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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NOVARA ENZA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Per tutti i motivi, azioni e Parte_1
ragioni, il ricorrente come rappresentato e difeso, trattandosi di causa documentale si riporta ed insiste tutti i motivi, azioni, ragioni e pretese comprese le conclusioni meglio in ricorso cui si rimanda
e, con le presenti note telematiche chiede che Voglia il Giudice istruttore,
Preliminarmente, come precisato in precedenti note del 28.5.24, applicare le conseguenze di cui all'art 416 cpc, rigettando gli atti e documenti depositati dalla resistente ed ammettendo le mere difese in comparsa, poiché costituiti fuori termini di legge.
Pregiudizialmente, Accertare e dichiarare, come in precedenti note depositate il 28.5.24, la nullità della procura ad litem come da consolidato orientamento Giurisprudenziale, con la conseguenza che anche le mere difese con atto di comparsa non possono essere ammesse nel caso in esame.
Nel merito, riportandosi a tutti i propri atti e documenti, ricorso e note, chiede il ricorrente che la causa sia posta in decisione. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 23.2.2023, ha impugnato l'intimazione di pagamento n Parte_1
29120239000847876000 notificata a mezzo pec in data 14.2.2023, con cui il concessionario ha chiesto il pagamento delle somme riferite ai Contributi anni 2011\12 \13 2014 e 2015 riferiti alla cassa previdenza avvocati con le cartelle esattoriali n 29120160037392464000, notificata il
12/01/2017 per € 1.313,00; cartella 29120200002021559000, notificata il 24/02/2020 per € 522,00; cartella n 29120170016575411000, notificata il 20/12/2017 per € 1001,00.
Ha eccepito:
NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO in quanto proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi.
In particolare, l'atto impugnato risulta trasmesso da indirizzo PEC non risultante tra quelli indicati nei pubblici registri.
SULLA OMESSA INDICAZIONE DELLA P IVA E CODICE FISCALE DELL'ENTE
CONCESSIONARIO.
La intimazione oggi opposta è nulla e come tale va dichiarata poiché la parte che ha notificato l'atto non è individuato ne individuabile essendo assente il codice fiscale e la partita iva della parte resistente, indispensabili anche al fine della legittimazione della persona giuridica in giudizio.
SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Sez Unite n. 16412/2007).
NEL MERITO, SULLA INTERVENUTA ESTINZIONE DEL CREDITO PER LA MATURATA
PRESCRIZIONE
Fermo quanto sopra eccepito in linea preliminare, i crediti portati dagli avvisi di addebito\intimazione sopra indicati sono estinti per DECADENZA e prescrizione.
Decadenza perché i presunti crediti dovevano rispettare l'articolo 25 del Dlgs 46\99 secondo cui entro il 31 dicembre dell'anno successivo il credito dev'essere iscritto a ruolo e notificato.
Sono maturate sia la decadenza secondo l'art 25 Dlgs 46.99 che la prescrizione secondo la L 355\95, perché anche a volere considerare la riforma legislativa entrata in vigore nel febbraio 2013, i predetti contributi per volontà legale sono maturati nella contribuzione dell'annualità 2011, 2012 e 2013 e pertanto rientrano nell'istituto della prescrizione quinquennale.
Per tutti i detti motivi segue la declaratoria dell'annullamento giudiziale con ristoro dei danni secondo il combinato disposto tra le norme sulla riscossione ed la L 241.90.
Per quanto riguarda invece i contributi riferiti agli anni 2014, 2015 e 2017 pur non rendendosi applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale, essi sono ab origine decaduti per violazione di legge in quanto per espressa previsione devono essere formati e notificati entro il 31 dicembre dell'anno successivo. A ciò si aggiunga che nessuna comunicazione o avviso bonario anche se non interruttivo ha preceduto la notifica della cartella.
Ha anche riscontrato la Violazione delle norme sul procedimento.
