Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 635 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 635 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nato a MODUGNO (BA) il 08/03/1976 Codice Fiscale 1 trocinio dell'Avv. LABATE CLAUDIA
Codice Fiscale_2
e
C.F. 3 con il Parte 2 ata a RIMINI (RN) il C.F. 4 ABATE CLAUDIA (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/04/2024 con il quale Parte 1 e
Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8.05.2016, a
Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 23.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è
intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi intendono addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto n Rimini (RN), in data 08.05.2016 trascritto nei registri di Stato civile del
Comune di Rimini atto n. 19 P. 2S A anno 2016;
2- assegnazione della casa coniugale, sita in Rimini alla Federico Bianchelli 4, di proprietà della
Sig.ra Pt 2 alla stessa
3- le parti si dichiarano economicamente indipendenti pertanto non disporre assegno in favore della moglie o del marito.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da [...] a)
il 8.05.2016 in Rimini (RN) alleParte 1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 19 Parte II Serie A Anno 2016 ); dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi