso e la data della sua eventuale ricezione da cui inizierebbe a decorrere il termine di 30 giorni previsto ex art. 25 D.M.
Sviluppo Economico del 01/10/2008 per la consumazione della compiuta
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza giacenza degli invii a firma, né viene indicato il motivo per il quale il plico non era consegnato, ossia se il destinatario fosse sconosciuto, trasferito, assente, se si fosse rifiutato etc., come invece prescrive l'art.22 D.M.cit. è evidente che in mancanza di tutti gli elementi prescritti per potersi presumere la conoscenza di un avviso spedito a mezzo raccomandata, non può riconoscersi efficacia alcuna alla lettera di costituzione in mora prodotta;
quale terzo motivo di opposizione, che nei contratti posti a fondamento della domanda monitoria sono stati applicati interessi usurari;
quale quarto motivo di opposizione, che dagli estratti conto prodotti, sembra potersi desumere che per alcuni mesi il pagamento delle rate sia stato regolare e, tuttavia, tali rate versate non risultano scomputate dalle somme di cui si è chiesta l'ingiunzione; quale quinto motivo di opposizione, che essa disconosce la sottoscrizione apposta sul contratto n. 1110586745.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Parte_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 696/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva la deducendo: di essersi resa Controparte_3
cessionaria “pro soluto” dei crediti già vantati da Parte_3
, giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli
[...]
articoli 1 e 4 della Legge n. 130/1999, 58 del D.Lgs. n. 385/1993, nonché
13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 Aprile 2016, efficace ed opponibile in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018 (cfr. pagina 36 del doc.
2); che la produzione del suddetto avviso recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è, per ormai costante orientamento della
Suprema Corte in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, oltre a costituire ad avere in tal modo informato il debitore
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza ceduto dell'avvenuta cessione del credito originariamente vantato dalla cedente nei suoi confronti;
che, quanto alla presunta prescrizione del credito, è fin troppo agevole evidenziare che il termine applicabile ai contratti di mutuo o finanziamento è quello decennale, previsto dall'articolo
2946 del Codice Civile, termine la cui data di decorrenza, ad avviso della
Suprema Corte, deve essere individuato “con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula (…)” (ex multis, Cassazione, Sez. III Civile,
30 agosto 2011, n. 17798) o alla decadenza dal beneficio del termine;
che il suddetto termine, peraltro, è stato validamente interrotto dalla diffida depositata con il ricorso (doc. 5 del fascicolo monitorio) e, relativamente ad essa, si fa onestamente fatica a comprendere il significato stesso delle avverse contestazioni. Per entrambi i debitori, infatti, la raccomandata risulta recapitata per compiuta giacenza con avviso del 05/08/2019 e tali risultanze hanno efficacia fino a querela di falso;
che, pertanto, per il contratto n. 1745809, l'atto interruttivo è intervenuto prima del decorso del termine decennale decorrente dalla decadenza dal beneficio del termine;
che per il contratto n. 1257029, il piano di ammortamento è venuto a regolare scadenza il 27/11/2013, con la conseguenza che il credito, anche in assenza di atti interruttivi, non era prescritto al momento della notifica del
Decreto Ingiuntivo e non lo sarebbe tuttora;
che nessuna contestazione è stata svolta con riferimento alla presunta prescrizione del credito derivante dall'utilizzo della carta n. 1110586745, emessa in sostituzione di quella originariamente rilasciata in esecuzione del contratto nr. 1110371650. È per mero scrupolo difensivo, dunque, che si osserva come l'ultima operazione effettuata con la suddetta carta risalga al 31/03/2011 (doc. 3); che la consegna e l'utilizzo della carta, circostanze mai contestate e ampiamente documentate mediante il deposito degli estratti conto mensili
(doc. 4), valgono palesemente a smentire il disconoscimento operato con
5012/2020 - Sentenza Controparte_4 riferimento alla sottoscrizione apposta al contratto;
che la doglianza relativa all'usurarietà degli interessi è del tutto generica;
che, inoltre, quanto al presunto “mancato stralcio delle somme versate”, la contestazione è ampiamente smentita dagli estratti conto già depositati e dai prospetti riepilogativi allegati alla presente comparsa (doc. 3, 5 e 6), posto che per il contratto n. 1257029 risultano pagate 17 rate, per il n. 1745809 nessuna, mentre per la carta n. 1110586745 risultano detratti pagamenti per complessivi € 825,00; che gli opponenti, del resto, non sono stati neanche in grado di dedurre e provare quali e quanti sarebbero stati i pagamenti in ipotesi non contabilizzati.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 696/2020; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, accertare, in ogni caso, che essa è creditrice nei confronti del sig. Parte_1
della somma di € 80.461,30 oltre agli dalla richiesta sino al saldo e del sig.
della somma di € 50.080,82 oltre agli interessi dalla Parte_2
richiesta sino al saldo, e per l'effetto condannarli al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed onerava la parte opposta provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 21/2/2022 da parte opposta).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 14/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 21/2/2022).
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto dedotto di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione o informazione circa la cessione del credito azionato in via monitoria in favore della opposta.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, gli opponenti hanno ricevuto comunicazione della cessione del credito in favore della in quanto di tale cessione “in Controparte_1
blocco” è stata data pubblicità mediante avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018 (cfr. pagina 36 dell'allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 58
T.U.B., che ha valore notiziale per i debitori ceduti, perfettamente equipollente agli effetti di legge all'avvenuta notificazione o accettazione della cessione stessa da parte del debitore ceduto. Ad ogni modo, poi,
l'eventuale mancata comunicazione o informazione del debitore ceduto circa l'avvenuto trasferimento del diritto di credito è altresì irrilevante, costituendo la cessione del credito un contratto di natura bilaterale, che si perfeziona con il solo scambio del consenso legittimamente prestato dal creditore cedente e dal terzo cessionario, a prescindere dal consenso del debitore ceduto.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che il diritto di credito fatto valere mediante ingiunzione sarebbe estinto per prescrizione. Secondo la prospettazione degli opponent, infatti, per effetto
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza della risoluzione del contratto, il diritto a richiedere l'immediato pagamento di tutte le somme, quindi ad azionare il diritto, è sorto dal momento della risoluzione del contratto, ossia nell'anno 2009, con evidente decorso del termine decennale di prescrizione, in mancanza di atti interruttivi, prima del decennio;
pertanto, poiché agli atti risulta prodotta una raccomandata, non consegnata né al debitore principale né al garante, che non può ritenersi notificata per compiuta giacenza, dal momento che non risulta notizia alcuna circa la forma, l'esito e l'effettività dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale, né vi è indicazione alcuna del motivo della mancata consegna, deve ritenersi che sia maturata, appunto, la prescrizione.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass. Civ., n. 17798/2011; Cass. Civ., n.
4232/2023) oppure dalla decadenza dal beneficio del termine, se anteriore a tale scadenza.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva che non
è maturate alcuna prescrizione:
- in relazione al contratto di finanziamento n. 1257029 stipulato in data 28/11/2007, con obbligo di restituzione in n. 72 rate, che come tale scadeva il 28/11/2013, atteso che dalla documentazione in atti risulta che parte opponente ha pagato le rate fino al 27/11/2013 (cfr. all.ti 2 e 6 della produzione della fase monitoria), di talchè è da quest'ultima data che deve farsi risalire il “dies a quo” della prescrizione e, dunque, essa non è certamente maturata al momento
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza della notificazione del Decreto Ingiuntivo, avvenuta nel 2020, non oltre il decennio;
- in relazione al contratto di finanziamento con apertura di credito
n. 1110371650 (già n. 1110586745), atteso che dalla documentazione in atti risulta che l'ultimo utilizzo della carta di credito risale al 31/3/2011 (cfr. all.ti 3 e 7 della produzione della fase monitoria), di talchè è da quest'ultima data che deve farsi risalire il “dies a quo” della prescrizione e, dunque, essa non è certamente maturata al momento della notificazione del Decreto Ingiuntivo, avvenuta nel 2020, non oltre il decennio;
- in relazione al contratto di finanziamento n. 1745809 stipulato in data 27/4/2009, con obbligo di restituzione in n. 48 rate, che come tale scadeva il 27/4/2013, atteso che dalla documentazione in atti risulta che la decadenza dal beneficio del termine ha avuto luogo nel
2010 (cfr. all.ti 4 e 8 della produzione della fase monitoria), è da quest'ultima data che deve farsi risalire il “dies a quo” della prescrizione ed essendo intervenuto il 05/8/2019 atto interruttivo della prescrizione (poichè per costante giurisprudenza della Suprema
Corte - n. 16762/2013, n. 23920/2013, n. 24149/2018, in tema di interruzione della prescrizione vige il principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto, prova nella specie non fornita in alcun modo), di talché il termine ordinario decennale di prescrizione è stato interrotto prima che maturasse, nel
2020.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che nei contratti posti a fondamento della domanda monitoria sarebbero stati applicati interessi usurari.
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale); peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
Con il quarto motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che dagli estratti conto prodotti dall'opposta si desumerebbe che per alcuni mesi il pagamento delle rate sia avvenuto regolarmente e, ciononostante, di tali pagamenti la non avrebbe tenuto conto. Controparte_1
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Infatti, dalla documentazione in atti, e segnatamente dai prospetti riepilogativi (cfr. all.ti 3, 5 e 6 della produzione di parte opposta) risulta che per il contratto n. 1257029 sono state pagate n. 17 rate, per quello n.
1745809 nessuna, mentre per la carta n. 1110586745 sono stati detratti pagamenti per complessivi € 825,00. Né tanto meno gli opponenti hanno indicato o allegato quali e quanti sarebbero stati gli asseriti pagamenti da essi effettuati che l'opposta non avrebbe contabilizzato e, dunque, defalcato dalla propria pretesa creditoria.
Con l'ultimo motivo di opposizione il sig. ha Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione a lui apparentemente riconducibile apposta sul contratto n. 1110586745.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
In ogni caso si rileva che il contratto di finanziamento ha avuto un principio
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza d'esecuzione da parte della debitrice, come emerge dall'estratto conto esplicitato dal quale risultano tutti gli utilizzi effettuati dal debitore (cfr. all.
4 della produzione di parte opposta) condotta, questa, evidentemente del tutto incompatibile con il disconoscimento formulato. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “La parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione”. (“ex multis” Cass. Civ., n. 18748/2004;
Cass. Civ., n. 25047/2009; Cass. Civ., n. 10849/2012).
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 696/2020 va confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, comma 1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 80.461,30, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), nonché € 2.268,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Inoltre, stante il disposto dell'articolo 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010,
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza non avendo gli opponenti partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 21/2/2022), essi vanno condannati al pagamento al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 696/2020 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore di delle Controparte_3
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.320,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna e al Parte_1 Parte_2
versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Salerno il 24/2/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5012/2020 - Sentenza