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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa. Mariangela Fuina Consigliere;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al n. 1306 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto, unitamente e disgiuntamente dagli gli avvocati Giacobone Ettore Alessio e
TR NZ
APPELLANTE in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Contro
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Conti Controparte_1 C.F._2
GI CA
APPELLATA in riassunzione ex art. 392 c.p.c. E Contro
corrente in Milano, in persona del suo procuratore speciale, Controparte_2
P.iva , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti P.IVA_1
FI NG e RI PP
APPELLATA in riassunzione,
E Contro
, c.f. con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Milano alla via G. Garibaldi, 86,
APPELLATA in riassunzione CONTUMACE
E contro e , quali eredi di , Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI
E contro c.f. contumace nei precedenti gradi giudizio, Controparte_6 C.F._3 residente in [...].
APPELLATO in riassunzione CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 222/2011 depositata in data 10 marzo 2011 dal Tribunale di
Vasto, parzialmente riformata con sentenza n. 2375/2017 emessa dalla Corte di Appello di
L'Aquila il 05 dicembre 2017 e pubblicata il 19 dicembre 2017, cassata con rinvio con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 23456/2023 pubblicata il 01 agosto 2023.
All'udienza tenutasi in data 08 luglio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate pag. 2/23 telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti termine per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 cpc, rispettivamente, di sessanta e venti giorni.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 222/2011 depositata il 10.03.2011 il Tribunale di Vasto decideva sulla domanda avanzata da nei confronti di al fine di ottenere, Controparte_1 Parte_1
nella premessa di avere accettato con beneficio di inventario l'eredità della madre Persona_2
, la dichiarazione di inefficacia:
[...]
• della procura a vendere rilasciata dalla propria dante causa alla madre di costei,
[...]
, per intervenuta revoca;
CP_7
• degli atti di vendita a stipulati dalla procuratrice il Parte_1 CP_7
20/9/2001 ed il 31/10/2001, aventi ad oggetto rispettivamente la nuda proprietà dell'appartamento in Vasto, alla Via Dalmazia e dell'intera proprietà dell'appartamento sito in Vasto via Santa LU, di cui la vendeva in proprio l'usufrutto e quale CP_7 procuratrice della figlia , la nuda proprietà. Persona_2
Conseguentemente chiedeva l'accertamento della nuda proprietà in parti eguali ex art. 581
c.c. con (altro erede) dell'appartamento di Via Dalmazia e l'accertamento Controparte_8
della intera proprietà in favore di essa attrice dell'appartamento in Vasto, alla Via Santa LU, con la conseguente condanna del convenuto, , al rilascio dei detti immobili, con Parte_1
vittoria di spese di lite.
1.1. A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
- che in data 4/9/1993 per atto autenticato a firma del Notaio di Vasto la propria dante Per_3 causa, , aveva conferito a (o ), madre della Persona_2 Controparte_7 CP_7
conferente e titolare del diritto di usufrutto sugli immobili siti in Vasto, alla Via Dalmazia e Via
Santa LU, una procura speciale a vendere in unico contesto la nuda proprietà dei sopra detti immobili;
pag. 3/23 - che successivamente veniva disposta nel 1996 dalla predetta la revoca Persona_2 della procura a vendere con comunicazione inviata ai distretti notarili ritenuti competenti per territorio ed alla procuratrice stessa a mezzo raccomandata;
- che nonostante l'intervenuta revoca la procuratrice aveva ceduto, con atti separati, la nuda proprietà di entrambi gli immobili in favore del convenuto , l'uno, quello di Via Parte_1
Dalmazia, con atto del 20.09.2001 a firma del Notaio , l'altro, sito in Via Persona_1
Santa LU, con atto del 31.10.2001 a firma del Notaio e trascritto il successivo Per_4
23/11/2001;
- che la nuda proprietà di tale ultimo immobile aveva formato oggetto di un precedente atto di donazione del 20.10.2001 di in favore della parte attrice che era stato Persona_2
trascritto in data 27.10.2001, quindi in epoca antecedente alla vendita così peraltro facendo venir meno l'efficacia della procura, comunque già revocata in precedenza;
- che per effetto della revoca della procura a vendere gli atti di cessione degli immobili erano da ritenere inefficaci nei confronti della conferente e dante causa della parte attrice e, quindi,
l'immobile di Via Dalmazia andava a formare oggetto della comunione ereditaria unitamente al coerede , mentre quello di Via Santa LU, era da ritenere in ogni caso di Controparte_8
proprietà esclusiva di , in quanto oggetto della predetta donazione Controparte_1
regolarmente e precedentemente trascritta.
Per tali motivi agiva in giudizio per richiedere, previo accertamento della inefficacia ed inopponibilità alla stessa parte attrice degli atti di vendita in favore di , la condanna Parte_1
di quest'ultimo al rilascio degli immobili detenuti senza titolo.
1.2 In sede di costituzione, in via preliminare chiedeva di chiamare in causa a Parte_1 titolo di manleva il notaio rogante l'atto di vendita dell'immobile di Via Dalmazia, Dott.
[...]
per omessa verifica della validità ed efficacia della procura, la cui revoca era Persona_1
stata comunicata ai Distretti notarili competenti territorialmente, il quale, a sua volta, chiamava in garanzia le proprie compagnie di assicurazione, e . CP_2 CP_3 CP_3
Contestava in ogni caso la domanda nel merito, assumendo che la revoca della procura, oltre che inefficace perchè priva di giusta causa, trattandosi nella fattispecie di una procura pag. 4/23 irrevocabile, era stata in ogni caso limitata alla sola vendita dell'immobile di Via Santa LU per effetto della donazione.
Pt_ Per l'eventuale ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree, il esperiva domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice e di , nella loro qualità di Controparte_6
coeredi della procuratrice , diretta ad ottenere la restituzione del prezzo pagato per CP_7
l'acquisto degli immobili, le relative spese sostenute ed il risarcimento del danno subito ad opera della condotta colpevole della loro de cuius , la quale aveva speso i poteri CP_7
rappresentativi pur essendo consapevole del fatto che erano venuti meno per effetto della revoca;
esperiva altresì domanda riconvenzionale risarcitoria anche nei confronti del Notaio,
, in relazione alla compravendita del bene di Via Dalmazia in quanto Persona_1
ritenuto responsabile dell'omessa verifica dei poteri rappresentativi in capo alla mandataria.
1.3 Si costituiva il notaio , chiedendo il rigetto dellla doomanda nei suoi Persona_1
confronti rilevando la mancanza di ogni sua responsabilità nei fatti narrati. Chiedeva comunque la chiamata in causa in manleva delle proprie assicurazioni Controparte_2
e of .
[...] CP_3 CP_3
1.4 Si costituivano le compagnie di assicurazione chiamate in causa dal Notaio, Per_1
e eccependo, in via preliminare, la prima, l'inoperatività della
[...] Controparte_9 CP_3
polizza per omesso pagamento del premio e, la seconda, l'inammissibilità della chiamata adducendo che trattavasi di polizza a secondo rischio;
nel merito rilevavano l'infondatezza della domanda principale per assenza di responsabilità professionale a carico del Notaio, con vittoria di spese di lite.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Vasto accoglieva parzialmente la domanda attrice dichiarando l'inefficacia del solo atto di cessione dell'immobile sito in Via Santa LU per atto del Notaio di Chieti del 31.10.2001, per l'anteriorità della trascrizione dell'atto di Per_4
donazione in favore di parte attrice, nonché per revoca implicita della procura a mezzo atto di disposizione con la donazione del bene immobile, mentre respingeva la domanda di inefficacia della procura e la conseguente domanda di inefficacia della compravendita dell'immobile di via
Dalmazia a rogito del Notaio Dott. , non essendo provata la conoscibilità a Persona_1 terzi dell'avvenuta revoca della procura (non essendo sufficiente a ciò la comunicazione al pag. 5/23 Collegio del distretto notarile di competenza) e dovendosi pertanto ritenere sussistente un legittimo affidamento dei terzi sulla validità della procura stessa.
Rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da nei confronti dei Parte_1
coeredi, , non ritenendo provata la qualità di erede di questi, e Controparte_6 CP_1
Pt_
, risultando l'affidamento del sulla bontà della procura della colpevole
[...] CP_7
per aver esonerato il notaio rogante dalle verifiche catastali, con le quali si sarebbe avveduto della esistenza di atto di previa donazione del bene;
rigettava anche l'ulteriore domanda riconvenzionale svolta nei confronti del notaio e rigettava le domande di Persona_1 manleva di quest'ultimo nei riguardi di , perché non erano stati Controparte_2 provati il pagamento del premio e la relativa copertura assicurativa, nonché nei riguardi dei of , perché si trattava di polizza a secondo rischio. CP_3 CP_3
Pt_ Il Tribunale regolava, infine, le spese di lite tra ed il Notaio , Persona_1
condannando il primo a rifonderle al secondo e condannando a rifondere Persona_1
a sua volta le spese di lite alla due compagnie di assicurazione chiamate in causa, mentre compensava integralmente le spese di lite tra la parte attrice ed il convenuto principale,
[...]
. Pt_1
3. Appello: avverso la predetta sentenza di primo grado proponeva appello sotto Parte_1
diversi profili.
• Rilevava che il primo giudice non aveva correttamente interpretato ed applicato le norme relative alla procura ritenendo che, alla luce della natura irrevocabile della procura, la revoca era da ritenere illegittima in mancanza di una giusta causa, trattandosi di un mandato in rem propriam, giacchè la mandataria era anche usufruttuaria dei medesimi immobili per i quali era stata conferita la procura a vendere la nuda proprietà;
• censurava il rigetto della domanda riconvenzionale nei confronti di CP_6
motivato sul presupposto della mancata prova della sua qualità di coerede, in
[...]
quanto la sua qualità di erede era documentata dall'accettazione con beneficio di inventario;
• censurava inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti di entrambi i coeredi sul rilievo che questi erano da ritenere responsabili ex pag. 6/23 art. 1398 c.c., poiché che la loro dante causa e la procuratrice avevano ingenerato un
Pt_ legittimo affidamento circa la validità degli atti di acquisto in capo allo stesso che, per tale motivo, era da considerare del tutto incolpevole, anche alla luce dei rapporti di stretta parentela tra mandante e mandatario;
• contestava ancora il mancato ed immotivato accoglimento della domanda afferente la restituzione del corrispettivo della compravendita ovvero la domanda di ingiustificato arricchimento dei coeredi;
• censurava poi il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del notaio, Per_1
che aveva omesso di prestare le cautele connesse alla stipula del rogito e di
[...]
adottare le verifiche presso i distretti notarili e, in generale, per l'omessa diligenza connessa alla natura della sua prestazione, poiché era stato motivato sul rilievo errato della mancata presentazione delle relative conclusioni nel libello introduttivo;
• contestava il capo della sentenza relativo alla sua condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Notaio, , poiché sarebbe stata disposta in Persona_1
assenza di una domanda specifica da parte del medesimo Notaio, oltre che in violazione del principio di causalità, riconducibile al dato di fatto che l'iniziativa della chiamata in causa era stata determinata dall'azione di parte attrice che aveva proposto una domanda di revindica risultata del tutto infondata.
Concludeva per la declaratoria di inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti della donazione dell'immobile di Via Santa LU e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, riproponeva la riconvenzionale nei riguardi di e Controparte_1 CP_6
, eredi della , per la condanna alla restituzione degli esborsi conseguenti
[...] CP_7
all'acquisto del predetto immobile, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi secondo giustizia, con compensazione delle spese di lite con il Notaio, , con vittoria Persona_1 delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
3.1 Si costituiva nel giudizio di appello contestando le ragioni del Controparte_1
proposto gravame e proponendo a sua volta appello incidentale con la quale:
• chiedeva accertarsi la validità ed efficacia della revoca della procura disposta dalla conferente, sussistendone anche una giusta causa, dovendosi altresì rilevare che la procura poteva essere spesa solo in un unico contesto, mentre erano stati stipulati due atti in tempi diversi;
pag. 7/23 • rilevava inoltre l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda di condanna a carico di al rilascio degli immobili detenuti senza titolo, che Parte_1
chiedeva venisse in appello accolta;
• affermava l'ingiustizia della compensazione integrale delle spese di lite nei confronti di
, essendo essa risultata vittoriosa, sia pure parzialmente e chiedendo Parte_1
quindi la riforma anche della declaratoria in ordine alle spese di lite.
