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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 503/2021 RG, avente ad oggetto “Querela di falso” e vertente
TRA
[p.iva , persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante , e [c.f. Parte_2 Parte_2
] n, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anita Russo e Stefano Matetich;
C.F._1
attori querelanti E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI;
convenuta querelata
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
interventore necessario
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.5.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 05.02.2021, l' Parte_3
in qualità di legale rappresentante della predetta Associazione,
[...] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino l' Controparte_2
, all'uopo esponendo:
[...]
1 - che in data 10.9.2019 l riceveva la notifica della cartella di pagamento n. Parte_1
01220190006522776000 e il , in qualità di coobbligato, della cartella di pagamento Parte_2
n. 01220190006522776001 , con cui l'Agente della Riscossione chiedeva il pagamento di € 141.501,25 con riferimento al ruolo n. 2019/000304 reso esecutivo in data 2.5.19, a seguito di avviso di irrogazione sanzioni n. asseritamente il 28.12.2018; CodiceFiscale_2 Parte_4
- che, tuttavia, i contribuenti non avevano mai ricevuto l'atto impositivo delle sanzioni cui si riferiscono le cartelle di pagamento;
- che gli attori impugnavano le stesse innanzi alla Commissione Tributaria di Avellino con ricorso iscritto con rg 1386/2019, adducendo, tra l'altro, la nullità delle cartelle di pagamento per mancata notifica dell'atto prodromico di irrogazione delle sanzioni;
- che nel giudizio tributario si costituiva l' sostenendo che l'atto di Controparte_1 irrogazione delle sanzioni TFKIR0400016/2018 era stato correttamente notificato in data 28.12.2018 a in alla via Luigi Imbimbo 24, presso la sede Parte_2 CP_1 dell'Associazione cessata nonché residenza di ma quest'ultimo si sarebbe Parte_2 rifiutato di ricevere il plico, come annotato dall'Agente incaricato alla consegna sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. AG:78730217204-0;
- che, all'esito della produzione documentale dell' , gli odierni attori Controparte_1 avevano integrato gli originari motivi di ricorso per denunciare la falsità della relata di notifica prodotta, non rispondendo al vero le circostanze incartate nella dichiarazione dell'agente postale secondo cui il destinatario , nella giornata del 28.12.2018, Parte_2 sarebbe stato raggiunto dall'agente postale e avrebbe rifiutato di ricevere il plico;
- che in pendenza del giudizio tributario, presentava una lettera di reclamo Parte_2 alle per conoscere l'orario in cui, nella giornata del 28.12.18, sarebbe stata Controparte_3 effettuata la consegna della raccomandata rifiutata ed il nome dell'addetto al recapito;
- che Poste italiane rispondeva con la nota del 22.9.2020 dichiarando che la raccomandata in parola non aveva mai raggiunto il suo destinatario, essendosi il postino (per evidente errore) recatosi a Via Degli Imbimbo 24 e non in Via Luigi Imbimbo 24, indirizzo cui era diretto il plico e dove c'è la sede dell'associazione e la residenza di . Parte_2
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di : “1.- accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione dell'agente postale addetto al recapito (non meglio identificato) della raccomandata AG 78730247204-0, resa - in data 28 dicembre 2018 - nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito e segnatamente della parte dell'attestazione per CP_4 la quale l'addetto dichiara che la mancata consegna del plico è avvenuta per rifiuto del destinatario. ….2.- condannare l' alle spese di lite oltre accessori di Controparte_1 legge”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 18.05.2021 l' CP_1 [...]
, impugnando tutto quanto dedotto e prodotto ex Controparte_1 adverso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente integrare il contraddittorio nei confronti di ed in via gradata rigettare la querela di Controparte_5 falso perché infondata”. Rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, all'esito dell'udienza del 14.5.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 *** La querela di falso proposta da parte attrice è fondata e va accolta. Preliminarmente, va evidenziato che la querela proposta in via principale con atto di citazione sottoscritto dal difensore munito di procura speciale non presenta vizi di forma. Quanto alla legittimazione passiva, va disattesa anche nella presente sede l'eccezione sollevata dall' che ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_1 [...]
