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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (P. I.V.A. e C.F.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Francavilla al Mare (CH), Viale Nettuno n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Renzo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE E (C.F e P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC
dell'Avv. Alessandro Lanzi, che la rappresenta e difende Email_1 come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per l'attrice: Accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa:
1. la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza del predetto decreto ingiuntivo n. 438/2024 del 29/10/2024 RG n. 1204/2024, non disporre la provvisoria esecutività dello stesso e disporne la revoca per le ragioni esposte e/o comunque dichiarare non dovute le somme richieste ex artt. 1375 e 1460 c.c.; 2. l'illegittima maggiorazione dei prezzi delle forniture di cui alle fatture rimaste non Parte saldate dalla in quanto non corrispondenti ai contratti sottoscritti tra le parti (cfr. doc. 4) ed l'avvenuto pagamento parziale della somma di € 38.479,70= a favore dell'opposta in data 18.12.2024 (cfr. doc, 1, 2, 3,);
3. non dovuta all'opposta la somma di € 1.080 richiesta a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2002 per ciascuna fattura azionata;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato. Per la convenuta: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto limitatamente per l'importo di euro 49.644,98. In via principale: - Parte rigettare l'Opposizione dell' perché infondata in fatto e diritto, in ogni caso Parte revocare il Decreto in ragione del pagamento parziale effettuato dall' solo dopo Parte la notifica del Decreto e, per l'effetto, condannare l' al pagamento di euro 49.644,98, oltre interessi maturandi e maturandi sino al saldo. In ogni caso: - Parte condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, anche della fase monitoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.10.2024, quale mandataria Controparte_1 Contro all'incasso di ha chiesto ingiungersi alla Parte_1 il pagamento della somma di € 57.972,94, per sorte capitale e
[...] risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/2002, oltre interessi e spese della fase monitoria, lamentando il mancato pagamento integrale di diverse fatture.
Parte Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla la quale ha eccepito il mancato
Parte rispetto da parte della dei prezzi dei medicinali di cui ai contratti di fornitura sottoscritti. Ha dedotto che i contratti citati riportavano un costo di fornitura del medicinale
Parte ESMERON diverso rispetto a quello fatturato dalla e di cui al D.I. opposto, per un totale di € 18.233,24=, somma che pertant n deve esser riconosciuta.
Parte L'ufficio servizi economici e logistici della infatti, con note del 30.01.2024, 09.02.2024, 24.05.2024, 05.08.2024, 02. 24 e con resoconto dettagliato del 25.11.2024 (cfr.doc. 5) comunicava che alcune fatture per le quali era richiesto il pagamento risultavano bloccate in contabilità a causa dell'incongruenza prezzo ordine/fattura e come altre invece fossero state oggetto di emissione di apposite note di credito proprio da parte dell'opposta la quale aveva riconosciuto di sua iniziativa l'errore di fatturazione, errore però ripresentatosi nei documenti contabili per cui è causa. In particolare risultano evidenti maggiorazioni sui seguenti medicinali inseriti in fatture: - cod. areas 49313 ESMERON*EV 10FL 50MG/5ML - ordinato a 6,36182 € sc. 83,8471 % e fatturato a 4,24 € (prezzo unitario); - cod. areas 179855 ESMERON*EV 10FL 10ML 10MG/ML - ordinato a 17,45 € sc. 88,252
Parte
% e fatturato a 8,725 € (prezzo unitario)… Nella sostanza la società si sarebbe dovuta attenere per i medicinali agli ordinativi e contr iaramente CP_3 rappresentati dalla , anche nei contenuti limitativi dei prezzi delle forniture, Pt_4 ciò in ragione del p di buona fede art. 1375 c.c. e per il fatto che trattasi di ente pubblico il quale ha stringenti parametri di riferimento in merito alla gestione delle commesse e dell'entità dei materiali sanitari giornalmente utilizzati. Ha, altresì, eccepito di aver onorato alcune delle fatture richieste per l'importo di euro 38.479,70 e contestato la debenza del risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/2002 per tutte le fatture. Si è costituita la deducendo che, con riferimento alla asserita CP_1 Parte erronea fatturazione, la Parte Parte_
- con richiesta del 2 febbraio 2024, l' chiedeva a l'emissione di una nota di credito per euro 7.066,39 per la fattura n. 2024000010002831 del 16 gennaio 2023; Parte Parte_
- con richiesta del 24 maggio 2024, l' chiedeva a l'emissione di una nota di credito per euro 706,34 per la fattura n. 2024000010009456 del 22 febbraio 2024; Parte Parte_
- con richiesta del 5 agosto 2024, l' chiedeva a l'emissione di una nota di credito per euro 367,13 per la fattura n. 2024000010008239 del 15 febbraio 2024; e dunque sarebbero state richieste delle note di credito per il minor importo di euro 8.139,86 rispetto a quello di € 18.233,24. Tuttavia, la richiesta di nota di credito del 2 febbraio 2024 riguarda la fattura n. 2024000010002831 del 16 gennaio 2023 che non è stata azionata in via monitoria da e, pertanto, l'importo complessivo delle note di CP_1 Parte credito richieste dall' ammonterebbe semmai a euro 1.073,47. Parte Con riferimento all'asserito pagamento di € 38.479,70 ha dedotto che l' ha depositato:
- un mandato di pagamento del 30 settembre 2024 (cfr. doc. 1 avv.) per l'importo di euro 22.724,28; e
- due volte lo stesso mandato di pagamento del 18 dicembre 2024, per l'importo di euro 7.877,71 (il “Saldo Parziale”; cfr. docc. 2 e 3 avv.). Per quanto riguarda il mandato di pagamento del 18 dicembre 2024, che la controparte avrebbe duplicato a preteso fondamento della propria eccezione di Parte_ pagamento, ha ricevuto l'importo di euro 7.877,71 solo diversi mesi dopo l'emissione del Decreto. Per quanto attiene, invece al mandato di pagamento del 30 settembre 2024, esso è relativo a: - fatture non azionate in sede monitoria, ossia le fatture nn. 2024000010030468, 2024000010025706 e 2024000010030471 per euro 8.796,19; e
- fatture per cui aveva già dato atto del pagamento parziale, ossia CP_1 le fatture nn. 2024000010030888, 2024000010030890, 2024000010030891, 2024000010030892, 2024000010030893, per euro 14.727,74. Parte_ Ciò detto, e a seguito di riconciliazioni effettuate con , e in ragione de:
- la richiesta di emissione di note di credito;
e
- il Saldo Parziale, avvenuto a seguito dell'emissione del Decreto, , CP_1 Parte_ quale mandataria di , ha ridotto il credito a euro 49.644,98 (“Credito residuo”), comprensivo dell'importo di euro 1.080,00 dovuto a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002. Ha, infine, insistito per la debenza della somma di euro 1.080,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022. Ciò detto, si osserva quanto segue. Parte La prima eccezione della è fondata, ma solo in parte e, precisamente, per la somma di € 1.073,77. Parte_ Come evidenziato dalla opposta, le note di credito emesse dalla ammontano ad € 1.073,77 mentre la nota di credito di € 7.066,39 attiene alla fattura n. 2024000010002831, non oggetto di ingiunzione. Ne discende che per le fatture n. 2024000010009456 del 22/02/2024 e n. 2024000010008239 del 15/02/2024 non sarà dovuta la somma di € 40,00 per ciascuna fattura, come appresso si dirà. Analogamente, risulta corretta quanto dedotto dall'opposta relativamente al mandato di pagamento, del 30 settembre 2024 che attiene a somme già stornate e fatture non azionate. Quindi, in conclusione il credito va rideterminato, per sorte capitale, in € 47.491,21 ed € 1.000,00 per indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, dovendosi non considerare le due fatture per le quali vi è stata la nota di credito (fatture n. 2024000010009456 del 22/02/2024 e n. 2024000010008239 del 15/02/2024). Difatti, tale indennizzo risulta dovuto per ciascuna fattura, come statuito dalla giurisprudenza comunitaria (si vedano le sentenze indicate dalla opposta) che ha effettivamente riconosciuto sia la somma di € 40,00 per ciascuna fattura, sia gli interessi di mora. Quindi, in conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 48.491,21 comprensivo dell'importo di euro 1.000,00 dovuto a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002. Le spese di lite possono compensarsi per la misura del 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 438/2024 del 29/10/2024 RG n. 1204/2024 emesso in data 29.102.024 dal Tribunale di Chieti;
2) Condanna (P. I.V.A. e Parte_1
C.F.: ) al pagamento, in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(C.F e P. I.V.A.: 12870770158), della somma di € 48.491,21 comprensivo dell'importo di euro 1.000,00 dovuto a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002; 3) Condanna (P. I.V.A. e Parte_1
C.F.: ) alla rifusione dell'80% delle spese e dei compensi come P.IVA_1 liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, in favore della CP_1
(C.F e P. I.V.A.: );
[...] P.IVA_3
4) Condanna (P. I.V.A. e Parte_1
C.F.: ) alla rifusione dell'80% delle spese di lite del presente P.IVA_1 giudizio in favore della (C.F e P. I.V.A.: ) Controparte_1 P.IVA_3 che liquida in € 3.047,20 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge. Chieti 24.7.2025. Il G.U. Dott. Francesco Turco
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (P. I.V.A. e C.F.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Francavilla al Mare (CH), Viale Nettuno n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Renzo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE E (C.F e P. I.V.A.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC
dell'Avv. Alessandro Lanzi, che la rappresenta e difende Email_1 come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per l'attrice: Accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa:
1. la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza del predetto decreto ingiuntivo n. 438/2024 del 29/10/2024 RG n. 1204/2024, non disporre la provvisoria esecutività dello stesso e disporne la revoca per le ragioni esposte e/o comunque dichiarare non dovute le somme richieste ex artt. 1375 e 1460 c.c.; 2. l'illegittima maggiorazione dei prezzi delle forniture di cui alle fatture rimaste non Parte saldate dalla in quanto non corrispondenti ai contratti sottoscritti tra le parti (cfr. doc. 4) ed l'avvenuto pagamento parziale della somma di € 38.479,70= a favore dell'opposta in data 18.12.2024 (cfr. doc, 1, 2, 3,);
3. non dovuta all'opposta la somma di € 1.080 richiesta a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2002 per ciascuna fattura azionata;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato. Per la convenuta: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto limitatamente per l'importo di euro 49.644,98. In via principale: - Parte rigettare l'Opposizione dell' perché infondata in fatto e diritto, in ogni caso Parte revocare il Decreto in ragione del pagamento parziale effettuato dall' solo dopo Parte la notifica del Decreto e, per l'effetto, condannare l' al pagamento di euro 49.644,98, oltre interessi maturandi e maturandi sino al saldo. In ogni caso: - Parte condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, anche della fase monitoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.10.2024, quale mandataria Controparte_1 Contro all'incasso di ha chiesto ingiungersi alla Parte_1 il pagamento della somma di € 57.972,94, per sorte capitale e
[...] risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/2002, oltre interessi e spese della fase monitoria, lamentando il mancato pagamento integrale di diverse fatture.
Parte Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla la quale ha eccepito il mancato
Parte rispetto da parte della dei prezzi dei medicinali di cui ai contratti di fornitura sottoscritti. Ha dedotto che i contratti citati riportavano un costo di fornitura del medicinale
Parte ESMERON diverso rispetto a quello fatturato dalla e di cui al D.I. opposto, per un totale di € 18.233,24=, somma che pertant n deve esser riconosciuta.
Parte L'ufficio servizi economici e logistici della infatti, con note del 30.01.2024, 09.02.2024, 24.05.2024, 05.08.2024, 02. 24 e con resoconto dettagliato del 25.11.2024 (cfr.doc. 5) comunicava che alcune fatture per le quali era richiesto il pagamento risultavano bloccate in contabilità a causa dell'incongruenza prezzo ordine/fattura e come altre invece fossero state oggetto di emissione di apposite note di credito proprio da parte dell'opposta la quale aveva riconosciuto di sua iniziativa l'errore di fatturazione, errore però ripresentatosi nei documenti contabili per cui è causa. In particolare risultano evidenti maggiorazioni sui seguenti medicinali inseriti in fatture: - cod. areas 49313 ESMERON*EV 10FL 50MG/5ML - ordinato a 6,36182 € sc. 83,8471 % e fatturato a 4,24 € (prezzo unitario); - cod. areas 179855 ESMERON*EV 10FL 10ML 10MG/ML - ordinato a 17,45 € sc. 88,252
Parte
% e fatturato a 8,725 € (prezzo unitario)… Nella sostanza la società si sarebbe dovuta attenere per i medicinali agli ordinativi e contr iaramente CP_3 rappresentati dalla , anche nei contenuti limitativi dei prezzi delle forniture, Pt_4 ciò in ragione del p di buona fede art. 1375 c.c. e per il fatto che trattasi di ente pubblico il quale ha stringenti parametri di riferimento in merito alla gestione delle commesse e dell'entità dei materiali sanitari giornalmente utilizzati. Ha, altresì, eccepito di aver onorato alcune delle fatture richieste per l'importo di euro 38.479,70 e contestato la debenza del risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231/2002 per tutte le fatture. Si è costituita la deducendo che, con riferimento alla asserita CP_1 Parte erronea fatturazione, la Parte Parte_
- con richiesta del 2 febbraio 2024, l' chiedeva a l'emissione di una nota di credito per euro 7.066,39 per la fattura n. 2024000010002831 del 16 gennaio 2023; Parte Parte_
- con richiesta del 24 maggio 2024, l' chiedeva a l'emissione di una nota di credito per euro 706,34 per la fattura n. 2024000010009456 del 22 febbraio 2024; Parte Parte_
- con richiesta del 5 agosto 2024, l' chiedeva a l'emissione di una nota di credito per euro 367,13 per la fattura n. 2024000010008239 del 15 febbraio 2024; e dunque sarebbero state richieste delle note di credito per il minor importo di euro 8.139,86 rispetto a quello di € 18.233,24. Tuttavia, la richiesta di nota di credito del 2 febbraio 2024 riguarda la fattura n. 2024000010002831 del 16 gennaio 2023 che non è stata azionata in via monitoria da e, pertanto, l'importo complessivo delle note di CP_1 Parte credito richieste dall' ammonterebbe semmai a euro 1.073,47. Parte Con riferimento all'asserito pagamento di € 38.479,70 ha dedotto che l' ha depositato:
- un mandato di pagamento del 30 settembre 2024 (cfr. doc. 1 avv.) per l'importo di euro 22.724,28; e
- due volte lo stesso mandato di pagamento del 18 dicembre 2024, per l'importo di euro 7.877,71 (il “Saldo Parziale”; cfr. docc. 2 e 3 avv.). Per quanto riguarda il mandato di pagamento del 18 dicembre 2024, che la controparte avrebbe duplicato a preteso fondamento della propria eccezione di Parte_ pagamento, ha ricevuto l'importo di euro 7.877,71 solo diversi mesi dopo l'emissione del Decreto. Per quanto attiene, invece al mandato di pagamento del 30 settembre 2024, esso è relativo a: - fatture non azionate in sede monitoria, ossia le fatture nn. 2024000010030468, 2024000010025706 e 2024000010030471 per euro 8.796,19; e
- fatture per cui aveva già dato atto del pagamento parziale, ossia CP_1 le fatture nn. 2024000010030888, 2024000010030890, 2024000010030891, 2024000010030892, 2024000010030893, per euro 14.727,74. Parte_ Ciò detto, e a seguito di riconciliazioni effettuate con , e in ragione de:
- la richiesta di emissione di note di credito;
e
- il Saldo Parziale, avvenuto a seguito dell'emissione del Decreto, , CP_1 Parte_ quale mandataria di , ha ridotto il credito a euro 49.644,98 (“Credito residuo”), comprensivo dell'importo di euro 1.080,00 dovuto a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002. Ha, infine, insistito per la debenza della somma di euro 1.080,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022. Ciò detto, si osserva quanto segue. Parte La prima eccezione della è fondata, ma solo in parte e, precisamente, per la somma di € 1.073,77. Parte_ Come evidenziato dalla opposta, le note di credito emesse dalla ammontano ad € 1.073,77 mentre la nota di credito di € 7.066,39 attiene alla fattura n. 2024000010002831, non oggetto di ingiunzione. Ne discende che per le fatture n. 2024000010009456 del 22/02/2024 e n. 2024000010008239 del 15/02/2024 non sarà dovuta la somma di € 40,00 per ciascuna fattura, come appresso si dirà. Analogamente, risulta corretta quanto dedotto dall'opposta relativamente al mandato di pagamento, del 30 settembre 2024 che attiene a somme già stornate e fatture non azionate. Quindi, in conclusione il credito va rideterminato, per sorte capitale, in € 47.491,21 ed € 1.000,00 per indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, dovendosi non considerare le due fatture per le quali vi è stata la nota di credito (fatture n. 2024000010009456 del 22/02/2024 e n. 2024000010008239 del 15/02/2024). Difatti, tale indennizzo risulta dovuto per ciascuna fattura, come statuito dalla giurisprudenza comunitaria (si vedano le sentenze indicate dalla opposta) che ha effettivamente riconosciuto sia la somma di € 40,00 per ciascuna fattura, sia gli interessi di mora. Quindi, in conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 48.491,21 comprensivo dell'importo di euro 1.000,00 dovuto a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002. Le spese di lite possono compensarsi per la misura del 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 438/2024 del 29/10/2024 RG n. 1204/2024 emesso in data 29.102.024 dal Tribunale di Chieti;
2) Condanna (P. I.V.A. e Parte_1
C.F.: ) al pagamento, in favore della P.IVA_1 Controparte_1
(C.F e P. I.V.A.: 12870770158), della somma di € 48.491,21 comprensivo dell'importo di euro 1.000,00 dovuto a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.Lgs. 231 del 2022, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002; 3) Condanna (P. I.V.A. e Parte_1
C.F.: ) alla rifusione dell'80% delle spese e dei compensi come P.IVA_1 liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, in favore della CP_1
(C.F e P. I.V.A.: );
[...] P.IVA_3
4) Condanna (P. I.V.A. e Parte_1
C.F.: ) alla rifusione dell'80% delle spese di lite del presente P.IVA_1 giudizio in favore della (C.F e P. I.V.A.: ) Controparte_1 P.IVA_3 che liquida in € 3.047,20 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge. Chieti 24.7.2025. Il G.U. Dott. Francesco Turco