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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in Santo Stefano di Magra (SP), Loc. Ponzano, via Indipendenza 45A, rappresentata e difesa dall'Avv. PATANE' ANTONIO (c.f. ) e dall'Avv. BARONI BARBARA C.F._2
ANGELA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._3
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._4
RESISTENTE - contumace -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “Disporre l'affidamento esclusivo della figlia
a favore della madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa nell'attuale Per_1 abitazione in Carrara alla via Corso Rosselli 5 B. A titolo di concorso al mantenimento della figlia, il
padre dovrà corrispondere alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
il contributo al mantenimento comprenderà le
spese ordinarie;
per quanto riguarda tutte le spese straordinarie afferenti la minore, le parti seguiranno
il Regime del Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia e saranno suddivise al 50% ciascuno, ivi compresa la spesa per la babysitter necessaria nei momenti in cui entrambi i genitori lavorano.
Disporre gli assegni familiari a favore della ricorrente. Con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29/09/2023 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale è nata (in data 7.8.2018) la CP_1
Pers figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori e attualmente minorenne.
Ha altresì aggiunto che:
- la relazione sentimentale è durata dal 2016 al 2022, allorquando si è interrotta;
- le parti hanno abitato con la minore in Santo Stefano di Magra (SP), via Indipendenza n. 45A, immobile da cui il padre - a fine relazione - si è poi allontanato tornando ad abitare nella casa materna in Vezzano Ligure (SP);
- controparte sarebbe attenzionata sia dal locale C.I.M. (per alcuni episodi di alterazione di carattere), sia dalle forze di polizia (per forte abuso di sostanze alcooliche); inoltre, avrebbe comunque dimostrato indifferenza verso la figlia (invero, del tutto saltuarie sarebbero le frequentazioni padre/figlia), risultando altresì totalmente inaffidabile nel proprio ruolo di padre oltre che irregolare nella corresponsione degli alimenti concordati;
- che il percorso di mediazione familiare inizialmente seguito dalle parti presso la dott.ssa Per_2
sarebbe stato interrotto per mancata partecipazione di CP_1
Ha pertanto chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti nei
Pers confronti della figlia come da ricorso.
All'udienza del 14.2.2024, il convenuto -pur ritualmente notificato- non si è costituito;
con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. di data 29.3.2025, sono stati assunti provvedimenti provvisori, con affidamento esclusivo della minore alla madre e collocazione dalla stessa, la previsione di un certo regime di visite padre/figlia nonché statuizioni in punto economico, oltre alla dichiarazione di contumacia del resistente.
pag. 2 di 6 La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi, acquisizione di documentazione del resistente (da parte di , e GE;
nonché casellario giudiziale e del CP_2 Controparte_3 CP_4 certificato dei carichi pendenti).
È stata quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 9.4.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione,
senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti.
Ciò posto, non sussistono – ad avviso del Collegio – ragioni contrarie alla conferma del regime di affidamento, residenza anagrafica e frequentazione padre/figlia attualmente in essere e già disposti in via provvisoria, poiché ritenuti (nel caso di specie) idonei e conformi al migliore interesse della minore.
Giova osservare – da un lato – che l'affidamento esclusivo o “monogenitoriale” (ipotesi residuale rispetto all'affidamento condiviso) può essere disposto soltanto in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso, “come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali
comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 26587/2009) e – dall'altro – che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione sia (in positivo) sull'idoneità del genitore affidatario, sia (in negativo) sull'inidoneità educativa o la manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 24526/2010).
Ebbene, risulta nel superiore interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo e la collocazione alla madre atteso che, come già rilevato in sede di provvedimenti provvisori e successivamente confermato dall'istruttoria svolta (in particolare dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi), nel caso pag. 3 di 6 di specie:
- il padre pare essersi disinteressato della figlia come ampiamente dimostrato: i) dallo stesso contegno processuale, che ha manifestato un completo disinteresse paterno per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ( invero, non si è presentato all'udienza CP_1
nonostante la notifica sia stata effettuata a mani, né ha chiesto un differimento dell'udienza rimanendo così contumace); ii) dalla non costante contribuzione al mantenimento della figlia,
che ha portato la ricorrente ad azionare la richiesta di versamento diretto da parte del datore di
Pers lavoro di iii) dai rapporti paterni del tutto saltuari con sintomo evidente di una CP_1 condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento esclusivo (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 16593/2018);
- è la madre a occuparsi della cura della figlia;
- i comportamenti paterni costituiscono elementi altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori (il padre) ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti a un affidamento condiviso, della violazione dell'obbligo di mantenimento della figlia e del ridotto esercizio del diritto di visita;
- si configura una situazione di contrarietà all'interesse della figlia minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso;
- è anche emersa l'impraticabilità di decisioni concordate tra i genitori stante l'assenza del padre
(anche in ragione dei riferiti lunghi periodi di lavoro fuori città), dal momento che l'affidamento congiunto necessita di un sempre più frequente accordo tra i genitori, la sottoscrizione di atti da parte di entrambi (pena l'impossibilità di affrontare, ad esempio, molte delle attività scolastiche o cure e interventi medici non di routine o ancora attività sportive e ricreative);
- l'affidamento congiunto è pertanto, nel caso di specie, non sperimentabile né attuabile;
- il disinteresse del padre per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della madre, per la quale va effettuata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole.
