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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/08/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 527/2022 e 1774/23
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio n. 527/22 iscritta al ruolo il 22.3.2022, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., cui è stata riunita la causa recante n. di R.G.
1774/2023, iscritta con atto di citazione in riassunzione in data 10.10.2023, da
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Corinto Bertuzzo, Andrea Tessaro ed Enrico Fuin, del Foro di
Vicenza; attori in riassunzione nella causa n. 527/22 convenuti in riassunzione nella causa n. 1774/23 nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_3
1 ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Pasetto del foro di Verona;
C.F._5 convenuti in riassunzione nella causa n. 527/22 attori in riassunzione nella causa n. 1774/23
Oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”; giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione n. 39910/2021 del 18.3.2021 e della sentenza di revocazione ex art. 391 bis
c.p.c. della Corte di Cassazione n. 16207/2023 del 6.4.2023.
CONCLUSIONI
per e : Pt_1 Parte_2
“1.1. accogliere le domande formulate con l'atto di citazione di riassunzione della causa avanti la
Corte d'Appello di Venezia a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, procedendo quindi, in ossequio ai principi indicati dalla medesima Corte di Cassazione con ordinanza decisoria n.39910/2021 del 14.03.2021, alla rideterminazione e alla riliquidazione delle spese dovute dai convenuti eredi di in favore degli attori Controparte_2 Parte_2
e per la fase interdittale possessoria e per la fase del reclamo possessorio avanti
[...] Pt_1 il Tribunale di Vicenza, nonché per la fase del giudizio di divisione avanti lo stesso Tribunale di
Vicenza successiva al deposito della C.T.U., in quanto resa necessaria per le eccessive pretese e per le ingiustificate resistenze alla divisione proposte dagli Eredi , Controparte_2 con condanna degli stessi eredi al pagamento in favore dei fratelli e CP Pt_1 [...]
delle eventuali eccedenze rispetto alle somme liquidate dal Tribunale di Vicenza e Parte_2 pagate dagli eredi con la sentenza n.1276/2014 (da porsi in ogni caso a deconto dal CP dovuto), oltre accessori di Legge;
1.2. si chiede altresì la riliquidazione delle spese processuali dovute dagli ai Controparte_3
per il giudizio petitorio/divisionale per la fase dell'appello, applicando i Controparte_4
2 parametri del D.M. 55/2014 per le cause comprese nello scaglione di valore tra euro 2.000.000 e euro 4.000.000, con condanna degli eredi al pagamento in favore dei fratelli CP
delle eventuali eccedenze rispetto alle somme già liquidate dalla Corte d'Appello di CP
Venezia con sentenza n.113/2016 (da porsi in ogni caso a deconto dal dovuto), oltre accessori di
Legge;
1.3. si chiede altresì la liquidazione delle spese processuali dovute dagli Eredi ai CP
nel giudizio petitorio/divisionale per la fase avanti la Corte di Cassazione Controparte_4
conclusasi con l'ordinanza n.39910/2021, applicando i parametri del D.M. 55/2014 per le cause ricomprese nello scaglione di valore tra euro 2.000.000 e euro 4.000.000, con condanna degli eredi alla rifusione delle stesse in favore dei fratelli , oltre accessori di CP CP
Legge;
1.4. si chiede che le spese relative al giudizio di oggetto possessorio per le fasi dell'appello e della
Cassazione siano interamente compensate, e/o si chiede che le spese eventualmente riconosciute dovute a favore degli eredi siano almeno parzialmente compensate tra le parti nella CP misura della metà, e se ne chiede comunque l'eventuale liquidazione applicando i valori minimi dei parametri del D.M. 55/2014 per le cause comprese nello scaglione di valore indeterminato, in ragione della sostanziale infondatezza della domanda di tutela possessoria;
1.5. per i medesimi motivi si chiede che le spese del giudizio di revocazione avanti la Corte di
Cassazione definito con la sentenza n. 16207/2023 siano dichiarate interamente compensate tra le parti, e/o si chiede che le spese eventualmente riconosciute dovute a favore degli eredi siano almeno parzialmente compensate tra le parti e quindi ridotte nella misura CP quantomeno della metà, e/o comunque che siano liquidate con applicazione dei valori minimi previsti dai parametri del D.M. 55/2014 per le cause ricomprese nello scaglione di valore indeterminato;
3 2. si chiede altresì, all'esito dell'istruttoria svolta in questo giudizio di rinvio avanti la Corte
d'Appello, il rigetto delle domande di tutela possessoria proposte dagli nei Controparte_3 confronti dei , con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi Controparte_4
professionali per i due giudizi di rinvio di cui è stata disposta la riunione e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art.4 n.1 e 2 del D.M. 55/2014; si chiede altresì la liquidazione delle spese processuali del giudizio di rinvio con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018 ; oltre accessori di Legge;
3. con rigetto di ogni altra domanda proposta dagli eredi nei confronti dei fratelli CP
, in particolare della domanda di restituzione degli importi già liquidati e corrisposti CP dagli eredi a favore dei fratelli a titolo di rifusione delle spese processuali CP CP
liquidate nelle fasi di primo grado e di appello, da porsi comunque in compensazione con le spese eventualmente riconosciute dovute in favore dei medesimi, all'esito di questo giudizio di rinvio”.
per , e : Controparte_1 Pt_3 Parte_4
“PER LA CAUSA R.G. N. 527/2022
1. NEL MERITO: condannare e a: a) pagare a Pt_1 Parte_2 Controparte_1
la somma complessiva di € 75.875,02 oltre interessi legali decorrenti dalle date dei
[...] singoli versamenti al saldo;
b) pagare agli Eredi – per il titolo dedotto nel § 3.4. della CP
SECONDA PARTE della comparsa di risposta degli – la somma di € 13.700,00 Controparte_3 oltre a rivalutazione e interessi (o quella diversa ritenuta di giustizia).
2. NEL MERITO: accertare la soccombenza di sulla domanda di Parte_1 risarcimento del danno per l'occupazione della Porzione Immobiliare e, per l'effetto,
4 condannarlo a pagare le spese di lite del grado di appello e del giudizio di cassazione relative a detta domanda.
3. IN OGNI CASO: a) liquidare le spese di lite del primo grado, del secondo grado e del giudizio di cassazione in applicazione dei principi esposti nel § 2.4. della SECONDA PARTE della comparsa di risposta degli;
b) condannare e a Controparte_3 Pt_1 Parte_2 pagare le spese del Giudizio Rinvio oltre spese generali (15%) CPA e IVA.
PER LA CAUSA R.G. N. 1774/2023
1. NEL MERITO: in riforma della Sentenza (e di ogni altro provvedimento ritenuto rilevante), accertato il compossesso degli Eredi sul Complesso Immobiliare VI, reintegrare CP
e/o mantenere gli Eredi – con ogni provvedimento utile al riguardo – nell'originario CP
compossesso del Complesso Immobiliare , ordinando a e Pt_5 Parte_1 [...]
di eliminare gli Interventi e/o Modifiche medio tempore realizzati e di ripristinare Parte_2 dello stato di fatto anteriore alla lesione possessoria.
2. IN OGNI CASO: condannare e a rimborsare agli Eredi Parte_1 Parte_2
le spese di lite (oltre spese generali, CPA e IVA) del giudizio di primo grado CP
(compresa la fase possessoria), del giudizio di appello, del giudizio di cassazione, del giudizio revocazione e del giudizio di rinvio;
oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP sostenute (o da sostenere) dagli Eredi . CP
3. IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste perché sia disposto il rinnovo-integrazione della CTU, con il compito di descrivere gli
Interventi e/o le Modifiche;
- si chiede di concedere i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. negati in primo grado;
- si chiede, comunque, di ammettere interrogatorio formale di e , Pt_2 Parte_1 nonché prova per testimoni sui seguenti capitoli già dedotti nell'originario appello e finora non ammessi:
5 7) Vero che la Modifica D comportò l'occupazione, a uso del Distributore, di nuove porzioni della Corte Comune per circa 15 mq.
10) Vero che, dopo l'istituzione della circolazione a senso unico di marcia nella Corte Comune, lo spazio di manovra e parcheggio davanti al Centro Laboratorio Gomme e abitazione degli Eredi
è ridotto di almeno 10 metri quadrati. CP
Si indicano come testimoni: di EA (VI), Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 [...]
, (tutti di ), ing. di Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Pt_5 Tes_11
Schio (VI).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (dante causa degli Controparte_2 odierni convenuti) conveniva i fratelli e dinanzi al Tribunale di Pt_1 Parte_2
Vicenza, domandando lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi a seguito della morte del padre e della madre . In particolare, esponeva che Controparte_5 Persona_1 dopo la morte dei genitori, egli ed i citati germani erano divenuti legittimi proprietari pro quota di 1/3 ciascuno di beni siti nel Comune di VI (VI), di cui al NCT, fg. 5, m n. 756 (ex 198/b), nonché di beni in Comune di EA (VI), individuati catastalmente al fg. 9, m.
3. Stante
l'impossibilità di raggiungere un accordo amichevole in ordine alla divisione, adiva il Tribunale, domandando in via istruttoria la nomina di un consulente tecnico per predisporre la massa da dividersi e le quote fisiche, ovvero la determinazione del valore dei beni.
Costituitisi, i convenuti formulavano anch'essi domanda di scioglimento della comunione;
domandava l'assegnazione a sé dei beni siti in , mentre Parte_2 Pt_5 Pt_1 chiedeva l'assegnazione dei beni siti in EA.
All'udienza del 31.10.2008 era disposta c.t.u., al fine della ricognizione dei beni con
6 formulazione di progetto divisionale, previa determinazione del valore;
il consulente nominato, nella relazione depositata il 30.7.2009, dava atto dell'intervenuto accordo divisionale intervenuto tra le parti, nonché delle discordanze rimanenti su alcuni frazionamenti.
Il 26.3.2010 decedeva l'attore : i suoi eredi Controparte_2 Controparte_1
, e (d'ora in avanti anche ”), oltre a proseguire
[...] Pt_3 Parte_4 Controparte_3 il giudizio incardinato dal loro dante causa, depositavano ricorso possessorio ex art. 704 c.p.c. al fine di ottenere la reintegrazione e/o la manutenzione nel possesso dei beni comuni in , Pt_5
possesso asseritamente pregiudicato da interventi e modificazioni eseguite dai convenuti;
il ricorso era rigettato dal Tribunale con ordinanza depositata il 15.6.2013, non essendo stato ritenuto provato né il precedente possesso delle aree di cui i ricorrenti avevano lamentato lo spoglio/turbativa né la lesione del compossesso dell'area. L'ordinanza di rigetto, reclamata dai medesimi eredi ex art. 669 terdecies c.p.c., era successivamente confermata con CP ordinanza depositata il 2.8.2013 dal Collegio.
Con sentenza depositata in data 2.4.2014 n. 1276, il Tribunale di Vicenza, dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli , assegnava in proprietà esclusiva: CP agli eredi di l'assegno primo (pagg. 24-26 della c.t.u.) con Controparte_2
conguaglio in dare di € 22.500,00; a l'assegno secondo (pagg. 26-28 della Parte_1
c.t.u.), con conguaglio in dare di € 83.500,00 e a l'assegno terzo (pagg. 28-30 Parte_2 della c.t.u.) con conguaglio in avere di € 106.000,00. Infine, condannava gli eredi a CP rifondere le spese dei subprocedimenti possessori e quelle successive al deposito della c.t.u. in favore delle controparti. Nonostante la richiesta di rinnovo dell'esame peritale richiesto dagli eredi in sede di precisazione delle conclusioni, il Tribunale, disponendo lo CP scioglimento della comunione, ha confermato le statuizioni rese dal c.t.u. e ha indicato che, come rilevato nel provvedimento collegiale depositato il 2.8.2013, gli attori non avevano dimostrato il
7 pregresso possesso dell'area contestata, che comunque risultava sistemata in modo più razionale e sicuro anche nel loro interesse, permanendo l'uso promiscuo dell'area sino a che le parti avessero continuato ad esercitare le rispettive attività economiche.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello , e Controparte_1 Pt_3 [...]
, proponendo contestazioni sia con riguardo al merito possessorio sia con riguardo al Parte_4 giudizio di divisione: la violazione dell'art. 720 c.p.c. e dei principi in materia di divisione, il travisamento dei fatti e omessa pronuncia.
Gli appellati, regolarmente costituitasi, contestavano le ricostruzioni avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata, nonché la condanna degli appellanti al pagamento, in favore di , di un'indennità ex art. 345, comma 2, Parte_1
c.p.c., avuto riguardo al valore stabilito per l'affitto dei locali nel contratto d'affitto d'azienda a favore del , ed il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Controparte_6 CP_7
Con sentenza n. 113/2016, pubblicata il 21.1.2016, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che, in relazione ai lotti 2a e 2b, le spese per l'intervento necessario a dividere materialmente le due porzioni e gli impianti tecnologici nei termini indicati nella c.t.u. di primo grado, dovessero essere divise tra i coeredi in parti uguali, e, che, con riguardo al frazionamento del mapp. 756 - “terreno edificabile area di completamento, privo di accesso carraio da strade di lottizzazione” - in tre porzioni di mq. 214 ciascuna, la spesa dell'operazione dovesse essere a carico dei coeredi in parti uguali;
condannava altresì gli appellanti a corrispondere a la somma mensile di € 200,00 a titolo di Parte_1 indennità per l'occupazione della porzione assegnata a quest' ultimo, a partire dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino all'effettivo rilascio.
, e proponevano ricorso per Cassazione, Controparte_1 Pt_3 Parte_4
8 articolando quattordici motivi nei quali contestavano sotto vari profili, con i primi otto motivi la decisione sul merito possessorio, coi motivi da 8) a 12) le statuizioni in materia divisionale, col motivo 13) la violazione dei principi applicabili in materia di spese legali, e col motivo 14) la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di efficacia della sentenza di divisione, avendo la Corte condannato i ricorrenti a pagare un indennizzo a titolo di risarcimento per aver continuato ad occupare anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado una parte del capannone già pertinente al Centro Laboratorio Gomme, assegnata, per una porzione, a Parte_1
, nonostante il provvedimento non fosse ancora passato in giudicato.
[...]
e si costituivano in giudizio mediante deposito di controricorso Pt_2 Parte_1 datato 15.2.2018.
Con ordinanza n. 39910 del 18.3.2021, depositata in data 14.12.2021, la Corte di Cassazione accoglieva gli ultimi due motivi ricorso, rigettando i restanti, con rinvio della causa avanti alla
Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con riguardo al tredicesimo motivo, la Suprema Corte ha precisato che le spese del giudizio di primo grado, dovessero “essere rideterminate, al pari di quelle di appello, tenendo conto che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr Cass. 24 gennaio 2020 n. 1635)”. Con riferimento al quattordicesimo e ultimo motivo, invece, premessi i criteri secondo i quali il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa può essere messo provvisoriamente in esecuzione ex art. 282 c.p.c. ( “La prima regola è che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la
9 sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluit. Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex multis, Cass. n. 28508 del 2018; Cass. n. 1211 del 2018; Cass. n.
25743 del 2013). La seconda regola è che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa
o costitutiva. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) rapporto di sinallagmaticità; b) rapporto di corrispettività; c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà. Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì. Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi. Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti. Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo”) la Corte ha osservato che “il titolo in virtù del quale gli eredi di
sono stati condannati dal giudice del merito al pagamento dell'indennizzo è costituito CP dall'occupazione di una parte di locale attribuita all'altro condividente, area unica adibita a
Centro Laboratorio Gomme, anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che ha curato l'assegnazione delle rispettive quote di beni a ciascun erede. È evidente che quello contenuto nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione sia riconducibile nel
10 caso di un rapporto di corrispettività (Cass. 30 gennaio 2019 n. 2537). Infatti, pur vero che la sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che ciascuno di loro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione (Cass. 27 dicembre 2013 n.
28697)”, ha rilevato la Corte che “il giudice di merito ha trascurato di considerare che siffatta pronuncia costringerebbe i soli eredi di a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, CP
oltre a non compiere gli accertamenti quanto alla possibile utilizzabilità dell'area in contestazione anche da parte degli altri comunisti. Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Suprema corte che l'obbligo dei vari partecipanti alla comunione di non esercitare il godimento diretto della cosa comune, che di norma compete a ciascun partecipante ai sensi dell'art. 1102 c.c., sorge solo se ed in quanto venga deliberato, in sede di amministrazione della cosa comune, di procedere alla sua utilizzazione con la forma del godimento indiretto. In difetto di una siffatta delibera, ove l'immobile venga usato di fatto da uno soltanto dei comproprietari, con il consenso espresso o tacito e comunque senza l'opposizione degli altri aventi diritto, non può in ciò configurarsi un impedimento a che gli altri partecipanti possano usare della cosa comune secondo il loro diritto, in guisa da concretare una violazione dei limiti che sono stabiliti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte dei vari partecipanti (Cass. n. 2902 del
1974; Cass. n. 4131 del 2001; Cass. n. 22435 del 2011))”. In tal modo, “è stato precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036 del 1991; Cass. n. 24647 del 2010; Cass. n. 2423 del
11 2015). È perfettamente configurabile l'ipotesi che i condividenti si accordino, anche in modo tacito, per una suddivisione materiale del godimento della singola cosa comune o dei più beni comuni. Non si tratta naturalmente di una assegnazione definitiva che corrisponderebbe a una vera e propria divisione (cfr. Cass. n. 3451 del 1977): i comunisti continuano a essere titolari di tutta la cosa, o delle più cose comuni;
essi si sono soltanto accordati, anche tacitamente, nel senso di rinunziare ciascuno al godimento (e, normalmente, anche ai frutti) della parte o delle cose date agli altri. Salvo patto contrario e fermo restando il divieto di mutamento di destinazione, la suddivisione materiale nei termini sopra indicati include la possibilità del compartecipe di ammettere anche altri al godimento delle cose assegnate, soprattutto qualora si tratti degli stretti familiari.”. Ciò esposto, secondo la Suprema Corte, “che a giustificare la condanna degli eredi di non sia sufficiente il fatto materiale dell'uso esclusivo del bene CP comune da parte del de cuius e dei suoi aventi causa, ma al fatto materiale doveva accompagnarsi l'uno o l'altro dei presupposti in presenza dei quali il godimento diretto del singolo si atteggia a fonte di pregiudizio nei confronti degli altri, accertamenti non svolti dal giudice del merito e che dovranno riguardare il godimento esclusivo di tutte le porzioni degli immobili caduti in comunione ereditaria da parte di ciascun coerede”.
, e proponevano tuttavia ricorso ex Controparte_1 Parte_3 Parte_4 art. 391 bis c.p.c. per la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 39910/2021: dopo aver richiamato i primi sette motivi di ricorso di legittimità, inerenti al merito possessorio, lamentavano la sussistenza di tre errori di fatto contenuti nell'ordinanza impugnata di cui deducevano la decisività, nel senso che, in difetto, la decisione avrebbe avuto un esito diverso, ossia la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione, con il dovere di istruire – mediante l'assunzione dei mezzi di prova dedotti e deducibili mediante le memorie ex art. 186, c. 6, c.p.c. – e decidere il merito possessorio.
12 e in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 39910/2021 Pt_2 Parte_1
frattanto riassumevano il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. del 11.3.2022, domandando procedersi alla rideterminazione, secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione delle spese dovute dagli eredi in loro favore, per la fase possessoria e per la fase del CP
reclamo del giudizio di primo grado, nonché per la fase del giudizio divisionale di primo grado successiva al deposito della c.t.u., per la fase del giudizio di appello e per la fase davanti alla
Suprema Corte, instando altresì per la dichiarazione della cessata materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento di una indennità per occupazione di beni ereditari a favore di , cui egli dichiarava di rinunciare. Parte_1
Nel giudizio di rinvio, che prendeva n. 527/22 di R.G., si costituivano , Controparte_1
e , domandando la condanna dei riassumenti alla corresponsione della Pt_3 Parte_4 somma complessiva di € 75.875,02 oltre interessi legali decorrenti dalle date dei singoli versamenti al saldo, in quanto pagata in forza delle sentenze di primo e secondo grado, oltre al pagamento, in loro favore, di € 13.700,00 a titolo di ristoro dei danni patiti per il mancato godimento dell'area contestata nelle more del procedimento giudiziario. Chiedevano, altresì, accertarsi la soccombenza di sulla domanda di risarcimento del danno per Parte_1
l'occupazione della porzione immobiliare e, per l'effetto, condannarlo a pagare le spese di lite del grado di appello e del giudizio di cassazione relative a detta domanda, e, in ogni caso, domandavano la liquidazione delle spese di lite del primo grado, del secondo grado e del giudizio di cassazione in applicazione dei principi esposti dalla Suprema Corte.
Nelle more della fase di rinvio, interveniva la sentenza di revocazione n. 15093/2022 dell'ordinanza di rinvio n. 39910/2021. Ritenuta l'ammissibilità dei motivi di revocazione, la
Suprema Corte ha ritenuto che nell'ordinanza impugnata fosse in effetti stato commesso il primo errore di percezione lamentato dai ricorrenti, e, individuate le parti dell'ordinanza n. 39910/2021
13 da rescindere, ha riesaminato il primo motivo di ricorso per cassazione rubricato “violazione e/o falsa applicazione art. 24 e art. 111, comma 6, della Costituzione, art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 183 c.p.c., art. 703, comma 4. c.p.c., art. 704 c.p.c.: in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e/o n. 4 c.p.c.”, ritenendolo fondato. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “gli appellanti avevano reiterato nell'atto di appello le richieste di prova e i relativi capitoli volti a dimostrare, a loro dire, il compossesso sul piazzale in comproprietà, in relazione all'utilizzo del bagno dell'abitazione dei genitori (cap.1), all'utilizzo della cucina dei genitori
(cap. 5), alla circolazione sulla corte a doppio senso di marcia (cap. 9) e volti a dimostrare che gli interventi eseguiti dagli altri condividenti avevano comportato lesioni possessorie a loro danno, in quanto finalizzati a trasformare porzioni di immobili comuni in porzioni in possesso esclusivo, con riguardo a occupazione di porzioni della corte comune (capp.2,3,6,7), cambio di destinazione d'uso della cucina, in precedenza utilizzata anche dagli appellanti, da residenziale
a ufficio cassa del distributore (capp. 4 e 5), modifica del senso di marcia sulla corte (cap.8), riduzione dello spazio di manovra e parcheggio (cap. 10), circolazione attraverso l'area di erogazione del distributore (cap. 11), restrizione dell'accesso in prossimità dell'abitazione degli eredi (cap. 12), posizionamento di nuova struttura-colonna (cap.13). La richiesta di CP
ammissione delle prove orali era stata reiterata in fase di precisazione delle conclusioni e la sentenza della Corte d'Appello (da pag. 4 a pag. 7, punti da 6 a 18), senza esaminare tali istanze istruttorie e senza esplicitare le ragioni per le quali non ha proceduto a dare ingresso alla fase del merito possessorio, ha rigettato la domanda possessoria, testualmente «sia perché gli interventi avviati dalla parte appellata non hanno determinato l'insorgere di un possesso esclusivo a proprio vantaggio, sia perché comunque è mancata la prova di un possesso concorrente esercitato da e dai suoi eredi sulle porzioni controverse» (pag.6 punto 14). CP
E' evidente che la Corte territoriale non poteva pervenire a tale conclusione (di cui viene segnalata anche la contraddittorietà) senza valutare previamente le richieste finalizzate al
14 merito possessorio, come risulta dal fatto che non si è in alcun modo espressa su tali istanze istruttorie”. La Suprema Corte, giudicando in rescissorio, ha dunque accolto il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione, dichiarando assorbiti i motivi dal secondo al settimo, con rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione “perché si pronunci sul merito possessorio previo esame delle istanze istruttorie che erano state proposte dagli appellanti
, e .”. Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, e hanno riassunto la causa con atto Controparte_1 Parte_3 Parte_4
di citazione ex art. 392 c.p.c. (il giudizio prendeva n. 1774/23) domandando nel merito la riforma della sentenza (e di ogni altro provvedimento ritenuto rilevante) della Corte d'Appello di Venezia
n. 113/2016, con reintegrazione nell'originario compossesso del complesso immobiliare in
, tramite ordine a e di eliminare gli interventi e/o Pt_5 Parte_1 Parte_2 modifiche medio tempore realizzati e di ripristinare lo stato di fatto anteriore alla lesione possessoria, nonché con condanna di e a rimborsare i riassumenti Pt_1 Parte_2
delle spese di lite riguardanti tutte le fasi di giudizio e delle spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute.
Si sono costituiti e concludendo per il rigetto di ogni domanda svolta Pt_1 Parte_2 dalle controparti: essi, premesso l'intervenuto passaggio in giudicato delle pronunce rese nel giudizio divisionale, hanno confermato che gli interventi eseguiti nel 2012-2013 sulle sole parti che in forza di divisione di fatto interessavano la porzione di corte comune pertinente al distributore, non hanno comunque determinato pregiudizio alle altre parti nell'utilizzo della corte, e tantomeno hanno realizzato un asservimento esclusivo di nuove porzioni della corte comune all'attività di distributore.
Assunte le prove per interpello e testi, le cause - riunite con ordinanza depositata in data 1.2.2024
- sono state rimesse al Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione alle parti di termini di rito per
15 il deposito di scritti conclusivi.
***
Dev'essere esaminato con priorità il c.d. merito possessorio in quanto la – logicamente successiva
- regolamentazione delle spese deve considerare l'esito della lite anche con riguardo a tale parte.
Le domande possessorie vanno respinte.
Come ampiamente premesso, il giudizio divisionale si è concluso con il passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella sentenza d'appello, a seguito del rigetto dei pertinenti motivi di ricorso per cassazione proposti dagli . Esso ha visto in via definitiva l'attribuzione Parte_6 della piena proprietà di taluni beni a ciascun coerede ed il mantenimento in comune della corte in , interessata (anche) dalla presenza di attività commerciali rese dai rispettivi nuclei Pt_5
famigliari, benché quella di gommista sia da anni cessata (gli Eredi abitano in ogni caso CP nell'appartamento collocato sopra al relativo laboratorio).
Tale situazione di generico compossesso della corte comune aveva peraltro, come registrato anche nel corso delle operazioni del c.t.u. oltre 15 anni fa e sostanzialmente confermato dai testi assunti in sede di rinvio (che non hanno in particolare fornito concreti elementi atti ad indicare che utilizzasse i locali dell'edificio cui faceva capo la stazione di servizio carburante: CP testi e ), indotto tutti gli interessati ad una sorta di divisione di Tes_4 Tes_12 Tes_11 Tes_13 fatto che vedeva i locali a servizio del distributore di carburanti oggetto di utilizzo esclusivo dei fratelli e e i locali a servizio del laboratorio gomme nella Pt_1 Parte_2 disponibilità del fratello e poi dei suoi eredi, cui il possesso si è trasmesso così come CP già conformato.
In una tale situazione, si deve confermare, anche alla luce dell'ulteriore istruttoria esperita (si
16 vedano le dichiarazioni dei testi e;
gli ulteriori capitoli di prova sui quali Tes_14 Tes_13
insistono gli presentano chiaro contenuto valutativo e non possono essere Controparte_3 ammessi), che gli interventi hanno essenzialmente porzioni già di fatto asservite ad uso esclusivo del distributore, quali il locale della c.d. cucina, il bagno a servizio dello stesso, il marciapiedi per accedervi, l'area di erogazione dei carburanti. In ogni caso si è trattato di interventi migliorativi che non hanno inciso negativamente su un residuale uso cui possano essere interessati gli altri comproprietari della corte comune.
In particolare la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'impianto di erogazione ha interessato una parte del sottosuolo senza occuparlo interamente e dunque senza impedire un pari uso di altre porzioni del sottosuolo da parte degli ed al tempo stesso, per la parte superiore Controparte_3
al suolo, si sono realizzati ampliamenti (della pensilina e del numero di erogatori) cui sono corrisposte modifiche (spostamento della colonnina del gasolio situata prima proprio davanti all'ingresso dell'abitazione degli ed ora la stessa collocata accanto alle colonnine per il CP_3
rifornimento della benzina) anche favorevoli agli attori nel giudizio possessorio, non impedendo per il solo fatto dell'esecuzione di quelle modifiche l'ulteriore sfruttamento dell'area a vantaggio di ogni compossessore della cosa comune.
Vi sono state infine modifiche (introduzione del senso unico di marcia nella corte comune e realizzazione del marciapiede tra corte e strada pubblica) che sono state realizzate in conformità alla legislazione nazionale e regionale e nel rispetto delle richieste del in tema di CP_8 viabilità al fine di adeguare l'impianto commerciale senza impedire le attività delle controparti ed al tempo stesso realizzando il comune interesse alla sicura circolazione dei mezzi (delle parti e dei clienti) nella corte comune.
Si deve d'altra parte osservare che tali interventi sono stati preventivamente approvati dall'assemblea dei comproprietari tenutasi il 28.6.2012 con delibera assunta a maggioranza
17 qualificata ex art. 1108 c.c., non impugnata dagli , che Parte_7
pure avevano espresso voto negativo.
Conformemente a quanto deciso nella fase interdittale (anche di reclamo) e nei precedenti gradi, si deve pertanto escludere che gli interventi effettuati dai convenuti abbiano assunto, oggettivamente e soggettivamente, natura di spoglio o di molestia a danno dei ricorrenti, le cui domande devono essere, sul punto, rigettate.
Quanto ai temi propri del giudizio di rinvio introdotto anteriormente alla revocazione della ordinanza (intervenuta sulle esaminate tematiche di natura possessoria), assume preliminare rilevanza la domanda svolta da d'indennità per l'occupazione da parte degli Parte_1
Eredi della porzione assegnata al medesimo dalla pubblicazione della sentenza di Parte_7
primo grado. La domanda è stata oggetto di rinuncia nella presente sede da parte dello stesso
, senza obiezioni della controparte;
ne consegue la dichiarazione di Parte_1 cessazione della materia del contendere dovendosi peraltro considerare il rinunciante virtualmente soccombente giacché la domanda era stata illegittimamente proposta con riguardo alla mera occupazione di un'area ancora comune in forza di un'assegnazione in sede petitoria
(divisionale) che non era ancora passata in giudicato e senza la dimostrazione degli ulteriori presupposti di fatto enunciati dalla Suprema Corte, così che, per come proposta, la pretesa era infondata.
Priva del necessario riscontro probatorio è la speculare pretesa svolta ex art. 389 c.p.c. dagli
[...]
per la prima volta nel giudizio di rinvio finalizzata ad una condanna della controparte CP_3 al pagamento di un'indennità per l'occupazione della medesima porzione immobiliare, questa volta da parte di e , dopo la sentenza di secondo grado;
la deduzione Pt_2 Parte_1 secondo cui e occuparono a quel punto la porzione immobiliare con Pt_1 Parte_2 bancali di legno e con le loro auto non è infatti stata provata, tantomeno quanto al profilo
18 dell'esclusività dell'occupazione asseritamente imposta.
Venendo in conclusione alla regolamentazione delle spese di lite, si deve considerare che: con riguardo al giudizio divisionale, per il giudizio di primo e secondo grado non può dirsi formata soccombenza di una parte secondo la regola generale, rammentata dalla Suprema Corte, propria delle cause di scioglimento della comunione, non potendosi convenire con quanto statuito nella sentenza di primo grado e ripreso dai convenuti in riassunzione nella causa n. 527/22, secondo cui, dopo l'esperimento di c.t.u., gli avrebbero espresso obiezioni infondate e Parte_6
dilatorie, come dimostra il fatto che la sentenza d'appello, con decisioni sul punto definitive, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado;
vi è invece piena soccombenza degli Eredi
nei giudizi possessori interdittali, considerata la cui autonomia si deve procedere a CP
regolamentazione delle spese secondo soccombenza e liquidazione con importi medi secondo i parametri vigenti ratione tempore;
per il resto (e dunque anche per le fasi di cassazione d di rinvio) vi è invece reciproca soccombenza tra le parti, risultando gli Controparte_3
soccombenti nel merito possessorio e la loro controparte (virtualmente) soccombente nella pretesa di condanna della controparte al pagamento di un'indennità, così che risulta congrua l'integrale compensazione delle spese di lite. Anche le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dei tre coeredi pro quota (e non solo a carico degli come deciso in primo grado), Controparte_3 restando invece compensate, in quanto spese di lite esse stesse, le spese di c.t.p.
Ne consegue infine la condanna di e a restituire agli di Pt_1 Parte_2 CP_3
quanto corrisposto in esecuzione delle sentenze di primo e secondo Controparte_2 grado (€ 75.875,02 – docc. 10 - con l'aggiunta degli interessi legali a partire dal Controparte_3 giorno del pagamento: v. Cass. civ. n. 5391/2013) al netto di quanto liquidato nella presente sede a titolo di rifusione delle spese dei procedimenti possessori interdittali.
19
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dato atto che sono passate in giudicato le statuizioni espresse nel giudizio divisionale con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 113/2016, rigetta le ulteriori domande proposte da
, e;
Controparte_1 Pt_3 Parte_4
2. dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, con riguardo alla domanda di di condanna di , e Parte_1 Controparte_1 Pt_3 [...]
al pagamento di un'indennità per occupazione esclusiva di area oggetto di Parte_4
assegnazione allo stesso in sede divisionale;
Parte_1
3. condanna , e alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_3 Parte_4
e delle spese di lite relative alle fasi interdittali del giudizio Pt_1 Parte_2
possessorio, che liquida in € 2.500,00 per la fase avanti al giudice monocratico ed in € 2.000,00 per la fase di reclamo avanti al Collegio, in entrambi i casi oltre rimborso forfetario 15%, Iva e
Cna se ed in quanto dovuti per legge;
4. dichiara per il resto compensate tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado del giudizio e pone le spese di c.t.u. a carico dei coeredi pro quota;
5. condanna e a restituire a , e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3
quanto da questi corrisposto (€ 75.875,02 oltre interessi legali decorrenti dalle Parte_4
date dei singoli versamenti al saldo) in esecuzione delle sentenza di primo e secondo grado al netto di quanto dovuto in forza del capo 3 del presente dispositivo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 527/2022 e 1774/23
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio n. 527/22 iscritta al ruolo il 22.3.2022, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., cui è stata riunita la causa recante n. di R.G.
1774/2023, iscritta con atto di citazione in riassunzione in data 10.10.2023, da
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Corinto Bertuzzo, Andrea Tessaro ed Enrico Fuin, del Foro di
Vicenza; attori in riassunzione nella causa n. 527/22 convenuti in riassunzione nella causa n. 1774/23 nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_3
1 ) e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Pasetto del foro di Verona;
C.F._5 convenuti in riassunzione nella causa n. 527/22 attori in riassunzione nella causa n. 1774/23
Oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”; giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della
Corte di Cassazione n. 39910/2021 del 18.3.2021 e della sentenza di revocazione ex art. 391 bis
c.p.c. della Corte di Cassazione n. 16207/2023 del 6.4.2023.
CONCLUSIONI
per e : Pt_1 Parte_2
“1.1. accogliere le domande formulate con l'atto di citazione di riassunzione della causa avanti la
Corte d'Appello di Venezia a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, procedendo quindi, in ossequio ai principi indicati dalla medesima Corte di Cassazione con ordinanza decisoria n.39910/2021 del 14.03.2021, alla rideterminazione e alla riliquidazione delle spese dovute dai convenuti eredi di in favore degli attori Controparte_2 Parte_2
e per la fase interdittale possessoria e per la fase del reclamo possessorio avanti
[...] Pt_1 il Tribunale di Vicenza, nonché per la fase del giudizio di divisione avanti lo stesso Tribunale di
Vicenza successiva al deposito della C.T.U., in quanto resa necessaria per le eccessive pretese e per le ingiustificate resistenze alla divisione proposte dagli Eredi , Controparte_2 con condanna degli stessi eredi al pagamento in favore dei fratelli e CP Pt_1 [...]
delle eventuali eccedenze rispetto alle somme liquidate dal Tribunale di Vicenza e Parte_2 pagate dagli eredi con la sentenza n.1276/2014 (da porsi in ogni caso a deconto dal CP dovuto), oltre accessori di Legge;
1.2. si chiede altresì la riliquidazione delle spese processuali dovute dagli ai Controparte_3
per il giudizio petitorio/divisionale per la fase dell'appello, applicando i Controparte_4
2 parametri del D.M. 55/2014 per le cause comprese nello scaglione di valore tra euro 2.000.000 e euro 4.000.000, con condanna degli eredi al pagamento in favore dei fratelli CP
delle eventuali eccedenze rispetto alle somme già liquidate dalla Corte d'Appello di CP
Venezia con sentenza n.113/2016 (da porsi in ogni caso a deconto dal dovuto), oltre accessori di
Legge;
1.3. si chiede altresì la liquidazione delle spese processuali dovute dagli Eredi ai CP
nel giudizio petitorio/divisionale per la fase avanti la Corte di Cassazione Controparte_4
conclusasi con l'ordinanza n.39910/2021, applicando i parametri del D.M. 55/2014 per le cause ricomprese nello scaglione di valore tra euro 2.000.000 e euro 4.000.000, con condanna degli eredi alla rifusione delle stesse in favore dei fratelli , oltre accessori di CP CP
Legge;
1.4. si chiede che le spese relative al giudizio di oggetto possessorio per le fasi dell'appello e della
Cassazione siano interamente compensate, e/o si chiede che le spese eventualmente riconosciute dovute a favore degli eredi siano almeno parzialmente compensate tra le parti nella CP misura della metà, e se ne chiede comunque l'eventuale liquidazione applicando i valori minimi dei parametri del D.M. 55/2014 per le cause comprese nello scaglione di valore indeterminato, in ragione della sostanziale infondatezza della domanda di tutela possessoria;
1.5. per i medesimi motivi si chiede che le spese del giudizio di revocazione avanti la Corte di
Cassazione definito con la sentenza n. 16207/2023 siano dichiarate interamente compensate tra le parti, e/o si chiede che le spese eventualmente riconosciute dovute a favore degli eredi siano almeno parzialmente compensate tra le parti e quindi ridotte nella misura CP quantomeno della metà, e/o comunque che siano liquidate con applicazione dei valori minimi previsti dai parametri del D.M. 55/2014 per le cause ricomprese nello scaglione di valore indeterminato;
3 2. si chiede altresì, all'esito dell'istruttoria svolta in questo giudizio di rinvio avanti la Corte
d'Appello, il rigetto delle domande di tutela possessoria proposte dagli nei Controparte_3 confronti dei , con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi Controparte_4
professionali per i due giudizi di rinvio di cui è stata disposta la riunione e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art.4 n.1 e 2 del D.M. 55/2014; si chiede altresì la liquidazione delle spese processuali del giudizio di rinvio con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018 ; oltre accessori di Legge;
3. con rigetto di ogni altra domanda proposta dagli eredi nei confronti dei fratelli CP
, in particolare della domanda di restituzione degli importi già liquidati e corrisposti CP dagli eredi a favore dei fratelli a titolo di rifusione delle spese processuali CP CP
liquidate nelle fasi di primo grado e di appello, da porsi comunque in compensazione con le spese eventualmente riconosciute dovute in favore dei medesimi, all'esito di questo giudizio di rinvio”.
per , e : Controparte_1 Pt_3 Parte_4
“PER LA CAUSA R.G. N. 527/2022
1. NEL MERITO: condannare e a: a) pagare a Pt_1 Parte_2 Controparte_1
la somma complessiva di € 75.875,02 oltre interessi legali decorrenti dalle date dei
[...] singoli versamenti al saldo;
b) pagare agli Eredi – per il titolo dedotto nel § 3.4. della CP
SECONDA PARTE della comparsa di risposta degli – la somma di € 13.700,00 Controparte_3 oltre a rivalutazione e interessi (o quella diversa ritenuta di giustizia).
2. NEL MERITO: accertare la soccombenza di sulla domanda di Parte_1 risarcimento del danno per l'occupazione della Porzione Immobiliare e, per l'effetto,
4 condannarlo a pagare le spese di lite del grado di appello e del giudizio di cassazione relative a detta domanda.
3. IN OGNI CASO: a) liquidare le spese di lite del primo grado, del secondo grado e del giudizio di cassazione in applicazione dei principi esposti nel § 2.4. della SECONDA PARTE della comparsa di risposta degli;
b) condannare e a Controparte_3 Pt_1 Parte_2 pagare le spese del Giudizio Rinvio oltre spese generali (15%) CPA e IVA.
PER LA CAUSA R.G. N. 1774/2023
1. NEL MERITO: in riforma della Sentenza (e di ogni altro provvedimento ritenuto rilevante), accertato il compossesso degli Eredi sul Complesso Immobiliare VI, reintegrare CP
e/o mantenere gli Eredi – con ogni provvedimento utile al riguardo – nell'originario CP
compossesso del Complesso Immobiliare , ordinando a e Pt_5 Parte_1 [...]
di eliminare gli Interventi e/o Modifiche medio tempore realizzati e di ripristinare Parte_2 dello stato di fatto anteriore alla lesione possessoria.
2. IN OGNI CASO: condannare e a rimborsare agli Eredi Parte_1 Parte_2
le spese di lite (oltre spese generali, CPA e IVA) del giudizio di primo grado CP
(compresa la fase possessoria), del giudizio di appello, del giudizio di cassazione, del giudizio revocazione e del giudizio di rinvio;
oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP sostenute (o da sostenere) dagli Eredi . CP
3. IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste perché sia disposto il rinnovo-integrazione della CTU, con il compito di descrivere gli
Interventi e/o le Modifiche;
- si chiede di concedere i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. negati in primo grado;
- si chiede, comunque, di ammettere interrogatorio formale di e , Pt_2 Parte_1 nonché prova per testimoni sui seguenti capitoli già dedotti nell'originario appello e finora non ammessi:
5 7) Vero che la Modifica D comportò l'occupazione, a uso del Distributore, di nuove porzioni della Corte Comune per circa 15 mq.
10) Vero che, dopo l'istituzione della circolazione a senso unico di marcia nella Corte Comune, lo spazio di manovra e parcheggio davanti al Centro Laboratorio Gomme e abitazione degli Eredi
è ridotto di almeno 10 metri quadrati. CP
Si indicano come testimoni: di EA (VI), Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 [...]
, (tutti di ), ing. di Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Pt_5 Tes_11
Schio (VI).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (dante causa degli Controparte_2 odierni convenuti) conveniva i fratelli e dinanzi al Tribunale di Pt_1 Parte_2
Vicenza, domandando lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi a seguito della morte del padre e della madre . In particolare, esponeva che Controparte_5 Persona_1 dopo la morte dei genitori, egli ed i citati germani erano divenuti legittimi proprietari pro quota di 1/3 ciascuno di beni siti nel Comune di VI (VI), di cui al NCT, fg. 5, m n. 756 (ex 198/b), nonché di beni in Comune di EA (VI), individuati catastalmente al fg. 9, m.
3. Stante
l'impossibilità di raggiungere un accordo amichevole in ordine alla divisione, adiva il Tribunale, domandando in via istruttoria la nomina di un consulente tecnico per predisporre la massa da dividersi e le quote fisiche, ovvero la determinazione del valore dei beni.
Costituitisi, i convenuti formulavano anch'essi domanda di scioglimento della comunione;
domandava l'assegnazione a sé dei beni siti in , mentre Parte_2 Pt_5 Pt_1 chiedeva l'assegnazione dei beni siti in EA.
All'udienza del 31.10.2008 era disposta c.t.u., al fine della ricognizione dei beni con
6 formulazione di progetto divisionale, previa determinazione del valore;
il consulente nominato, nella relazione depositata il 30.7.2009, dava atto dell'intervenuto accordo divisionale intervenuto tra le parti, nonché delle discordanze rimanenti su alcuni frazionamenti.
Il 26.3.2010 decedeva l'attore : i suoi eredi Controparte_2 Controparte_1
, e (d'ora in avanti anche ”), oltre a proseguire
[...] Pt_3 Parte_4 Controparte_3 il giudizio incardinato dal loro dante causa, depositavano ricorso possessorio ex art. 704 c.p.c. al fine di ottenere la reintegrazione e/o la manutenzione nel possesso dei beni comuni in , Pt_5
possesso asseritamente pregiudicato da interventi e modificazioni eseguite dai convenuti;
il ricorso era rigettato dal Tribunale con ordinanza depositata il 15.6.2013, non essendo stato ritenuto provato né il precedente possesso delle aree di cui i ricorrenti avevano lamentato lo spoglio/turbativa né la lesione del compossesso dell'area. L'ordinanza di rigetto, reclamata dai medesimi eredi ex art. 669 terdecies c.p.c., era successivamente confermata con CP ordinanza depositata il 2.8.2013 dal Collegio.
Con sentenza depositata in data 2.4.2014 n. 1276, il Tribunale di Vicenza, dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli , assegnava in proprietà esclusiva: CP agli eredi di l'assegno primo (pagg. 24-26 della c.t.u.) con Controparte_2
conguaglio in dare di € 22.500,00; a l'assegno secondo (pagg. 26-28 della Parte_1
c.t.u.), con conguaglio in dare di € 83.500,00 e a l'assegno terzo (pagg. 28-30 Parte_2 della c.t.u.) con conguaglio in avere di € 106.000,00. Infine, condannava gli eredi a CP rifondere le spese dei subprocedimenti possessori e quelle successive al deposito della c.t.u. in favore delle controparti. Nonostante la richiesta di rinnovo dell'esame peritale richiesto dagli eredi in sede di precisazione delle conclusioni, il Tribunale, disponendo lo CP scioglimento della comunione, ha confermato le statuizioni rese dal c.t.u. e ha indicato che, come rilevato nel provvedimento collegiale depositato il 2.8.2013, gli attori non avevano dimostrato il
7 pregresso possesso dell'area contestata, che comunque risultava sistemata in modo più razionale e sicuro anche nel loro interesse, permanendo l'uso promiscuo dell'area sino a che le parti avessero continuato ad esercitare le rispettive attività economiche.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello , e Controparte_1 Pt_3 [...]
, proponendo contestazioni sia con riguardo al merito possessorio sia con riguardo al Parte_4 giudizio di divisione: la violazione dell'art. 720 c.p.c. e dei principi in materia di divisione, il travisamento dei fatti e omessa pronuncia.
Gli appellati, regolarmente costituitasi, contestavano le ricostruzioni avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata, nonché la condanna degli appellanti al pagamento, in favore di , di un'indennità ex art. 345, comma 2, Parte_1
c.p.c., avuto riguardo al valore stabilito per l'affitto dei locali nel contratto d'affitto d'azienda a favore del , ed il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Controparte_6 CP_7
Con sentenza n. 113/2016, pubblicata il 21.1.2016, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che, in relazione ai lotti 2a e 2b, le spese per l'intervento necessario a dividere materialmente le due porzioni e gli impianti tecnologici nei termini indicati nella c.t.u. di primo grado, dovessero essere divise tra i coeredi in parti uguali, e, che, con riguardo al frazionamento del mapp. 756 - “terreno edificabile area di completamento, privo di accesso carraio da strade di lottizzazione” - in tre porzioni di mq. 214 ciascuna, la spesa dell'operazione dovesse essere a carico dei coeredi in parti uguali;
condannava altresì gli appellanti a corrispondere a la somma mensile di € 200,00 a titolo di Parte_1 indennità per l'occupazione della porzione assegnata a quest' ultimo, a partire dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino all'effettivo rilascio.
, e proponevano ricorso per Cassazione, Controparte_1 Pt_3 Parte_4
8 articolando quattordici motivi nei quali contestavano sotto vari profili, con i primi otto motivi la decisione sul merito possessorio, coi motivi da 8) a 12) le statuizioni in materia divisionale, col motivo 13) la violazione dei principi applicabili in materia di spese legali, e col motivo 14) la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di efficacia della sentenza di divisione, avendo la Corte condannato i ricorrenti a pagare un indennizzo a titolo di risarcimento per aver continuato ad occupare anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado una parte del capannone già pertinente al Centro Laboratorio Gomme, assegnata, per una porzione, a Parte_1
, nonostante il provvedimento non fosse ancora passato in giudicato.
[...]
e si costituivano in giudizio mediante deposito di controricorso Pt_2 Parte_1 datato 15.2.2018.
Con ordinanza n. 39910 del 18.3.2021, depositata in data 14.12.2021, la Corte di Cassazione accoglieva gli ultimi due motivi ricorso, rigettando i restanti, con rinvio della causa avanti alla
Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con riguardo al tredicesimo motivo, la Suprema Corte ha precisato che le spese del giudizio di primo grado, dovessero “essere rideterminate, al pari di quelle di appello, tenendo conto che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr Cass. 24 gennaio 2020 n. 1635)”. Con riferimento al quattordicesimo e ultimo motivo, invece, premessi i criteri secondo i quali il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa può essere messo provvisoriamente in esecuzione ex art. 282 c.p.c. ( “La prima regola è che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la
9 sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluit. Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex multis, Cass. n. 28508 del 2018; Cass. n. 1211 del 2018; Cass. n.
25743 del 2013). La seconda regola è che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa
o costitutiva. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) rapporto di sinallagmaticità; b) rapporto di corrispettività; c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà. Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì. Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi. Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti. Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo”) la Corte ha osservato che “il titolo in virtù del quale gli eredi di
sono stati condannati dal giudice del merito al pagamento dell'indennizzo è costituito CP dall'occupazione di una parte di locale attribuita all'altro condividente, area unica adibita a
Centro Laboratorio Gomme, anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che ha curato l'assegnazione delle rispettive quote di beni a ciascun erede. È evidente che quello contenuto nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione sia riconducibile nel
10 caso di un rapporto di corrispettività (Cass. 30 gennaio 2019 n. 2537). Infatti, pur vero che la sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che ciascuno di loro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione (Cass. 27 dicembre 2013 n.
28697)”, ha rilevato la Corte che “il giudice di merito ha trascurato di considerare che siffatta pronuncia costringerebbe i soli eredi di a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, CP
oltre a non compiere gli accertamenti quanto alla possibile utilizzabilità dell'area in contestazione anche da parte degli altri comunisti. Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Suprema corte che l'obbligo dei vari partecipanti alla comunione di non esercitare il godimento diretto della cosa comune, che di norma compete a ciascun partecipante ai sensi dell'art. 1102 c.c., sorge solo se ed in quanto venga deliberato, in sede di amministrazione della cosa comune, di procedere alla sua utilizzazione con la forma del godimento indiretto. In difetto di una siffatta delibera, ove l'immobile venga usato di fatto da uno soltanto dei comproprietari, con il consenso espresso o tacito e comunque senza l'opposizione degli altri aventi diritto, non può in ciò configurarsi un impedimento a che gli altri partecipanti possano usare della cosa comune secondo il loro diritto, in guisa da concretare una violazione dei limiti che sono stabiliti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte dei vari partecipanti (Cass. n. 2902 del
1974; Cass. n. 4131 del 2001; Cass. n. 22435 del 2011))”. In tal modo, “è stato precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036 del 1991; Cass. n. 24647 del 2010; Cass. n. 2423 del
11 2015). È perfettamente configurabile l'ipotesi che i condividenti si accordino, anche in modo tacito, per una suddivisione materiale del godimento della singola cosa comune o dei più beni comuni. Non si tratta naturalmente di una assegnazione definitiva che corrisponderebbe a una vera e propria divisione (cfr. Cass. n. 3451 del 1977): i comunisti continuano a essere titolari di tutta la cosa, o delle più cose comuni;
essi si sono soltanto accordati, anche tacitamente, nel senso di rinunziare ciascuno al godimento (e, normalmente, anche ai frutti) della parte o delle cose date agli altri. Salvo patto contrario e fermo restando il divieto di mutamento di destinazione, la suddivisione materiale nei termini sopra indicati include la possibilità del compartecipe di ammettere anche altri al godimento delle cose assegnate, soprattutto qualora si tratti degli stretti familiari.”. Ciò esposto, secondo la Suprema Corte, “che a giustificare la condanna degli eredi di non sia sufficiente il fatto materiale dell'uso esclusivo del bene CP comune da parte del de cuius e dei suoi aventi causa, ma al fatto materiale doveva accompagnarsi l'uno o l'altro dei presupposti in presenza dei quali il godimento diretto del singolo si atteggia a fonte di pregiudizio nei confronti degli altri, accertamenti non svolti dal giudice del merito e che dovranno riguardare il godimento esclusivo di tutte le porzioni degli immobili caduti in comunione ereditaria da parte di ciascun coerede”.
, e proponevano tuttavia ricorso ex Controparte_1 Parte_3 Parte_4 art. 391 bis c.p.c. per la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 39910/2021: dopo aver richiamato i primi sette motivi di ricorso di legittimità, inerenti al merito possessorio, lamentavano la sussistenza di tre errori di fatto contenuti nell'ordinanza impugnata di cui deducevano la decisività, nel senso che, in difetto, la decisione avrebbe avuto un esito diverso, ossia la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione, con il dovere di istruire – mediante l'assunzione dei mezzi di prova dedotti e deducibili mediante le memorie ex art. 186, c. 6, c.p.c. – e decidere il merito possessorio.
12 e in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 39910/2021 Pt_2 Parte_1
frattanto riassumevano il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. del 11.3.2022, domandando procedersi alla rideterminazione, secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione delle spese dovute dagli eredi in loro favore, per la fase possessoria e per la fase del CP
reclamo del giudizio di primo grado, nonché per la fase del giudizio divisionale di primo grado successiva al deposito della c.t.u., per la fase del giudizio di appello e per la fase davanti alla
Suprema Corte, instando altresì per la dichiarazione della cessata materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento di una indennità per occupazione di beni ereditari a favore di , cui egli dichiarava di rinunciare. Parte_1
Nel giudizio di rinvio, che prendeva n. 527/22 di R.G., si costituivano , Controparte_1
e , domandando la condanna dei riassumenti alla corresponsione della Pt_3 Parte_4 somma complessiva di € 75.875,02 oltre interessi legali decorrenti dalle date dei singoli versamenti al saldo, in quanto pagata in forza delle sentenze di primo e secondo grado, oltre al pagamento, in loro favore, di € 13.700,00 a titolo di ristoro dei danni patiti per il mancato godimento dell'area contestata nelle more del procedimento giudiziario. Chiedevano, altresì, accertarsi la soccombenza di sulla domanda di risarcimento del danno per Parte_1
l'occupazione della porzione immobiliare e, per l'effetto, condannarlo a pagare le spese di lite del grado di appello e del giudizio di cassazione relative a detta domanda, e, in ogni caso, domandavano la liquidazione delle spese di lite del primo grado, del secondo grado e del giudizio di cassazione in applicazione dei principi esposti dalla Suprema Corte.
Nelle more della fase di rinvio, interveniva la sentenza di revocazione n. 15093/2022 dell'ordinanza di rinvio n. 39910/2021. Ritenuta l'ammissibilità dei motivi di revocazione, la
Suprema Corte ha ritenuto che nell'ordinanza impugnata fosse in effetti stato commesso il primo errore di percezione lamentato dai ricorrenti, e, individuate le parti dell'ordinanza n. 39910/2021
13 da rescindere, ha riesaminato il primo motivo di ricorso per cassazione rubricato “violazione e/o falsa applicazione art. 24 e art. 111, comma 6, della Costituzione, art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 183 c.p.c., art. 703, comma 4. c.p.c., art. 704 c.p.c.: in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e/o n. 4 c.p.c.”, ritenendolo fondato. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “gli appellanti avevano reiterato nell'atto di appello le richieste di prova e i relativi capitoli volti a dimostrare, a loro dire, il compossesso sul piazzale in comproprietà, in relazione all'utilizzo del bagno dell'abitazione dei genitori (cap.1), all'utilizzo della cucina dei genitori
(cap. 5), alla circolazione sulla corte a doppio senso di marcia (cap. 9) e volti a dimostrare che gli interventi eseguiti dagli altri condividenti avevano comportato lesioni possessorie a loro danno, in quanto finalizzati a trasformare porzioni di immobili comuni in porzioni in possesso esclusivo, con riguardo a occupazione di porzioni della corte comune (capp.2,3,6,7), cambio di destinazione d'uso della cucina, in precedenza utilizzata anche dagli appellanti, da residenziale
a ufficio cassa del distributore (capp. 4 e 5), modifica del senso di marcia sulla corte (cap.8), riduzione dello spazio di manovra e parcheggio (cap. 10), circolazione attraverso l'area di erogazione del distributore (cap. 11), restrizione dell'accesso in prossimità dell'abitazione degli eredi (cap. 12), posizionamento di nuova struttura-colonna (cap.13). La richiesta di CP
ammissione delle prove orali era stata reiterata in fase di precisazione delle conclusioni e la sentenza della Corte d'Appello (da pag. 4 a pag. 7, punti da 6 a 18), senza esaminare tali istanze istruttorie e senza esplicitare le ragioni per le quali non ha proceduto a dare ingresso alla fase del merito possessorio, ha rigettato la domanda possessoria, testualmente «sia perché gli interventi avviati dalla parte appellata non hanno determinato l'insorgere di un possesso esclusivo a proprio vantaggio, sia perché comunque è mancata la prova di un possesso concorrente esercitato da e dai suoi eredi sulle porzioni controverse» (pag.6 punto 14). CP
E' evidente che la Corte territoriale non poteva pervenire a tale conclusione (di cui viene segnalata anche la contraddittorietà) senza valutare previamente le richieste finalizzate al
14 merito possessorio, come risulta dal fatto che non si è in alcun modo espressa su tali istanze istruttorie”. La Suprema Corte, giudicando in rescissorio, ha dunque accolto il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione, dichiarando assorbiti i motivi dal secondo al settimo, con rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione “perché si pronunci sul merito possessorio previo esame delle istanze istruttorie che erano state proposte dagli appellanti
, e .”. Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, e hanno riassunto la causa con atto Controparte_1 Parte_3 Parte_4
di citazione ex art. 392 c.p.c. (il giudizio prendeva n. 1774/23) domandando nel merito la riforma della sentenza (e di ogni altro provvedimento ritenuto rilevante) della Corte d'Appello di Venezia
n. 113/2016, con reintegrazione nell'originario compossesso del complesso immobiliare in
, tramite ordine a e di eliminare gli interventi e/o Pt_5 Parte_1 Parte_2 modifiche medio tempore realizzati e di ripristinare lo stato di fatto anteriore alla lesione possessoria, nonché con condanna di e a rimborsare i riassumenti Pt_1 Parte_2
delle spese di lite riguardanti tutte le fasi di giudizio e delle spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute.
Si sono costituiti e concludendo per il rigetto di ogni domanda svolta Pt_1 Parte_2 dalle controparti: essi, premesso l'intervenuto passaggio in giudicato delle pronunce rese nel giudizio divisionale, hanno confermato che gli interventi eseguiti nel 2012-2013 sulle sole parti che in forza di divisione di fatto interessavano la porzione di corte comune pertinente al distributore, non hanno comunque determinato pregiudizio alle altre parti nell'utilizzo della corte, e tantomeno hanno realizzato un asservimento esclusivo di nuove porzioni della corte comune all'attività di distributore.
Assunte le prove per interpello e testi, le cause - riunite con ordinanza depositata in data 1.2.2024
- sono state rimesse al Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione alle parti di termini di rito per
15 il deposito di scritti conclusivi.
***
Dev'essere esaminato con priorità il c.d. merito possessorio in quanto la – logicamente successiva
- regolamentazione delle spese deve considerare l'esito della lite anche con riguardo a tale parte.
Le domande possessorie vanno respinte.
Come ampiamente premesso, il giudizio divisionale si è concluso con il passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella sentenza d'appello, a seguito del rigetto dei pertinenti motivi di ricorso per cassazione proposti dagli . Esso ha visto in via definitiva l'attribuzione Parte_6 della piena proprietà di taluni beni a ciascun coerede ed il mantenimento in comune della corte in , interessata (anche) dalla presenza di attività commerciali rese dai rispettivi nuclei Pt_5
famigliari, benché quella di gommista sia da anni cessata (gli Eredi abitano in ogni caso CP nell'appartamento collocato sopra al relativo laboratorio).
Tale situazione di generico compossesso della corte comune aveva peraltro, come registrato anche nel corso delle operazioni del c.t.u. oltre 15 anni fa e sostanzialmente confermato dai testi assunti in sede di rinvio (che non hanno in particolare fornito concreti elementi atti ad indicare che utilizzasse i locali dell'edificio cui faceva capo la stazione di servizio carburante: CP testi e ), indotto tutti gli interessati ad una sorta di divisione di Tes_4 Tes_12 Tes_11 Tes_13 fatto che vedeva i locali a servizio del distributore di carburanti oggetto di utilizzo esclusivo dei fratelli e e i locali a servizio del laboratorio gomme nella Pt_1 Parte_2 disponibilità del fratello e poi dei suoi eredi, cui il possesso si è trasmesso così come CP già conformato.
In una tale situazione, si deve confermare, anche alla luce dell'ulteriore istruttoria esperita (si
16 vedano le dichiarazioni dei testi e;
gli ulteriori capitoli di prova sui quali Tes_14 Tes_13
insistono gli presentano chiaro contenuto valutativo e non possono essere Controparte_3 ammessi), che gli interventi hanno essenzialmente porzioni già di fatto asservite ad uso esclusivo del distributore, quali il locale della c.d. cucina, il bagno a servizio dello stesso, il marciapiedi per accedervi, l'area di erogazione dei carburanti. In ogni caso si è trattato di interventi migliorativi che non hanno inciso negativamente su un residuale uso cui possano essere interessati gli altri comproprietari della corte comune.
In particolare la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'impianto di erogazione ha interessato una parte del sottosuolo senza occuparlo interamente e dunque senza impedire un pari uso di altre porzioni del sottosuolo da parte degli ed al tempo stesso, per la parte superiore Controparte_3
al suolo, si sono realizzati ampliamenti (della pensilina e del numero di erogatori) cui sono corrisposte modifiche (spostamento della colonnina del gasolio situata prima proprio davanti all'ingresso dell'abitazione degli ed ora la stessa collocata accanto alle colonnine per il CP_3
rifornimento della benzina) anche favorevoli agli attori nel giudizio possessorio, non impedendo per il solo fatto dell'esecuzione di quelle modifiche l'ulteriore sfruttamento dell'area a vantaggio di ogni compossessore della cosa comune.
Vi sono state infine modifiche (introduzione del senso unico di marcia nella corte comune e realizzazione del marciapiede tra corte e strada pubblica) che sono state realizzate in conformità alla legislazione nazionale e regionale e nel rispetto delle richieste del in tema di CP_8 viabilità al fine di adeguare l'impianto commerciale senza impedire le attività delle controparti ed al tempo stesso realizzando il comune interesse alla sicura circolazione dei mezzi (delle parti e dei clienti) nella corte comune.
Si deve d'altra parte osservare che tali interventi sono stati preventivamente approvati dall'assemblea dei comproprietari tenutasi il 28.6.2012 con delibera assunta a maggioranza
17 qualificata ex art. 1108 c.c., non impugnata dagli , che Parte_7
pure avevano espresso voto negativo.
Conformemente a quanto deciso nella fase interdittale (anche di reclamo) e nei precedenti gradi, si deve pertanto escludere che gli interventi effettuati dai convenuti abbiano assunto, oggettivamente e soggettivamente, natura di spoglio o di molestia a danno dei ricorrenti, le cui domande devono essere, sul punto, rigettate.
Quanto ai temi propri del giudizio di rinvio introdotto anteriormente alla revocazione della ordinanza (intervenuta sulle esaminate tematiche di natura possessoria), assume preliminare rilevanza la domanda svolta da d'indennità per l'occupazione da parte degli Parte_1
Eredi della porzione assegnata al medesimo dalla pubblicazione della sentenza di Parte_7
primo grado. La domanda è stata oggetto di rinuncia nella presente sede da parte dello stesso
, senza obiezioni della controparte;
ne consegue la dichiarazione di Parte_1 cessazione della materia del contendere dovendosi peraltro considerare il rinunciante virtualmente soccombente giacché la domanda era stata illegittimamente proposta con riguardo alla mera occupazione di un'area ancora comune in forza di un'assegnazione in sede petitoria
(divisionale) che non era ancora passata in giudicato e senza la dimostrazione degli ulteriori presupposti di fatto enunciati dalla Suprema Corte, così che, per come proposta, la pretesa era infondata.
Priva del necessario riscontro probatorio è la speculare pretesa svolta ex art. 389 c.p.c. dagli
[...]
per la prima volta nel giudizio di rinvio finalizzata ad una condanna della controparte CP_3 al pagamento di un'indennità per l'occupazione della medesima porzione immobiliare, questa volta da parte di e , dopo la sentenza di secondo grado;
la deduzione Pt_2 Parte_1 secondo cui e occuparono a quel punto la porzione immobiliare con Pt_1 Parte_2 bancali di legno e con le loro auto non è infatti stata provata, tantomeno quanto al profilo
18 dell'esclusività dell'occupazione asseritamente imposta.
Venendo in conclusione alla regolamentazione delle spese di lite, si deve considerare che: con riguardo al giudizio divisionale, per il giudizio di primo e secondo grado non può dirsi formata soccombenza di una parte secondo la regola generale, rammentata dalla Suprema Corte, propria delle cause di scioglimento della comunione, non potendosi convenire con quanto statuito nella sentenza di primo grado e ripreso dai convenuti in riassunzione nella causa n. 527/22, secondo cui, dopo l'esperimento di c.t.u., gli avrebbero espresso obiezioni infondate e Parte_6
dilatorie, come dimostra il fatto che la sentenza d'appello, con decisioni sul punto definitive, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado;
vi è invece piena soccombenza degli Eredi
nei giudizi possessori interdittali, considerata la cui autonomia si deve procedere a CP
regolamentazione delle spese secondo soccombenza e liquidazione con importi medi secondo i parametri vigenti ratione tempore;
per il resto (e dunque anche per le fasi di cassazione d di rinvio) vi è invece reciproca soccombenza tra le parti, risultando gli Controparte_3
soccombenti nel merito possessorio e la loro controparte (virtualmente) soccombente nella pretesa di condanna della controparte al pagamento di un'indennità, così che risulta congrua l'integrale compensazione delle spese di lite. Anche le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dei tre coeredi pro quota (e non solo a carico degli come deciso in primo grado), Controparte_3 restando invece compensate, in quanto spese di lite esse stesse, le spese di c.t.p.
Ne consegue infine la condanna di e a restituire agli di Pt_1 Parte_2 CP_3
quanto corrisposto in esecuzione delle sentenze di primo e secondo Controparte_2 grado (€ 75.875,02 – docc. 10 - con l'aggiunta degli interessi legali a partire dal Controparte_3 giorno del pagamento: v. Cass. civ. n. 5391/2013) al netto di quanto liquidato nella presente sede a titolo di rifusione delle spese dei procedimenti possessori interdittali.
19
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dato atto che sono passate in giudicato le statuizioni espresse nel giudizio divisionale con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 113/2016, rigetta le ulteriori domande proposte da
, e;
Controparte_1 Pt_3 Parte_4
2. dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, con riguardo alla domanda di di condanna di , e Parte_1 Controparte_1 Pt_3 [...]
al pagamento di un'indennità per occupazione esclusiva di area oggetto di Parte_4
assegnazione allo stesso in sede divisionale;
Parte_1
3. condanna , e alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_3 Parte_4
e delle spese di lite relative alle fasi interdittali del giudizio Pt_1 Parte_2
possessorio, che liquida in € 2.500,00 per la fase avanti al giudice monocratico ed in € 2.000,00 per la fase di reclamo avanti al Collegio, in entrambi i casi oltre rimborso forfetario 15%, Iva e
Cna se ed in quanto dovuti per legge;
4. dichiara per il resto compensate tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado del giudizio e pone le spese di c.t.u. a carico dei coeredi pro quota;
5. condanna e a restituire a , e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 Pt_3
quanto da questi corrisposto (€ 75.875,02 oltre interessi legali decorrenti dalle Parte_4
date dei singoli versamenti al saldo) in esecuzione delle sentenza di primo e secondo grado al netto di quanto dovuto in forza del capo 3 del presente dispositivo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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