assumendo la responsabilità del predetto ente per i dedotti vizi della notifica. CP_3
Si osserva che, rispetto alla querela di falso civile, legittimato passivo è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr: Cass n. 330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del 17.07.2019). La querela proposta inoltre va dichiarata ammissibile in quanto “nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica ( Cass. n. 2421/2014, Cass- 2486/2018). Recentemente, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1686/2023, ha precisato che, nell'ipotesi di notifica delle cartelle esattoriali con raccomandata e ricevuta di ritorno, a norma del D.P.R. n. 602/1973, soggetta alla disciplina del regolamento postale,
“l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto…”. Invero, ai sensi dell'art. 2700 c.c. , “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", il che implica, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e, segnatamente, le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Corte di Appello Napoli n. 2892 del 21.6.2023 che richiama, Cass. 4193/2010; Cass. 25860/2008; Cass-10665/1990 ) Nel caso in esame, i querelanti contestano la veridicità dell'attestazione resa dall'agente postale in ordine alla consegna del plico presso la sede della Associazione (Via Luigi Imbimbo 24) e al conseguente rifiuto del di ricevere l'atto. Parte_2
Trattasi di contestazioni che attengono alla consegna dell'atto presso l'indirizzo indicato e alle attività compiute alla presenza dell'agente postale. La querela è dunque pienamente ammissibile. Ciò posto, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare, senza margini di incertezza, che la relata di notifica impugnata è affetta da evidente falsità in quanto in data 28.12.2018 il plico non è mai stato consegnato a in via Luigi Imbimbo 24 né si è Parte_2 Parte_2 mai rifiutato di ricevere il plico. Dalle prove orali assunte è emerso infatti che, nella giornata del 28.12.2018, Parte_2
3 non si trovava presso la propria abitazione in alla via Luigi Imbimbo 24, essendo CP_1 impegnato a svuotare il deposito sito in Monteforte Irpino, ove era custodito materiale in uso alla associazione. Tali circostanze sono state riferite dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
In particolare, il TE ha dichiarato: “Io personalmente sono stato nel Testimone_3 deposito dalle 8.30 del mattino circa e sono andato via alle 17.30 all'incirca. Ritengo che il signor della sala sia andato via non molto dopo di me”. Parimenti, la TE segretaria dell'ANC, ha riferito: “io sono stata contattata Testimone_2 telefonicamente fino alle 19, mio orario di ufficio, e mi ha avvisato che si sarebbe Pt_2 trattenuto fino a tardi aggiungo di aver cominciato a lavorare alle 9 del mattino e telefonicamente essere stata informata che era già lì”. Pt_2 Parte La TE , vicepresidente dell'associazione ha dichiarato di aver trascorso Testimone_1 quasi tutta la giornata del 28/12/2018 “dalle 7 del mattino fino alle 21:30 con il signor Pt_2
”
[...]
Anche la TE , madre del , con lui convivente nell'abitazione Testimone_4 Parte_2 di via Luigi Imbimbo 28, ha dichiarato di essere stata in casa per tutta la giornata del 28.12.2018 e che nessun agente postale si era recato presso l'abitazione per notificare un atto (cfr. verbale di udienza del 21.12.2022). Inoltre, è decisivo evidenziare che nella nota del 22.9.2020 ha ammesso che la CP_3 raccomandata non ha mai raggiunto il suo destinatario. Di seguito, si riporta un estratto della predetta nota:
Dalla nota di si evince che l'agente postale ha tentato di effettuare la notifica in CP_3 via degli Imbimbo 24 e non in via Luigi Imbimbo 24 (effettiva residenza del e sede Parte_2 dell'associazione) e che la notifica non è mai stata consegnata né tantomeno rifiutata dal destinatario. Peraltro, anche il TE , agente postale autore della relata di notifica Testimone_5 querelata di falso, escusso all'udienza del 20.12.2022, non è stato in grado di rispondere ai quesiti formulati dalla dichiarando di non saper confermare se alla data Controparte_1 del 28/12/2018 fosse effettivamente in servizio. Per quanto sopra esposto, la querela di falso va accolta e per l'effetto va dichiarata la falsità della attestazione resa in data 28.12.2018 dall'agente postale addetto al recapito della raccomandata AG 78730247204-0, nella parte in cui - nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito - dichiara che la mancata consegna del plico è avvenuta per rifiuto CP_4 del destinatario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile-complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta (fase studio: euro 1.701,00; fase introduttiva: euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00, fase decisoria: euro 1.453,00). 4
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 503/2021 RG, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: 1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della attestazione resa in data 28.12.2018 dall'agente postale addetto al recapito della raccomandata AG 78730247204-0, nella parte in cui - nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito
- dichiara che la mancata consegna del plico è avvenuta per rifiuto del CP_4 destinatario e ne ordina la cancellazione, fatto salvo quanto previsto Parte_2 dall'art. 227 c.p.c; 2) condanna l' al pagamento, in favore dei querelanti, delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.164,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso, nella camera di consiglio del 10/4/2025
Il Giudice Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 503/2021 RG, avente ad oggetto “Querela di falso” e vertente
TRA
[p.iva , persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante , e [c.f. Parte_2 Parte_2
] n, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anita Russo e Stefano Matetich;
C.F._1
attori querelanti E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI;
convenuta querelata
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
interventore necessario
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.5.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 05.02.2021, l' Parte_3
in qualità di legale rappresentante della predetta Associazione,
[...] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino l' Controparte_2
, all'uopo esponendo:
[...]