Parimenti da confermare è la regolamentazione della frequentazione padre/figlia, ovvero senza un regime prestabilito ma da svolgersi in concreto soltanto previa attivazione del padre, sentita la madre e tenuto conto delle esigenze della minore, in ogni caso senza pernotto vista l'incostanza paterna e il disinteresse manifestato;
del resto, e purtroppo, l'istruttoria svolta ha ribadito il mancato fattivo interesse di per la figlia, di cui non può non tenersi debito conto in sede di modalità di visite tra di CP_1
loro.
Con riferimento alle domande in punto economico, si osserva quanto segue:
pag. 4 di 6 - la ricorrente ( : i) ha svolto attività lavorativa presso Bounty srl allestimenti, con Pt_1
contratto part-time e stipendio mensile di circa € 700,00 (come da documentazione in atti), attività tuttavia terminata ad agosto 2024; successivamente è rimasta disoccupata sino a inizio febbraio 2025 allorquando ha rinvenuto nuova occupazione lavorativa (a tempo determinato sino al 30.4.2025) presso Naval Tech srl, da cui percepisce stipendio di circa € 1.500,00 lordi al mese;
ii) ha in ogni caso depositato dichiarazioni reddituali da cui emerge per l'anno di imposta
2024 un reddito lordo pari a € 6.225,23; iii) non sostiene più l'onere mensile pari a € 700,00 a titolo di canone di locazione dell'ex casa familiare, ma alloggia con il nuovo compagno presso un immobile messole a disposizione da una amica;
iv) da quando ha ripreso a lavorare, sostiene
(tuttavia senza documentare) spese per babysitter pari a circa € 400,00 mensili;
- il resistente (Costa): i) nel tempo ha svolto con continuità attività lavorativa, da ultimo presso
Jobson Italia srl, quale meccanico motorista, con contratto a tempo indeterminato (cfr. C2
storico ed estratti previdenziali di parte, acquisiti agli atti); ii) non corrisponde con regolarità il mantenimento per la figlia, tant'è che la ricorrente ha chiesto al datore di lavoro di il CP_1 pagamento diretto, né vede la figlia (come detto, i rapporti risultano limitati e le visite sporadiche, comunque senza pernotto); iii) la documentazione reddituale acquisita da parte dell' evidenzia per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo pari a € Controparte_5
31.082,35, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 30.745,60, per l'anno di imposta
2021 un reddito lordo pari a € 26.110,44 e per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari a €
22.909,95;
- è pur sempre onere di ciascun genitore contribuire al mantenimento dei figli a prescindere dall'attività lavorativa eventualmente svolta (in ogni caso risulta svolgere regolare e CP_1 costante attività lavorativa).
Ciò posto, ritiene il Collegio di confermare l'assegno di mantenimento – da porre a carico di in CP_1
Pers favore della figlia – nella misura già individuata di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma reputata equa e congrua in ragione dell'età della minore e della circostanza che l'assegno unico previsto per la minore viene assegnato interamente in favore della madre (poiché
Pers Pers collocataria quasi esclusiva di . Si reputa anche di ribadire come le spese straordinarie per seguiranno i princìpi e i criteri di cui al relativo Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Da ultimo, va rigettata la richiesta della ricorrente di autorizzazione a ottenere sin da ora i documenti della figlia validi per l'espatrio senza il previo consenso dell'altro genitore, poiché trattasi di domanda non attuale, priva di idonea e adeguata motivazione a supporto nonché da valutarsi nel momento in cui sorgerà la relativa esigenza.