Recente e consolidata Giurisprudenza di merito ha ribadito che per l'ente concessionario, non è sufficiente, dimostrare esclusivamente la firma della contribuente in calce alla relata di notifica della cartella esattoriale, per pretendere il diritto al tributo.
Infatti, per legge, l'ente concessionario deve essere in grado di dimostrare anche che:
1. Ha notificato al contribuente tutti gli atti precedenti e propedeutici alla notifica della cartella.
2. La notifica sia stata apposta in calce alla cartella e non in epigrafe.
3. Inoltre deve essere provata la correttezza dell'intero procedimento
4. Sono stati rispettati i dettati normativi.
Nullità degli atti impugnati per violazione della Legge 27.7.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”
II Vizio di motivazione.
La cartella esattoriale, essendo a pieno titolo un atto amministrativo, è subordinata alle norme di settore, le quali impongono – in primo luogo – la sussistenza della motivazione della stessa, nonché la sua esplicita chiarezza (art. 7, Legge n° 212/2000, art. 3, Legge n° 241/90, come vedremo nel proseguo della narrativa).
Il difetto di motivazione rende nullo il provvedimento esattoriale notificato al contribuente per violazione del diritto di difesa.
Si è costituita tardivamente l' contestando quanto asserito e Controparte_2
dedotto.
1. Sull'asserita nullità della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec – Infondatezza nel merito
2. Inammissibilità del ricorso
Nel merito le cartelle di pagamento non potranno più essere opposte.
L'eccezione formulata dal contribuente in merito all'asserita decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo dovrà essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Tale eccezione, infatti, avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Giudice competente entro 40 gg dalla notifica delle cartelle di pagamento, (doc. n. 2, 3 e 4).
In questa seda, ormai, l'opposizione avverso l'avviso di intimazione potrà avere ad oggetto esclusivamente vizi formali dell'atto.
3. L'eccezione relativa all'omessa indicazione nell'atto del C.F/PI L'eccezione relativa all'omessa indicazione nell'atto del C.F/PI dell'agente della riscossine, dovrà essere rigettata oltre che per la circostanza che tale elemento non è tra quelli essenziali richiesti dalla legge, anche perché alla pag. 11, che fa parte integrale dell'atto, tali estremi sono indicati.
4. Sulla prescrizione
L'eccezione è infondata considerato che la prescrizione relativa alla contribuzione della è Pt_2
decennale e i termini sono stati più volte prorogati dalla normativa COVID.
Considerato che l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore è avvenuta nel 2019, la
[...]
avrà certamente notificato atti interruttivi della prescrizione e anche per questo, si chiede che CP_3
l'On. Tribunale oneri parte ricorrete a chiamare in causa l'ente impositore
[...]
. Controparte_4
Nessuna prescrizione è certamente maturata per la cartella di pagamento 29120200002021559000 notificata il 24.02.2020.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 29/01/2025, secondo la modalità di trattazione secondo l'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione di note di trattazione scritta con cui il ricorrente ha precisato le conclusioni.
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Preliminarmente si da atto della tardiva costituzione dell' , tuttavia, Controparte_2 visto l'articolo 421 c.p.c, ritenutane la necessità, si dispone l'acquisizione della documentazione allegata nella memoria di costituzione;
mentre la tardiva costituzione implica la decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali e tutte quelle eccezioni, in rito e processuali, che risultano nella disponibilità delle parti, vale a dire tutte quelle eccezioni che il Giudice non può rilevare autonomamente d'ufficio, oltre alla decadenza dai mezzi di prova.
Sempre in apertura di motivazione va confermata la giurisdizione della scrivente trattandosi di crediti di natura previdenziali.
Sempre in via preliminare va verificata la data della notifica della intimazione di pagamento ai fini della valutazione della tempestività della proposta opposizione;
l'intimazione di pagamento è stata notificata, via pec, in data 14.2.2023 (secondo quanto riferito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente) e l'opposizione è stata iscritta in data 23.2.2023, ossia entro i successivi 20 gg.
Il debitore può proporre tre diversi tipi di opposizione:
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). ha proposto il presente ricorso solo nei confronti e non anche nei Parte_1 CP_5 confronti dell'Ente previdenziale titolare del credito fatto valere con l'intimazione di pagamento, nella specie la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, normativa applicabile al caso di specie, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro”. La medesima disposizione normativa precisa, altresì, che “Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Sul punto, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n. 7514 ha statuito che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
La pronuncia delle Sezioni Unite interviene a comporre il contrasto giurisprudenziale in precedenza sorto sulla esistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Concessionario dei servizi per la riscossione, nel caso di opposizione proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nel cui ambito è riconducibile l'odierna domanda (per tutte Cass. n. 16425/2019) Una parte della giurisprudenza di legittimità aveva infatti ritenuto applicabile in tali casi l'articolo 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999 a norma del quale se la lite non riguarda esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi e il giudizio è stato promosso unicamente nei confronti del , è CP_6
onere del concessionario di chiamare in causa l'Ente creditore. Si sarebbe, quindi, in presenza di una domanda ammissibile che non implica la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. tra riscossore ed Ente creditore, ragione per cui il giudice non deve disporre l'integrazione del contraddittorio (Cass. sent. n. 14991/2020 e già sent. n. 21220/2012). Altra parte della giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto, nel caso di denuncia di vizio della notifica o tardività della notifica e di eccezione della prescrizione del credito previdenziale, l'esistenza di litisconsorzio necessario tra Ente creditore e concessionario per la riscossione (Cass. sent. n. 594/2016 e sent. n.
12385/2013).
Fatta tale premessa, le S.U. evidenziano che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D. Lgs. n. 112 del 1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., considerato che la sentenza produce effetti “ultra partes” verso l'esattore senza necessità che questi partecipi al processo.
In conclusione, la Suprema Corte ha sancito il principio di diritto per cui laddove l'azione sia promossa solo nei confronti del concessionario per la riscossione, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo e la scelta di rivolgersi solo all'Agente della Riscossione è rimessa al ricorrente.
L'Agente della Riscossione potrà essere chiamato in causa solo se vengono contestati specifici vizi riferibili agli atti e/o procedimenti che egli stesso ha posto in essere, mentre non possono essergli opposti vizi che attengono alla preliminare attività accertativa da parte dell'ente impositore.
Ciò detto, verificata la tempestività della proposta opposizione bisogna esaminare l'eccezione di nullità della notifica in quanto proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi.
Tale motivo di doglianza deve essere rigettato.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai
Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e OR (Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che "L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600". La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L.
n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]". Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ordinanza,
28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979) ha statuito che "In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell'
[...]
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, Controparte_2
comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.".
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982) si legge testualmente "Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)".
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della Riscossione, come presente nei pubblici registri, attesa la tempestività della proposta opposizione.
Ciò detto ribadendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere rivolta all'ente impositore, bisogna anche rilevare che l'eccezione di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale avrebbe dovuto essere rivolte all'Ente Impositore in quanto domanda finalizzata alla declaratoria di estinzione della pretesa creditoria. Ritiene il Tribunale che rispetto alla domanda di estinzione del credito l'ente impositore sia il legittimato passivo che necessariamente deve essere convenuto in giudizio.
Il principio della corretta ripartizione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto crediti la cui riscossione è affidata alla procedura c.d. esattoriale è stato ormai affrontato dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche a Sezioni Unite la quale ha chiarito che le doglianze che afferiscono all'illegittimità dell'atto della procedura di riscossione devono essere rivolte all'agente per la riscossione mentre le censure finalizzate all'accertamento di inesistenza del credito devono essere ricolte all'ente impositore (Cass. n. 7514 dell'8/03/2022).
Va, in definitiva, rigettata la proposta opposizione.
Il ricorrente va condannato alle spese di giudizio che liquida in € 500 oltre oneri accessori.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite dell' Parte_1 Controparte_2 che liquida in € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA (se dovuta) e CpA.
Sciacca, 26 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini