Sentenza 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/05/2021, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00256/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ZZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2013, proposto da
AD SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Camerini, Anna SS, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Gambino, Carmine Barone, con domicilio eletto presso lo studio Aq Inps in L'Aquila, via Saragat n.58;
per il riconoscimento
del diritto all’indennità di buonuscita per il periodo dal 1/11/1973 al 1983 non riconosciutogli in sede di liquidazione dell’indennità di buonuscita al momento del pensionamento (31/10/2006) oltre accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.§- Con ricorso ritualmente notificato SI AD adiva l’intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di buonuscita per il periodo dal 1/11/1973 al 31/10/1983 oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione all'effettivo pagamento e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente all'integrale versamento dell'indennità di buonuscita.
In punto di fatto il ricorrente, già avvocato dello Stato, premette di aver svolto dal 1/11/1973 attività di insegnamento quale "incaricato interno" presso l'Università di Urbino (facoltà di Economia di Ancona) e poi presso la Università G. D'Annunzio di Chieti (facoltà Economia e Commercio di Pescara) fino al 31/10/1983, data in cui a seguito di conseguimento dell'idoneità, ha assunto l'insegnamento in ruolo presso quest'ultima Università assumendo la qualifica di "professore associato" (art. 5 della legge 21.02.1980 n. 28), presso la suddetta Università Statale di Chieti e, successivamente presso l'Università degli Studi dell'Aquila, per poi cessare definitivamente dal servizio in data 01.11.2006 per raggiunti limiti di età.
Collocato in quiescenza, l'indennità di buonuscita veniva liquidata senza tenere conto del predetto periodo in cui aveva svolto l'attività di docenza retribuita quale "incaricato interno", di talché con istanza del 5/10/2011 chiedeva il pagamento dell'integrale indennità di buonuscita. Con nota n. 26117 in data 16/2/2011 l'INPDAP, allora gestore della relativa pratica, rigettava la richiesta rilevando che il periodo di che trattasi fosse “ contemporaneo a quello prestato presso l'Avvocatura Generale dello Stato dal 16/4/1961 al 31/10/1983, coperto da iscrizione al fondo ex Enpas e già oggetto di liquidazione d'indennità di buonuscita ”.
In sintesi, l’impugnativa viene affidata alla denuncia di un’unica doglianza con cui si deduce che il dipendente pubblico affidatario di un incarico di insegnamento universitario retribuito abbia diritto di ottenere non solo al ricongiungimento del servizio preruolo con quello in ruolo, ma anche al pagamento dell'indennità di buonuscita relativa al periodo in cui è stato svolto l’incarico.
L’Amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso eccependo, in punto di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario qualora si qualificasse la domanda come volta alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta nell'anno 2008. Nel merito deduce in via preliminare la prescrizione della pretesa azionata e, comunque, l’infondatezza del gravame.
All’udienza del 5 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.§- In rito va delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente.
L’eccezione è priva di pregio giuridico atteso che la domanda azionata non è volta la riliquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta nell'anno 2008, ma mira al riconoscimento del diritto all'indennità di buonuscita tenendo conto anche del periodo preruolo in cui il ricorrente ha svolto l’incarico di docente universitario incaricato interno, sul presupposto che detto impiego sia distinto e cumulabile con l’impiego assunto presso l’Avvocatura dello Stato determinandosi il cumulo, nel periodo di coincidenza dei servizi, dei relativi trattamenti previdenziali.
3.§- Ciò chiarito in via preliminare, nel merito il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell’art. 21 Legge n. 311 del 1958 (nel testo modificato da ultimo dall' art. 1 Legge n. 377 del 1963), vanno considerati “incaricati esterni” coloro ai quali sia conferito un incarico di insegnamento universitario quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di un Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato.
Pertanto, ai fini della qualificazione di un incarico come “interno” od “esterno”, la circostanza decisiva non è costituita da quella, meramente fattuale, inerente all’effettiva percezione o meno di una retribuzione, ma all’esistenza o meno di un rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato e, cioè, all’esistenza dello “status” di pubblico dipendente o di lavoratore subordinato di colui al quale è conferito l’incarico (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, (ud. 23/02/2005) 09-03-2005, n. 981).
Infatti, la Corte Costituzionale, con sent. n. 11 del 6/20 febbraio 1973, ha affermato l'autonomia del rapporto di incaricato interno rispetto al rapporto di impiego principale, e la circolare prot. n. 483/A 3 del 28 febbraio 1981 del Ministero della P.I., Ispettorato per le pensioni ha, conseguentemente, affermato che tra i due rapporti si realizza un cumulo legittimo, con conseguente applicazione alla fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1092 del 1973.
Ne consegue, in sintesi, che, a seguito della sentenza della precitata sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 1973, risulta definitivamente acclarata la natura autonoma del rapporto di “incarico interno” rispetto al rapporto di impiego principale -ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 e della normativa vigente in materia, che consente il cumulo tra i cennati rapporti- e risulta altrettanto chiaro che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine-rapporto sia soggetto al termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, (ud. 23/02/2005) 09-03-2005, n. 981).
Risulta, del resto, pacifico anche in giurisprudenza che l'attività svolta dai docenti universitari incaricati “interni” determini per essi il diritto ad un autonomo trattamento di fine rapporto (così, tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 18/5/1993, n. 176). Ed infatti la prestazione svolta in qualità di professore incaricato “interno” costituisce una fattispecie di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego. Ciò comporta che il conferimento di un incarico di insegnamento universitario a personale già legato da un rapporto di impiego con retribuzione a carico dello Stato, dando luogo ad un cumulo di rapporti di impiego, genera il diritto ad un autonomo trattamento di quiescenza, in applicazione dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., 23/04/2007, n. 3519).
E’ incontestabile quindi che al ricorrente spetti liquidazione dell’indennità di buonuscita per l’incarico di professore “incaricato interno” distinta ed autonoma da quella relativa all'impiego statale svolto dal medesimo prima negli uffici dell'Avvocatura dello Stato e poi come “professore associato”.
L'assunto difensivo della resistente si fonda sul rilievo per cui, in ragione della riconosciuta autonomia del rapporto di professore incaricato rispetto al rapporto di impiego principale, tale da configurarsi una consentita ipotesi di cumulo di impieghi, il diritto alla liquidazione della buonuscita per il servizio di incaricato interno sia incorso nella prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1032, ed all'art. 2948 n. 4 del c.c., essendo detto incarico cessato il 30/10/1983.
Ritiene il Collegio, in continuità con il prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, (ud. 15/03/2007) 23-04-2007, n. 3519; T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, (ud. 15/03/2007) 23-04-2007, n. 3520; Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 3014/2008) che l’eccezione di prescrizione debba essere disattesa, in quanto, nell’individuare il dies a quo , prefigura una non condivisibile cesura fra il periodo di servizio prestato in qualità di incaricato interno e di professore associato.
Non è, infatti, configurabile una soluzione di continuità fra l'attività di professore incaricato interno e quella di associato di talché deve ritenersi che il servizio computabile ai fini della buonuscita sia quello di complessiva durata dell'insegnamento universitario. Ciò in quanto il servizio di professore associato è la continuazione di quello precedente di incaricato interno, considerato che l’art. 50 del d.p.r. 382/1980 consente proprio agli incaricati di partecipare ai giudizi di idoneità per associati; in questo senso, pertanto, il periodo presso l’Università va considerato unitariamente essendo il secondo (associato) la derivazione del primo (incaricato) con un'unica indennità di buonuscita. Nessuna prescrizione può invocarsi quando lo svolgimento del servizio universitario non ha subìto nessuna interruzione. Nel caso di specie infatti tra i due periodi di servizi universitari non vi è stata soluzione di continuità, essendosi il rapporto solo trasformato da incaricato ad associato ( ibidem Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 3014/2008). Con la ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il dies a quo da cui decorre la prescrizione, e cioè il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, è rappresentato non già dal 1/11/1983, giorno successivo a quello di cessazione del ricorrente dal servizio di docente "incaricato interno", bensì dal giorno 02.11.2006, in conformità anche di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 1032/73.
Deve dunque riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennità di buonuscita comprensiva del servizio prestato in qualità di professore incaricato interno, previo scomputo di quanto già liquidato.
Occorre aggiungere, da ultimo, con riferimento alla domanda di corresponsione degli accessori del credito tardivamente corrisposto che, a norma dell'art. 16, VI comma, della legge 30/12/1991, n. 412, e poi dell'art. 22, XXXVI comma, della legge 23/12/1994, n. 724, vige il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, dovendo dunque essere computati i soli interessi legali.
Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in ragione della complessità delle quaestiones iuris dedotte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'ZZ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di buonuscita comprensiva del servizio prestato in qualità di professore incaricato interno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Umberto Realfonzo |
IL SEGRETARIO