1 - che in data 10.9.2019 l riceveva la notifica della cartella di pagamento n. Parte_1
01220190006522776000 e il , in qualità di coobbligato, della cartella di pagamento Parte_2
n. 01220190006522776001 , con cui l'Agente della Riscossione chiedeva il pagamento di € 141.501,25 con riferimento al ruolo n. 2019/000304 reso esecutivo in data 2.5.19, a seguito di avviso di irrogazione sanzioni n. asseritamente il 28.12.2018; CodiceFiscale_2 Parte_4
- che, tuttavia, i contribuenti non avevano mai ricevuto l'atto impositivo delle sanzioni cui si riferiscono le cartelle di pagamento;
- che gli attori impugnavano le stesse innanzi alla Commissione Tributaria di Avellino con ricorso iscritto con rg 1386/2019, adducendo, tra l'altro, la nullità delle cartelle di pagamento per mancata notifica dell'atto prodromico di irrogazione delle sanzioni;
- che nel giudizio tributario si costituiva l' sostenendo che l'atto di Controparte_1 irrogazione delle sanzioni TFKIR0400016/2018 era stato correttamente notificato in data 28.12.2018 a in alla via Luigi Imbimbo 24, presso la sede Parte_2 CP_1 dell'Associazione cessata nonché residenza di ma quest'ultimo si sarebbe Parte_2 rifiutato di ricevere il plico, come annotato dall'Agente incaricato alla consegna sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. AG:78730217204-0;
- che, all'esito della produzione documentale dell' , gli odierni attori Controparte_1 avevano integrato gli originari motivi di ricorso per denunciare la falsità della relata di notifica prodotta, non rispondendo al vero le circostanze incartate nella dichiarazione dell'agente postale secondo cui il destinatario , nella giornata del 28.12.2018, Parte_2 sarebbe stato raggiunto dall'agente postale e avrebbe rifiutato di ricevere il plico;
- che in pendenza del giudizio tributario, presentava una lettera di reclamo Parte_2 alle per conoscere l'orario in cui, nella giornata del 28.12.18, sarebbe stata Controparte_3 effettuata la consegna della raccomandata rifiutata ed il nome dell'addetto al recapito;
- che Poste italiane rispondeva con la nota del 22.9.2020 dichiarando che la raccomandata in parola non aveva mai raggiunto il suo destinatario, essendosi il postino (per evidente errore) recatosi a Via Degli Imbimbo 24 e non in Via Luigi Imbimbo 24, indirizzo cui era diretto il plico e dove c'è la sede dell'associazione e la residenza di . Parte_2
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di : “1.- accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione dell'agente postale addetto al recapito (non meglio identificato) della raccomandata AG 78730247204-0, resa - in data 28 dicembre 2018 - nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito e segnatamente della parte dell'attestazione per CP_4 la quale l'addetto dichiara che la mancata consegna del plico è avvenuta per rifiuto del destinatario. ….2.- condannare l' alle spese di lite oltre accessori di Controparte_1 legge”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 18.05.2021 l' CP_1 [...]
, impugnando tutto quanto dedotto e prodotto ex Controparte_1 adverso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente integrare il contraddittorio nei confronti di ed in via gradata rigettare la querela di Controparte_5 falso perché infondata”. Rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, all'esito dell'udienza del 14.5.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 *** La querela di falso proposta da parte attrice è fondata e va accolta. Preliminarmente, va evidenziato che la querela proposta in via principale con atto di citazione sottoscritto dal difensore munito di procura speciale non presenta vizi di forma. Quanto alla legittimazione passiva, va disattesa anche nella presente sede l'eccezione sollevata dall' che ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_1 [...]
