Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2112/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GIOCONDI Controparte_1
ARNALDO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
BRAGHELLI FEDERICA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
1
Con ricorso depositato il 26/10/2023, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dalla coniuge, esponendo di aver contratto matrimonio in Controparte_2 data 30/3/2018 in Vasanello (Tr), e che dall'unione non sono nati figli (avendo entrambe le parti un figlio da precedente unione matrimoniale).
Il ricorrente ha esposto:
-che al momento del matrimonio era proprietario di immobile che veniva venduto per acquistare immobile in Terni;
- che il rapporto iniziava a deteriorarsi a causa della richiesta della moglie di ottenere la cointestazione dell'immobile;
- che nel settembre 2021 al ricorrente veniva diagnosticata una seria malattia, e nell'aprile 2024 la resistente si sarebbe allontanata dalla casa familiare, insieme con il figlio nato dalla precedente unione, trasferendosi nell'abitazione della madre;
-che al fine di favorire il ricongiungimento tra le parti il ricorrente nel settembre 2022, alienava l'immobile acquistato, per acquistarne altro;
- che in data 20/10/2022, il ricorrente acquistava un immobile di cui la resistente diveniva nuda proprietaria;
-che dopo un temporaneo trasferimento nella nuova abitazione, la resistente di trasferiva di nuovo presso l'abitazione della madre;
-che le condotte della resistente sarebbero da considerare quali violazioni dei doveri matrimoniali avendo la stessa abbandonato la casa familiare non curandosi dello stato di salute del marito;
-che la resistente sarebbe economicamente autosufficiente, oltre ad essere proprietaria di un'abitazione (e ad essere nuda proprietaria dell'immobile acquistato dal ricorrente) e a percepire il contributo per il mantenimento del figlio;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
senza adottare alcuna disposizione in merito alla casa familiare accertando la mancanza dei presupposti per riconoscere eventuale contributo al mantenimento della resistente. Con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di separazione ma Controparte_2 contestando le allegazioni della controparte quanto alla presunta violazione dei doveri coniugali, lamentando al contrario la violazione dei doveri coniugali da parte del marito. La resistente ha esposto:
-che nella vita familiare si sarebbero sin da subito manifestate tensioni a causa delle condotte denigratorie del ricorrente, che avrebbero creato notevoli tensioni tra lo stesso e il figlio della resistente nato da precedente unione, tali da indurre il ragazzo a trasferirsi presso l'abitazione dei nonni materni;
-che la resistente avrebbe seguito il figlio trasferendosi nell'abitazione dei di lei genitori, immobile di dimensioni molto limitate, proprio al fine di fare cessare le continue tensioni provocate dalle condotte del marito;
-di non avere la possibilità di reperire diversa abitazione a causa della posizione di garante del mutuo acceso dal ricorrente per l'acquisto dell'immobile rimasto nella sua esclusiva disponibilità;
-di non avere sufficiente disponibilità economiche per mantenere il tenore di vita familiare;
2 - di aver subito le condotte denigratorie del marito, sottolineando di averlo accudito nelle difficoltà di salute;
tanto premesso la resistente ha concluso chiedendo: di pronunciare la separazione con addebito della separazione al ricorrente, con rigetto della domanda di addebito formulata dalla controparte, con imposizione a carico del ricorrente di contributo per il di lei mantenimento da quantificare in € 300/00 mensili, oltre ISTAT;
con vittoria di spese.
All'udienza del 29 gennaio 2024, sono comparse le parti dichiarando: il ricorrente di risiedere in immobile di cui è usufruttuario (con nuda proprietà nella titolarità della resistente), con rata di mutuo di 570 euro mensili circa, di percepire come pensione reddito mensile netto di euro 2047 euro per 13 mensilità; la resistente di essere proprietaria dell'immobile di abitazione di residenza dei genitori, di percepire come cuoca di cooperativa reddito mensile di € 850 per 10 mesi.
All'esito delle successive udienze i difensori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio, con rinuncia alle rispettive domande di addebito e con rinuncia da parte della resistente alla domanda di assegno di mantenimento.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
Quanto alla domanda di separazione l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione tra le parti.
Le ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i signori Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in VASANELLO - VT in data 30/03/2018 ;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
VASANELLO - VT (atto 2, parte I, dell'anno 2018);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/06/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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