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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4098/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 728/2022 TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Guido Cortese giusta procura in atti, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso la sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dagli avvocati Gennaro Cavallaro, Carmelo Cavallaro e Antonio Cavallaro in virtù di procura su atto separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31 OPPOSTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2024, la parte opposta ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 728/2022 con il quale l'intestato Tribunale le ingiungeva di pagare alla la somma di euro CP_1
127.170,86 oltre interessi e spese della fase monitoria. Ha specificato che la società opposta poneva a fondamento della propria pretesa la fattura n. 21 del 31.01.2022 relativa da adeguamento rette anno 2020 di complessivi euro 59.217,88 e la fattura n. 35 del 28.02.2022 relativa da adeguamenti rette anno 2021 di complessivi euro 67.952,98. Assumeva che con nota 70038 del 22.07.2022 il Servizio interpellato riportava il contenuto della determinazione dirigenziale n. 115 del 30/06/2022 nella quale si Parte premetteva che con Decreto Dirigenziale n. 83 del 27/04/2020 l' si impegnava al pagamento delle fatture secondo la capacità operativa per poi Parte verificare a consultivo e a seguito dei controlli della il valore delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate;
e qualora le prestazioni effettivamente rendicontate non avessero raggiunto il valore del 40% dell'importo contrattualizzato in dodicesimi, per la differenza tra l'importo Parte fatturato e quello corrispondente alle prestazioni rese e riconosciute, l' si impegnava entro il 31/12/2020 a richiedere alla struttura nota di credito. La delibera riportava che l'importo risultante dalla nota di credito Parte Sarebbe stato recuperato dalla nei 24 mesi successivi mediante compensazioni mensili con la remunerazione delle prestazioni rese nel periodo 2021 - 2022. Che a seguito di detto Decreto, il Legale rappresentante del centro CP_1 aderiva al programma ed emetteva fatture per il periodo marzo maggio per un importo complessivo, al netto delle somme per le prestazioni effettivamente rese nel periodo e rendicontate con le consuete modalità (anche file H), di euro 145.466,42 per la sola emergenza Covid 19. Il Centro emetteva regolari note di credito, riportando la seguente dicitura “importi fatturati riconosciuti ma non liquidabili in quanto da recuperare in compenso degli importi copia informatica per consultazione fatturati per Covid e liquidati nel corso dell'anno 2020”, per l'intero importo richiesto di euro 145.466,42. Pertanto, asseriva che la fattura 21 del 31.01.2022 dell'importo di euro 57.403,46, va liquidata unicamente per l'importo di euro 47.148,49 per la rimanente somma di euro 12.069,32 il centro ha emesso nota di credito n. 12 del 16.6.22. In data 30 novembre 2021 la Giunta adottava la delibera n. 531 con la quale Org_1 provvedeva all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 ed RSA/Centri diurni per Anziani e disabili non autosufficienti di cui al DCA 153 154 e 110, ma tali calcoli venivano erroneamente riportati dal centro in fattura. La fattura n. 35 del 28.02.2022 era in fase di liquidazione Per le ragioni si è opposta al decreto ingiuntivo emesso limitatamente all'importo di euro 12.069,32. Nel costituirsi in giudizio l'opposta per un verso ha sottolineato il Parte riconoscimento del debito da parte dell della somma di euro 67.952,98 sulla fattura n. 35/2022 assumendo essere in fase di liquidazione e, per altro verso, ha evidenziato che l'opponente non prova ai sensi e per gli effetti ex art 2697 c.c. l'avvenuto ed effettivo pagamento della fattura in oggetto. Parte Ha, poi, sottolineato il riconoscimento parziale da parte dell' del debito di euro 47.148,49 sulla fattura n. 21/2022 avendo l'opponente dichiarato nell'atto di opposizione unicamente l'importo di euro 47.148,49, atteso che l'importo a differenza di euro 12.069,32 non sarebbe dovuto>>. Per entrambe le fatture n. 35/2022 di euro 67.952,98 e n. 21/2022 di euro 47.148,49 l'asl non contesta i conteggi a titolo di adeguamento tariffario in base alle prestazioni erogate, riconoscendo corrette le somme calcolate e riportate in fatture. Pertanto, ha allegato che la complessiva somma di euro 115.101,47 oltre interessi è pacificamente dovuta dall' . Parte_2
In ordine, infine, alla contestazione della somma di euro 12.069,32 di cui alla fattura n. 21/2022, l'opposta ha riconosciuto che effettivamente il centro ha emesso la relativa nota di credito pari all'importo contestato, sottolineando, tuttavia, che all'atto dell'emissione della nota di credito n. 12 del 16.06.2022 di complessivi euro 12.069,32 i procuratori, in ossequio al mandato ricevuto avevano già depositato presso la cancelleria dell'intestato tribunale in data 03/05/2022 il ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, pertanto, la somma di cui alla nota di credito non poteva essere defalcata dal complessivo ingiunto. Ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 728/2022; l'accertamento che la somma dovuta ammonta a complessivi euro 115.101,47 così come riconosciuta e non contestata dall' e, Parte_2 conseguentemente condannare l' al pagamento della suddetta Parte_2 somma in favore della oltre al pagamento degli interessi ex art. 5 CP_1
d.lgs. 231/2002 in favore della con decorrenza dal sessantunesimo CP_1 giorno successivo alla ricezione delle singole fatture, ovvero per la fattura n. 21/2022 sulla somma di euro 47.148,49 con decorrenza dal 02/04/2022 fino al soddisfo e, per la fattura n. 35/2022 di euro 67.952,98 con decorrenza dal 30/04/2022 fino al soddisfo;
oltre al rimborso degli esborsi e compensi liquidati nel monitorio n. 728/2022, come liquidati in euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 oltre spese generali, c.p.a. ed iva come liquidati, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
2. Risulta pacifico tra le parti che dal complessivo importo ingiunto va detratta la somma di euro 12.069,32 giusta emissione da parte della società opposta della nota di credito n. 12 del 16.6.2022. Quanto al restante importo di euro 115.101,47, fermo il riconoscimento della fonte del credito - vale a dire il rapporto di accreditamento del Org_2 per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla
[...] macroarea della riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 come definita dal DPCM Parte 29/11/2001 secondo gli specifici indirizzi di cui alla delibera DGRC dell' n. 92/2021 e n. 150/2021 - e la debenza di detta cifra, non avendo l'opponente Parte
sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, dimostrato di avere soddisfatto il proprio debito, la stessa ne va condannata al versamento in favore dell'opposta. A tale importo vanno, poi, aggiunti gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 2.4.2022 fino al soddisfo per la fattura n. 21/2022 sulla somma di euro 47.148,49 e dal 30.4.2022 fino al soddisfo, per la fattura n. 35/2022 di euro 67.952,98. Per le ragioni esposte il decreto ingiuntivo emesso va revocato e va sostituito, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione, dalla condanna dell' Parte_1 al pagamento in favore della dell'importo di euro 115.101,47,
[...] CP_1 oltre interessi come indicati.
3. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della limitata soddisfazione del credito solo dopo l'introduzione del giudizio monitorio, vanno compensate per un quarto seguendo per il resto il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.700,00; fase introduttiva, euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 3.000,00. Il tutto ridotto di un quarto) oltre spese della fase monitoria quantificate in euro 1.120,00, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 728/2022 emesso dall'intestato Tribunale;
B. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., della somma di euro 115.101,47 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 2.4.2022 fino al soddisfo per la fattura n. 21/2022 sulla somma di euro 47.148,49 e dal 30.4.2022 fino al soddisfo, per la fattura n. 35/2022 di euro 67.952,98.; Parte C. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Pt_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per spese vive ed euro 7.521,25, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Così deciso in Torre Annunziata in data 9 giugno 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Guido Cortese giusta procura in atti, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso la sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dagli avvocati Gennaro Cavallaro, Carmelo Cavallaro e Antonio Cavallaro in virtù di procura su atto separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31 OPPOSTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2024, la parte opposta ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 728/2022 con il quale l'intestato Tribunale le ingiungeva di pagare alla la somma di euro CP_1
127.170,86 oltre interessi e spese della fase monitoria. Ha specificato che la società opposta poneva a fondamento della propria pretesa la fattura n. 21 del 31.01.2022 relativa da adeguamento rette anno 2020 di complessivi euro 59.217,88 e la fattura n. 35 del 28.02.2022 relativa da adeguamenti rette anno 2021 di complessivi euro 67.952,98. Assumeva che con nota 70038 del 22.07.2022 il Servizio interpellato riportava il contenuto della determinazione dirigenziale n. 115 del 30/06/2022 nella quale si Parte premetteva che con Decreto Dirigenziale n. 83 del 27/04/2020 l' si impegnava al pagamento delle fatture secondo la capacità operativa per poi Parte verificare a consultivo e a seguito dei controlli della il valore delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate;
e qualora le prestazioni effettivamente rendicontate non avessero raggiunto il valore del 40% dell'importo contrattualizzato in dodicesimi, per la differenza tra l'importo Parte fatturato e quello corrispondente alle prestazioni rese e riconosciute, l' si impegnava entro il 31/12/2020 a richiedere alla struttura nota di credito. La delibera riportava che l'importo risultante dalla nota di credito Parte Sarebbe stato recuperato dalla nei 24 mesi successivi mediante compensazioni mensili con la remunerazione delle prestazioni rese nel periodo 2021 - 2022. Che a seguito di detto Decreto, il Legale rappresentante del centro CP_1 aderiva al programma ed emetteva fatture per il periodo marzo maggio per un importo complessivo, al netto delle somme per le prestazioni effettivamente rese nel periodo e rendicontate con le consuete modalità (anche file H), di euro 145.466,42 per la sola emergenza Covid 19. Il Centro emetteva regolari note di credito, riportando la seguente dicitura “importi fatturati riconosciuti ma non liquidabili in quanto da recuperare in compenso degli importi copia informatica per consultazione fatturati per Covid e liquidati nel corso dell'anno 2020”, per l'intero importo richiesto di euro 145.466,42. Pertanto, asseriva che la fattura 21 del 31.01.2022 dell'importo di euro 57.403,46, va liquidata unicamente per l'importo di euro 47.148,49 per la rimanente somma di euro 12.069,32 il centro ha emesso nota di credito n. 12 del 16.6.22. In data 30 novembre 2021 la Giunta adottava la delibera n. 531 con la quale Org_1 provvedeva all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 ed RSA/Centri diurni per Anziani e disabili non autosufficienti di cui al DCA 153 154 e 110, ma tali calcoli venivano erroneamente riportati dal centro in fattura. La fattura n. 35 del 28.02.2022 era in fase di liquidazione Per le ragioni si è opposta al decreto ingiuntivo emesso limitatamente all'importo di euro 12.069,32. Nel costituirsi in giudizio l'opposta per un verso ha sottolineato il Parte riconoscimento del debito da parte dell della somma di euro 67.952,98 sulla fattura n. 35/2022 assumendo essere in fase di liquidazione e, per altro verso, ha evidenziato che l'opponente non prova ai sensi e per gli effetti ex art 2697 c.c. l'avvenuto ed effettivo pagamento della fattura in oggetto. Parte Ha, poi, sottolineato il riconoscimento parziale da parte dell' del debito di euro 47.148,49 sulla fattura n. 21/2022 avendo l'opponente dichiarato nell'atto di opposizione unicamente l'importo di euro 47.148,49, atteso che l'importo a differenza di euro 12.069,32 non sarebbe dovuto>>. Per entrambe le fatture n. 35/2022 di euro 67.952,98 e n. 21/2022 di euro 47.148,49 l'asl non contesta i conteggi a titolo di adeguamento tariffario in base alle prestazioni erogate, riconoscendo corrette le somme calcolate e riportate in fatture. Pertanto, ha allegato che la complessiva somma di euro 115.101,47 oltre interessi è pacificamente dovuta dall' . Parte_2
In ordine, infine, alla contestazione della somma di euro 12.069,32 di cui alla fattura n. 21/2022, l'opposta ha riconosciuto che effettivamente il centro ha emesso la relativa nota di credito pari all'importo contestato, sottolineando, tuttavia, che all'atto dell'emissione della nota di credito n. 12 del 16.06.2022 di complessivi euro 12.069,32 i procuratori, in ossequio al mandato ricevuto avevano già depositato presso la cancelleria dell'intestato tribunale in data 03/05/2022 il ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, pertanto, la somma di cui alla nota di credito non poteva essere defalcata dal complessivo ingiunto. Ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 728/2022; l'accertamento che la somma dovuta ammonta a complessivi euro 115.101,47 così come riconosciuta e non contestata dall' e, Parte_2 conseguentemente condannare l' al pagamento della suddetta Parte_2 somma in favore della oltre al pagamento degli interessi ex art. 5 CP_1
d.lgs. 231/2002 in favore della con decorrenza dal sessantunesimo CP_1 giorno successivo alla ricezione delle singole fatture, ovvero per la fattura n. 21/2022 sulla somma di euro 47.148,49 con decorrenza dal 02/04/2022 fino al soddisfo e, per la fattura n. 35/2022 di euro 67.952,98 con decorrenza dal 30/04/2022 fino al soddisfo;
oltre al rimborso degli esborsi e compensi liquidati nel monitorio n. 728/2022, come liquidati in euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 oltre spese generali, c.p.a. ed iva come liquidati, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
2. Risulta pacifico tra le parti che dal complessivo importo ingiunto va detratta la somma di euro 12.069,32 giusta emissione da parte della società opposta della nota di credito n. 12 del 16.6.2022. Quanto al restante importo di euro 115.101,47, fermo il riconoscimento della fonte del credito - vale a dire il rapporto di accreditamento del Org_2 per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla
[...] macroarea della riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 come definita dal DPCM Parte 29/11/2001 secondo gli specifici indirizzi di cui alla delibera DGRC dell' n. 92/2021 e n. 150/2021 - e la debenza di detta cifra, non avendo l'opponente Parte
sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, dimostrato di avere soddisfatto il proprio debito, la stessa ne va condannata al versamento in favore dell'opposta. A tale importo vanno, poi, aggiunti gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 2.4.2022 fino al soddisfo per la fattura n. 21/2022 sulla somma di euro 47.148,49 e dal 30.4.2022 fino al soddisfo, per la fattura n. 35/2022 di euro 67.952,98. Per le ragioni esposte il decreto ingiuntivo emesso va revocato e va sostituito, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione, dalla condanna dell' Parte_1 al pagamento in favore della dell'importo di euro 115.101,47,
[...] CP_1 oltre interessi come indicati.
3. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della limitata soddisfazione del credito solo dopo l'introduzione del giudizio monitorio, vanno compensate per un quarto seguendo per il resto il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.700,00; fase introduttiva, euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 3.000,00. Il tutto ridotto di un quarto) oltre spese della fase monitoria quantificate in euro 1.120,00, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 728/2022 emesso dall'intestato Tribunale;
B. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., della somma di euro 115.101,47 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 2.4.2022 fino al soddisfo per la fattura n. 21/2022 sulla somma di euro 47.148,49 e dal 30.4.2022 fino al soddisfo, per la fattura n. 35/2022 di euro 67.952,98.; Parte C. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Pt_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per spese vive ed euro 7.521,25, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Così deciso in Torre Annunziata in data 9 giugno 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo