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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11679 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.13033/2024 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 9/12/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.13033/2024R.G. tra
nato a [...] il [...], (codice fiscale: ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...] elettivamente domiciliata in Marano di Napoli alla via Poggio Vallesana pal. Begonia is. A sc. B presso e nello studio dell'avv. Barbara Schiattarella
( – che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1
virtù di procura allegata ATTORE
e
(CF. ) res.te in Sant'Antimo (Na) alla Via T.. e Controparte_1 C.F._3
Trento n. 7 sc. U – 80029 CONVENUTO CONTUMACE
Nonché
con socio unico (C.F. REA: TS-94899) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
TRIESTE alla via MACHIAVELLI, 4, in persona dei legali rappresentanti dr.rri CP_3
(n. SANREMO 24.09.1974) e (n.
[...] CP_4 Persona_1
12.01.1986) rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CRESCENZO ( giusta CodiceFiscale_4
procura alle liti per Notaio dr. in MILANO del 05 luglio 2023 Rep. 59.239/27.889 Persona_2
CONVENUTA
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite. Come da atti costitutivi e successive note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e la per sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i
[...] CP_2
danni subiti il giorno 19.4.2017, verso le ore 16,30 circa, allorchè il si trovava alla Parte_1
guida della propria bici e percorreva la Via SS Melito, quando all'altezza dell'incrocio con Via
Maddalena, veniva tamponato dal veicolo Fiat AN tg. EY727MD di proprietà dello ed CP_1
assicurato con la;
in contumacia dello si costituiva la società assicuratrice CP_2 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande;
depositata documentazione , escusso il teste il Testimone_1
3/6/2025, la causa è stata assegnata a sentenza .
Preliminarmente va ribadito che il processo è iniziato ex novo nel 2024 a seguito di una precedente sentenza con cui è stata dichiarata inammissibile, ma non rigettata nel merito, la domanda risarcitoria del proposta dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata nel 2018; di poi va Parte_1
dichiarata la proponibilità della domanda poiché l'istante ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva , analitica e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla sia con PEC del 2017 che con PEC del 2022 CP_2
oltre che con atto di citazione notificato nel 2018, a cui ha fatto seguito la sentenza n 1845/2021 del
Tribunale di Torre annunziata, idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art
2945 cc terzo comma e ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
Nel merito, la titolarità attiva e passiva è comprovata dai certificati medici, dalla copia del libretto di circolazione del veicolo Fiat AN tg. EY727MD , dalla non contestazione stragiudiziale della
; quanto al disconoscimento della conformità delle copie agli originali, contenuto CP_2
nella comparsa di costituzione della società, lo stesso è stato effettuato in modo del tutto generico e vago (cfr in tema sent Cass n. 27633/2018). Quanto alla dinamica, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., trattandosi di un tamponamento secondo le allegazioni attoree, non vige la norma di cui all'art. 2054 co. 2° c.c. come rilevato dalla costante giurisprudenza che così si esprime: “A norma dell'art. 149 C.d.S. il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo evitando collisioni con il veicolo che lo precede ed il fatto stesso della avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza con la conseguenza che , non trovando applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2° c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria dimostrando una causa a lui in tutto o in parte in imputabile” (cfr. in tema Cass. n. 6193/2014, ord Cass n. 13703/2017, ord Cass n. 18708/2021) di tal che, sulla base delle prove testimoniali assunte, è dato desumere la esclusiva responsabilità di Controparte_1
nella causazione del sinistro de quo.
Gli elementi probatori che consentono di concludere nel senso suindicato sono dati dalle dichiarazioni del teste : “Indifferente A metà aprile 2017 mi trovavo con Testimone_1 Per_3
poi deceduto , sulla Via SS Melito dove vendevano frutta in qualità di ambulanti , quasi al
[...]
congiungimento con viale Maddalena Era primo pomeriggio. La strada era a senso unico verso
l'ospedale Don Bosco e ho visto un a Fiat AN scura che percorreva la strada ed ha tamponato un ragazzo in bici che percorreva la strada a velocità moderata sul margine destro Non era una bicicletta elettrica e la Fiat non andava né veloce né piano. La strada era libera e non so il motivo per il quale la AN ha tamponato la bici che non stata facendo alcuna manovra azzardata .Non vi erano neppure auto ferme e ho visto tutto ad una distanza di circa 5- 10 metri. L'auto ha urtato con la parte tra il faro destro e il parafango anteriore contro la ruota posteriore della bici Il ragazzo in bici non è riuscito a stare in piedi ed è caduto sulla strada, sulla destra a pochi centimetri dal marciapiede Non aveva il casco e lamentava dolori alla testa, alla spalla al ginocchio, all'anca, perdeva sangue dalla testa lato destro . Il ragazzo che guidava la Fiat si è fermato e vi era lì vicino anche una signora anziana che aveva comprato frutta da noi . Il ragazzo della AN lo ha portato all'ospedale Don Bosco. Abbiamo tenuto la bici io e e poi la Per_3
sera il ragazzo, , è venuto a prenderla.” della cui attendibilità estrinseca ed intrinseca non vi Pt_1
è motivo di dubitare neppure in base alle perplessità avanzate dalla società con riferimento al luogo di residenza di , ubicato in provincia di Napoli, a Sant'Antimo come da relata di Controparte_1
notifica e non a Mantova.
Alla dichiarazione di esclusiva responsabilità dello nella causazione del sinistro, sulla CP_1
base della presunzione sancita dalla SC e dall'art 149 CdS, deriva l'accoglimento delle domande attoree con la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attore e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso , in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall' attrice, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto AS , certificati medici), e dalla relazione del C.T.P della società fatta propria dal procuratore attoreo all'udienza del 3/6/2025 ( lesione facciale, trauma ginocchio e spalla destra, trauma contusivo sacro coccigeo) e congruamente motivata, da liquidare, all'attualità, sulla base delle Tabelle di
Milano 2024 ( cfr in tema sent Cass n. 8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”) ed in assenza di un doveroso intervento del legislatore attualmente in vigore, considerando il 12% di invalidità permanente , l'I.T.P. in 20 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 20 giorni al 25%, tenuto conto dell'anno di nascita (30/4/1995) e del tipo di lesioni subite, in €30.800,00 (punto di invalidità
2.851,87 senza alcun aumento o personalizzazione stante la non spettanza, per difetto di prova del danno morale o alla vita di relazione, e demoltiplicatore attesa l'età 0,900);a titolo di invalidità temporanea parziale €2.940,00 per un totale di €33.740,00 già comprensivo delle limitazioni algo- funzionali, delle instabilità articolari, del pregiudizio estetico , oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 , n. 3931/2010, ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”); quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico- relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'istante ha sofferto dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria Vanno inoltre condannati i convenuti in solido al pagamento della somma di €593,57 ( 520+73,57)
quali spese mediche documentate e ritenute congrue dallo stesso C.T.P, oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Le spese di lite sopportate dall'attore , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , in base alla somma realmente riconosciuta ( scaglione fino ad € 52.000,00) valore medio ridotto tenuto conto della non complessità della lite, escluse le spese vive non provate, vanno poste a carico dei convenuti in solido , con attribuzione in favore dell'avv.to Barbara Schiattarella.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande attoree per quanto di ragione e riconosciuta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, condanna i convenuti in solido a pagare in favore di Controparte_1
, €33.740,00 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo ed €593,57 oltre Parte_1
interessi legali dalle ricevute al saldo.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali attoree che si liquidano in complessivi € 5.800,00 per compenso ed € 60,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Barbara Schiattarella.
Napoli 12/12/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 9/12/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.13033/2024R.G. tra
nato a [...] il [...], (codice fiscale: ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...] elettivamente domiciliata in Marano di Napoli alla via Poggio Vallesana pal. Begonia is. A sc. B presso e nello studio dell'avv. Barbara Schiattarella
( – che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1
virtù di procura allegata ATTORE
e
(CF. ) res.te in Sant'Antimo (Na) alla Via T.. e Controparte_1 C.F._3
Trento n. 7 sc. U – 80029 CONVENUTO CONTUMACE
Nonché
con socio unico (C.F. REA: TS-94899) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
TRIESTE alla via MACHIAVELLI, 4, in persona dei legali rappresentanti dr.rri CP_3
(n. SANREMO 24.09.1974) e (n.
[...] CP_4 Persona_1
12.01.1986) rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CRESCENZO ( giusta CodiceFiscale_4
procura alle liti per Notaio dr. in MILANO del 05 luglio 2023 Rep. 59.239/27.889 Persona_2
CONVENUTA
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite. Come da atti costitutivi e successive note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e la per sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i
[...] CP_2
danni subiti il giorno 19.4.2017, verso le ore 16,30 circa, allorchè il si trovava alla Parte_1
guida della propria bici e percorreva la Via SS Melito, quando all'altezza dell'incrocio con Via
Maddalena, veniva tamponato dal veicolo Fiat AN tg. EY727MD di proprietà dello ed CP_1
assicurato con la;
in contumacia dello si costituiva la società assicuratrice CP_2 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande;
depositata documentazione , escusso il teste il Testimone_1
3/6/2025, la causa è stata assegnata a sentenza .
Preliminarmente va ribadito che il processo è iniziato ex novo nel 2024 a seguito di una precedente sentenza con cui è stata dichiarata inammissibile, ma non rigettata nel merito, la domanda risarcitoria del proposta dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata nel 2018; di poi va Parte_1
dichiarata la proponibilità della domanda poiché l'istante ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva , analitica e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla sia con PEC del 2017 che con PEC del 2022 CP_2
oltre che con atto di citazione notificato nel 2018, a cui ha fatto seguito la sentenza n 1845/2021 del
Tribunale di Torre annunziata, idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art
2945 cc terzo comma e ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
Nel merito, la titolarità attiva e passiva è comprovata dai certificati medici, dalla copia del libretto di circolazione del veicolo Fiat AN tg. EY727MD , dalla non contestazione stragiudiziale della
; quanto al disconoscimento della conformità delle copie agli originali, contenuto CP_2
nella comparsa di costituzione della società, lo stesso è stato effettuato in modo del tutto generico e vago (cfr in tema sent Cass n. 27633/2018). Quanto alla dinamica, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., trattandosi di un tamponamento secondo le allegazioni attoree, non vige la norma di cui all'art. 2054 co. 2° c.c. come rilevato dalla costante giurisprudenza che così si esprime: “A norma dell'art. 149 C.d.S. il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo evitando collisioni con il veicolo che lo precede ed il fatto stesso della avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza con la conseguenza che , non trovando applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2° c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria dimostrando una causa a lui in tutto o in parte in imputabile” (cfr. in tema Cass. n. 6193/2014, ord Cass n. 13703/2017, ord Cass n. 18708/2021) di tal che, sulla base delle prove testimoniali assunte, è dato desumere la esclusiva responsabilità di Controparte_1
nella causazione del sinistro de quo.
Gli elementi probatori che consentono di concludere nel senso suindicato sono dati dalle dichiarazioni del teste : “Indifferente A metà aprile 2017 mi trovavo con Testimone_1 Per_3
poi deceduto , sulla Via SS Melito dove vendevano frutta in qualità di ambulanti , quasi al
[...]
congiungimento con viale Maddalena Era primo pomeriggio. La strada era a senso unico verso
l'ospedale Don Bosco e ho visto un a Fiat AN scura che percorreva la strada ed ha tamponato un ragazzo in bici che percorreva la strada a velocità moderata sul margine destro Non era una bicicletta elettrica e la Fiat non andava né veloce né piano. La strada era libera e non so il motivo per il quale la AN ha tamponato la bici che non stata facendo alcuna manovra azzardata .Non vi erano neppure auto ferme e ho visto tutto ad una distanza di circa 5- 10 metri. L'auto ha urtato con la parte tra il faro destro e il parafango anteriore contro la ruota posteriore della bici Il ragazzo in bici non è riuscito a stare in piedi ed è caduto sulla strada, sulla destra a pochi centimetri dal marciapiede Non aveva il casco e lamentava dolori alla testa, alla spalla al ginocchio, all'anca, perdeva sangue dalla testa lato destro . Il ragazzo che guidava la Fiat si è fermato e vi era lì vicino anche una signora anziana che aveva comprato frutta da noi . Il ragazzo della AN lo ha portato all'ospedale Don Bosco. Abbiamo tenuto la bici io e e poi la Per_3
sera il ragazzo, , è venuto a prenderla.” della cui attendibilità estrinseca ed intrinseca non vi Pt_1
è motivo di dubitare neppure in base alle perplessità avanzate dalla società con riferimento al luogo di residenza di , ubicato in provincia di Napoli, a Sant'Antimo come da relata di Controparte_1
notifica e non a Mantova.
Alla dichiarazione di esclusiva responsabilità dello nella causazione del sinistro, sulla CP_1
base della presunzione sancita dalla SC e dall'art 149 CdS, deriva l'accoglimento delle domande attoree con la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attore e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso , in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall' attrice, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto AS , certificati medici), e dalla relazione del C.T.P della società fatta propria dal procuratore attoreo all'udienza del 3/6/2025 ( lesione facciale, trauma ginocchio e spalla destra, trauma contusivo sacro coccigeo) e congruamente motivata, da liquidare, all'attualità, sulla base delle Tabelle di
Milano 2024 ( cfr in tema sent Cass n. 8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”) ed in assenza di un doveroso intervento del legislatore attualmente in vigore, considerando il 12% di invalidità permanente , l'I.T.P. in 20 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 20 giorni al 25%, tenuto conto dell'anno di nascita (30/4/1995) e del tipo di lesioni subite, in €30.800,00 (punto di invalidità
2.851,87 senza alcun aumento o personalizzazione stante la non spettanza, per difetto di prova del danno morale o alla vita di relazione, e demoltiplicatore attesa l'età 0,900);a titolo di invalidità temporanea parziale €2.940,00 per un totale di €33.740,00 già comprensivo delle limitazioni algo- funzionali, delle instabilità articolari, del pregiudizio estetico , oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 , n. 3931/2010, ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”); quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico- relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'istante ha sofferto dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria Vanno inoltre condannati i convenuti in solido al pagamento della somma di €593,57 ( 520+73,57)
quali spese mediche documentate e ritenute congrue dallo stesso C.T.P, oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Le spese di lite sopportate dall'attore , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , in base alla somma realmente riconosciuta ( scaglione fino ad € 52.000,00) valore medio ridotto tenuto conto della non complessità della lite, escluse le spese vive non provate, vanno poste a carico dei convenuti in solido , con attribuzione in favore dell'avv.to Barbara Schiattarella.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande attoree per quanto di ragione e riconosciuta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, condanna i convenuti in solido a pagare in favore di Controparte_1
, €33.740,00 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo ed €593,57 oltre Parte_1
interessi legali dalle ricevute al saldo.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali attoree che si liquidano in complessivi € 5.800,00 per compenso ed € 60,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Barbara Schiattarella.
Napoli 12/12/2025 IL G.U.