assumendo la responsabilità del predetto ente per i dedotti vizi della notifica. CP_3
Si osserva che, rispetto alla querela di falso civile, legittimato passivo è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr: Cass n. 330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del 17.07.2019). La querela proposta inoltre va dichiarata ammissibile in quanto “nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica ( Cass. n. 2421/2014, Cass- 2486/2018). Recentemente, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1686/2023, ha precisato che, nell'ipotesi di notifica delle cartelle esattoriali con raccomandata e ricevuta di ritorno, a norma del D.P.R. n. 602/1973, soggetta alla disciplina del regolamento postale,
“l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto…”. Invero, ai sensi dell'art. 2700 c.c. , “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", il che implica, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e, segnatamente, le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Corte di Appello Napoli n. 2892 del 21.6.2023 che richiama, Cass. 4193/2010; Cass. 25860/2008; Cass-10665/1990 ) Nel caso in esame, i querelanti contestano la veridicità dell'attestazione resa dall'agente postale in ordine alla consegna del plico presso la sede della Associazione (Via Luigi Imbimbo 24) e al conseguente rifiuto del di ricevere l'atto. Parte_2
Trattasi di contestazioni che attengono alla consegna dell'atto presso l'indirizzo indicato e alle attività compiute alla presenza dell'agente postale. La querela è dunque pienamente ammissibile. Ciò posto, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare, senza margini di incertezza, che la relata di notifica impugnata è affetta da evidente falsità in quanto in data 28.12.2018 il plico non è mai stato consegnato a in via Luigi Imbimbo 24 né si è Parte_2 Parte_2 mai rifiutato di ricevere il plico. Dalle prove orali assunte è emerso infatti che, nella giornata del 28.12.2018, Parte_2
3 non si trovava presso la propria abitazione in alla via Luigi Imbimbo 24, essendo CP_1 impegnato a svuotare il deposito sito in Monteforte Irpino, ove era custodito materiale in uso alla associazione. Tali circostanze sono state riferite dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
In particolare, il TE ha dichiarato: “Io personalmente sono stato nel Testimone_3 deposito dalle 8.30 del mattino circa e sono andato via alle 17.30 all'incirca. Ritengo che il signor della sala sia andato via non molto dopo di me”. Parimenti, la TE segretaria dell'ANC, ha riferito: “io sono stata contattata Testimone_2 telefonicamente fino alle 19, mio orario di ufficio, e mi ha avvisato che si sarebbe Pt_2 trattenuto fino a tardi aggiungo di aver cominciato a lavorare alle 9 del mattino e telefonicamente essere stata informata che era già lì”. Pt_2 Parte La TE , vicepresidente dell'associazione ha dichiarato di aver trascorso Testimone_1 quasi tutta la giornata del 28/12/2018 “dalle 7 del mattino fino alle 21:30 con il signor Pt_2
”
[...]
Anche la TE , madre del , con lui convivente nell'abitazione Testimone_4 Parte_2 di via Luigi Imbimbo 28, ha dichiarato di essere stata in casa per tutta la giornata del 28.12.2018 e che nessun agente postale si era recato presso l'abitazione per notificare un atto (cfr. verbale di udienza del 21.12.2022). Inoltre, è decisivo evidenziare che nella nota del 22.9.2020 ha ammesso che la CP_3 raccomandata non ha mai raggiunto il suo destinatario. Di seguito, si riporta un estratto della predetta nota:
Dalla nota di si evince che l'agente postale ha tentato di effettuare la notifica in CP_3 via degli Imbimbo 24 e non in via Luigi Imbimbo 24 (effettiva residenza del e sede Parte_2 dell'associazione) e che la notifica non è mai stata consegnata né tantomeno rifiutata dal destinatario. Peraltro, anche il TE , agente postale autore della relata di notifica Testimone_5 querelata di falso, escusso all'udienza del 20.12.2022, non è stato in grado di rispondere ai quesiti formulati dalla dichiarando di non saper confermare se alla data Controparte_1 del 28/12/2018 fosse effettivamente in servizio. Per quanto sopra esposto, la querela di falso va accolta e per l'effetto va dichiarata la falsità della attestazione resa in data 28.12.2018 dall'agente postale addetto al recapito della raccomandata AG 78730247204-0, nella parte in cui - nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito - dichiara che la mancata consegna del plico è avvenuta per rifiuto CP_4 del destinatario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile-complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta (fase studio: euro 1.701,00; fase introduttiva: euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00, fase decisoria: euro 1.453,00). 4
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 503/2021 RG, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: 1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della attestazione resa in data 28.12.2018 dall'agente postale addetto al recapito della raccomandata AG 78730247204-0, nella parte in cui - nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito
- dichiara che la mancata consegna del plico è avvenuta per rifiuto del CP_4 destinatario e ne ordina la cancellazione, fatto salvo quanto previsto Parte_2 dall'art. 227 c.p.c; 2) condanna l' al pagamento, in favore dei querelanti, delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.164,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso, nella camera di consiglio del 10/4/2025
Il Giudice Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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