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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 6585/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso congiunto
DA
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BANTERLE ALESSANDRO, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 13/05/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
“ 1) Darsi atto che le parti chiedono la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio essendo decorso il termine di legge di sei mesi dalla loro comparizione, in sede di separazione, avanti
pagina 1 di 3 al Giudice ai sensi dell'art. 473-bis.51 e, per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, disporsi l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio celebrato con rito civile il 13/08/2009 in Zevio (VR), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Zevio
(VR), atto n. 15 p. 1 anno 2009, tra i coniugi , nato a nato a [...], il Parte_1
16/08/1984 (C.F. ) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ). C.F._2
2) Confermarsi le condizioni della separazione da intendersi in questa sede per integralmente ripetute
e trascritte.
3) Le parti si dichiarano autonome dal punto di vista economico ad ogni effetto di legge e dichiarano di essere perfettamente soddisfatte e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e a qualsivoglia altro pregresso rapporto economico e quindi di null'altro avere
a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
4) Spese e compensi di causa integralmente compensati.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 1704/2024 pubblicata il 16/07/2024il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Zevio - VR (atto n. 15 p. Pt_2
I, anno 2009) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 6585/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso congiunto
DA
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BANTERLE ALESSANDRO, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 13/05/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
“ 1) Darsi atto che le parti chiedono la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio essendo decorso il termine di legge di sei mesi dalla loro comparizione, in sede di separazione, avanti
pagina 1 di 3 al Giudice ai sensi dell'art. 473-bis.51 e, per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, disporsi l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio celebrato con rito civile il 13/08/2009 in Zevio (VR), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Zevio
(VR), atto n. 15 p. 1 anno 2009, tra i coniugi , nato a nato a [...], il Parte_1
16/08/1984 (C.F. ) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ). C.F._2
2) Confermarsi le condizioni della separazione da intendersi in questa sede per integralmente ripetute
e trascritte.
3) Le parti si dichiarano autonome dal punto di vista economico ad ogni effetto di legge e dichiarano di essere perfettamente soddisfatte e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e a qualsivoglia altro pregresso rapporto economico e quindi di null'altro avere
a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
4) Spese e compensi di causa integralmente compensati.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 1704/2024 pubblicata il 16/07/2024il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Zevio - VR (atto n. 15 p. Pt_2
I, anno 2009) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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