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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1843/2024 R.G.
TRA
rapp. e dif. come in atti dall'avv. Riccardo Coscetta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto che:
“1) l' ha notificato al sig. il Controparte_2 Parte_1
provvedimento identificato con n. pratica 15548529 e datato 22 novembre 2023 avente ad oggetto la richiesta di restituzione in forma rateale di indebito;
2) il suddetto provvedimento è finalizzato al recupero della somma di euro 4.571,49 che
l'ente resistente riferisce percepita illegittimamente dal ricorrente a titolo di indennità ASPI
/ Mini ASPI identificata con n. prestazione 732963/2013 (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atto impugnato);
3) il sig. consapevole di non aver ricevuto alcun ulteriore provvedimento Parte_1 afferente il presunto indebito, ha estratto dalla cassetta postale digitale dell'area riservata del sito internet un precedente provvedimento datato 24 febbraio 2020 mediante il CP_1 quale l'ente resistente avrebbe accertato la sussistenza di un indebito relativo all'indennità di disoccupazione ASPI / Mini ASPI identificata con n. prestazione 732963/2013 percepita tra la data 1.7.2012 e la data 31.8.2013 (si cfr. ALLEGATO N.
2 - comunicazione di indebito e relazione di notifica);
4) tuttavia, tale atto, sebbene destinato al ricorrente, risulta erroneamente recapitato con consegna a mezzo del servizio postale eseguita ai sensi del DPCM 4.3.2020 presso Via
Parroco Gagliardi n. 64 – 81033 – Casal di Principe ove il sig. non era più Parte_1
residente dalla data 3.8.2017 per avvenuto trasferimento in Via Silone n. 34 – Casal di
Principe (si cfr. ALLEGATO N. 2 – comunicazione di indebito e relazione di notifica e
ALLEGATO N. 3 – certificato di residenza storico);
5) il ricorrente non ha mai formulato alcuna richiesta di rateizzazione del debito all'ente previdenziale”.
Egli ha concluso, dunque, come di seguito:
“- accertare e dichiarare l'omessa notifica della comunicazione di indebito e di qualsiasi ulteriore atto prodromico finalizzato all'accertamento ed al recupero dell'indebito n.
15548529 su prestazione indennità di disoccupazione ASPI/Mini-ASPI della somma di euro
4.571,49;
- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto impugnato nei confronti del ricorrente;
2 - accertare la prescrizione del diritto al recupero dell'indebito previdenziale;
- accertare la prescrizione del diritto di credito dell'ente resistente e dichiarare in ogni caso la nullità e/o disporre l'annullamento del sollecito di pagamento con provvedimento di rateizzazione del debito impugnato per omessa notifica di uno o più atti presupposti;
- dichiarare in ogni caso la nullità dell'intero procedimento di recupero dell'indebito;
- per l'effetto dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 4.571,49 o altra somma eventualmente accertata;
- condannare l' al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. CP_1
n. 55/2014 e successive modifiche, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, giova premettere che l'indebito in questione rientra nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito e può affermarsi la sua natura previdenziale. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 6369/2020 ha affermato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6,
n. 14135/18)”; conf. Cass. sent. n. 552/2021).
3 Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Preliminare ed assorbente è l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente che, in quanto fondata, va accolta. Ciò in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il "solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie emerge, altresì, dal provvedimento di ripetizione delle somme, che i pagamenti sono stati effettuati dal
1.7.2012 al 31.8.2013 mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con CP_1
riferimento alla prestazione il 22.11.2023 e, quindi, ben oltre i dieci anni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione CP_1
di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ.,
4 dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Sul punto, infatti, non può ritenersi validamente notificata la missiva di indebito del
10.3.2020 quale atto interruttivo della prescrizione. Quest'ultima, a ben vedere, è stata notificata in data 10.3.2020 presso l'indirizzo di via Parroco Gagliardi n. 64 in Casal di
Principe. Tuttavia, dagli atti di causa risulta che il ricorrente risiede in Casal Di Principe alla via Paolo Silone n. 34 dal 3.9.2017 (cfr. certificato di residenza storica). E neppure dalla lettura della relata di notifica del 10.3.2020 è possibile evincere nelle mani di quale soggetto
è stata consegnata la missiva. Pertanto, l' non ha fornito la prova che l'indirizzo di via CP_1
Parroco Gagliardi n. 64 in Casal di Principe rientrasse nella sfera di dominio del ricorrente e che, di conseguenza, la notifica si è validamente perfezionata con l'avvenuta conoscenza da parte del ed il raggiungimento del suo scopo. Invero, le schermate depositate in Parte_1
atti dall' rappresentano, da un lato, l'anagrafe tributaria e, dall'altro, un elenco di CP_1
residenze del ricorrente la cui fonte non è comprensibile. In ogni caso, da entrambe risulta che dai dati dell'anagrafe comunale il ricorrente risiede in Casal Di Principe alla via Paolo
Silone n. 34 dall'anno 2017.
A quanto precede consegue che il ricorrente ha comunicato il cambio di residenza all'anagrafe del Comune e che l' , al contrario, non ha fornito nemmeno un principio di CP_1
5 prova in grado di accertare che l'indirizzo di via Parroco Gagliardi n. 64 in Casal di Principe fosse ricollegabile ancora al ricorrente e che la notifica della missiva del 10.3.2020 è stata portata a conoscenza dello stesso.
Tali conclusioni, del resto, sono coerenti anche con la giurisprudenza tributaria ad avviso della quale: “non è valida la notifica della cartella esattoriale fatta presso l'abitazione in cui era rimasta ad abitare la ex moglie che aveva accettato l'avviso di accertamento qualificandosi come moglie convivente (nella specie, la Corte ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto illegittima la cartella in quanto il precedente avviso era stato notificato presso il vecchio indirizzo del ricorrente e ricevuto da persona qualificatasi moglie convivente, mentre dalla documentazione prodotta risultava che l'interessato si era trasferito e non era più convivente con la moglie essendosi separato)” (Cassazione civile sez. trib., 11/06/2009, n.13510).
In conclusione, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione determina l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, l non è tenuto alla ripetizione delle somme. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione nei confronti CP_1
di parte ricorrente delle somme richieste con la missiva n. 15548529 del 22 novembre 2023 finalizzata al recupero della somma di euro 4.571,49 richiesta in relazione all'indennità ASPI / Mini ASPI identificata con n. prestazione
732963/2013, per le causali di cui in motivazione;
6 b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 886,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 16.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1843/2024 R.G.
TRA
rapp. e dif. come in atti dall'avv. Riccardo Coscetta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto che:
“1) l' ha notificato al sig. il Controparte_2 Parte_1
provvedimento identificato con n. pratica 15548529 e datato 22 novembre 2023 avente ad oggetto la richiesta di restituzione in forma rateale di indebito;
2) il suddetto provvedimento è finalizzato al recupero della somma di euro 4.571,49 che
l'ente resistente riferisce percepita illegittimamente dal ricorrente a titolo di indennità ASPI
/ Mini ASPI identificata con n. prestazione 732963/2013 (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atto impugnato);
3) il sig. consapevole di non aver ricevuto alcun ulteriore provvedimento Parte_1 afferente il presunto indebito, ha estratto dalla cassetta postale digitale dell'area riservata del sito internet un precedente provvedimento datato 24 febbraio 2020 mediante il CP_1 quale l'ente resistente avrebbe accertato la sussistenza di un indebito relativo all'indennità di disoccupazione ASPI / Mini ASPI identificata con n. prestazione 732963/2013 percepita tra la data 1.7.2012 e la data 31.8.2013 (si cfr. ALLEGATO N.
2 - comunicazione di indebito e relazione di notifica);
4) tuttavia, tale atto, sebbene destinato al ricorrente, risulta erroneamente recapitato con consegna a mezzo del servizio postale eseguita ai sensi del DPCM 4.3.2020 presso Via
Parroco Gagliardi n. 64 – 81033 – Casal di Principe ove il sig. non era più Parte_1
residente dalla data 3.8.2017 per avvenuto trasferimento in Via Silone n. 34 – Casal di
Principe (si cfr. ALLEGATO N. 2 – comunicazione di indebito e relazione di notifica e
ALLEGATO N. 3 – certificato di residenza storico);
5) il ricorrente non ha mai formulato alcuna richiesta di rateizzazione del debito all'ente previdenziale”.
Egli ha concluso, dunque, come di seguito:
“- accertare e dichiarare l'omessa notifica della comunicazione di indebito e di qualsiasi ulteriore atto prodromico finalizzato all'accertamento ed al recupero dell'indebito n.
15548529 su prestazione indennità di disoccupazione ASPI/Mini-ASPI della somma di euro
4.571,49;
- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto impugnato nei confronti del ricorrente;
2 - accertare la prescrizione del diritto al recupero dell'indebito previdenziale;
- accertare la prescrizione del diritto di credito dell'ente resistente e dichiarare in ogni caso la nullità e/o disporre l'annullamento del sollecito di pagamento con provvedimento di rateizzazione del debito impugnato per omessa notifica di uno o più atti presupposti;
- dichiarare in ogni caso la nullità dell'intero procedimento di recupero dell'indebito;
- per l'effetto dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 4.571,49 o altra somma eventualmente accertata;
- condannare l' al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. CP_1
n. 55/2014 e successive modifiche, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, giova premettere che l'indebito in questione rientra nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito e può affermarsi la sua natura previdenziale. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 6369/2020 ha affermato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6,
n. 14135/18)”; conf. Cass. sent. n. 552/2021).
3 Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Preliminare ed assorbente è l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente che, in quanto fondata, va accolta. Ciò in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il "solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie emerge, altresì, dal provvedimento di ripetizione delle somme, che i pagamenti sono stati effettuati dal
1.7.2012 al 31.8.2013 mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con CP_1
riferimento alla prestazione il 22.11.2023 e, quindi, ben oltre i dieci anni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione CP_1
di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ.,
4 dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Sul punto, infatti, non può ritenersi validamente notificata la missiva di indebito del
10.3.2020 quale atto interruttivo della prescrizione. Quest'ultima, a ben vedere, è stata notificata in data 10.3.2020 presso l'indirizzo di via Parroco Gagliardi n. 64 in Casal di
Principe. Tuttavia, dagli atti di causa risulta che il ricorrente risiede in Casal Di Principe alla via Paolo Silone n. 34 dal 3.9.2017 (cfr. certificato di residenza storica). E neppure dalla lettura della relata di notifica del 10.3.2020 è possibile evincere nelle mani di quale soggetto
è stata consegnata la missiva. Pertanto, l' non ha fornito la prova che l'indirizzo di via CP_1
Parroco Gagliardi n. 64 in Casal di Principe rientrasse nella sfera di dominio del ricorrente e che, di conseguenza, la notifica si è validamente perfezionata con l'avvenuta conoscenza da parte del ed il raggiungimento del suo scopo. Invero, le schermate depositate in Parte_1
atti dall' rappresentano, da un lato, l'anagrafe tributaria e, dall'altro, un elenco di CP_1
residenze del ricorrente la cui fonte non è comprensibile. In ogni caso, da entrambe risulta che dai dati dell'anagrafe comunale il ricorrente risiede in Casal Di Principe alla via Paolo
Silone n. 34 dall'anno 2017.
A quanto precede consegue che il ricorrente ha comunicato il cambio di residenza all'anagrafe del Comune e che l' , al contrario, non ha fornito nemmeno un principio di CP_1
5 prova in grado di accertare che l'indirizzo di via Parroco Gagliardi n. 64 in Casal di Principe fosse ricollegabile ancora al ricorrente e che la notifica della missiva del 10.3.2020 è stata portata a conoscenza dello stesso.
Tali conclusioni, del resto, sono coerenti anche con la giurisprudenza tributaria ad avviso della quale: “non è valida la notifica della cartella esattoriale fatta presso l'abitazione in cui era rimasta ad abitare la ex moglie che aveva accettato l'avviso di accertamento qualificandosi come moglie convivente (nella specie, la Corte ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto illegittima la cartella in quanto il precedente avviso era stato notificato presso il vecchio indirizzo del ricorrente e ricevuto da persona qualificatasi moglie convivente, mentre dalla documentazione prodotta risultava che l'interessato si era trasferito e non era più convivente con la moglie essendosi separato)” (Cassazione civile sez. trib., 11/06/2009, n.13510).
In conclusione, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione determina l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, l non è tenuto alla ripetizione delle somme. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione nei confronti CP_1
di parte ricorrente delle somme richieste con la missiva n. 15548529 del 22 novembre 2023 finalizzata al recupero della somma di euro 4.571,49 richiesta in relazione all'indennità ASPI / Mini ASPI identificata con n. prestazione
732963/2013, per le causali di cui in motivazione;
6 b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 886,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 16.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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