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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.152 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 152/2018 del Ruolo Generale dell'anno 2018, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. IANNELLO ALESSIO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attore
contro rappresentato e difeso dall'avv. RIVOSECCHI CP_1 C.F._1
MIRCO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
_
Convenuto
OGGETTO: appalto _
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precistae all'udienza del 3.6.2024
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è solo parzialmente fondata e può essere accolta
1 nei termini che seguono.
Risulta pacificamente che le parti abbiano sottoscritto contratto di appalto in data
10.1.2025 e che il committente, odierno convenuto, abbia poi concordato direttamente con diversi terzi l'esecuzione di opere previste in tale convenzione.
Appare allora poco sostenibile che tale modalità possa configurarsi come sub appalto,
quanto piuttosto come nuovo e diverso rapporto negoziale intercorso fra il e i CP_1
soggetti esecutori, rapporto in forza dei quali costoro hanno direttamente fatturato al committente e da costui sono stati pagati, senza che il abbia provato quanto CP_1
asserisce, ovvero che fossero terzi che agivano in subappalto (peraltro espressamente vitato negli accordi fra le parti) e che fossero stati direttamente ingaggiati da . Pt_1
In ogni caso, proseguire direttamente il rapporto con tali soggetti, senza aver minimamente contestato all'appaltatore (o dato prova di averlo fatto) la violazione delle clausole negoziali che vietavano il subappalto, è chiaro indice di una volontà novativa del committente in ordine a detto rapporto, tenuto vieppiù conto che per pacifica dottrina e giurisprudenza (cass. 24568/2024) fra committente originario e sub appaltatore non sussiste alcun tipo di rapporto obbligatorio, circostanza che invece appare contraddetta dalla gestione diretta del rapporto con i terzi da parte del così come si evidenza CP_1
anche nel contestare i vizi (oltre che per la gestione contabile/patrimoniale) alla CP_2
(e alle numerose altre che lo stesso menziona sin dalla comparsa di costituzione).
[...]
Tali modalità risultano documentalmente e risultano peraltro pacifiche anche ex art 115
c.p.c.
Risulta parimenti pacifico che il rapporto sia proseguito anche fra e Pt_1 CP_1
seppur evidentemente con modalità peculiari, poiché emerge anche dalle documentazioni contabili esaminate dal CTu che abbia continuato ad Pt_1
intervenire nel cantiere e (solo) a settembre 2019 è stata diffidata dal committente a terminare le opere.
A tali peculiari modalità di svolgimento dell'appalto conseguono, in via logica, due profili
2 che rendono inaccoglibili talune delle tesi rispettivamente avanzate dalle parti.
Quanto asserisce l'appaltatore, ovvero di essere stato estromesso dal cantiere con conseguente risoluzione tacita del rapporto e che, a cagione di ciò, non possa computarsi la penale per il ritardo, contrattualmente convenuta, appare – anche a ritenere non dirimente la tardività della deduzione difensiva – totalmente non provato e palesemente contrario ai (pochi) elementi probatori che comunque emergono dagli atti di causa.
Allo stesso modo appare non applicabile, sic et simpliciter, una penale in cui lo svolgimento dei lavori inizialmente convenuti ha avuto modalità di esecuzione completamente diversa e con significative interferenze di terzi soggetti esecutori, così che
– laddove varino significativamente i contenuti del rapporto – la penale originaria potrà
essere applicata solo ove si convengano nuovi termini;
si è infatti osservato, seppur con riguardo alle variazioni extra contratto, ma con riflessioni applicabili, mutatis mutandis anche al caso di specie, che “Quanto alla eccepita compensazione con le somme dovute in forza della clausola penale per il ritardo, che le parti hanno inserito nel contratto di appalto …, per ogni giorno di ritardo, va osservato che la corte di legittimità, anche di recente (Cass.12326/2024),ha affermato che, ove durante l'esecuzione dell'appalto si dia corso a significative variazioni, la clausola penale originariamente pattuita – che ha l'effetto di predeterminare il risarcimento del danno in favore del committente,
esonerandolo dalla relativa prova–cessa di avere efficacia, salvo che le parti non abbiano convenuto un nuovo termine di consegna;
in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Trib. Massa 12.2.2025 n. 87, Cass. n.
20484 del 2011; conf. Cass. n. 7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995;Cass. n. 2394 del
1986), prova che l'odierno convenuto non risulta aver fornito adeguatamente, né riguardo all'an né riguardo al quantum.
VA infatti rilevato che, a fronte di una scadenza fissata in aprile 2015, ha sin dal
30.1.2025 incaricato terzi (o accettato comunque che costoro intervenissero) per
3 numerose opere oggetto di accordo negoziale con , senza muovere alcuna Pt_1
contestazione al proprio appaltatore sino al settembre 2015.
Allo stesso modo, il peculiare assetto negoziale sopravvenuto, sopra indicato, impedisce di ascrivere a i vizi degli interventi compiuti da terzi, in un rapporto del quale Pt_1
non si è data prova di alcuna trilateralità (o ascrivibilità al genus del sub appalto) e che appare intercorso, sulla scorta dei documenti e della condotta delle parti, unicamente fra il terzo esecutore e il convenuto committente (Anche non voler considerare l'originalità degli “accertamenti” condotti a posteriori dal CTU, che non hanno alcuna connotazione oggettiva e non svolgono alcuna disamina dei documenti tecnici di parte, limitandosi a recepire acriticamente le tesi di parte convenuta, sia in ordine alla sussistenza di tali problemi sia all'entità dei costi per la loro risoluzione).
LA CTU svolta in giudizio, peraltro, risulta utilizzabile unicamente laddove compie la mera operazione sottrattiva di verifica delle opere effettivamente svolte da e Pt_1
perviene a determinare in via aritmetica il credito maturato dall'attore determinandolo in via contabile per sottrazione dall'importo dell'appalto delle somme versate dal committente ai terzi esecutori, risultando le altre osservazioni dell'ausiliario totalmente prive di contenuto tecnico (“l'insufficienza tecnica del giudice, che il perito può essere chiamato a supplire, non concerne né la qualificazione giuridica di fatti, né la verifica della conformità alla legge di determinati comportamenti. La consulenza d'ufficio è
funzionale alla risoluzione di questioni di fatto che presuppongano soltanto cognizioni di ordine tecnico, sicché non spetta all'ausiliare svolgere accertamenti o formulare valutazioni circa la legittimità di condotte umane, o di opere materiali, né
di ricostruire il contenuto e la portata di una norma o di un negozio” -Cass
2774/2025).
Pur a fronte di una sostanziale inintelligibilità dei chiarimenti forniti dal CTu in ordine alla contestazione mossa dall'attore sul computo delle fatture, va rilevato che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare appaiono condivisibili, posto che il mancato
4 pagamento da parte del committente in favore di un terzo non può comportare l'automatico riconoscimento di detta posta in favore di parte attrice, in assenza della prova di aver effettivamente svolto in proprio tali lavori o averne sostenuto il costo quale sub committente (in ossequio al generale principio di allocazione della prova ex art 2697
comma I c.c.)
Il convenuto dovrà dunque essere condannato a pagare a parte attrice unicamente le somme individuate dal CTU quali corrispondenti alle opere realizzate dall'attore.
La parziale reciproca soccombenza legittima compensazione delle spese per tre quarti e attribuzione delle spese di CTU in pari misura alle parti, spese che vengono liquidate secondo i valori medi di scaglione avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Condanna a versare a l'importo di euro 11.893,11 oltre CP_1 Parte_1
interessi ex lege dal 10.9.2015 ed ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 1.270 ( già applicata la compensazione per ¾ su 5.077,00)
oltre accessori di legge.
Pone definitivamente le spese di CTU nella misura del 50% in capo a ciascuna delle parti.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 12/02/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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