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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6865 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 02.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 14124/2023
tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Puca e Parte_1
AR De LI ed elettivamente domiciliato in Ischia alla via Fasolara n. 4, giusta procura in atti;
ricorrente e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Cuma, 28, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Francesco Sbrescia che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.07.2023, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 08.10.2019 al 30.06.2021, inquadrato nel Livello 1 del CCNL Edilizia;
- di aver svolto sempre mansioni di manovale edile;
- di aver osservato l'orario dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì (40 ore settimanali);
- che dall'estratto contributivo non risultavano versati i contributi per il periodo dal 31.05.2020 al 31.12.2020;
- che con pec del 16.03.2023 veniva inviata richiesta di pagamento delle competenze maturate (stipendi, TFR, ratei di 13^mensilità, ferie non godute e indennità cassa edile) che rimaneva priva di riscontro da parte del datore di lavoro.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di:
- in rito: ritenuta la propria competenza per esser sorto in Ischia il rapporto di lavoro e quivi svolto, emettere decreto di fissazione di udienza con termine per la notifica del ricorso e decreto;
- in via principale: accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il sig. e la per il Parte_1 CP_1 periodo dal 08.10.2019 al 30.06.2021, accertato il mancato pagamento delle somme spettanti a parte ricorrente atteso che la retribuzione percepita non è stata conforme a quanto previsto dal CCNL e dalla Costituzione, condannare parte resistente al pagamento della somma di
€ 8.942,80 di cui € 2.686,39 per TFR, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva il convenuto che eccepiva la nullità del Controparte_1 ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 414 c.p.c. con particolare riferimento all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fondava la domanda, rimanendo oscura, in particolare, la causa petendi delle differenze retributive pretese atteso che il ricorrente non rivendicava eventuali mansioni superiori né lo svolgimento di lavoro straordinario o festivo. Con riguardo al quantum debeatur, sosteneva che nel prospetto allegato al ricorso era riportato l'importo lordo presuntivamente dovuto dal quale era detratto l'importo netto percepito, con ciò evidenziando delle differenze retributive mensili che non erano altro che le trattenute fiscali e ritenute previdenziali applicate mese per mese. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il ricorso nullo per mancanza dei requisiti essenziali;
nel merito, il rigetto del ricorso, il tutto con vittoria di spese di lite.
****** Deve in primo luogo essere rilevata la infondatezza della eccezione di nullità del ricorso. Invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale, ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass., SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01).
2 Va affermato che nella specie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 n.ri 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che la questione di diritto è espressa con tutta la necessaria chiarezza mentre gli elementi di fatto - pur riportati in maniera sintetica - sono indicati con esposizione sufficiente a consentire alla società convenuta una immediata ed esauriente difesa, che di fatto è avvenuta.
Tanto premesso e sempre in via preliminare, osserva il giudicante come nelle conclusioni del ricorso introduttivo non vi siano richieste di pagamento diverse dalle differenze retributive e dal TFR. Pertanto, ogni ulteriore elemento dedotto in ricorso non sarà oggetto di vaglio giurisdizionale. Nel merito, il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Rileva innanzitutto il Tribunale come non vi siano questioni controverse in ordina alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti svoltosi con le modalità dedotte in ricorso. La sussistenza di detto rapporto risulta dagli atti e documenti di causa, non è stata oggetto di contestazione da parte della difesa resistente, è stata sostanzialmente confermata all'esito dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta. All'udienza del 03.04.2024, infatti, veniva raccolto l'interrogatorio formale di , il quale dichiarava: “Sono amministratore Persona_1 della società da circa 22-23 anni;
Conosco il signor che è Parte_1 stato alle mie dipendenze dal 2019 al 2021; […] si è vero dal lunedì al venerdì; ma non il sabato perché non si lavora;
ci occupiamo di edilizia in particolare manutenzione e ristrutturazione;
[…] i pagamenti avvenivano con bonifico;
è capitato qualche volta di pagare in contanti per modesti importi per sopravvenute esigenze temporanee”. Ebbene, acclarato lo svolgimento del rapporto con le predette modalità, parte ricorrente lamenta la non conformità della retribuzione percepita durante l'intera durata del rapporto lavorativo, quantificando le differenze retributive in € 6.220,72 ed il TFR in € 2.686,39 (per un totale lordo di € 8.942,80). Osserva allora, sul punto, il giudicante come dal confronto dei conteggi elaborati dalla difesa del ricorrente sulla base del CCNL di riferimento e delle buste paga depositate dalla difesa della resistente e regolarmente sottoscritte dal lavoratore (fino a quella di maggio 2021), le differenze retributive dovute al ricorrente per l'intero periodo decorrente
3 sin dall'inizio del rapporto risalente ad ottobre 2019 risultano pari ad € 1.354,36. Con riguardo, invece, al pagamento del TFR, non è stata fornita da parte della resistente la prova del pagamento dello stesso. Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto l'intero ammontare del TFR maturato così come risultante dai conteggi dallo stesso depositati, elaborati sulla base del CCNL di categoria e quantificato in complessivi € 2.675,40 lordi. In conclusione, dalla documentazione versata in atti, per l'intero periodo lavorativo sin da ottobre 2019 sino alla sua conclusione, emerge che al ricorrente spetta, a titolo di differenze retributive la complessiva somma di € 4.029,76 ivi comprese le somme dovute a titolo di TFR. Quanto agli accessori, spettano al ricorrente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata al modesto valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in accoglimento del ricorso condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 4.029,76 di cui € 2.675,40 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo;
- condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 850,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Napoli, 02 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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