Sentenza breve 12 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/11/2021, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/11/2021
N. 01371/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Ippolito D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Prefettura -OMISSIS-nella procedura -OMISSIS-notificato il 10/09/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;
Il sig. -OMISSIS-, di nazionalità -OMISSIS-, ha presentato, in qualità di datore di lavoro, la pratica di emersione dal lavoro irregolare nel settore del lavoro domestico, a favore del sig. -OMISSIS-, di nazionalità-OMISSIS-, come prevista e disciplinata dall’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La Prefettura -OMISSIS-, con provvedimento del 24 settembre 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di emersione presentata, sulla scorta delle seguenti ragioni:
- “con nota del 08/06/2021 i predetti sono stati convocati presso questa Prefettura per il 23/06/2021 al fine di produrre la documentazione prevista per la definizione della istanza in argomento”;
- “in occasione della convocazione presso questo ufficio il lavoratore presentava una prova di presenza in Italia, anteriore alla data dell'8 marzo 2020, così come richiesta dall'art. 13 comma 1 del D.L. 34/2020, consistente in una fotocopia di "dichiarazione di ospitalità" del Comune di -OMISSIS-”;
- “dagli accertamenti svolti da questo Ufficio il predetto documento è risultato non veritiero e il signor -OMISSIS- non risulta mai iscritto nei registri della popolazione del sopracitato Comune”;
- “la produzione di documenti falsi o contraffatti, fermo restando l'accertamento delle eventuali responsabilità penali da parte delle autorità competenti, comporta come automatica conseguenza l'inammissibilità dell'istanza secondo i principi previsti dall'art. 75 del DPR n. 445/2000”;
- può omettersi “la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 atteso che dall'istruttoria compiuta da Questo Ufficio è emerso in maniera incontrovertibile che il documento presentato per attestare la prova di presenza in Italia è risultato contraffatto e che quindi gli interessati nessun valido contributo istruttorio avrebbero potuto fornire al riguardo a questa Amministrazione”.
Avverso il predetto provvedimento, il sig. -OMISSIS- ha proposto impugnazione, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1) l’Amministrazione, nel caso di specie, non potrebbe evocare l’art. 75, d.p.r. n. 455/2000, in quanto si decadrebbe dal beneficio solo se questo è stato ottenuto unicamente grazie alla dichiarazione o documento non veritiero e comunque tale disposizione concerne la decadenza da un beneficio ottenuto, laddove, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha concesso il “beneficio” richiesto; nel caso in esame, la domanda di emersione avrebbe dovuto essere accolta in ragione dei documenti forniti ab origine , non rilevando a tal fine la produzione da parte esclusiva del lavoratore di un documento asseritamente non veritiero, tenuto conto che la disciplina in questione richiede la dimostrazione della presenza dell’immigrato in Italia prima dell’8 marzo 2020 e che, al momento della domanda, erano stati allegati il permesso di soggiorno, che indicava come lo stesso fosse stato rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- nel 2017 e il passaporto, dal quale si poteva desumere che il ricorrente non aveva mai realmente lasciato l’Italia, in quanto lo stesso non presentava alcun timbro di ingresso in altro paese; inoltre, anche la compagnia aerea aveva confermato che il ricorrente non risultava imbarcato sul volo per il -OMISSIS- per il quale aveva comprato il biglietto;
2) nell’art. 103, commi 8 e 9, d.l. 34/2020, sarebbero indicati in modo tassativo i casi di inammissibilità delle istanze e tra essi non rientrerebbe l’eventuale produzione di un documento non veritiero o l’essere eventualmente denunciati per un reato di falso, in specie laddove sussistano altri elementi per poter accogliere l’istanza di emersione;
3) l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, posto che nel caso di specie sarebbero stati già agli atti dell’Amministrazione validi elementi di prova della presenza in Italia del ricorrente prima dell’8 marzo 2020 e l’Amministrazione avrebbe dovuto inoltrare il preavviso di rigetto al lavoratore affinché potesse evidenziare gli elementi utili al fine dell’accoglimento, come fatto dalla difesa in sede di ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 3 novembre 2021, previo avviso come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione, per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
Il ricorso è, ad avviso del collegio, fondato con riferimento all’assorbente censura relativa alla lamentata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto:
- nel caso di specie, si ritiene che non sia stato garantito il corretto contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento di diniego e che tale mancato contraddittorio procedimentale non possa essere sanato ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, comma 2;
- la mancata comunicazione dei motivi ostativi non poteva, infatti, essere giustificata, come ha fatto la Prefettura nel provvedimento impugnato, sulla base del fatto che dall'istruttoria compiuta emergerebbe “in maniera incontrovertibile che il documento presentato per attestare la prova di presenza in Italia è risultato contraffatto e che quindi gli interessati nessun valido contributo istruttorio avrebbero potuto fornire al riguardo”, considerato che il ricorrente avrebbe comunque potuto, in ordine alla effettiva rilevanza ostativa della dichiarazione falsa, opporre in sede procedimentale la sussistenza di ulteriore documentazione astrattamente utile a giustificare una eventuale decisione favorevole dell’Amministrazione, nonché argomentazioni giuridiche e fattuali a sostegno delle sue pretese, che invece ha potuto opporre solo in sede di ricorso;
- inoltre, quanto alle argomentazioni spese dall’Amministrazione, in sede di difesa nel presente giudizio, a sostegno dell’inutilizzabilità dell’ulteriore documentazione, si rileva che queste, in ogni caso, non sono state esplicitate nelle premesse del provvedimento impugnato e, pertanto, costituiscono una motivazione postuma, per costante giurisprudenza inammissibile.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato, con assorbimento delle ulteriori censure, dovendo l’Amministrazione procedere al riesercizio del potere a seguito dell’instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente limite per l’intestato Tar di decidere allo stato, in conformità all’art. 34, comma 2, c.p.a..
Le spese di lite possono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.