TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 389
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Incompetenza territoriale

    Il Collegio rileva che l'odierna controversia ha ad oggetto atti di nomina unitari, scaturiti dalla procedura di concorso bandita nell’anno 2017 e, in ultima istanza, dallo scorrimento della relativa graduatoria. Nel ricorso, in particolare, si contesta la decorrenza dell’assunzione ad agente di Polizia di Stato dalla positiva conclusione del 212° corso di formazione, cui hanno partecipato i ricorrenti, e si chiede che la stessa sia fatta invece coincidere con la conclusione del 208° corso, cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto partecipare se il citato art. 11, comma 2-bis, lettera b) del d.l. n. 135/2018 non avesse introdotto requisiti di ammissione più stringenti, solo in seguito eliminati dall’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020. L’accoglimento del ricorso consentirebbe ai ricorrenti di essere collocati in ruolo con una maggiore anzianità, con evidenti riflessi sulla posizione giuridica di una pluralità di soggetti che vedrebbero modificata la propria posizione; in altri termini, il provvedimento impugnato, emesso da un organo centrale dello Stato, produce effetti che trascendono l'ambito regionale e, in caso di accoglimento del ricorso, si produrrebbero conseguenze per i soggetti assunti con decorrenza dalla conclusione del 208° corso di formazione e successivi, sino al 212°, cui hanno preso parte gli odierni ricorrenti. Si avrebbero dunque evidenti ricadute sostanziali su tutto il territorio nazionale o, in ogni caso, su un ambito ultraregionale. A quanto precede si aggiunga che nella fattispecie in esame non è nemmeno legittimamente predicabile l'applicazione dell'art. 13, comma 2, del c.p.a., ove è stabilita la competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del dipendente pubblico. Tale disposizione deve essere infatti letta ed interpretata nel quadro complessivo delineato dall'intero art. 13 del c.p.a. in tema di competenza inderogabile; va pertanto considerato che il foro della sede di servizio opera esclusivamente per le controversie di lavoro, ovverosia attinenti alla vita di uno specifico rapporto lavorativo intercorrente tra un singolo dipende pubblico e l'amministrazione, e non per controversie che vanno comunque ad incidere sugli esiti di procedure concorsuali svolte a livello centrale e su graduatorie uniche operanti per tutto il territorio nazionale.

  • Inammissibile
    Incompetenza territoriale

    Il Collegio rileva che l'odierna controversia ha ad oggetto atti di nomina unitari, scaturiti dalla procedura di concorso bandita nell’anno 2017 e, in ultima istanza, dallo scorrimento della relativa graduatoria. Nel ricorso, in particolare, si contesta la decorrenza dell’assunzione ad agente di Polizia di Stato dalla positiva conclusione del 212° corso di formazione, cui hanno partecipato i ricorrenti, e si chiede che la stessa sia fatta invece coincidere con la conclusione del 208° corso, cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto partecipare se il citato art. 11, comma 2-bis, lettera b) del d.l. n. 135/2018 non avesse introdotto requisiti di ammissione più stringenti, solo in seguito eliminati dall’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020. L’accoglimento del ricorso consentirebbe ai ricorrenti di essere collocati in ruolo con una maggiore anzianità, con evidenti riflessi sulla posizione giuridica di una pluralità di soggetti che vedrebbero modificata la propria posizione; in altri termini, il provvedimento impugnato, emesso da un organo centrale dello Stato, produce effetti che trascendono l'ambito regionale e, in caso di accoglimento del ricorso, si produrrebbero conseguenze per i soggetti assunti con decorrenza dalla conclusione del 208° corso di formazione e successivi, sino al 212°, cui hanno preso parte gli odierni ricorrenti. Si avrebbero dunque evidenti ricadute sostanziali su tutto il territorio nazionale o, in ogni caso, su un ambito ultraregionale. A quanto precede si aggiunga che nella fattispecie in esame non è nemmeno legittimamente predicabile l'applicazione dell'art. 13, comma 2, del c.p.a., ove è stabilita la competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del dipendente pubblico. Tale disposizione deve essere infatti letta ed interpretata nel quadro complessivo delineato dall'intero art. 13 del c.p.a. in tema di competenza inderogabile; va pertanto considerato che il foro della sede di servizio opera esclusivamente per le controversie di lavoro, ovverosia attinenti alla vita di uno specifico rapporto lavorativo intercorrente tra un singolo dipende pubblico e l'amministrazione, e non per controversie che vanno comunque ad incidere sugli esiti di procedure concorsuali svolte a livello centrale e su graduatorie uniche operanti per tutto il territorio nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 389
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 389
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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