Ogni altra questione assorbita. pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di competenza
(ovvero da € 26.000,01 a € 52.000,00), con applicazione della tabella n. 2 di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, e con applicazione dei parametri minimi vista la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento della figlia minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva Per_1 alla madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
- dispone che il padre possa vedere la minore solo previa attivazione dello stesso, sentita la madre e tenuto conto delle esigenze della minore, in ogni caso senza pernotto;
- pone a carico di la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1
in via indiretta della figlia, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico eventualmente spettante per la minore sia percepito interamente dalla madre;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna alla refusione in favore di controparte ( ) delle spese di CP_1 Parte_1 lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso ed € 27,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in Santo Stefano di Magra (SP), Loc. Ponzano, via Indipendenza 45A, rappresentata e difesa dall'Avv. PATANE' ANTONIO (c.f. ) e dall'Avv. BARONI BARBARA C.F._2
ANGELA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._3
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._4
RESISTENTE - contumace -
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “Disporre l'affidamento esclusivo della figlia
a favore della madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa nell'attuale Per_1 abitazione in Carrara alla via Corso Rosselli 5 B. A titolo di concorso al mantenimento della figlia, il
padre dovrà corrispondere alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
il contributo al mantenimento comprenderà le
spese ordinarie;
per quanto riguarda tutte le spese straordinarie afferenti la minore, le parti seguiranno
il Regime del Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia e saranno suddivise al 50% ciascuno, ivi compresa la spesa per la babysitter necessaria nei momenti in cui entrambi i genitori lavorano.
Disporre gli assegni familiari a favore della ricorrente. Con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29/09/2023 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale è nata (in data 7.8.2018) la CP_1
Pers figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori e attualmente minorenne.
Ha altresì aggiunto che:
- la relazione sentimentale è durata dal 2016 al 2022, allorquando si è interrotta;
- le parti hanno abitato con la minore in Santo Stefano di Magra (SP), via Indipendenza n. 45A, immobile da cui il padre - a fine relazione - si è poi allontanato tornando ad abitare nella casa materna in Vezzano Ligure (SP);
- controparte sarebbe attenzionata sia dal locale C.I.M. (per alcuni episodi di alterazione di carattere), sia dalle forze di polizia (per forte abuso di sostanze alcooliche); inoltre, avrebbe comunque dimostrato indifferenza verso la figlia (invero, del tutto saltuarie sarebbero le frequentazioni padre/figlia), risultando altresì totalmente inaffidabile nel proprio ruolo di padre oltre che irregolare nella corresponsione degli alimenti concordati;
- che il percorso di mediazione familiare inizialmente seguito dalle parti presso la dott.ssa Per_2
sarebbe stato interrotto per mancata partecipazione di CP_1
Ha pertanto chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti nei
Pers confronti della figlia come da ricorso.
All'udienza del 14.2.2024, il convenuto -pur ritualmente notificato- non si è costituito;
con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. di data 29.3.2025, sono stati assunti provvedimenti provvisori, con affidamento esclusivo della minore alla madre e collocazione dalla stessa, la previsione di un certo regime di visite padre/figlia nonché statuizioni in punto economico, oltre alla dichiarazione di contumacia del resistente.
pag. 2 di 6 La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi, acquisizione di documentazione del resistente (da parte di , e GE;
nonché casellario giudiziale e del CP_2 Controparte_3 CP_4 certificato dei carichi pendenti).
È stata quindi fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.28, c. 1, lettere a), b) e c), c.p.c.
All'udienza così fissata per il giorno 9.4.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione,
senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti.
Ciò posto, non sussistono – ad avviso del Collegio – ragioni contrarie alla conferma del regime di affidamento, residenza anagrafica e frequentazione padre/figlia attualmente in essere e già disposti in via provvisoria, poiché ritenuti (nel caso di specie) idonei e conformi al migliore interesse della minore.
Giova osservare – da un lato – che l'affidamento esclusivo o “monogenitoriale” (ipotesi residuale rispetto all'affidamento condiviso) può essere disposto soltanto in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso, “come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali
comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 26587/2009) e – dall'altro – che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione sia (in positivo) sull'idoneità del genitore affidatario, sia (in negativo) sull'inidoneità educativa o la manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 24526/2010).
Ebbene, risulta nel superiore interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo e la collocazione alla madre atteso che, come già rilevato in sede di provvedimenti provvisori e successivamente confermato dall'istruttoria svolta (in particolare dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi), nel caso pag. 3 di 6 di specie:
- il padre pare essersi disinteressato della figlia come ampiamente dimostrato: i) dallo stesso contegno processuale, che ha manifestato un completo disinteresse paterno per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ( invero, non si è presentato all'udienza CP_1
nonostante la notifica sia stata effettuata a mani, né ha chiesto un differimento dell'udienza rimanendo così contumace); ii) dalla non costante contribuzione al mantenimento della figlia,
che ha portato la ricorrente ad azionare la richiesta di versamento diretto da parte del datore di
Pers lavoro di iii) dai rapporti paterni del tutto saltuari con sintomo evidente di una CP_1 condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento esclusivo (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 16593/2018);
- è la madre a occuparsi della cura della figlia;
- i comportamenti paterni costituiscono elementi altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori (il padre) ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti a un affidamento condiviso, della violazione dell'obbligo di mantenimento della figlia e del ridotto esercizio del diritto di visita;
- si configura una situazione di contrarietà all'interesse della figlia minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso;
- è anche emersa l'impraticabilità di decisioni concordate tra i genitori stante l'assenza del padre
(anche in ragione dei riferiti lunghi periodi di lavoro fuori città), dal momento che l'affidamento congiunto necessita di un sempre più frequente accordo tra i genitori, la sottoscrizione di atti da parte di entrambi (pena l'impossibilità di affrontare, ad esempio, molte delle attività scolastiche o cure e interventi medici non di routine o ancora attività sportive e ricreative);
- l'affidamento congiunto è pertanto, nel caso di specie, non sperimentabile né attuabile;
- il disinteresse del padre per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della madre, per la quale va effettuata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole.
