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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/05/2024, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/05/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn.. 4375/2017 e 2858/2022 R.G., riunite, promosse da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LALLAI MARIA FRANCESCA e MARIO NIVOLA, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Tommaso Capra n.301 bis;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/12/2017, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta d'Orlando. Organizzazione_1 CP_2
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_1
venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_1
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con successivo ricorso iscritto a ruolo il 25/7/2022, adiva codesto Giudice Parte_1
del Lavoro, premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011 per
102 giornate annue alle dipendenze della ditta , e lamentando Organizzazione_1 CP_2 CP_3 che l' , con nota datata 22/2/2022, le aveva comunicato che “nel periodo che va dal 01/01/2011 al CP_1
31/12/2011 sono stati pagati €. 1.566,35 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n.
2012554604500, per i seguenti motivi: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”; conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate dall' in virtù di detto provvedimento, e la condanna dell' a reiscriverla CP_1 CP_1 presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_1
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi Parte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nell'anno 2011 alle dipendenze della ditta Org_1
Ass. Capo d'Orlando; altresì chiede l'annullamento del provvedimento di indebito relativo
[...] alla disoccupazione agricola per l'anno 2011.
Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in CP_1
agricoltura di per gli anni dedotti in giudizio, come da elenco pubblicato Parte_1 sul sito dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015 (come si evince dalla produzione Org_2 documentale dell' resistente). CP_1
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata CP_1
di giorni 15.
Non può trovare accoglimento la contestazione sollevata ex adverso dalla parte ricorrente, peraltro soltanto nell'odierna udienza, relativamente al disconoscimento della veridicità del documento informatico, asseritamente prodotto in copia analogica dall' , dal momento che, quand'anche si CP_1
trattasse di copia analogica, su tale documento è apposta la sottoscrizione del Direttore della Sede
Provinciale, sicché tale documento va inteso quale atto pubblico, fidefacente sino a querela di falso.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento
dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla
[...]
che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale Organizzazione_3
termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi
amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art.
22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez.
L, n. 20086/2013).
Ora, tenuto conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione,
non ha proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni, deve Parte_1
ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 09.02.2015.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza,
[...]
avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di Parte_1 cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo oggetto della domanda.
Tenuto conto che ha depositato il ricorso introduttivo del presente Parte_1
giudizio in data 05/12/2017, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso
come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo oggetto dell'odierna domanda.
Nulla sposta, del resto, la circostanza per cui il ricorrente abbia proposto ricorso amministrativo in data 05.05.2017, come effettivamente risulta dagli atti, in quanto quest'ultimo ricorso risulta abbondantemente oltre termine essendo già divenuto definitivo il provvedimento dell'Ente previdenziale e maturata la relativa decadenza dall'azione giudiziaria prevista dalla legge.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595). Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei Parte_1
lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
L'inammissibilità della domanda di cui sopra, travolge in termini di infondatezza ogni altra domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e ritenere le prestazioni previdenziali riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno dedotto in giudizio. Tali domande vanno, pertanto, rigettate, avendo peraltro l' provato CP_1
l'avvenuto pagamento indebito dell'indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto ex adverso eccepito dalla attrice.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorsi depositati il 05/12/2017 e il Parte_1 CP_1
25/7/2022, riuniti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate dedotte in giudizio;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 02/05/2024. Il Giudice
Pietro Paolo Arena