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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. EL De MA - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1125/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Ficano e Filippo Parte_1
Gallina.
APPELLANTE Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
EL VO.
APPELLATO
E contro in persona del Commissario liquidatore Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Scimè.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE - All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza pubblicata in data 1/6/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo ha deciso del ricorso proposto da contro l' Parte_1 Controparte_3
(d'ora in avanti ) diretto ad ottenere la liquidazione del
[...] CP_1
Trattamento di Fine maturato dalla data di assunzione presso il in CP_4 CP_2 data 16/8/1984 fino alla cessazione dal servizio dall' in data 23/9/2017 e CP_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Controparte_5 di per l'ammontare richiesto fino al subentro dell' nella titolarità del
[...] CP_2 CP_1 rapporto (31/12/2016). Aveva premesso il ricorrente nel ricorso proposto nei confronti dell : CP_1
“che il Dott. è stato assunto in forza di concorso pubblico per titoli ed esami Parte_1 dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale, per l'area di con medesima sede CP_2 dell' , in data 16.8.1984, con la qualifica di assistente amministrativo, giusta deliberazione CP_1 del Comitato Direttivo n. 256 del 28.6.1984 (all.1); che, con deliberazione del Comitato Direttivo n.168 del 19.5.1988 (all.2), a seguito di concorso interno per titoli ed esami, è transitato nella qualifica di Dirigente amministrativo, con decorrenza dal 19.5.1988; che, con deliberazione n. 243 del 17.10.1995 (all.3), a seguito di valutazione dei titoli posseduti ed ai sensi dell'art. 26 del regolamento organico consortile (all.7d), il Dott. è stato Parte_1 inquadrato nella qualifica di Dirigente Superiore del settore amministrativo, con decorrenza giuridica dal 6.2.1994 ed economica dal 17.10.1995; che, con deliberazione n.22 del 24.1.2000 (all.4), è stato dichiarato vincitore del concorso per la copertura del posto di Direttore e, con successiva deliberazione n.127 del 21.5.2001 è stato immesso in servizio con inquadramento nella qualifica di Direttore del a decorrere dalla data del CP_2
24.1.2000; che tale inquadramento con effetti ex tunc dal 24.1.2000, discende dalla sentenza del TAR Sicilia n. 672-2001 (all.5c), non appellata, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il provvedimento dell' Regionale Industria di annullamento della deliberazione n. 22 del 24.1.2000 Parte_2 predetta;
che, il predetto dipendente, con deliberazione n. 250 del 20.12.2001 (all.6), è stato inquadrato nella prima fascia dirigenziale prevista dall'art. 6, comma 1°, della Legge Reg. 15.5.2000 n. 10 (all.8), in quanto, come sopraindicato ed espresso nella delibera n. 127 del 21.5.2001(all.5a), lo stesso era stato nominato, e risultava in servizio con la qualifica di direttore del Controparte_2
alla data del 21.5.2001, e cioè prima dell'approvazione della deliberazione n. 7 del 21-6-
[...]
2001 del Consiglio Generale del medesimo (all.7a) che approvava il regolamento CP_2 organico(all.7d) e di organizzazione (all.7c) del . All'art. 4, comma 2°, di Controparte_2 tale regolamento (all.7c), infatti è previsto che, in sede di prima applicazione, viene garantito il passaggio alla qualifica di dirigente di prima fascia dell'attuale direttore. Il dott. ricopriva, già da un mese rispetto alla predetta delibera del Consiglio Generale Parte_1 del 21.6.2001, la carica di direttore, possedendone pienamente i titoli, e comunque poteva vantare l'inquadramento nella qualifica di direttore per effetto della sentenza del TAR 672/2001, riconosciuta con delibera n. 127/2001(all.5), a far data dal 24.1.2000, e cioè ancor prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.10 del 15.5.2000 (all.8) di riforma della dirigenza regionale, così come espressamente evidenziato a pag. 4, 2° comma, della relazione del Presidente del CP_2
(all.7b) allegata alla succitata deliberazione del Consiglio Generale n. 7 del 21.6.2001 (all.7a).
Tale procedura, esclusivamente riservata agli Enti Pubblici non economici, quali, appunto, i Consorzi ASI delle Sicilia, istituiti dalla Legge Regionale n. 1 del 4.1.1984 agli artt. 1 e 2 (all.24), è espressamente disciplinata dall'art.1, comma 3° della Legge Regionale n.10 del 15.5.2000 (all.8); Cont Con Legge Regione Sicilia n. 8/2012 è stato statuito, fra l'altro, soppresse le ed istituiti gli Istituti Regionali per lo sviluppo delle attività produttive, all'art. 19 c. 4° che i Commissari Cont liquidatori delle vrebbero dovuto chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni, ed, in mancanza del rispetto del termine, che i rapporti attivi e passivi, e quant'altro, sarebbero transitati in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto (IRSAP), ed amministrate dal direttore generale dell'Istituto. che, con determinazione n.4 dell'11.1.2017 (all.9) dell' Parte_3
il predetto dipendente è transitato nel ruolo della pianta organica
[...] dell' a decorrere dall'1.1.2017, con la medesima qualifica di Dirigente di prima fascia;
CP_1
-che, con determinazione del Dirigente Generale dell'IRSAP n.548 del 13.10.2017 (all.10), al predetto dipendente è stato risolto il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 171/2011, per inabilità in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ed a decorrere dal 23.9.2017;
-che, con nota acquisita dall'IRSAP il 13.10.2017 (all.11a), il predetto dipendente ha chiesto la quantificazione degli importi dovuti per trattamento di fine servizio (TFS) e/o trattamento di fine rapporto (TFR) e conseguente liquidazione e pagamento entro il termine di 105 giorni dalla data di pensionamento (23.9.2017), determinato dall'art. 1 co 484 e 485 delle legge 27.12.2013 n. 147 così come esplicato dalla circolare n. 73 del 5.6.2014 dell' (all.11b) e dalla circolare n. 6399 del CP_6
2.2.2012 (all.11c) dell'amministrazione regionale della Sicilia, riguardanti i casi di pensionamento per inabilità, come, appunto, nel caso del ricorrente;
che, con nota del Dott. in arrivo ad IRSAP il 28.2.2018 prot. n.6061 (all.12), ha Parte_1 nuovamente richiesto la determinazione e liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e/o trattamento di fine rapporto (TFR); che, con atto notificato il 2.7.2018, l'avvocato Francesca Vanni di San Vincenzo (all.13), ha nuovamente messo in mora l' , chiedendo la determinazione e CP_1 liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e/o trattamento di fine rapporto (TFR), oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, dovuti dalla data di maturazione del diritto (23.9.2017) e sino al soddisfo;
che, con nota del 2.4.2019 (all.14), protocollata in arrivo da il 3.4.3019 (erroneamente CP_1 indicato 2016) il Dott. mette ancora una volta in mora l'Ente datore di lavoro, Parte_1 chiedendo la determinazione e liquidazione del TFS e/o TFR;
che, con nota dell'avv. Giovanni Vallesi Cardillo Scimone del 9.7.2019, protocollo arrivo n.21440/2019 del 10.7.2019 (all.15), il predetto dipendente chiedeva ulteriormente il pagamento della somma netta pari ad € 330,144,91, a titolo di TFS e/o di TFR, già oggetto di relazione istruttoria del responsabile del procedimento Rag. (all.28); Persona_1 con nota del per della provincia di in liquidazione CP_2 Parte_4 CP_2
n.797 del 24.10.2019 contenente le due tabelle di conteggi elaborati da IRSAP (all.16), così come espresso nella nota sopra citata, facendo riferimento proprio alla nota IRSAP n.24373 del 6.8.2019, sulla base della quale è stato riconosciuto al predetto dipendente dell' , l'importo lordo del CP_1 trattamento di fine servizio, distintamente maturato dal 16.8.1984, data di assunzione al CP_2 al 19.5.2001, data non identificabile in alcun atto amministrativo, e poi dal 21.5.2001, data questa ultima di nomina a Direttore del al 31.12.2016 data di transito all' , pari, CP_2 CP_1 rispettivamente, ad € 55.434, 41 ed € 97.331,81. Evidentemente è stata disconosciuta sia l'attività prestata presso l'Ente come appresso documentato, sia la continuità Parte_5 di servizio, cosi come sopra dettagliatamente rappresentata. con nota del 31.10.2019, inviata a mezzo PEC il 4.11.2019, (all17), cui non è seguita risposta alcuna, con il patrocinio del proprio legale, il predetto dipendente, riscontrando le superiore nota del 24.10.2019, chiedeva, oltre al pagamento delle somme suddette già riconosciute, il conguaglio per la maggiore indennità maturata per effetto del mancato riconoscimento di: A) periodo di servizio prestato presso altra pubblica amministrazione (Ente Campo Santo di Santo Spirito) giuste deliberazioni del Comitato Direttivo del n.66 del 3.3.1999 (all. 18), Controparte_2
n.194 del 2.6.1999 (all.19) e n. 254 del 21.7.1999 (all.20); in particolare non è stato tenuto in alcuna considerazione il periodo di anni 5, mesi 4 e giorni 11 di attività lavorativa svolta presso l'
espressamente riconosciuto ai fini del Parte_6 trattamento di fine rapporto in favore del mio assistito, con le su citate deliberazioni del Comitato Direttivo;
B) continuità di servizio relativa al passaggio di qualifica a Direttore del CP_2 espressamente deliberato con la su citata deliberazione n.127 del 21.5.2001 (all.5a), con effetto retroattivo dal 24.1.2000; durante tale periodo (dal 24.1.2000 sino al 21.5.2001), in pendenza del contenzioso poi risolto con sentenza del TAR, n.67172000 (all.5c) favorevole al ricorrente, lo stesso era regolarmente in servizio presso il medesimo Ente con la qualifica di Dirigente Superiore. La continuità di servizio è altresì è documentata nella nota n. 2 del 21.5.2019 del CP_2
(all.5b) (vedi nota a piè di pagina apposta per ricevuta nella citata nota) dalla quale risulta l'immissione in servizio attivo nella qualifica di Direttore alle ore 11:00 del medesimo giorno in cui ricopriva la qualifica di Dirigente Superiore;
addirittura, concretamente, il conferimento del posto di Direttore è avvenuto nel medesimo istante in cui ricopriva la predetta carica di Dirigente Superiore. Sotto il profilo giuridico, non essendosi verificata alcuna soluzione di continuità, né alcuna interruzione del rapporto di lavoro, né mai avendo l'amministrazione adottato un provvedimento di cessazione del precedente servizio, il calcolo del TFR/TFS deve basarsi sul valore dell'ultimo stipendio, applicato a tutti gli anni di servizio, sia prestati che riconosciuti al predetto dipendente, come si evince dalla relazione istruttoria del dipendente rag. del 14.12.2017 CP_1 Persona_1
(all.28) Erroneamente, invece, l ha elaborato la prima scheda di conteggi fermandosi alla data del CP_1
19.5.2001, giorno di sabato in cui nessun provvedimento di interruzione del servizio di Dirigente Superiore è stato notificato al dipendente, nè poteva effettuarsi in quanto gli uffici cessano la propria attività nel giorno di sabato;
pertanto è arbitrario ed illegittimo il conteggio predisposto dall' con la nota n. 24373 del 6.8.2019 (all.16), distinguendo due periodi temporali, come già CP_1 sopra rappresentato. Inoltre, la liquidazione prevista dalla legge, va effettuata sulla base dell'ultimo compenso retributivo, e non come invece erroneamente calcolato dall'IRSAP nelle schede allegate alla succitata nota del 24.10.19, che, avendo, come detto, immotivatamente distinto in due fasi temporali il rapporto di lavoro, ha effettuato il calcolo con gli stipendi anteriori di minore importo, pari allo stipendio di Dirigente Superiore nella prima scheda (21.5.2001), e periodo temporale inferiore nella seconda scheda, afferente la qualifica di Direttore (dal 21.5.2001 al 31.12.2016” Aveva concluso , quindi, chiedendo:
“voglia condannare l' Controparte_7
in persona del legale
[...] rappresentante, con sede in via Enrico Ferruzza n.5, zona industriale di Brancaccio-Palermo, cap 90124, Partita IVA Codice Fiscale al pagamento in favore del Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 della somma di € 408.742,17, come risulta dalla relazione istruttoria Parte_1 dell'ufficio di ragioneria (all.28) a titolo di trattamento di fine Servizio/Lavoro, oltre agli interessi legali maturati, rivalutazione monetaria, dalla data di cessazione del rapporto stesso, avvenuto il 23.9.2017 sino a quella dell'effettivo soddisfo, e dedotti i 105 giorni per come riconosciuti dalla normativa già richiamata in narrativa al paragrafo “messa in mora e richieste”, entro i quali l'Ente era obbligato a pagare quanto dovuto. Nel separato ricorso per decreto ingiuntivo, opposto e successivamente riunito, il aveva azionato identico diritto – nei limiti di quanto maturato fino alla data Parte_1 del subentro dell'IRSAP nella titolarità del rapporto – nei confronti del in CP_2 liquidazione. Con la sentenza suddetta il Tribunale, previa autorizzazione della chiamata in causa dell'Assessorato Regionale delle attività Produttive, ha statuito quanto sege. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e dell'ASSESSORATO REGIONALE CP_1
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e compensa le spese di lite fra essi ed il ricorrente;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1464/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
condanna il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di € 276.578,70, di cui € 84.728,15 a titolo di TFS. maturato per il periodo 16/08/1984 al 23/01/2000 ed
€ 191.850,55, a titolo di TFS maturato per il periodo 24/01/2000 al 31/12/2016, inclusi interessi legali sino al 31/03/2023, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo. Condanna il alla rifusione, in favore Controparte_2 della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute per legge. Pone a carico del le spese di C.T.U. Controparte_2 liquidate in separato decreto. Nello specifico il G.L., preso atto che in data 20/12/2019 l' aveva provveduto a CP_1 liquidare al la porzione del TFS maturata nel periodo di propria competenza Parte_1
e previo espletamento di c.t.u. contabile , ha escluso ogni obbligo in capo all' in CP_1 ordine al TFS richiesto dal per il periodo svolto alle dipendenza del Parte_1 CP_2
[...]
Tanto sul presupposto che quale effetto della soppressione dei Consorzi ASI e del subentro nelle funzioni dell'IRSAP era stata disposta la conservazione in capo alle gestioni liquidatorie dei Consorzi di tutti i rapporti attivi e passivi ed escluso che le singole posizioni debitorie transitassero all'IRSAP ovvero al bilancio della Regione. Quanto alla posizione del il G.L. ne ha accertato l'esclusiva Controparte_2 responsabilità in ordine all'obbligo di corrispondere il TFS maturato per il servizio prestato dalla data di assunzione a quella dell'intervenuto subentro dell'IRSAP, ha disatteso l'eccezione di prescrizione da questo sollevata rispetto al TFS maturato anteriormente alla nomina a Direttore del e pur tuttavia , ai fini della CP_2 quantificazione del TFS, ha scisso, attribuendo rilevanza alla cesura temporale intervenuta tra i due distinti rapporti di lavoro, il periodo anteriore fino al superamento del concorso di Direttore del – in esso inglobato il periodo svolto presso l' CP_2 Parte_7 di dal 16/6/1978 al 28/2/1984 ammesso al riscatto giusta delibera del Parte_5 consorzio n. 194/1999 - dal servizio successivamente svolto in tale qualifica. A tale conclusione il G.L. è giunto all'esito di un articolato ragionamento con il quale, mutuata nella fattispecie la disciplina dettata per la indennità premio di servizio (Legge n. 152/1968) e ripercorso il solco ermeneutico tracciato dalla S.C. (Cass. n. 14632/1999 e Cass. SS.UU. n. 24280/2014) ha ritenuto che pur risultando che al momento del superamento del concorso di direttore si era prodotto un effetto novativo del precedente rapporto di lavoro, tuttavia non era intervenuta un vera e propria cessazione dal servizio alla quale ricollegare il diritto alla liquidazione del TFS ed, anzi , essendosi mantenuta l'iscrizione alla medesma gestione previdenziale, ha negato che fosse intervenuta una cesura tra il primo ed il secondo servizio. La sentenza di primo grado è stata appellata in via principale del e Parte_1 incidentalmente dal . Controparte_2
Il primo si duole della decretata estromissione dal contraddittorio dell' sul falso CP_1 presupposto della estraneità dell' dalla successione nell'obbligazione azionata, CP_1 eccepisce in subordine l'illegittimità costituzionale della legge di soppressione dei Consorzi ASI in relazione al criterio di ragionevolezza , ai principio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni ed alla norma interposta di cui all'art. 31 D. Lgs n. 165/2001 e deduce l'erroneità e la illogicità insita nell'affermazione del principio di infrazionabilità del TFS a e nel disposto disconoscimento della continuità del servizio ai fini della sua quantificazione.
Il secondo condivide la contestazione dell'affermato difetto di legittimazione passiva dell' , sia pur assumendo la concentrazione esclusiva in capo ad esso cessionario CP_1 dell'obbligo di pagamento del TFS, censura il capo di sentenza che ha ritenuto di unificare i due periodi ai fini dell'insorgenza del diritto e rileva, peraltro , l'antinomia insita nel ragionamento del G.L. il quale, dopo avere disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dal , ha pur tuttavia disposto la scissione dei periodi con l'effetto di individuare CP_2 due differenti basi retributive ai fini del calcolo del trattamento con ciò implicitamente ammettendo l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro.
All'udienza di discussione la difesa del ha eccepito la inammissibilità del Parte_1 gravame incidentale tardivo articolato dal in quanto involgente profili non CP_2 incisi dai motivi posti a base dell'appello principale. Ciò premesso vanno affrontate le due questioni cruciali ai fini della decisione della controversa.
1.Il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
L'opinione del G.L. è che la legislazione regionale (L.R. n. 8/2012 e n. 8/2016) regolatrice della soppressione dei Consorzi ASI ed il passaggio delle funzioni all'IRSAP, abbia escluso ogni successione a titolo universale dell'IRAP nei rapporti obbligatori facenti capo ai Consorzi con conseguente inopponibilità all'Istituto del TFS maturato sotto gli estinti Consorzi. Tanto il G.L. ha ritenuto alla luce del combinato disposto degli artt. 19 della L.R. n. 8/2012 e 19 della L.R. n. 8/2016 ai sensi dei quali “ rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l' CP_1 tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. …”(art. 19 comma 8° L.R. n. 8/2012) ,”l' subentra nelle CP_1 funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione (…) “ In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione…”(art.19 comma 4° L.R. n. 8/2016) per ricavare una regola generale di intangibilità della sfera giuridica patrimoniale del neo costituito CP_1 rispetto a posizioni obbligatorie pendenti sia dal lato passivo che dal lato attivo, le quali, secondo la volontà del legislatore regionale, dovevano rimanere a carico delle gestioni liquidatorie L'argomento non persuade. Non ignora la Corte che in base al complesso apparato normativo ed alla ratio che lo soregge, l'intenzione del legislatore regionale era quella di escludere che nel trapasso tra gli enti operasse il fenomeno della successione a titolo universale, in modo da non gravare il neo costituito Istituto dei rapporti debitori gravanti sui Consorzi ed assicurare le migliori condizioni economiche per la ripartenza alle nuove gestioni . Tuttavia, va dato atto che, secondo l'art. 19 coma 10° della L.R. n. 8/2012 sopra citata, era espressamente previsto il transito nella pianta organica dell'Istituto del personale con contratto a tempo indeterminato. E' noto che quando il legislatore parla di “transito” o di “subentro” nei rapporti tra PP.AA. allude ad un complesso processo amministrativo di trasferimento di prerogative e funzioni la cui disciplina generalmente applicabile è quella dettata dall'art. 31 del D. Lgs n. 165/2001 in base al quale “fatte salve le disposizioni speciali ,nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile(…)”. Ne discende che, nel silenzio della legge deve escludersi che la norma in commento abbia inteso derogare all'applicazione, quale effetto automatico del trasferimento dell'attività, del fenomeno della cessione dei rapporti di lavoro cui accede il vincolo di solidarietà, tra cedente e cessionario, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (cf. art. 2112 c.c.). Tale è la nozione che si ricava dalla interpretazione della S.C. secondo la quale in tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall'art. 2112 c.c., dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un'azienda in senso tecnico - purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo - senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall'amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico (Cass. n. 3747 del 08/02/2023). Alla luce del portato interpretativo che si desume dalla lettura della disciplina transitoria in oggetto deve, pertanto, andare disattesa , stante la ristabilita coerenza con il tessuto normativo che caratterizza il pubblico impiego, la proposta eccezione di legittimità costituzionale della normativa regionale applicata.
Corollario ne è che l'obbligazione accertata in capo al in liquidazione per il CP_2
TFS maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il , deve Parte_1 ribaltarsi in capo al cessionario subentrato nella titolarità del rapporto di lavoro . CP_1
2. L'infrazionabilità del TFS e l'eccezione di prescrizione . La questione involge la natura del trattamento di fine servizio spettante al Parte_1 quale dipendente dell' e la rilevanza della cesura temporale e funzionale Controparte_1 intervenuta nel momento in cui il , al tempo dirigente superiore, ebbe a Parte_1 partecipare al concorso pubblico per il posto di Direttore del ed, essendo CP_2 risultato vincitore, venne inquadrato nella qualifica di Direttore del a partire dal CP_2
24/1/2000. Il ripetuto iato funzionale avrebbe determinato secondo la posizione del , una CP_2 rilevante soluzione di continuità dovuta alla novazione intervenuta tra il rapporto di lavoro preesistente e il nuovo inquadramento, così da legittimare la scissione del maturato economico e della retribuzione presa a base di calcolo per la quantificazione del TFS.
Con il risultato della fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dal CP_2 rispetto al TFS maturato per il rapporto lavorativo pregresso cessato in data 23/1/2000. Anche la predetta eccezione è infondata. Correttamente il G.L. ha enucleato dalla normativa pubblicistica applicabile alla indennità premio di servizio una regola generale di infrazionabilità in ragione della quale non in ogni caso di interruzione e/o risoluzione del rapporto di lavoro, la frattura che ne consegue determina l'insorgenza del diritto al trattamento di fine servizio ma soltanto allorquando intervenga una causa che ponga termine al rapporto di servizio unitariamente inteso ed alla iscrizione alla gestione previdenziale che lo assiste. Tale è in particolare la portata che deve attribuirsi alla indicazione procedente dall'art. 2 della Legge n. 152/1968 preposta alla disciplina del TFS secondo la quale “ l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennità premio di servizio” a significare la natura marcatamente previdenziale dell'istituto e l'irrilevanza di quella che è risultata una modifica della precedente relazione lavorativa a fronte di un rapporto di servizio comunque continuato con il medesimo ente/datore di lavoro. Converge con l'interpretazione ora formulata l'indicazione che proviene dalla L.R. n. 2/1962 laddove essa ricollega la nascita del diritto alla liquidazione della indennità di buonuscita alla circostanza che i dipendenti che “abbiano lasciato il servizio”. Militano poi nella direzione qui sostenuta le sentenze della Corte di cassazione citate dalla statuizione impugnata, le quali hanno enunciato un principio comune - se il rapporto di lavoro continua con il medesimo ente (nel primo caso a seguito di un rientro al lavoro, nel secondo per essere il lavoratore passato da un'articolazione amministrativa ad un'altra rimanendo comunque dipendente della regione Toscana), allora il rapporto di lavoro è unitario e conseguentemente anche il relativo trattamento di fine servizio è unitario e, pertanto, non è frazionabile – e precisato che quel principio (della infrazionabilità del diritto) vale se il rapporto di lavoro è unitario e non vale invece nel caso in cui estintosi il rapporto di lavoro con un ente pubblico (il Comune) il dipendente venga assunto da un altro ente pubblico (lo Stato) di tal che il diritto non si può conseguire quando non vi sia cessazione dal servizio, ma solo una modifica del rapporto che non ne comporti l'estinzione (Cass. SS.UU. n. 24280/2014 ; nello steso senso Cass. 14632/1999 per la quale in tema d'indennità premio di fine servizio a carico già dell' ed ora dell' opera il principio (desumibile dalla CP_8 CP_9 legge 8 marzo 1968, n. 152) della infrazionalità del rapporto e dell'indennità medesima e quindi della sua piena proporzionalità alla totalità degli anni di iscrizione con riferimento alla definitiva cessazione dell'attività lavorativa;
pertanto, nel caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con un'Azienda sanitaria locale e con un'azienda ospedaliera sussiste un unico rapporto nell'unico ruolo nominativo regionale, con la conseguenza che il dipendente che si sia dimesso dal primo rapporto per iniziare la seconda attività lavorativa non può domandare all' l'indennità CP_9 premio suddetta maturata fino al passaggio dall'uno all'altro rapporto (principio affermato con riferimento alla disciplina vigente prima della legge della Regione Toscana 11 luglio 1996 n.54, istitutiva di ruoli nominativi delle singole aziende sanitarie). Se così è, una volta accertata l'esistenza di un unitario rapporto di servizio ed escluso ogni giuridico fondamento alla separazione operata dal G.L. tra il periodo anteriore e quello posteriore al nuovo inquadramento, deve concludersi che esso, unitariamente inteso, configura la fonte dell'unico trattamento di fine servizio, con il corollario che deve riformarsi l'artificiosa scissione operata dal G.L. delle basi retributive di calcolo. Siffatta conclusione ridonda inevitabilmente sulla eccezione di prescrizione riproposta in forma di gravame dal sulla scorta della accampata interruzione del CP_2 rapporto di lavoro. A tale riguardo è appena il caso di rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del mezzo incidentale cui non può negarsi ingresso quantunque tardivamente spiegato. Giova in proposito il rimando all'insegnamento della S.C. secondo il quale l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Cass. n. 15100 del 29/05/2024; adde 10477 del 17/04/2024). Fatta la superiore doverosa premessa, il motivo svolto dal che insiste sul CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva al fine di affermare l'esclusiva responsabilità dell' e l'eccezione di prescrizione reiterata in appello restano assorbiti CP_1 nell'accoglimento del motivo di appello principale. Analogamente privo di pregio e meritevole di rigetto si palesa il motivo subordinatamente articolato dal al fine di rivendicare dall' la restituzione CP_2 CP_1 della provvista finanziaria accantonata ed asseritamente trasferita all' per la CP_1 liquidazione del TFS spettante al , se solo appena si apprezza il contenuto Parte_1 della determina n. 797/2019 del , in atti, con la quale , in riscontro alla CP_2 determina IRSAP n. 199/2017 diretta a rappresentare la necessità della copertura finanziaria del trattamento che doveva essere assicurata dal , dava atto di non CP_2 avere provveduto ad effettuare alcun accantonamento per TFS nell'interesse dell'avente diritto. Fatto buon governo delle ragioni che precedono e individuata tra le ipotesi di calcolo elaborate dal c.t.u. di primo grado quella che commisurava al periodo complessivo di servizio prestato dal 16/8/1984 al 31/12/2016 - in esso incluso anche il periodo di servizio espletato presso l' di dal 16/6/1978 al 28/2/1984 - Parte_7 Parte_5 il TFS dovuto , va riconosciuto al l'importo complessivo di € 391.197,86 oltre Parte_1 interessi legali maturati a partire dal 31/12/2016 fino al soddisfo. Del che va pronunciata condanna nei confronti del Controparte_2
e dell' in solido tra loro .
[...] CP_1
In ragione dell'accertato vincolo di solidarietà deve farsi ricadere in capo all' anche CP_1
l'onere delle spese processuali liquidate nel giudizio di primo grado e della c.t.u. in quel grado espletata. Le spese dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano, solidalmente, a carico di entrambi gli enti nella misura di cui in dispositivo. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 relativamente all'appello incidentale proposto dal Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1909/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 1 giugno 2023, condanna l' ed il CP_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
del TFS maturato nel periodo dal 16 agosto 1984 al 31 dicembre 2016,
[...] comprensivo anche del periodo di servizio riscattato presso l'Ente Camposanto di Santo Spirito, che liquida in complessivi € 391.197,86 oltre interessi legali a partire dal 31 dicembre 2016 fino al soddisfo.
Condanna l' in solido con il al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di delle spese processuali del giudizio di primo grado come Parte_1 liquidate nella sentenza sopra indicata. Pone a carico dell' in solido con il l'onere della CP_1 Controparte_2
c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' ed il , in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del delle spese del giudizio di appello che liquida in complessivi € Parte_1
14.239,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 relativamente all'appello incidentale proposto dal Controparte_2
.
[...]
Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
EL De MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. EL De MA - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1125/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Ficano e Filippo Parte_1
Gallina.
APPELLANTE Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
EL VO.
APPELLATO
E contro in persona del Commissario liquidatore Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Scimè.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE - All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza pubblicata in data 1/6/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo ha deciso del ricorso proposto da contro l' Parte_1 Controparte_3
(d'ora in avanti ) diretto ad ottenere la liquidazione del
[...] CP_1
Trattamento di Fine maturato dalla data di assunzione presso il in CP_4 CP_2 data 16/8/1984 fino alla cessazione dal servizio dall' in data 23/9/2017 e CP_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Controparte_5 di per l'ammontare richiesto fino al subentro dell' nella titolarità del
[...] CP_2 CP_1 rapporto (31/12/2016). Aveva premesso il ricorrente nel ricorso proposto nei confronti dell : CP_1
“che il Dott. è stato assunto in forza di concorso pubblico per titoli ed esami Parte_1 dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale, per l'area di con medesima sede CP_2 dell' , in data 16.8.1984, con la qualifica di assistente amministrativo, giusta deliberazione CP_1 del Comitato Direttivo n. 256 del 28.6.1984 (all.1); che, con deliberazione del Comitato Direttivo n.168 del 19.5.1988 (all.2), a seguito di concorso interno per titoli ed esami, è transitato nella qualifica di Dirigente amministrativo, con decorrenza dal 19.5.1988; che, con deliberazione n. 243 del 17.10.1995 (all.3), a seguito di valutazione dei titoli posseduti ed ai sensi dell'art. 26 del regolamento organico consortile (all.7d), il Dott. è stato Parte_1 inquadrato nella qualifica di Dirigente Superiore del settore amministrativo, con decorrenza giuridica dal 6.2.1994 ed economica dal 17.10.1995; che, con deliberazione n.22 del 24.1.2000 (all.4), è stato dichiarato vincitore del concorso per la copertura del posto di Direttore e, con successiva deliberazione n.127 del 21.5.2001 è stato immesso in servizio con inquadramento nella qualifica di Direttore del a decorrere dalla data del CP_2
24.1.2000; che tale inquadramento con effetti ex tunc dal 24.1.2000, discende dalla sentenza del TAR Sicilia n. 672-2001 (all.5c), non appellata, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il provvedimento dell' Regionale Industria di annullamento della deliberazione n. 22 del 24.1.2000 Parte_2 predetta;
che, il predetto dipendente, con deliberazione n. 250 del 20.12.2001 (all.6), è stato inquadrato nella prima fascia dirigenziale prevista dall'art. 6, comma 1°, della Legge Reg. 15.5.2000 n. 10 (all.8), in quanto, come sopraindicato ed espresso nella delibera n. 127 del 21.5.2001(all.5a), lo stesso era stato nominato, e risultava in servizio con la qualifica di direttore del Controparte_2
alla data del 21.5.2001, e cioè prima dell'approvazione della deliberazione n. 7 del 21-6-
[...]
2001 del Consiglio Generale del medesimo (all.7a) che approvava il regolamento CP_2 organico(all.7d) e di organizzazione (all.7c) del . All'art. 4, comma 2°, di Controparte_2 tale regolamento (all.7c), infatti è previsto che, in sede di prima applicazione, viene garantito il passaggio alla qualifica di dirigente di prima fascia dell'attuale direttore. Il dott. ricopriva, già da un mese rispetto alla predetta delibera del Consiglio Generale Parte_1 del 21.6.2001, la carica di direttore, possedendone pienamente i titoli, e comunque poteva vantare l'inquadramento nella qualifica di direttore per effetto della sentenza del TAR 672/2001, riconosciuta con delibera n. 127/2001(all.5), a far data dal 24.1.2000, e cioè ancor prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.10 del 15.5.2000 (all.8) di riforma della dirigenza regionale, così come espressamente evidenziato a pag. 4, 2° comma, della relazione del Presidente del CP_2
(all.7b) allegata alla succitata deliberazione del Consiglio Generale n. 7 del 21.6.2001 (all.7a).
Tale procedura, esclusivamente riservata agli Enti Pubblici non economici, quali, appunto, i Consorzi ASI delle Sicilia, istituiti dalla Legge Regionale n. 1 del 4.1.1984 agli artt. 1 e 2 (all.24), è espressamente disciplinata dall'art.1, comma 3° della Legge Regionale n.10 del 15.5.2000 (all.8); Cont Con Legge Regione Sicilia n. 8/2012 è stato statuito, fra l'altro, soppresse le ed istituiti gli Istituti Regionali per lo sviluppo delle attività produttive, all'art. 19 c. 4° che i Commissari Cont liquidatori delle vrebbero dovuto chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni, ed, in mancanza del rispetto del termine, che i rapporti attivi e passivi, e quant'altro, sarebbero transitati in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto (IRSAP), ed amministrate dal direttore generale dell'Istituto. che, con determinazione n.4 dell'11.1.2017 (all.9) dell' Parte_3
il predetto dipendente è transitato nel ruolo della pianta organica
[...] dell' a decorrere dall'1.1.2017, con la medesima qualifica di Dirigente di prima fascia;
CP_1
-che, con determinazione del Dirigente Generale dell'IRSAP n.548 del 13.10.2017 (all.10), al predetto dipendente è stato risolto il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 171/2011, per inabilità in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ed a decorrere dal 23.9.2017;
-che, con nota acquisita dall'IRSAP il 13.10.2017 (all.11a), il predetto dipendente ha chiesto la quantificazione degli importi dovuti per trattamento di fine servizio (TFS) e/o trattamento di fine rapporto (TFR) e conseguente liquidazione e pagamento entro il termine di 105 giorni dalla data di pensionamento (23.9.2017), determinato dall'art. 1 co 484 e 485 delle legge 27.12.2013 n. 147 così come esplicato dalla circolare n. 73 del 5.6.2014 dell' (all.11b) e dalla circolare n. 6399 del CP_6
2.2.2012 (all.11c) dell'amministrazione regionale della Sicilia, riguardanti i casi di pensionamento per inabilità, come, appunto, nel caso del ricorrente;
che, con nota del Dott. in arrivo ad IRSAP il 28.2.2018 prot. n.6061 (all.12), ha Parte_1 nuovamente richiesto la determinazione e liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e/o trattamento di fine rapporto (TFR); che, con atto notificato il 2.7.2018, l'avvocato Francesca Vanni di San Vincenzo (all.13), ha nuovamente messo in mora l' , chiedendo la determinazione e CP_1 liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e/o trattamento di fine rapporto (TFR), oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, dovuti dalla data di maturazione del diritto (23.9.2017) e sino al soddisfo;
che, con nota del 2.4.2019 (all.14), protocollata in arrivo da il 3.4.3019 (erroneamente CP_1 indicato 2016) il Dott. mette ancora una volta in mora l'Ente datore di lavoro, Parte_1 chiedendo la determinazione e liquidazione del TFS e/o TFR;
che, con nota dell'avv. Giovanni Vallesi Cardillo Scimone del 9.7.2019, protocollo arrivo n.21440/2019 del 10.7.2019 (all.15), il predetto dipendente chiedeva ulteriormente il pagamento della somma netta pari ad € 330,144,91, a titolo di TFS e/o di TFR, già oggetto di relazione istruttoria del responsabile del procedimento Rag. (all.28); Persona_1 con nota del per della provincia di in liquidazione CP_2 Parte_4 CP_2
n.797 del 24.10.2019 contenente le due tabelle di conteggi elaborati da IRSAP (all.16), così come espresso nella nota sopra citata, facendo riferimento proprio alla nota IRSAP n.24373 del 6.8.2019, sulla base della quale è stato riconosciuto al predetto dipendente dell' , l'importo lordo del CP_1 trattamento di fine servizio, distintamente maturato dal 16.8.1984, data di assunzione al CP_2 al 19.5.2001, data non identificabile in alcun atto amministrativo, e poi dal 21.5.2001, data questa ultima di nomina a Direttore del al 31.12.2016 data di transito all' , pari, CP_2 CP_1 rispettivamente, ad € 55.434, 41 ed € 97.331,81. Evidentemente è stata disconosciuta sia l'attività prestata presso l'Ente come appresso documentato, sia la continuità Parte_5 di servizio, cosi come sopra dettagliatamente rappresentata. con nota del 31.10.2019, inviata a mezzo PEC il 4.11.2019, (all17), cui non è seguita risposta alcuna, con il patrocinio del proprio legale, il predetto dipendente, riscontrando le superiore nota del 24.10.2019, chiedeva, oltre al pagamento delle somme suddette già riconosciute, il conguaglio per la maggiore indennità maturata per effetto del mancato riconoscimento di: A) periodo di servizio prestato presso altra pubblica amministrazione (Ente Campo Santo di Santo Spirito) giuste deliberazioni del Comitato Direttivo del n.66 del 3.3.1999 (all. 18), Controparte_2
n.194 del 2.6.1999 (all.19) e n. 254 del 21.7.1999 (all.20); in particolare non è stato tenuto in alcuna considerazione il periodo di anni 5, mesi 4 e giorni 11 di attività lavorativa svolta presso l'
espressamente riconosciuto ai fini del Parte_6 trattamento di fine rapporto in favore del mio assistito, con le su citate deliberazioni del Comitato Direttivo;
B) continuità di servizio relativa al passaggio di qualifica a Direttore del CP_2 espressamente deliberato con la su citata deliberazione n.127 del 21.5.2001 (all.5a), con effetto retroattivo dal 24.1.2000; durante tale periodo (dal 24.1.2000 sino al 21.5.2001), in pendenza del contenzioso poi risolto con sentenza del TAR, n.67172000 (all.5c) favorevole al ricorrente, lo stesso era regolarmente in servizio presso il medesimo Ente con la qualifica di Dirigente Superiore. La continuità di servizio è altresì è documentata nella nota n. 2 del 21.5.2019 del CP_2
(all.5b) (vedi nota a piè di pagina apposta per ricevuta nella citata nota) dalla quale risulta l'immissione in servizio attivo nella qualifica di Direttore alle ore 11:00 del medesimo giorno in cui ricopriva la qualifica di Dirigente Superiore;
addirittura, concretamente, il conferimento del posto di Direttore è avvenuto nel medesimo istante in cui ricopriva la predetta carica di Dirigente Superiore. Sotto il profilo giuridico, non essendosi verificata alcuna soluzione di continuità, né alcuna interruzione del rapporto di lavoro, né mai avendo l'amministrazione adottato un provvedimento di cessazione del precedente servizio, il calcolo del TFR/TFS deve basarsi sul valore dell'ultimo stipendio, applicato a tutti gli anni di servizio, sia prestati che riconosciuti al predetto dipendente, come si evince dalla relazione istruttoria del dipendente rag. del 14.12.2017 CP_1 Persona_1
(all.28) Erroneamente, invece, l ha elaborato la prima scheda di conteggi fermandosi alla data del CP_1
19.5.2001, giorno di sabato in cui nessun provvedimento di interruzione del servizio di Dirigente Superiore è stato notificato al dipendente, nè poteva effettuarsi in quanto gli uffici cessano la propria attività nel giorno di sabato;
pertanto è arbitrario ed illegittimo il conteggio predisposto dall' con la nota n. 24373 del 6.8.2019 (all.16), distinguendo due periodi temporali, come già CP_1 sopra rappresentato. Inoltre, la liquidazione prevista dalla legge, va effettuata sulla base dell'ultimo compenso retributivo, e non come invece erroneamente calcolato dall'IRSAP nelle schede allegate alla succitata nota del 24.10.19, che, avendo, come detto, immotivatamente distinto in due fasi temporali il rapporto di lavoro, ha effettuato il calcolo con gli stipendi anteriori di minore importo, pari allo stipendio di Dirigente Superiore nella prima scheda (21.5.2001), e periodo temporale inferiore nella seconda scheda, afferente la qualifica di Direttore (dal 21.5.2001 al 31.12.2016” Aveva concluso , quindi, chiedendo:
“voglia condannare l' Controparte_7
in persona del legale
[...] rappresentante, con sede in via Enrico Ferruzza n.5, zona industriale di Brancaccio-Palermo, cap 90124, Partita IVA Codice Fiscale al pagamento in favore del Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 della somma di € 408.742,17, come risulta dalla relazione istruttoria Parte_1 dell'ufficio di ragioneria (all.28) a titolo di trattamento di fine Servizio/Lavoro, oltre agli interessi legali maturati, rivalutazione monetaria, dalla data di cessazione del rapporto stesso, avvenuto il 23.9.2017 sino a quella dell'effettivo soddisfo, e dedotti i 105 giorni per come riconosciuti dalla normativa già richiamata in narrativa al paragrafo “messa in mora e richieste”, entro i quali l'Ente era obbligato a pagare quanto dovuto. Nel separato ricorso per decreto ingiuntivo, opposto e successivamente riunito, il aveva azionato identico diritto – nei limiti di quanto maturato fino alla data Parte_1 del subentro dell'IRSAP nella titolarità del rapporto – nei confronti del in CP_2 liquidazione. Con la sentenza suddetta il Tribunale, previa autorizzazione della chiamata in causa dell'Assessorato Regionale delle attività Produttive, ha statuito quanto sege. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e dell'ASSESSORATO REGIONALE CP_1
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e compensa le spese di lite fra essi ed il ricorrente;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1464/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
condanna il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di € 276.578,70, di cui € 84.728,15 a titolo di TFS. maturato per il periodo 16/08/1984 al 23/01/2000 ed
€ 191.850,55, a titolo di TFS maturato per il periodo 24/01/2000 al 31/12/2016, inclusi interessi legali sino al 31/03/2023, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo. Condanna il alla rifusione, in favore Controparte_2 della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute per legge. Pone a carico del le spese di C.T.U. Controparte_2 liquidate in separato decreto. Nello specifico il G.L., preso atto che in data 20/12/2019 l' aveva provveduto a CP_1 liquidare al la porzione del TFS maturata nel periodo di propria competenza Parte_1
e previo espletamento di c.t.u. contabile , ha escluso ogni obbligo in capo all' in CP_1 ordine al TFS richiesto dal per il periodo svolto alle dipendenza del Parte_1 CP_2
[...]
Tanto sul presupposto che quale effetto della soppressione dei Consorzi ASI e del subentro nelle funzioni dell'IRSAP era stata disposta la conservazione in capo alle gestioni liquidatorie dei Consorzi di tutti i rapporti attivi e passivi ed escluso che le singole posizioni debitorie transitassero all'IRSAP ovvero al bilancio della Regione. Quanto alla posizione del il G.L. ne ha accertato l'esclusiva Controparte_2 responsabilità in ordine all'obbligo di corrispondere il TFS maturato per il servizio prestato dalla data di assunzione a quella dell'intervenuto subentro dell'IRSAP, ha disatteso l'eccezione di prescrizione da questo sollevata rispetto al TFS maturato anteriormente alla nomina a Direttore del e pur tuttavia , ai fini della CP_2 quantificazione del TFS, ha scisso, attribuendo rilevanza alla cesura temporale intervenuta tra i due distinti rapporti di lavoro, il periodo anteriore fino al superamento del concorso di Direttore del – in esso inglobato il periodo svolto presso l' CP_2 Parte_7 di dal 16/6/1978 al 28/2/1984 ammesso al riscatto giusta delibera del Parte_5 consorzio n. 194/1999 - dal servizio successivamente svolto in tale qualifica. A tale conclusione il G.L. è giunto all'esito di un articolato ragionamento con il quale, mutuata nella fattispecie la disciplina dettata per la indennità premio di servizio (Legge n. 152/1968) e ripercorso il solco ermeneutico tracciato dalla S.C. (Cass. n. 14632/1999 e Cass. SS.UU. n. 24280/2014) ha ritenuto che pur risultando che al momento del superamento del concorso di direttore si era prodotto un effetto novativo del precedente rapporto di lavoro, tuttavia non era intervenuta un vera e propria cessazione dal servizio alla quale ricollegare il diritto alla liquidazione del TFS ed, anzi , essendosi mantenuta l'iscrizione alla medesma gestione previdenziale, ha negato che fosse intervenuta una cesura tra il primo ed il secondo servizio. La sentenza di primo grado è stata appellata in via principale del e Parte_1 incidentalmente dal . Controparte_2
Il primo si duole della decretata estromissione dal contraddittorio dell' sul falso CP_1 presupposto della estraneità dell' dalla successione nell'obbligazione azionata, CP_1 eccepisce in subordine l'illegittimità costituzionale della legge di soppressione dei Consorzi ASI in relazione al criterio di ragionevolezza , ai principio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni ed alla norma interposta di cui all'art. 31 D. Lgs n. 165/2001 e deduce l'erroneità e la illogicità insita nell'affermazione del principio di infrazionabilità del TFS a e nel disposto disconoscimento della continuità del servizio ai fini della sua quantificazione.
Il secondo condivide la contestazione dell'affermato difetto di legittimazione passiva dell' , sia pur assumendo la concentrazione esclusiva in capo ad esso cessionario CP_1 dell'obbligo di pagamento del TFS, censura il capo di sentenza che ha ritenuto di unificare i due periodi ai fini dell'insorgenza del diritto e rileva, peraltro , l'antinomia insita nel ragionamento del G.L. il quale, dopo avere disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dal , ha pur tuttavia disposto la scissione dei periodi con l'effetto di individuare CP_2 due differenti basi retributive ai fini del calcolo del trattamento con ciò implicitamente ammettendo l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro.
All'udienza di discussione la difesa del ha eccepito la inammissibilità del Parte_1 gravame incidentale tardivo articolato dal in quanto involgente profili non CP_2 incisi dai motivi posti a base dell'appello principale. Ciò premesso vanno affrontate le due questioni cruciali ai fini della decisione della controversa.
1.Il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
L'opinione del G.L. è che la legislazione regionale (L.R. n. 8/2012 e n. 8/2016) regolatrice della soppressione dei Consorzi ASI ed il passaggio delle funzioni all'IRSAP, abbia escluso ogni successione a titolo universale dell'IRAP nei rapporti obbligatori facenti capo ai Consorzi con conseguente inopponibilità all'Istituto del TFS maturato sotto gli estinti Consorzi. Tanto il G.L. ha ritenuto alla luce del combinato disposto degli artt. 19 della L.R. n. 8/2012 e 19 della L.R. n. 8/2016 ai sensi dei quali “ rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l' CP_1 tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. …”(art. 19 comma 8° L.R. n. 8/2012) ,”l' subentra nelle CP_1 funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione (…) “ In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione…”(art.19 comma 4° L.R. n. 8/2016) per ricavare una regola generale di intangibilità della sfera giuridica patrimoniale del neo costituito CP_1 rispetto a posizioni obbligatorie pendenti sia dal lato passivo che dal lato attivo, le quali, secondo la volontà del legislatore regionale, dovevano rimanere a carico delle gestioni liquidatorie L'argomento non persuade. Non ignora la Corte che in base al complesso apparato normativo ed alla ratio che lo soregge, l'intenzione del legislatore regionale era quella di escludere che nel trapasso tra gli enti operasse il fenomeno della successione a titolo universale, in modo da non gravare il neo costituito Istituto dei rapporti debitori gravanti sui Consorzi ed assicurare le migliori condizioni economiche per la ripartenza alle nuove gestioni . Tuttavia, va dato atto che, secondo l'art. 19 coma 10° della L.R. n. 8/2012 sopra citata, era espressamente previsto il transito nella pianta organica dell'Istituto del personale con contratto a tempo indeterminato. E' noto che quando il legislatore parla di “transito” o di “subentro” nei rapporti tra PP.AA. allude ad un complesso processo amministrativo di trasferimento di prerogative e funzioni la cui disciplina generalmente applicabile è quella dettata dall'art. 31 del D. Lgs n. 165/2001 in base al quale “fatte salve le disposizioni speciali ,nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile(…)”. Ne discende che, nel silenzio della legge deve escludersi che la norma in commento abbia inteso derogare all'applicazione, quale effetto automatico del trasferimento dell'attività, del fenomeno della cessione dei rapporti di lavoro cui accede il vincolo di solidarietà, tra cedente e cessionario, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (cf. art. 2112 c.c.). Tale è la nozione che si ricava dalla interpretazione della S.C. secondo la quale in tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall'art. 2112 c.c., dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un'azienda in senso tecnico - purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo - senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall'amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico (Cass. n. 3747 del 08/02/2023). Alla luce del portato interpretativo che si desume dalla lettura della disciplina transitoria in oggetto deve, pertanto, andare disattesa , stante la ristabilita coerenza con il tessuto normativo che caratterizza il pubblico impiego, la proposta eccezione di legittimità costituzionale della normativa regionale applicata.
Corollario ne è che l'obbligazione accertata in capo al in liquidazione per il CP_2
TFS maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con il , deve Parte_1 ribaltarsi in capo al cessionario subentrato nella titolarità del rapporto di lavoro . CP_1
2. L'infrazionabilità del TFS e l'eccezione di prescrizione . La questione involge la natura del trattamento di fine servizio spettante al Parte_1 quale dipendente dell' e la rilevanza della cesura temporale e funzionale Controparte_1 intervenuta nel momento in cui il , al tempo dirigente superiore, ebbe a Parte_1 partecipare al concorso pubblico per il posto di Direttore del ed, essendo CP_2 risultato vincitore, venne inquadrato nella qualifica di Direttore del a partire dal CP_2
24/1/2000. Il ripetuto iato funzionale avrebbe determinato secondo la posizione del , una CP_2 rilevante soluzione di continuità dovuta alla novazione intervenuta tra il rapporto di lavoro preesistente e il nuovo inquadramento, così da legittimare la scissione del maturato economico e della retribuzione presa a base di calcolo per la quantificazione del TFS.
Con il risultato della fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dal CP_2 rispetto al TFS maturato per il rapporto lavorativo pregresso cessato in data 23/1/2000. Anche la predetta eccezione è infondata. Correttamente il G.L. ha enucleato dalla normativa pubblicistica applicabile alla indennità premio di servizio una regola generale di infrazionabilità in ragione della quale non in ogni caso di interruzione e/o risoluzione del rapporto di lavoro, la frattura che ne consegue determina l'insorgenza del diritto al trattamento di fine servizio ma soltanto allorquando intervenga una causa che ponga termine al rapporto di servizio unitariamente inteso ed alla iscrizione alla gestione previdenziale che lo assiste. Tale è in particolare la portata che deve attribuirsi alla indicazione procedente dall'art. 2 della Legge n. 152/1968 preposta alla disciplina del TFS secondo la quale “ l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennità premio di servizio” a significare la natura marcatamente previdenziale dell'istituto e l'irrilevanza di quella che è risultata una modifica della precedente relazione lavorativa a fronte di un rapporto di servizio comunque continuato con il medesimo ente/datore di lavoro. Converge con l'interpretazione ora formulata l'indicazione che proviene dalla L.R. n. 2/1962 laddove essa ricollega la nascita del diritto alla liquidazione della indennità di buonuscita alla circostanza che i dipendenti che “abbiano lasciato il servizio”. Militano poi nella direzione qui sostenuta le sentenze della Corte di cassazione citate dalla statuizione impugnata, le quali hanno enunciato un principio comune - se il rapporto di lavoro continua con il medesimo ente (nel primo caso a seguito di un rientro al lavoro, nel secondo per essere il lavoratore passato da un'articolazione amministrativa ad un'altra rimanendo comunque dipendente della regione Toscana), allora il rapporto di lavoro è unitario e conseguentemente anche il relativo trattamento di fine servizio è unitario e, pertanto, non è frazionabile – e precisato che quel principio (della infrazionabilità del diritto) vale se il rapporto di lavoro è unitario e non vale invece nel caso in cui estintosi il rapporto di lavoro con un ente pubblico (il Comune) il dipendente venga assunto da un altro ente pubblico (lo Stato) di tal che il diritto non si può conseguire quando non vi sia cessazione dal servizio, ma solo una modifica del rapporto che non ne comporti l'estinzione (Cass. SS.UU. n. 24280/2014 ; nello steso senso Cass. 14632/1999 per la quale in tema d'indennità premio di fine servizio a carico già dell' ed ora dell' opera il principio (desumibile dalla CP_8 CP_9 legge 8 marzo 1968, n. 152) della infrazionalità del rapporto e dell'indennità medesima e quindi della sua piena proporzionalità alla totalità degli anni di iscrizione con riferimento alla definitiva cessazione dell'attività lavorativa;
pertanto, nel caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con un'Azienda sanitaria locale e con un'azienda ospedaliera sussiste un unico rapporto nell'unico ruolo nominativo regionale, con la conseguenza che il dipendente che si sia dimesso dal primo rapporto per iniziare la seconda attività lavorativa non può domandare all' l'indennità CP_9 premio suddetta maturata fino al passaggio dall'uno all'altro rapporto (principio affermato con riferimento alla disciplina vigente prima della legge della Regione Toscana 11 luglio 1996 n.54, istitutiva di ruoli nominativi delle singole aziende sanitarie). Se così è, una volta accertata l'esistenza di un unitario rapporto di servizio ed escluso ogni giuridico fondamento alla separazione operata dal G.L. tra il periodo anteriore e quello posteriore al nuovo inquadramento, deve concludersi che esso, unitariamente inteso, configura la fonte dell'unico trattamento di fine servizio, con il corollario che deve riformarsi l'artificiosa scissione operata dal G.L. delle basi retributive di calcolo. Siffatta conclusione ridonda inevitabilmente sulla eccezione di prescrizione riproposta in forma di gravame dal sulla scorta della accampata interruzione del CP_2 rapporto di lavoro. A tale riguardo è appena il caso di rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del mezzo incidentale cui non può negarsi ingresso quantunque tardivamente spiegato. Giova in proposito il rimando all'insegnamento della S.C. secondo il quale l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Cass. n. 15100 del 29/05/2024; adde 10477 del 17/04/2024). Fatta la superiore doverosa premessa, il motivo svolto dal che insiste sul CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva al fine di affermare l'esclusiva responsabilità dell' e l'eccezione di prescrizione reiterata in appello restano assorbiti CP_1 nell'accoglimento del motivo di appello principale. Analogamente privo di pregio e meritevole di rigetto si palesa il motivo subordinatamente articolato dal al fine di rivendicare dall' la restituzione CP_2 CP_1 della provvista finanziaria accantonata ed asseritamente trasferita all' per la CP_1 liquidazione del TFS spettante al , se solo appena si apprezza il contenuto Parte_1 della determina n. 797/2019 del , in atti, con la quale , in riscontro alla CP_2 determina IRSAP n. 199/2017 diretta a rappresentare la necessità della copertura finanziaria del trattamento che doveva essere assicurata dal , dava atto di non CP_2 avere provveduto ad effettuare alcun accantonamento per TFS nell'interesse dell'avente diritto. Fatto buon governo delle ragioni che precedono e individuata tra le ipotesi di calcolo elaborate dal c.t.u. di primo grado quella che commisurava al periodo complessivo di servizio prestato dal 16/8/1984 al 31/12/2016 - in esso incluso anche il periodo di servizio espletato presso l' di dal 16/6/1978 al 28/2/1984 - Parte_7 Parte_5 il TFS dovuto , va riconosciuto al l'importo complessivo di € 391.197,86 oltre Parte_1 interessi legali maturati a partire dal 31/12/2016 fino al soddisfo. Del che va pronunciata condanna nei confronti del Controparte_2
e dell' in solido tra loro .
[...] CP_1
In ragione dell'accertato vincolo di solidarietà deve farsi ricadere in capo all' anche CP_1
l'onere delle spese processuali liquidate nel giudizio di primo grado e della c.t.u. in quel grado espletata. Le spese dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano, solidalmente, a carico di entrambi gli enti nella misura di cui in dispositivo. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 relativamente all'appello incidentale proposto dal Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1909/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 1 giugno 2023, condanna l' ed il CP_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
del TFS maturato nel periodo dal 16 agosto 1984 al 31 dicembre 2016,
[...] comprensivo anche del periodo di servizio riscattato presso l'Ente Camposanto di Santo Spirito, che liquida in complessivi € 391.197,86 oltre interessi legali a partire dal 31 dicembre 2016 fino al soddisfo.
Condanna l' in solido con il al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di delle spese processuali del giudizio di primo grado come Parte_1 liquidate nella sentenza sopra indicata. Pone a carico dell' in solido con il l'onere della CP_1 Controparte_2
c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' ed il , in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del delle spese del giudizio di appello che liquida in complessivi € Parte_1
14.239,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 relativamente all'appello incidentale proposto dal Controparte_2
.
[...]
Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
EL De MA