Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2022, proposto da
Noemi AG, CA LE, NI IN, NE SI, MA AC, LU UD, OM RD, IA DE AC, LA LO, US AD TI UC, LU GL, ER ZO, ON NZ, CE OP, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
SS RA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dell'1.2.2022, notificato dal Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far data dal 9.3.2022, con cui i ricorrenti sono stati nominati, al termine del periodo di prova, Agente della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27.11.2021, e di ogni altro atto ad esso antecedente, conseguente o comunque connesso, tra cui il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 24.11.2021 e notificato dal Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far data dal 9.3.2022, con cui i ricorrenti, provenienti dal 212° corso allievi agenti, sono stati nominati agente in prova della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27.7.2021;
per l’accertamento
del danno ingiustamente subito dai ricorrenti a seguito dell'attuazione delle previsioni normative di cui all'articolo 11, comma 2- bis , lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e all'articolo 260- bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e condanna al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'articolo 30 c.p.a. e dell'articolo 2058 c.c.;
previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale
- dell'articolo 11, comma 2- bis , lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (…) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (…), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (…) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento;
- e/o dell'articolo 260- bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto, in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, dopo aver disposto che “Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6- bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, ha omesso di prevedere che gli effetti giuridici della nomina ad agente della Polizia di Stato decorrono dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione riservato al contingente di allievi agenti assunti ai sensi dell'articolo 11, comma 2- bis , lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa LV De EL e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Richiamato l’art. 73, comma 3 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, poi elevati a 1.182.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, gli stessi risultavano infatti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1 del bando di concorso e, in particolare, nessuno di loro aveva ancora compiuto il 30° anno di età.
All’esito del concorso i ricorrenti, pur non risultando vincitori, sono stati ritenuti idonei e collocati nella graduatoria finale.
Nel 2018 è stata prevista l’assunzione di nuovi allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria redatta all’esito del concorso del 2017; i ricorrenti, tuttavia, non risultavano collocati in posizione utile.
L’art. 11, comma 2 bis del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione”), convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto l’assunzione di ulteriori allievi agenti “…purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145…”.
Ai fini dell’assunzione era pertanto richiesto il possesso dei più stringenti requisiti di partecipazione alle procedure di assunzione introdotti con il citato art. 6, consistenti nel possesso di un'età non superiore a ventisei anni e nel possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
I ricorrenti, pur essendo collocati in posizione utile nella graduatoria per punteggio, sono stati esclusi dallo scorrimento per mancanza di tali requisiti.
La vicenda ha dato avvio a innumerevoli contenziosi dinanzi al T.A.R. del Lazio che, con più ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis , lett. b) del d.l. n. 135 del 2018, per ritenuto contrasto della norma, principalmente, con gli articoli 97 e 3 della Costituzione.
Trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e sospesi tutti i giudizi in corso, il legislatore ha approvato l'art. 260 bis del d.l. n. 34/2020, introdotto alla legge di conversione n. 77/2020 che, al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure di reclutamento, ha previsto, per quanto qui interessa, l'assunzione dei soggetti “a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2- bis , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati”.
Con ordinanza n. 243 del 2021, la Corte Costituzionale - preso atto dello ius superveniens - ha ordinato la restituzione degli atti al T.A.R. del Lazio, il quale, peraltro, nelle more del giudizio di costituzionalità, aveva dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse altri ricorsi del tutto analoghi a quelli oggetto dei giudizi a quibus , ritenendo che l'Amministrazione, nel dare attuazione alla normativa sopravvenuta, avesse " eliminato gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati ", rendendo priva di utilità pratica la prosecuzione dei giudizi.
2. Con l’odierno gravame i ricorrenti impugnano, in parte qua , il decreto del Capo della Polizia di Stato del primo febbraio 2022 con il quale, al termine del periodo di prova, sono stati nominati agenti della Polizia di Stato, con decorrenza dal 27 novembre 2021, e il precedente decreto del 24 novembre 2021 con cui, all’esito del 212° corso di formazione, gli stessi sono stati nominati agente in prova della Polizia di Stato, con decorrenza dal 27 luglio 2021.
Essi sostengono, in estrema sintesi, che la decorrenza giuridica della loro nomina ad agente della Polizia di Stato è stata illegittimamente prevista a far data dalla positiva conclusione del 212° corso di formazione - al quale sono stati ammessi tardivamente, in forza del citato art. 260 bis del d.l. n. 34/2020 - e dal conseguente superamento del periodo di prova, anziché dalla conclusione del 208° corso, dal quale sono rimasti ingiustamente esclusi per i nuovi e più stringenti requisiti di accesso introdotti dall'art. 11, comma 2 bis , lett. b) del d.l. n. 135/2018.
Viene quindi dedotta l'illegittimità degli atti impugnati (nomina ad agente in prova della Polizia di Stato e nomina ad agente della Polizia di Stato) in via derivata dall'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'11, comma 2 bis , lett. b) del d.l. n. 135/2018 e dell'art. 260 bis del d.l. n. 34/2020 e viene formulata richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, mediante retrodatazione della decorrenza giuridica dell’assunzione alla data di immissione in ruolo degli agenti che sono stati assunti ai sensi dell’art. 11, comma 2 bis , lett. b) del d.l. n. 135/2018, all’esito del corso 208°.
3. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.
4. Nell’udienza del 5 febbraio 2026, è stato formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., per prospettare la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale.
Il difensore di parte ricorrente ha richiamato quanto già dedotto nel ricorso, evidenziando il fatto che la controversia, pur avendo ad oggetto un provvedimento unico, emesso da un’Autorità centrale, riguarderebbe la decorrenza dei singoli atti di nomina ad agente della Polizia di Stato e che, pertanto, ai sensi dell’art. 13, comma 2 c.p.a., la stessa rientrerebbe nella competenza territoriale del T.A.R. per la Toscana, regione nell’ambito della quale si trovano le sedi di servizio degli interessati.
All’esito della discussione, la causa è stata posta in decisione.
5. Il Collegio rileva innanzi tutto che l’odierna controversia ha ad oggetto atti di nomina unitari, scaturiti dalla procedura di concorso bandita nell’anno 2017 e, in ultima istanza, dallo scorrimento della relativa graduatoria, secondo quanto consentito dal combinato disposto degli artt. 11, comma 2 bis , lettera b) del d.l. n. 135/2018 e 260 bis del d.l. n. 34/2020.
Nel ricorso, in particolare, si contesta la decorrenza dell’assunzione ad agente di Polizia di Stato dalla positiva conclusione del 212° corso di formazione, cui hanno partecipato i ricorrenti, e si chiede che la stessa sia fatta invece coincidere con la conclusione del 208° corso, cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto partecipare se il citato art. 11, comma 2 bis , lettera b) del d.l. n. 135/2018 non avesse introdotto requisiti di ammissione più stringenti, solo in seguito eliminati dall’art. 260 bis del d.l. n. 34/2020.
Ciò detto, l’accoglimento del ricorso consentirebbe ai ricorrenti di essere collocati in ruolo con una maggiore anzianità, con evidenti riflessi sulla posizione giuridica di una pluralità di soggetti che vedrebbero modificata la propria posizione; in altri termini, il provvedimento impugnato, emesso da un organo centrale dello Stato, produce effetti che trascendono l'ambito regionale e, in caso di accoglimento del ricorso, si produrrebbero conseguenze per i soggetti assunti con decorrenza dalla conclusione del 208° corso di formazione e successivi, sino al 212°, cui hanno preso parte gli odierni ricorrenti.
Si avrebbero dunque evidenti ricadute sostanziali su tutto il territorio nazionale o, in ogni caso, su un ambito ultraregionale (cfr. sul tema Cons. Stato, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 1718; Id., ordinanza 6 novembre 2024, n. 8890; T.A.R. Toscana, sez. I, 2 dicembre 2025, n. 1954).
A quanto precede si aggiunga che nella fattispecie in esame non è nemmeno legittimamente predicabile l'applicazione dell'art. 13, comma 2, del c.p.a., ove è stabilita la competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del dipendente pubblico.
Tale disposizione deve essere infatti letta ed interpretata nel quadro complessivo delineato dall'intero art. 13 del c.p.a. in tema di competenza inderogabile; va pertanto considerato che il foro della sede di servizio opera esclusivamente per le controversie di lavoro, ovverosia attinenti alla vita di uno specifico rapporto lavorativo intercorrente tra un singolo dipende pubblico e l'amministrazione, e non per controversie che vanno comunque ad incidere sugli esiti di procedure concorsuali svolte a livello centrale e su graduatorie uniche operanti per tutto il territorio nazionale.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’odierno ricorso rientra nella competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, dinnanzi al quale, ai sensi dell’art. 15 c.p.a., la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ciò che permetterà la prosecuzione del processo davanti al nuovo giudice.
7. La difesa di mero stile dell’Amministrazione resistente e la peculiarità della materia consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini e con le formalità previsti dall’art. 15 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV La DI, Presidente
LV De EL, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV De EL | LV La DI |
IL SEGRETARIO