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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 3.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4685 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Opramolla presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli alla via Torre dei Rai n. 34;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi de Lisio presso il Controparte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli alla via Madonna del Soccorso
n. 12;
- RESISTENTE -
OGGETTO: spettanze retributive, impugnativa di licenziamento e risarcimento del danno non patrimoniale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.8.2023 rappresentava di aver Parte_1
lavorato in nero come collaboratrice domestica alle dipendenze di CP_1
dall'1.1.2002 al 15.4.2022 e, lamentando di non aver ricevuto una
[...]
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e di essere stata licenziata illegittimamente, chiedeva la condanna dell'ormai ex asserita datrice di lavoro al pagamento in suo favore della somma complessiva di
45.534,16 € e a tutte le conseguenze di legge per l'ipotesi di licenziamento individuale illegittimo. Asseriva, altresì, di aver patito un non meglio precisato danno non patrimoniale e ne chiedeva il risarcimento per l'importo di 1.000,00
€.
Successivamente, segnatamente in data 13.9.2023, proponeva ricorso per sequestro conservativo sull'abitazione di proprietà della resistente paventando il rischio che questa potesse nel frattempo in pendenza del giudizio liberarsene e sottolineando l'evidenza delle sue ragioni.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda Controparte_1
attorea, anche cautelare. Segnatamente rappresentava che la ricorrente avrebbe svolto prestazione lavorativa in suo favore soltanto per alcuni mesi nel
2022 mentre in precedenza avrebbe frequentato la sua abitazione soltanto a livello amicale. Aggiungeva che sarebbe stata la ricorrente a non recarsi più a lavoro e che non avrebbe neppure precisato quale danno non patrimoniale concretamente avrebbe subito. Chiedeva, quindi, il rigetto dei ricorsi.
Rigettata la domanda cautelare per difetto tanto del fumus boni iuris che del
periculum in mora e tentata invano la conciliazione, in via istruttoria venivano escussi testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a indicare.
La domanda attorea proposta ha a oggetto rivendicazioni economiche (a titolo di differenze retributive per lavoro svolto e tfr), sanzioni per licenziamento individuale illegittimo e risarcimento danni che trova il proprio fondamento nell'asserito svolgimento di attività di lavoro subordinato dall'1.1.2002 al
15.4.2022 con mansioni di collaboratrice domestica inquadrabili nella I°
categoria fino a febbraio 2007 e al livello D per il periodo successivo del CCNL
Colf di volta in volta ratione temporis applicabile, secondo l'orario e le modalità
indicate in ricorso.
Parte resistente contesta in radice, ex ante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Segnatamente la sostiene che la CP_1 Pt_1 sarebbe stata da sempre soltanto una sua amica e che soltanto nell'ultimo anno invocato (il 2022) l'avrebbe anche aiutata nelle faccende domestiche.
Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato come allegato da parte ricorrente. Appare
evidente, infatti, che laddove fosse escluso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ogni pretesa sarebbe infondata (anche quella relativa allo stesso tfr).
Orbene, la non ha assolto a tale prioritario onere probatorio su di essa Pt_1
gravante in base alla regola generale affirmanti incumbit probatio. Trattandosi,
a suo dire, di un rapporto di lavoro subordinato in nero ed essendo stata detta circostanza dedotta da parte ricorrente specificatamente contestata da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva, la prim'ancora di provare per Pt_1
quante ore a settimana e per quanti anni ha lavorato presso l'abitazione della
, era tenuta a provare il vincolo della subordinazione. CP_1
Occorre rammentare che, secondo l'oramai costante orientamento seguito sul punto dalla Corte di Cassazione (cfr., una per tutte, Cass. 23845/17), è
possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale. Ai medesimi fini possono altresì costituire 'indici sintomatici' del medesimo requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze - tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è
sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo - tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Va peraltro puntualizzato che, seppur i richiamati requisiti siano evidentemente destinati ad atteggiarsi in maniera differente a seconda della singola tipologia di prestazione da rendere, nonché del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di presupposti imprescindibili al fine del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, atteso che è principio parimenti consolidato da parte della
Suprema Corte quello secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere resa sia con le modalità tipiche della subordinazione, sia in forma autonoma, con i connessi relativi precipitati in punti di disciplina e tutele applicabili.
Resta fermo che i sopra richiamati 'indici sintomatici', se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista, autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c.
Con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari,
la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore.
Si rileva infatti che, secondo un condivisibile approdo ermeneutico, 'L'elemento
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di
lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua
autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi,
quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un
orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e
non decisiva' (cfr., ex multis, Cass. 1717/09, 7024/15, 28525/08).
Ne deriva che il proprium del rapporto di lavoro subordinato va essenzialmente ravvisato nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo di parte datoriale, con quest'ultimo dovendosi intendere la facoltà del datore di potersi ingerire nella prestazione lavorativa, determinandone le modalità di esecuzione;
detto in altri termini, per aversi subordinazione, il datore di lavoro deve normalmente determinare, non solo la prestazione del dipendente, ma, ancor più, il modo di svolgimento della stessa. Sennonchè già dalla lettura del ricorso e, quindi, da nessuna puntuale allegazione di parte ricorrente è dato evincere che l'orario indicato sia stato effettivamente imposto dalla né quali fossero le possibili CP_1
conseguenze della violazione degli orari de quibus, se la aveva l'obbligo Pt_1
di giustificare eventuali assenze per malattia, chiedere l'autorizzazione per assentarsi dal lavoro.
Né la prova testimoniale, pur ammessa ed espletata, consente di individuare alcun elemento fattuale in virtù del quale poter desumere l'eventuale carattere subordinato della prestazione fornita dalla . Al più la testimonianza della Pt_1
e del portano a retrodatare l'avvio della prestazione lavorativa Tes_1 CP_2
della a casa della a prima del 2022 - unico anno, lo si ripete, Pt_1 CP_1
in cui parte resistente circoscrive la prestazione lavorativa in suo favore della ricorrente - ma, non essendo emerso neppure con la loro testimonianza il vincolo della subordinazione né per il 2022 né per gli anni precedenti, si tratta di un dato irrilevante. Ciò che rileva, infatti, non è la prestazione lavorativa della in favore della e da quando sia iniziata ma le modalità in cui Pt_1 CP_1
questa è stata svolta in concreto.
Piuttosto dai messaggi WhatsApp agli atti emerge l'elasticità dei turni di lavoro dovuta a una libera scelta della (si legga lo screenshot dell'1.10.2020 Pt_1
allegato al ricorso in cui la affermava di essere dal medico e la Pt_1
le diceva va bene, che non doveva preoccuparsi e che l'aveva già CP_1
scritto a quell'ora soltanto perché lei stessa aveva detto che quel giorno sarebbe andata da lei prima;
si ascoltino l'audio del 14.1.2022 allegato alla memoria difensiva in cui la comunicava alla che il sabato da Pt_1 CP_1
allora in poi avrebbe iniziato la prestazione lavorativa prima del solito orario in quanto poi impegnata presso altra abitazione e la le risponde CP_1
semplicemente prendendo atto di questo cambio orario da essa unilateralmente deciso per tutti i sabato e adeguandovisi e l'audio del
12.2.2022 allegato alla memoria difensiva in cui la chiede alla CP_1
se quel giorno veniva e a che ora pregandole di farglielo sapere;
si legga Pt_1
la trascrizione allegata al ricorso in cui la il 20.4.2022 a rapporto CP_1
ormai concluso si lamentava con la , tra le altre cose, del fatto che Pt_1
l'avesse fatta trovare di fronte al fatto compiuto cancellando le ore in cui veniva a casa sua per trovare tempo per recarsi da altri e la , pur rispondendole Pt_1
prontamente qualche minuto dopo, nulla replicava su tale punto specifico) così
come nella gestione delle faccende domestiche pur ad essa affidate (si ascolti l'audio del 26.1.2022 allegato alla memoria difensiva in cui la CP_1
riferisce alla che se quel giorno avesse avuto eventualmente intenzione Pt_1
di stirare gli abiti avrebbe dovuto prima comprare l'acqua per il ferro da stiro in quanto s'era scordata di acquistare altra tanica e quella che c'era stava per terminare). La non era tenuta a giustificare le assenze (si ascoltino gli Pt_1
audio del 6.2.2022 e del 25.3.2022 allegati alla memoria difensiva in cui la comunicava alla che non si sarebbe recata a lavoro perché, Pt_1 CP_1
rispettivamente, aveva necessità di rinnovare i documenti rubatile a Napoli e perché era parecchio influenzata e quest'ultima le rispondeva in entrambe le circostanze semplicemente di riguardarsi senza chiederle l'esibizione di nessun certificato attestante quanto riferitole;
si legga lo screenshot allegato al ricorso del 16.6.2021 in cui la le comunicava che non sarebbe andata il Pt_1
giorno dopo in quanto affetta da colica renale e assumente Spasmex e Per_1
e la le rispondeva soltanto - locuzione tipica dell'area CP_1 Per_2
campana esprimente stupore - senza chiederle anche qui l'esibizione di nessun certificato). La al più faceva notare alla con toni CP_1 Pt_1
scherzosi che una faccenda domestica non era stata fatta bene o lasciata incompiuta o non affatto svolta (si vedano gli stessi screenshot allegati al ricorso del 7.1.2021 relativo ai panni non stesi pur a lavatrice programmata appositamente in tempo utile per finire quando c'era ancora lei e del 20.3.2021
relativo ai fornelli della cucina non puliti con la lana d'acciaio pur disponibile in quantità industriale in casa) ma non risulta alcun richiamo di tipo serioso assimilabile al rimprovero verbale del datore di lavoro. Lo stesso quesito sul riso cucinato all'origine dell'ultimo diverbio tra le parti s'atteggia - per il tono e i termini impiegati - a una semplice domanda per curiosità della di CP_1
sapere dalla che fine avesse fatto detto pasto ma non sottintendeva Pt_1
alcun rimprovero nei suoi confronti. Non risulta che per le inadempienze riscontrate e così evidenziate la abbia poi mai trattenuto somme dal CP_1
compenso concordato con la . Non può ritenersi sussistente, quindi, Pt_1
neppure il potere sanzionatorio tipico del datore di lavoro nei confronti del suo dipendente. Sempre da predetti messaggi WhatsApp è emerso, tra l'altro, un rapporto confidenziale e amicale in passato tra le parti oggi in causa anche su vicende che esulano il rapporto di lavoro (si vedano le confidenze della Pt_1
alla sulla figlia come emerge dagli audio allegati alla memoria CP_1
difensiva del 30.3.2022 o le varie richieste della alla di farle CP_1 Pt_1
una siringa come emerge dagli screenshot allegati al ricorso dell'estate 2020;
del resto nell'audio trascritto da parte ricorrente e direttamente depositato da parte resistente del 20.4.2022 la stessa espressamente riconosce a Pt_1
rapporto concluso che se ha fatto tutto quello che aveva fatto in tutti questi anni l'aveva fatto per affetto, per amicizia) che rafforza la convinzione che la prestazione lavorativa sia stata svolta, come sostenuto da parte resistente,
effettivamente senza il vincolo della subordinazione. Con ciò non si vuole affatto sostenere - ed è bene sottolineare tale punto a scanso di facili equivoci
- che tra datore di lavoro e lavoratore subordinato non possa svilupparsi anche un rapporto di amicizia da coltivare fuori l'orario di lavoro ma semplicemente che nel caso di specie le carenze di allegazione e di prova sul vincolo della subordinazione sopra evidenziate trovano ulteriore, ultimo conforto in tale dato,
in tale circostanza.
Quanto all'utilizzo da parte di questo Giudicante dei dati ricavabili dai messaggi
WhatsApp agli atti - e, si badi bene, di tutti quelli agli atti, quindi, tanto degli
screenshot e delle trascrizioni allegati da parte ricorrente quanto degli audio allegati da parte resistente pure reciprocamente impugnati - va chiarito che nel nostro ordinamento vige il principio di tipicità dei mezzi di prova in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge.
L'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche,
informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
L'art. 2719 c.c. dispone inoltre che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Proprio partendo da tali disposizioni, la Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS,
ritenute "elementi di prova" integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cass. Civ. 11/5/05 n. 9884), chiarendo peraltro che in caso di disconoscimento della "fedeltà" del documento all'originale rientrerebbe nei poteri del Giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 26/01/2000 n. 866, ex multis).
Analogo discorso vale per i messaggi WhatsApp.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712
c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova,
degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016,
n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122).
Tale non può ritenersi la pur tempestiva contestazione fatta dalla sin Pt_1
dalle note di trattazione scritta per la prima udienza essendosi limitata del tutto genericamente e con formula di stile a impugnare tutto quanto ex adverso
prodotto senza specificare alcunchè.
Lo stesso è a dirsi per la contestazione pur fatta da parte resistente sin dalla memoria difensiva in ordine all'attendibilità dei messaggi WhatsApp allegati da parte ricorrente. Non vi è stato uno specifico e compiuto disconoscimento atteso che non è chiaro se la resistente contesti di non aver mai inviato i
WhatsApp in questione ovvero di averne inviati altri, poi manipolati e alterati dalla ricorrente. Si consideri, tra l'altro, che taluni messaggi trascritti da parte ricorrente coincidono del tutto con gli audio dalla stessa resistente allegati. Né
- contrariamente a quanto eccepito da parte resistente - era necessario il deposito del supporto contenente le conversazioni WhatsApp oggetto di
screenshot o trascritte. E invero, solo in caso di contestazione specifica di tali messaggi - e tale, lo si ripete, non può ritenersi neppure quella di parte resistente - per valutare la veridicità di quanto asserito e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti nell'app in questione, sorge al più la necessità di acquisire i supporti nei quali sono contenute le conversazioni in chat e affidarne l'attestazione a un ctu perito informatico. Anche a voler ritenere poi la perizia stragiudiziale allegata al ricorso e riportante gli screenshot e le trascrizioni
WhatsApp non realmente opera dell'ing. - tanto pure è Persona_3
stato eccepito da parte resistente - per la ragione più liquida, senza necessità
di addentrarsi nella disamina di altre questioni - non può non rilevarsi ictu oculi
e nell'immediatezza che si tratta d'una contestazione irrilevante in quanto gli
screenshot e le trascrizioni WhatsApp possono essere fatte anche direttamente dalla parte laddove tecnicamente capace senza l'ausilio di un esperto.
Anche a voler ritenere effettivamente prestata un'attività della a favore Pt_1
della sin dal 2002 come sostenuto in ricorso, le risultanze CP_1
testimoniali e documentali portano a intendere la stessa come svolta, piuttosto,
in tutti questi anni in totale autonomia o anche sì in qualche modo coordinata con la (e tanto all'evidenza necessariamente dovendo svolgersi CP_1
presso la privata dimora di quest'ultima) ma comunque senza il severo e rigido vincolo della subordinazione come sostenuto da parte resistente (senza, cioè,
soggezione del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) della cui prova - lo si ripete per l'ennesima volta - era comunque la ricorrente a essere onerata e non parte resistente. Il punto risolutivo non è una prestazione lavorativa della in favore della Pt_1
ma le modalità con cui la stessa si è svolta. CP_1 Tanto determina l'infondatezza della domanda relativa alle differenze retributive.
Lo stesso tfr non è dovuto.
A tal fine non può tenersi conto neppure del riconoscimento del tfr fatto dal marito della resistente, , nell'ultimo WhatsApp in ordine Persona_4
cronologico agli atti (si tratta segnatamente dell'audio WhatsApp del 30.8.2022
trascritto da parte ricorrente e in cui questi, arrivata alla moglie la lettera di messa in mora dopo la conclusione del rapporto di lavoro, riconosceva che ancora le era dovuto soltanto il tfr e si mostrava disponibile al suo immediato pagamento). E invero, per regola generale la ricognizione di debito e la promessa di pagamento possono provenire da soggetto terzo rispetto al debitore, purché legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata (da ultimo Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n. 29078) e tale non può ritenersi il marito della resistente che per quanto a questa legato dal vincolo di coniugio difetta di potere rappresentativo della stessa nè, in ogni caso, - ed è bene sottolineare tale punto - questi è stato chiamato in causa come codatore di lavoro.
L'assenza di subordinazione porta al rigetto anche dell'impugnativa di licenziamento. Tra l'altro anche laddove fosse stato accertato un rapporto di lavoro subordinato - e tanto va sottolineato per evidenziare la pretestuosità ai limiti della temerarietà della pretesa riguardante le conseguenze sanzionatorie del licenziamento individuale illegittimo - non è dato comprendere come la ricorrente asserisca di essere stata licenziata se poi lei stessa allega al suo ricorso trascrizione di un suo WhatsApp del 20.4.2022 in cui comunica alla resistente sia pure con dispiacere la sua libera decisione di non recarsi più a lavoro nonostante quest'ultima la stesse aspettando a casa.
La terza domanda posta, quella risarcitoria, invece, è da rigettare per la sua indeterminatezza. E invero, l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno;
dunque in cosa sia consistito il pregiudizio
(patrimoniale e non) e i criteri di calcolo da seguire per la relativa quantificazione. Per contro nel caso di specie la anzitutto non descrive Pt_1
l'episodio all'origine del lamentato danno. Si riferisce genericamente alla condotta di parte resistente. Poi - e soprattutto - avanza una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito non accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro e che, quindi, è
da qualificare generica e inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né
il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-
dovere di provvedere.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico della tanto per il presente giudizio di merito quanto per il precedente Pt_1 giudizio cautelare in cui pure è stata soccombente e per la regolamentazione delle cui spese di lite s'era fatto rinvio alla presente sentenza. Sovvengono al riguardo i criteri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie, rispettivamente, procedimento cautelare e causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie, per entrambi, indeterminato). Orbene, il predetto d.m. n. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6° comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del difetto del vincolo della subordinazione, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00
(non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) così come ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che il procedimento cautelare sia stato deciso senza svolgere alcuna effettiva attività
istruttoria esclude che possa tenersi conto per tale giudizio di tale fase. Infine,
l'affidamento in qualche modo ingenerato - tenuto conto anche delle sue condizioni - nella ricorrente dall'ultimo audio WhatsApp sopra illustrato sulla spettanza quantomeno del tfr integra, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte
Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018) nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna - tenuto conto parallelamente del valore del tfr chiesto rispetto a tutte le altre spettanze retributive invocate - di 1/4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4685 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore della dei soli 3/4 delle Pt_1 CP_1
spese di lite per il presente giudizio di merito e per il precedente giudizio cautelare in corso di causa che liquida, per intero, in complessivi € 6.244,00,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 3.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro