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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso ai sensi dell'art.281 quinquies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1250 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
avv. Caterina Belcastro, con sede in Via Roma, rappresentato e difeso dall' Pt_1
avv. Rosa Ada Clemeno (C.F. ) con studio in Placanica alla C.F._1
Via san Tommaso 24, unitamente e disgiuntamente all'avv. Emanuele Procopio (C.F.
) con studio in Locri, via Matteotti I trav. giusta procura C.F._2 Pt_2
speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingintivo;
OPPONENTE
E on sede legale in Milano, al corso Monforte 20, codice Controparte_1
fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. , in persona P.IVA_2
dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, dott. CP_2
elettivamente domiciliata in Locri alla contrada Basilea n. 17, presso lo studio dell'Avv. Simona Manno, rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti per procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni rispettivamente rassegnate nei propri scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 239/2017 del 26.05.2017 con cui il Tribunale di
Locri ingiungeva al di pagare, in favore della Parte_1 Controparte_1
quale cessionaria di , la somma di € 82.619,94, oltre gli interessi ai sensi e con CP_3
le decorrenze previste dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192 del 2012), nonché gli interessi anatocistici sugli interessi dovuti almeno da sei mesi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalla notifica del decreto, e gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria per come liquidate. Contestava: 1) . Illegittimità delle somme ingiunte per anomali consumi di energia elettrica;
2) parziale pagamento delle somme ingiunte;
3.).
Illegittimità del credito per mancato inoltro delle fatture sulla piattaforma elettronica da parte di . CP_3
Si costituiva l'opposta che contestava punto per punto le difese avversarie eccependo: 1) tardiva notifica dell'opposizione; 2) genericità delle contestazioni formulate dall'opponente in merito al presunto pagamento di alcune fatture. Precisava Cont in premessa che l' veva ceduto il credito alla operando in regime CP_1
di mercato libero e i cui crediti avevano origine dai contratti i di somministrazione per luce e gas stipulati nel 2012 con il Parte_1
Concessa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta, su richiesta delle parti il giudice assegnava i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, al cui esito disponeva CTU per la determinazione del credito in vista dell'eccepito parziale adempimento.
All'udienza del 22.4.2024 le parti precisavano le conclusioni e solo in tale sede il eccepiva la nullità del rapporto negoziale per mancata prova del Parte_1
relativo impegno di spesa ai sensi dell'art.191 TUEL. La causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art.281 quinquies cpc con rinuncia delle parti ad ulteriore termine.
Sulla tardiva notifica dell'opposizione
Parte opposta ha eccepito preliminarmente che la notifica telematica dell'opposizione a decreto ingiuntivo è avvenuta l'ultimo giorno utile ma oltre l'orario previsto dall'art.147 cpc pre-vigente, per il quale le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
L'eccezione già oggetto di valutazione del precedente giudice con ordinanza del
28.3.20218 è comunque infondata.
Va infatti richiamato quanto disposto dalla Corte Costituzionale (sent. 9 aprile 2019
n.75) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.16 septies del D.L.
n.179/2012 (conv. in L.221/2012) nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezionasse per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Tale indicazione è stata infatti recepita dal dlgs 149/2022 laddove all'art.147 cpc specifica che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.
Sulla prova del credito ed eccepita nullità dei contratti per mancata indicazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.191 TUEL.-
Parte opposta ha dato prova che i crediti per i quali ha proposto l'azione monitoria, sono stati ceduti da che aveva nel 2012 stipulato in regime di mercato libero CP_3
con il di contratti per la somministrazione di luce pubblica e gas. I Pt_1 Pt_1
contratti sono stati prodotti dando pertanto prova della fonte negoziale e in merito il al momento della proposizione dell'opposizione, non ha sollevato alcuna Pt_1
contestazione. Solo in sede di precisazione delle conclusioni e con le note conclusive, ha eccepito la nullità dei contratti per mancata prova dell'impegno di spesa.
L'eccezione poiché rilevabile d'ufficio, non si appalesa tardiva e pertanto va adeguatamente esaminata.
L'art.191 del dlg.267/2000 prevede che: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5.”
Il procedimento di cui sopra avviene nelle modalità descritte dallo stesso art.191 cit., nel senso che il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno e tale comunicazione è contestuale all'ordinazione della prestazione con l'espressa avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il procedimento di cui all'art.191 cit. viene espressamente applicato alle spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, alle somministrazioni, forniture appalti e prestazioni professionali.
Qualora l'impegno di spesa non venga comunicato all'interessato, questi ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. Questa precisazione è di estremo rilievo, in quanto rappresenta, per come sottolineato dai giudici di legittimità, “una garanzia forte”, che il terzo ha diritto di chiedere alla PA, senza incorrere in responsabilità contrattuali. (cfr. Cass., sez. VI sent. n.5267/2022).
L'art.191 cit., comma 4 prevede inoltre che, qualora vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
E' chiaro pertanto che se, come nel caso di specie, le fatture prodotte non riportano per come indicato dalla norma appena richiamata, gli estremi della comunicazione dell'impegno di spesa, ai sensi del comma 4, la prestazione non può essere richiesta all'ente.
Per come è stato chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli enti locali è inderogabile, con la conseguenza che va escluso sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della PA contraria alla buona fede, ai fini della responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. (cfr. Cass., sez. VI sent. n.5267/2022).
Nel corso del giudizio va detto che le parti hanno avviato anche su sollecitazione del precedente giudicante, alcune trattative per ricomporre la vertenza e alla luce anche del dichiarato dissesto, tuttavia nessuno degli accordi è andato a buon fine. La ricerca di un accordo e il pagamento di alcune delle fatture in pendenza del presente giudizio, non vanno comunque interpretate come superamento della disposizione dell'art.191 cit., in quanto, per come appena evidenziato, la norma ha natura inderogabile e il ha espressamente chiarito che le proposte di accordo formulate, Pt_1
prescindevano dall'essere considerate come riconoscimento del debito. In tal senso è chiaro l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, quando “in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento Pt_1
del corrispettivo dell'opera eseguita, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, in mancanza di un valido contratto a monte. La delibera comunale è un mero atto interno e non è idonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale con il terzo se il consenso tra le parti non risulta formalizzato nei modi stabiliti dalla legge. Inoltre, in assenza dell'impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato e il funzionario che ha fatto sorgere il vincolo (art. 191 c. 4 TUEL). Se il Pt_1
riconosce il debito fuori bilancio con una delibera postuma, quest'ultima “può eventualmente costituire riconoscimento implicito dell'utilità dell'opera ai fini dell'azione di indebito arricchimento”. Invece, se il non riconosce il debito Pt_1
fuori bilancio, non è esperibile l'azione di arricchimento senza causa, in quanto trattasi di un'azione sussidiaria non esercitabile qualora possa essere esercitata un'altra azione, non solo verso l'arricchito ma anche nei confronti di terzi (ossia verso il funzionario o dipendente).” (cfr. Cass. Ord. 13.5.2022 n. 15303).
Nello specifico l'opposta non ha comunque formulato alcuna azione sussidiaria ma si
è limitata a contestare il parziale adempimento e la genericità delle deduzioni difensive dell'opponente.
Alla luce delle superiori valutazioni, l'eccezione rilevabile d'ufficio perché inerente profili di nullità del rapporto negoziale, è fondata e assorbente delle ulteriori questioni prospettate dalle parti nel corso del giudizio o comunque emerse.
Va altresì considerato che proprio per il carattere inderogabile della norma, tale eccezione è opponibile anche al cessionario perché si riferisce a profili inerenti il rapporto negoziale antecedenti alla cessione. Va richiamato l'assunto per il quale le eccezioni relative al titolo da cui dipende il credito ceduto sono opponibili al cessionario se antecedenti alla cessione, mentre non sono opponibili quei fatti estintivi o modificativi del rapporto negoziale intervenute dopo la notifica della cessione al ceduto. Il debitore ceduto non può opporre infatti al cessionario le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al cedente, ma può opporre tutte le eccezioni di carattere oggettivo fondate sul titolo o sul rapporto. Ai fini dell'opponibilità queste ultime devono però essere basate su fatti anteriori alla conoscenza della cessione del debitore ceduto. Di conseguenza non saranno opponibili tutte le eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi del credito successivi alla conoscenza (cfr Cass. civ., sez. I, n. 24657 del 2.12.16).
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto, non risultando obbligato l'ente comunale al pagamento della somma ingiunta per nullità del rapporto negoziale i cui effetti benchè prodotti non sono opponibili all'ente.
In punto di spese, proprio per la natura dell'eccezione sollevata e per la prestazione comunque fornita dal cedente al comune ceduto e in esito allo svolgimento del giudizio, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese ivi comprese le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con atto ritualmente Parte_1 Controparte_1
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.239/2017 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Compensa interamente le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU che liquida con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 22 maggio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis