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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/11/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR ES , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1107 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...], CF , rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Francesco Guastella
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 Parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza del proprio credito in quanto riconosciuto dal datore di lavoro in sede di conciliazione monocratica innanzi la Direzione
territoriale del lavoro di Ragusa, servizio ispettorato prov.le del lavoro;
e poi con apposito verbale registrato presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Lavoro e successivamente accertato dal Giudice del Lavoro a seguito della richiesta di apposizione della formula esecutiva.
L'“aggiornamento” della posizione contributiva ed assicurativa, così come eccepito
CP_ dall' non è una circostanza che può essere addebitata alla ricorrente, in quanto da essa non dipendente.
Il credito medesimo è stato poi ammesso allo stato Passivo del fallimento del datore di lavoro, che ne ha accertato la sussistenza.
A tal proposito va sottolineato come la Corte di Cassazione sul punto ha statuito: “
L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e
l'ammontare di un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore
dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l. n. 297/1982, il subentro dell' nel CP_1
debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun
modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi
operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v
Cassazione n. 2423/14).
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
RR ES:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme richieste
Pagina 2 CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 500,00 a Parte_1
titolo di TFR al lordo delle ritenute di legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente,
che liquida in € 678,00, oltre spese generali, iva e cpa, da liquidare in favore dell'erario
Così deciso in Ragusa il 18.11.2025
Il Giudice Gop
Dott. RR ES
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR ES , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1107 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...], CF , rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Francesco Guastella
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 Parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza del proprio credito in quanto riconosciuto dal datore di lavoro in sede di conciliazione monocratica innanzi la Direzione
territoriale del lavoro di Ragusa, servizio ispettorato prov.le del lavoro;
e poi con apposito verbale registrato presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Lavoro e successivamente accertato dal Giudice del Lavoro a seguito della richiesta di apposizione della formula esecutiva.
L'“aggiornamento” della posizione contributiva ed assicurativa, così come eccepito
CP_ dall' non è una circostanza che può essere addebitata alla ricorrente, in quanto da essa non dipendente.
Il credito medesimo è stato poi ammesso allo stato Passivo del fallimento del datore di lavoro, che ne ha accertato la sussistenza.
A tal proposito va sottolineato come la Corte di Cassazione sul punto ha statuito: “
L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e
l'ammontare di un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore
dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l. n. 297/1982, il subentro dell' nel CP_1
debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun
modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi
operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v
Cassazione n. 2423/14).
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
RR ES:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme richieste
Pagina 2 CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 500,00 a Parte_1
titolo di TFR al lordo delle ritenute di legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente,
che liquida in € 678,00, oltre spese generali, iva e cpa, da liquidare in favore dell'erario
Così deciso in Ragusa il 18.11.2025
Il Giudice Gop
Dott. RR ES
Pagina 3