Parimenti da confermare è la regolamentazione della frequentazione padre/figlia, ovvero senza un regime prestabilito ma da svolgersi in concreto soltanto previa attivazione del padre, sentita la madre e tenuto conto delle esigenze della minore, in ogni caso senza pernotto vista l'incostanza paterna e il disinteresse manifestato;
del resto, e purtroppo, l'istruttoria svolta ha ribadito il mancato fattivo interesse di per la figlia, di cui non può non tenersi debito conto in sede di modalità di visite tra di CP_1
loro.
Con riferimento alle domande in punto economico, si osserva quanto segue:
pag. 4 di 6 - la ricorrente ( : i) ha svolto attività lavorativa presso Bounty srl allestimenti, con Pt_1
contratto part-time e stipendio mensile di circa € 700,00 (come da documentazione in atti), attività tuttavia terminata ad agosto 2024; successivamente è rimasta disoccupata sino a inizio febbraio 2025 allorquando ha rinvenuto nuova occupazione lavorativa (a tempo determinato sino al 30.4.2025) presso Naval Tech srl, da cui percepisce stipendio di circa € 1.500,00 lordi al mese;
ii) ha in ogni caso depositato dichiarazioni reddituali da cui emerge per l'anno di imposta
2024 un reddito lordo pari a € 6.225,23; iii) non sostiene più l'onere mensile pari a € 700,00 a titolo di canone di locazione dell'ex casa familiare, ma alloggia con il nuovo compagno presso un immobile messole a disposizione da una amica;
iv) da quando ha ripreso a lavorare, sostiene
(tuttavia senza documentare) spese per babysitter pari a circa € 400,00 mensili;
- il resistente (Costa): i) nel tempo ha svolto con continuità attività lavorativa, da ultimo presso
Jobson Italia srl, quale meccanico motorista, con contratto a tempo indeterminato (cfr. C2
storico ed estratti previdenziali di parte, acquisiti agli atti); ii) non corrisponde con regolarità il mantenimento per la figlia, tant'è che la ricorrente ha chiesto al datore di lavoro di il CP_1 pagamento diretto, né vede la figlia (come detto, i rapporti risultano limitati e le visite sporadiche, comunque senza pernotto); iii) la documentazione reddituale acquisita da parte dell' evidenzia per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo pari a € Controparte_5
31.082,35, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 30.745,60, per l'anno di imposta
2021 un reddito lordo pari a € 26.110,44 e per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari a €
22.909,95;
- è pur sempre onere di ciascun genitore contribuire al mantenimento dei figli a prescindere dall'attività lavorativa eventualmente svolta (in ogni caso risulta svolgere regolare e CP_1 costante attività lavorativa).
Ciò posto, ritiene il Collegio di confermare l'assegno di mantenimento – da porre a carico di in CP_1
Pers favore della figlia – nella misura già individuata di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma reputata equa e congrua in ragione dell'età della minore e della circostanza che l'assegno unico previsto per la minore viene assegnato interamente in favore della madre (poiché
Pers Pers collocataria quasi esclusiva di . Si reputa anche di ribadire come le spese straordinarie per seguiranno i princìpi e i criteri di cui al relativo Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Da ultimo, va rigettata la richiesta della ricorrente di autorizzazione a ottenere sin da ora i documenti della figlia validi per l'espatrio senza il previo consenso dell'altro genitore, poiché trattasi di domanda non attuale, priva di idonea e adeguata motivazione a supporto nonché da valutarsi nel momento in cui sorgerà la relativa esigenza.
Ogni altra questione assorbita. pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di competenza
(ovvero da € 26.000,01 a € 52.000,00), con applicazione della tabella n. 2 di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, e con applicazione dei parametri minimi vista la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento della figlia minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva Per_1 alla madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
- dispone che il padre possa vedere la minore solo previa attivazione dello stesso, sentita la madre e tenuto conto delle esigenze della minore, in ogni caso senza pernotto;
- pone a carico di la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1
in via indiretta della figlia, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico eventualmente spettante per la minore sia percepito interamente dalla madre;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna alla refusione in favore di controparte ( ) delle spese di CP_1 Parte_1 lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso ed € 27,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6