Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3750/2022 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3750/2022 R.G. promossa da:
C.F. C.F. 1 Parte_1
(C.F. C.F. 2 Parte_2
(C.F. Parte_3 C.F. 3
rappresentato e difeso dall'avv. BUSO ELISA giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio attore -
contro
Controparte_1 C.F. C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. PINTO BENEDETTO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito, in via principale: che l'Ill.mo Giudice incaricato voglia, per tutto quanto esposto, condannare la signora Controparte_2 al pagamento a favore dei Ricorrenti di quanto dovuto in base alla scrittura privata da lei sottoscritta, oltre a interessi legali dal momento della sottoscrizione dell'atto di vendita al saldo e alla rivalutazione monetaria, nonché alle spese, comprese quelle generali di studio nella misura del 15% ex lege, e competenze legali ed accessori per il presente procedimento.
Per parte convenuta:
In via assolutamente preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità dell'atto introduttivo nonché, in ogni caso, stante la vocatio in ius dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in favore di quello
Nel merito, accertati i fatti di cui alla narrativa del libello costitutivo dichiararsi che nulla è dovuto ad alcun titolo, ragione e/o causa e di conseguenza rigettare la domanda attorea nulla essendo dovuto ad alcun titolo e/o ragione e/o causa dalla convenuta agli attori;
Nel merito, in via gradata prudenziale, e per scrupolo difensivo, previo accertamento dei fatti di cui alla narrativa del libello costitutivo qualora fosse ritenuta la validità della scrittura privata del luglio 2017, accertata e dichiarata la vendita dell'immobile per la somma di € 35.000,00 nonché che la convenuta ha sostenuto spese per complessive € 9.394,82, salvo miglior precisazione in corso di causa, per tributi, per il consulente tecnico geometra Per_1, tasse di registro e trascrizione anche con l'ausilio dell'Agenzia Arianna nonché, accertato e dichiarato che la convenuta dovrà corrispondere entro il dicembre del corrente anno la somma di € 23.345,92 per spese legali, nonché € 4.590, 45 ridursi di conseguenza ogni pretesa attorea ed accertato e dichiarato il grave inadempimento degli attori nella esecuzione della scrittura privata, dichiararsi che nulla è dovuto ad alcun titolo ragione e/o causa e/o comunque compensare quanto eventualmente dovuto dalla convenuta agli attori a titolo di risarcimento per l'inadempienza di quest'ultimi nella esecuzione degli obblighi assunti con condanna degli attori a rifondere alla convenuta l'eventuale differenza dovuta. In via istruttoria, ferma la produzione documentale già dedotta, si insiste per l'ammissione delle prove tutte richieste tra cui le seguenti prove per testi
1) Vero è che la convenuta ha posseduto ed utilizzato in modo continuato, pacifico e manifesto, da oltre vent'anni, i beni così censiti: Comune di Valdobbiadene Catasto Terreni Foglio 15 mapp. 6 vigneto classe 2 di mq 84 Foglio 16 mapp. 1.405 (ex 357/b) vigneto classe 2 di mq 53 Foglio 16 mapp. 357 vigneto classe 2 di mq 739 Foglio 16 mapp. 280 bosco ceduo classe 1 di mq 4.245 Comune di Valdobbiadene Catasto Urbano · sez. A Foglio 15 mapp. 1 sub. 3 – 5 sub 1 (graffati) cat. A/4
-
classe 3 vani 5,5 Foglio 15 mapp. 5 sub 2 cat. A/5 classe 3 vani 2 Foglio 15 mapp. 980 - ente urbano
(ex 5/b vani1) 2) Vero è che detti beni sono pervenuti alla convenuta a seguito di successione di morte dei genitori e della di lei nonna paterna, come meglio e dettagliatamente precisato nella allegata perizia a firma del geometra Persona_2 che si rammostra al teste? 3) Vero è che anche gli attori hanno omesso di utilizzare e gestire i detti beni e non hanno mai contestato l'utilizzo fattone dall'attrice; 4) Vero è che la convenuta ha provveduto anche al pagamento delle tasse?; 5) Vero è che la convenuta ha provveduto personalmente alla realizzazione di una recinzione delimitante i confini dei suddetti terreni ed ha sempre provveduto ad eseguire, periodicamente, sul suindicato compendio immobiliare i lavori di manutenzione quali la potatura di alberi, apportando altresì delle migliorie e sostenendo direttamente tutte le spese necessarie;
6) vero è che l'attrice ha beneficiato di tutti i frutti prodotti, 7) Vero è che il 21 giugno 1997 il fratello sottoscriveva, per Persona_3
sé e per i suoi eredi la dichiarazione di non aver più nulla a pretendere della restante proprietà derivante dalla madre e dal padre giusto doc. 1 che si rammostra;
8) Vero è che gli attori restavano inerti alla mediazione promossa dalla convenuta per l'usucapione? 9) Vero è che gli attori restavano contumaci nel procedimento promosso avanti al Tribunale per l'usucapione del bene immobile;
10)
Vero è il bene è stato ceduto al prezzo di € 35.000,00 giusto doc. 4 dichiarazione notaio che si rammostra al teste. 11) Vero è che la convenuta ha sostenuto spese per complessivi € 9.394,82, come da pezze giustificative che si rammostrano docc. da 5 a 42 e per i titoli esposti ovvero per tributi, per bollette, per il consulente tecnico geometra Per_1, tasse di registro e trascrizione per attività dell'Agenzia Arianna;
12) Vero è che la convenuta dovrà corrispondere la somma di € 23.345,92 giusto contratto ed impegno sottoscritto (docc. 43 e 44 copia conferimenti di incarico e riconoscimento) 13) Vero è che la convenuta ha sostenuto la spesa di € 4.582,00 per tassa di registro giusto documento che si rammostra al teste;
Si indicano i seguenti testimoni: Sig.ra ES '
residente in [...]; Sig. Testimone_2 residente in [...], Geometra da Persona_2
Valdobbiadene; Legale rapp.p.t. dell'Agenzia Arianna di Treviso. In ogni caso vinte le spese di lite tutte.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 24.05.22 gli attori hanno esposto quanto segue.
In ragione della successione di Persona_4 i figli CP_2 e Per_3 avevano ereditato pro quota alcuni beni immobili siti in Valdobbiadenel;
alla morte di Persona_3 erano succeduti per la sua quota la moglie Parte_1 ei figli Parte_2 e Pt_3
Controparte_2 Pt 3 hanno Pt_2 eIn data 24.07.18 i comproprietari Parte_1 e و
(firmataria anche per i figli deleganti) ha stipulato una scrittura privata con cui la signora Pt_1 autorizzato Controparte_2 a sottoscrivere con Controparte_3 (promissaria acquirente) un preliminare di vendita dei beni in elenco;
con il medesimo atto le Parti hanno pattuito altresì che, preliminarmente alla vendita definitiva a Controparte_3 la signora
, Controparte_2 avrebbe promosso azione di usucapione per ottenere la proprietà integrale e esclusiva dei beni, alla quale gli attori non si sarebbero opposti. Inoltre la convenuta si sarebbe impegnata a versare agli attori, alla firma dell'atto di vendita, il corrispettivo delle loro quote. Il 24.07.18 Controparte_2 ha sottoscritto il preliminare di vendita con Controparte_3 pattuendo che "il prezzo della presente compromessa di vendita è pari ad € 47.000,00 (euro quarantasettemila/00) ed è fissato a corpo e non a misura”.
Successivamente è stata notificata dalla convenuta “Domanda di attivazione della procedura di mediazione" finalizzata all'usucapione e, come da scrittura privata, la signora Pt_1 e i figli non vi hanno aderito;
in seguito, in data 9.04.19, la convenuta ha notificato atto di citazione per usucapione e gli attori sono rimasti contumaci.
Pronunciata l'usucapione, gli immobili sono stati effettivamente venduti a Controparte_3 con atto del 22.10.20, ma la quota di spettanza degli attori non è stata corrisposta.
Gli attori hanno quindi chiesto nel merito ed in via principale la condanna al pagamento di quanto dovuto dalla convenuta a parte attrice sulla base della scrittura privata del 24.07.18, da lei sottoscritta, oltre agli interessi legali dal momento della sottoscrizione dell'atto di vendita al saldo e alla rivalutazione monetaria, nonché alle spese, comprese quelle generali di studio del 15% ex lege, e competenze legali ed accessori.
Si è costituita la convenuta contestando integralmente e puntualmente le pretese avversarie, eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 in combinato all'art. 164 I° co cpc. attesa la citazione della convenuta avanti al Tribunale di Padova con iscrizione della causa avanti all' Ufficio
di Treviso e l'indeterminatezza dell'Ufficio competente a trattare la causa.
E' stata eccepita, inoltre, la nullità del libello introduttivo per indeterminatezza tanto del petitum quanto della causa petendi. Inoltre la domanda avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento della negoziazione assistita o mediazione (trattandosi di questione risarcitoria).
Persona_3La convenuta inoltre ha ricordato che il 21 giugno 1997 il fratello aveva sottoscritto una dichiarazione, per sé e per i suoi eredi di non aver più nulla a pretendere della restante proprietà derivante dalla madre e dal padre (doc. 1).
Alla prima udienza, fissata al 06.10.22, parte attrice contestava integralmente la comparsa di costituzione avversaria e chiedeva i termini per le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c.; la Convenuta insisteva per l'accoglimento di eccezioni preliminari e in via residuale, se superate, chiedeva termini ex art. 183 c. VI cpc. Successivamente, con provvedimento del 7.10.22, il Giudice ha ritenuto infondate sia l'eccezione in ordine alla vocatio in ius sia quella relativa alla nullità dell'atto di citazione assegnando termine per avviare la procedura di negoziazione assistita.
Gli attori, con PEC del 24.10.22, hanno invitato la convenuta a partecipare;
il 21.12.22 si è tenuto l'incontro ove non si è giunti ad accordo.
All'udienza del 19.01.23, trattazione scritta, il Giudice, verificata la condizione di procedibilità, ha assegnato quindi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c e fissato udienza cartolare per ammissione mezzi istruttori al 25.05.23.
In seguito, con provvedimento del 26.05.23, Il Giudice, lette le memorie istruttorie e ritenuta la causa documentalmente istruita, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.24, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte. All'udienza cartolare del
21.11.2024 le Parti hanno precisato le conclusioni come dai rispettivi fogli di p.c.; il Giudice, con provvedimento del 03.12.24 ha assegnato termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 12.12.24 e trattenuto la causa in decisione.
***
1. Delle eccezioni pregiudiziali.
Con ordinanza 7.10.22 il Tribunale ha già rigettato le eccezioni sollevate da parte convenuta.
Quanto all'eccezione relativa alla vocatio in ius è già stato rilevato che l'atto ha raggiunto il suo scopo, tanto che la convenuta si è costituita in giudizio.
La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ. si produce solo quando la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritte dai nn. 3 e 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., siano state omesse o risultino assolutamente incerte, sulla base di una valutazione da effettuare caso per caso e avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione (sul punto, ex multis: Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751).
La ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, dovendosi pertanto accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia comunque in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore come avvenuto nel caso di specie - o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si
-
trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2008,
n. 27670). Deve ritenersi che, con riguardo al presente procedimento, la convenuta sia stato senza dubbio messo nella condizione non solo di comprendere le doglianze attoree ma anche di difendersi adeguatamente.
Nessun profilo di nullità dell'atto di citazione può dunque ravvisarsi e quindi va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
La condizione di procedibilità è inoltre stata assolta, essendo stata invitata la convenuta a partecipare alla negoziazione assistita.
2. Delle scritture private.
Ciascuna delle parti ha prodotto in giudizio, a sostegno delle proprie ragioni, una scrittura privata: gli attori hanno depositato, al documento n.1 la scrittura del 24.7.2018, sottoscritta da Parte_4
Parte_1 ("per sé e per i propri figli"), la convenuta ha depositato, al documento n. 1, la e
“dichiarazione” firmata da Persona_3 CP_4 e Parte_4 del 21.6.1997.
Va anzitutto premesso che nessuna delle parti ha efficacemente contestato la scrittura ex adverso prodotta.
Parte convenuta in comparsa non ha disconosciuto la propria sottoscrizione nella scrittura del
24.7.2018, mentre parte attrice ha formalmente contestatolo scritto del 21.6.1997 solo in prima memoria istruttoria e non nella prima difesa utile, vale a dire nelle note di udienza del 13.1.2023.
I due documenti, quindi, hanno valore di prova scritta e possono essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'istruttoria.
Con la scrittura privata del 24.07.18 è stato pattuito che "a seguito del preliminare sottoscritto in data
...la sig. Controparte_2 si odierna tra la sig. Controparte_2 e la sig. Controparte_3
impegna a corrispondere (alla cognata) alla firma dell'atto di vendita degli Parte_1
,
immobili, il corrispettivo della quota complessiva che sarebbe spettata a lei e ai suoi figli, al netto di tutte le spese finora sostenute a qualsiasi titolo che sono gravate sugli immobili descritti e quelle che si sosterranno fino alla data di stipula dell'atto notarile di vendita, di quelle tecniche e di usucapione, spese da ripartirsi per metà ciascuna".
Parte attrice, quindi, alla luce del preliminare sottoscritto sempre in data 24.7.18 e della successiva vendita al prezzo di 47.000 euro, chiede la corresponsione della quota promessa.
Parte convenuta nega di dover corrispondere alcunché alla luce del documento del 21.6.1997, con cui Persona_3 ha dichiarato "per sé e per i suoi eredi che non ha più nulla da pretendere della restante proprietà di eredità derivante dal padre e quella della madre. IN quanto avendo ricevuto in proprietà le quote della sorella CP_4 a titolo gratuito."Controparte_2 e della madre
Al fin di comprendere quale delle due domande possa essere accolta deve anzitutto chiarirsi la natura delle due scritture private.
CP_2La scrittura del 24.7.2018 ha la natura di transazione e l'impegno della sig.ra configura una chiara e inequivocabile promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., un negozio giuridico che dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Sarebbe dunque spettato alla convenuta l'onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare l'inesistenza, la nullità o l'estinzione del diritto di credito degli attori.
La difesa della convenuta si è invece prevalentemente imperniata su una dichiarazione asseritamente sottoscritta dal de cuius degli attori, in data 21.06.1997, con la quale egli avrebbePersona_3 rinunciato a ogni pretesa sull'eredità paterna e materna.
Tale linea difensiva è destituita di ogni fondamento giuridico. Come argomentato dalla difesa attorea, tale documento è nullo per una pluralità di vizi insanabili.
In primo luogo, esso si pone in contrasto con il divieto di patti successori sancito dall'art. 458 c.c., in quanto pretenderebbe di disporre di diritti derivanti dalla successione della madre, all'epoca ancora in vita.
Questa ragione, di per sé assorbente, è sufficiente a privare l'atto di qualsiasi valore.
Si rileva anche la nullità per difetto della forma solenne prescritta a pena di nullità dall'art. 519 c.c. per la rinuncia all'eredità (atto notarile o dichiarazione al cancelliere), nonché per la violazione del principio di unicità e non parzialità della rinuncia stessa (art. 520 c.c.). Tale documento, pertanto, non può in alcun modo essere utilizzato per paralizzare la pretesa attorea.
La giurisprudenza citata dalla convenuta non vale a concludere diversamente.
La decisione della Corte di Cassazione citata ha ribadito che, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi;
4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 1683 del 16/02/1995).
Ulteriormente, questa Corte ha chiarito che, in tema di patti successori, l'atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere l'id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 18198 del 02/09/2020).
La Corte ha quindi ritenuto che l'assunzione tra fratelli dell'obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non violi il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24291
del 27/11/2015).
Diverso è però il caso di specie, nel quale il vincolo giuridico ha avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta e il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi.
La dichiarazione in atti non può quindi avere alcun valore ai fini dell'avversa domanda.
3. Della determinazione del quantum debeatur
Accertata l'esistenza del diritto di credito, occorre determinarne l'esatto ammontare.
Il punto di partenza è il prezzo di vendita dell'immobile. Sebbene il preliminare indicasse la cifra di € 47.000,00, la stessa convenuta ha prodotto documentazione notarile attestante che il prezzo finale e complessivo, comprensivo della caparra, si
è attestato a € 41.000,00 (non c'è peraltro prova del pagamento della caparra di 6.000 euro). Tale importo, in quanto risultante dall'atto pubblico di compravendita, deve essere posto a base del calcolo.
Essendo le quote di CP_2 e del defunto Per_3 paritetiche, agli attori spetta il 50% di tale importo, ovvero € 20.500,00.
Da tale somma devono essere detratte le spese, da ripartirsi "per metà ciascuna" secondo l'accordo.
La convenuta ha documentato spese generali per € 9.394,82 e spese legali per l'usucapione per €
23.345,92.
Quanto alle prime possono riconoscersi le seguenti spese: bonifico al geom. Per_1 del 17.11.20 di euro 2.049,00; dazione di 500 euro al geom. Per_1 quale fondo spese;
spese di registro 4.590,75, 518 euro CU e 27 euro marca da bollo.
Le spese ulteriori non sono state documentate. Quanto ai pagamenti per utenze o sanzioni amministrative non vi è prova che il pagamento sia sato effettuato dalla convenuta, essendo riportato il nome della madre (Sig.ra CP_4
Le spese legali non possono essere poste a carico degli attori nella loro interezza. L'accordo tra la convenuta e il suo legale, stipulato peraltro prima della scrittura privata con gli attori non è a loro opponibile se non nei limiti della congruità e della necessità della spesa. Appare invero manifestamente sproporzionato un compenso di tale entità per un procedimento di usucapione svoltosi senza alcuna opposizione. Si ritiene pertanto equo, sulla base dei parametri ministeriali (D.M.
55/2014) per una causa di valore analogo e di complessità minima, liquidare la spesa legale "congrua" da porre a base della divisione in € 3.000,00. Vi è perlatro in atti la prova del pagamento a titolo di fondo spese di 2.400 euro a mezzo di assegno in favore dell'avv. Pinto, mentre di ulteriori spese non vi è prova.
Il totale delle spese ammissibili è dunque € 7.684,75 + € 3.000,00 = € 10.684,75. La metà a carico degli attori è pari a € 5.342,375.
Di conseguenza, l'importo netto dovuto agli attori è pari a:
€ 20.500,00 (50% del ricavato) - € 5.342,375 (50% delle spese) = € 15.157,625
4. Della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La domanda attorea di condanna della convenuta per lite temeraria è fondata. La condotta processuale della convenuta, consistita nell'opporre una resistenza pretestuosa basata su un documento palesemente nullo e nel fornire indicazioni inizialmente inesatte sul prezzo di vendita, integra i presupposti della mala fede processuale. Tale comportamento ha costretto gli attori ad affrontare un giudizio che poteva essere evitato con il semplice adempimento di un'obbligazione chiara e precisa, causando loro un pregiudizio che va oltre la mera spesa legale. Si ritiene equo liquidare tale danno in
€ 2.500,00.
5. Delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCOGLIE la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto,
CONDANNA la signora Controparte_2 al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della somma di €15.157,625, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2. CONDANNA la signora Controparte_2 ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, dell'ulteriore somma di € 2.500,00.
3. CONDANNA la signora Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 237,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. RIGETTA ogni altra domanda.
Così deciso in Treviso, in data 17 giugno 2025.
Il Giudice
Marina Righi