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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1427/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5621/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostienze 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562970 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a TARI.
All'udienza questo Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto:
a) la violazione dell'art.
6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, per mancato svolgimento d'idoneo contraddittorio preventivo;
b) la vendita dell'autorimessa soggetta a imposta per l'annualità 2019 – in precedenza pertinenza del cespite residenziale cui era collegata altra utenza non oggetto di contestazione – il giorno 1° marzo 2019, con conseguente debenza, al più, per soli due mesi dell'anno in parola, e rimodulazione anche delle sanzioni.
Nessuno si è costituito per il Comune.
Rileva questo Giudice che:
c) l'atto pretensivo del Comune, in assenza di specifica allegazione e prova della comunicazione di variazione conseguente alla vendita, deve dirsi sostanzialmente automatizzato, in base alle persistenti risultanze dell'ente locale, sicché non vi è la dedotta nullità procedimentale;
d) nel merito, pur in assenza di comunicazione, il contribuente può dedurre l'assenza dei presupposti impositivi, come nel caso quello dell'alienazione, nel caso documentata;
e) non è invece idoneamente documentata la pertinenza dell'autorimessa, essendovi sul punto la produzione di una mera e sul punto generica documentazione di utenza;
f) ne deriva che l'ente locale dovrà rimodulare la pretesa, salve eventuali sanzioni per l'omessa comunicazione;
g) spese secondo soccombenza prevalente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e condanna parte resistente contumace al rimborso delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in 200,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Roma, il 27 gennaio 2026.
Il Giudice
LO PO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5621/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostienze 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562970 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a TARI.
All'udienza questo Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto:
a) la violazione dell'art.
6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, per mancato svolgimento d'idoneo contraddittorio preventivo;
b) la vendita dell'autorimessa soggetta a imposta per l'annualità 2019 – in precedenza pertinenza del cespite residenziale cui era collegata altra utenza non oggetto di contestazione – il giorno 1° marzo 2019, con conseguente debenza, al più, per soli due mesi dell'anno in parola, e rimodulazione anche delle sanzioni.
Nessuno si è costituito per il Comune.
Rileva questo Giudice che:
c) l'atto pretensivo del Comune, in assenza di specifica allegazione e prova della comunicazione di variazione conseguente alla vendita, deve dirsi sostanzialmente automatizzato, in base alle persistenti risultanze dell'ente locale, sicché non vi è la dedotta nullità procedimentale;
d) nel merito, pur in assenza di comunicazione, il contribuente può dedurre l'assenza dei presupposti impositivi, come nel caso quello dell'alienazione, nel caso documentata;
e) non è invece idoneamente documentata la pertinenza dell'autorimessa, essendovi sul punto la produzione di una mera e sul punto generica documentazione di utenza;
f) ne deriva che l'ente locale dovrà rimodulare la pretesa, salve eventuali sanzioni per l'omessa comunicazione;
g) spese secondo soccombenza prevalente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e condanna parte resistente contumace al rimborso delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in 200,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Roma, il 27 gennaio 2026.
Il Giudice
LO PO