3.2. Si costituiva il Notaio , il quale ribadiva la correttezza della decisione Persona_1 adottata dal primo giudice in ordine alla inesistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità a suo carico per avere compiuto diligentemente l'incarico professionale conferito, alla luce della regolarità della procura speciale presentatagli che non era stata revocata nelle dovute forme e con la dovuta pubblicità. Proponeva, altresì, appello incidentale in relazione al capo della sentenza che aveva ritenuto l'insussistenza della copertura assicurativa con
[...]
nonostante avesse dimostrato l'avvenuto pagamento del premio con la relativa CP_2 copertura assicurativa per il periodo in cui era stato stipulato l'atto contestato ed effettuata la denuncia del sinistro;
con il gravame incidentale contestava il capo della sentenza che lo aveva condannato alle spese di lite nei confronti delle compagnie assicuratrici, rilevando che la chiamata in garanzia di era stata esercitata proprio come garanzia assunta a Controparte_3
secondo rischio ed in tal senso aveva rassegnato le proprie conclusioni. Concludeva, quindi, previa conferma della sentenza impugnata in ordine alla mancanza di ogni responsabilità professionale, per la richiesta di condanna di alle spese dei due gradi di Controparte_1 giudizio ed in subordine per il rigetto dell'appello principale con la condanna di Parte_1 alle spese di entrambi i gradi, chiedendo da ultimo, in accoglimento del gravame incidentale, di dichiarare la validità della chiamata in causa delle compagnie assicurative con la loro condanna alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ovvero, in subordine, disponendone la compensazione.
3.3 Si costituiva deducendo la correttezza della sentenza impugnata nel Controparte_2
capo in cui aveva ritenuto l'insussistenza di responsabilità del notaio chiamante in causa e, in ogni caso, l'inoperatività della garanzia assicurativa per la mancata dimostrazione del pagamento del premio.
Concludeva, quindi, per la conferma della sentenza impugnata quantomeno in merito al rigetto della domanda di manleva, con vittoria di spese di lite.
pag. 8/23 3.4 Si costituiva, infine, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, Controparte_3 ribadendo che la polizza richiamata garantiva il Notaio, dott. , solo a Persona_1
secondo rischio, avendo inoltre come franchigia assoluta il massimale della prima polizza assicurativa con che era da ritenere valida e pienamente operativa, ed Controparte_2
un'ulteriore franchigia, alternativa a quella del secondo rischio, di euro 42.000,00 applicabile al primo rischio. Nel merito, ribadiva la mancanza di responsabilità professionale a carico del notaio, dott. , e concludeva per il rigetto dell'appello principale con vittoria Persona_1
delle spese di lite ovvero, in subordine, nell'ipotesi di condanna del notaio, per la liquidazione dell'indennizzo dovuto nei limiti del contratto.
3.5 L'appellato non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_6
contumacia.
4. Sentenza di appello n. 2375/2017. La Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n.
2375/2017, pubblicata il 19 dicembre 2017, rigettava l'appello principale proposto da
[...]
e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale svolto da , Pt_1 Controparte_1
condannava al rilascio in favore di dell'immobile sito in Parte_1 Controparte_1
Vasto, in via Santa LU, n. 49.
Inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale presentato dal Notaio, dott. Per_1
riformava integralmente il capo della sentenza che lo condannava al pagamento
[...]
delle spese di lite in favore di e di , addossando le Controparte_2 Controparte_3
relative spese in capo a . Controparte_1
Condannava al pagamento nella misura del 50% delle spese di lite nei confronti di Parte_1
sia del primo che del secondo grado, dichiarando compensato tra le Controparte_1 stesse parti il residuo 50%.
Condannava infine al pagamento delle spese di lite di primo e secondo Controparte_1
grado nei confronti del Notaio, , di e di Persona_1 Controparte_2 [...]
, rigettando per le residue parti gli appelli, principale ed incidentali, con conferma CP_3
per il resto della sentenza impugnata.
4.1 In particolare, a fondamento della decisione la Corte di Appello rappresentava quanto segue.
pag. 9/23 In via preliminare, rilevava il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di primo grado con cui era stato disposto il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità professionale del Notaio, , da estendere anche alle domande di manleva Persona_1
esercitate dallo stesso Notaio e fondate sui rapporti assicurativi, oltre che in ordine alla operatività della polizza professionale che rilevava solo per la regolamentazione delle spese di lite;
- sempre in via preliminare rilevava l'inammissibilità della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di perché tardiva e, in ogni caso, la sua Controparte_8 infondatezza non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario;
Nel merito, rilevava che l'appello principale era da ritenere per un verso parzialmente inammissibile e per altro verso infondato.
4.2 In particolare l'appello era inammissibile in relazione alla censura della parte della sentenza che aveva ritenuto l'inefficacia dell'acquisto dell'immobile di via Santa LU, che era stato oggetto di procura a vendere, in quanto la statuizione sul punto appariva sorretta da due idonee motivazioni, basate sul fatto che l'antecedente donazione della proprietà in favore di del medesimo bene oggetto di successivo acquisto da parte di Controparte_1 [...]
aveva prodotto due conseguenze, entrambe decisive: la prima era costituita dalla Pt_1
revoca della procura, la seconda dalla inopponibilità alla donataria, , del Controparte_1
Pt_ successivo acquisto da parte del che era avvenuto a non domino.
L'appellante, , aveva censurato la sentenza solo in riferimento al primo profilo, Parte_1
ovvero l'inefficacia della revoca e il permanere del potere dispositivo in capo alla procuratrice, ma non anche quello relativo alla inopponibilità alla donataria del successivo atto di compravendita per anteriorità della trascrizione della donazione rispetto al suo acquisto e pertanto era passato in giudicato il relativo capo di sentenza non censurato che sosteneva la decisione sul punto, non essendo mai stata eccepita né contestata la validità della donazione.
Peraltro la donazione, quale atto dispositivo con cui la conferente della procura aveva successivamente donato il bene oggetto della procura a , costituiva a tutti Controparte_1
gli effetti una revoca espressa della procura stessa.
pag. 10/23 La suddetta procura, tra l'altro, a prescindere dalla espressioni e indicazioni contenute, non poteva ritenersi irrevocabile perché l'irrevocabilità è connessa al mandato conferito nell'interesse della stessa mandataria, interesse che al contrario non era stato dimostrato nella fattispecie oggetto di lite, non rilevando al riguardo la titolarità da parte della mandataria del diritto di usufrutto sugli immobili oggetto della procura, essendo un interesse di mera opportunità senza natura negoziale, quindi irrilevante a detto fine.
4.3 Parimenti infondato risultava il motivo di censura che investiva il capo della sentenza che aveva negato il diritto dell'appellante al rimborso del prezzo di acquisito del bene di via Santa
LU sul rilievo che era rimasta del tutto indimostrata la qualità di erede di CP_1
relativamente alla procuratrice, , la quale, avendo stipulato l'atto di vendita
[...] CP_7
del bene di via Santa LU allorquando erano cessati i relativi poteri conferiti dalla mandante a seguito della disposta revoca della procura, era da ritenere l'unica responsabile nei confronti dell'acquirente, appellante principale.
Inoltre, riteneva la Corte che nel caso in esame non era neppure invocabile la circostanza dell'affidamento incolpevole in capo a il quale, se non avesse dispensato il notaio Parte_1 rogante dall'eseguire le visure, avrebbe potuto agevolmente accertare la mancanza dei poteri rappresentativi in capo alla procuratrice, , la quale era da ritenere l'unica effettiva CP_7
responsabile per aver agito quale falsus procurator, dunque l'appellante stesso avrebbe dovuto provare la qualità di erede di nei confronti di , circostanza Controparte_1 CP_7
questa che invece non è stata affatto dimostrata. Peraltro il comportamento imprudente e Pt_ colpevole del elideva la responsabilità della per non aver pubblicizzato Persona_2
adeguatamente la revoca della procura, con fermando quale unica responsabile la e CP_7 per essa i suoi eredi (tra i quali non poteva annoverarsi la per mancanza di prova di CP_1
tale qualità di erede).
4.4 Quanto all'appello incidentale svolto da , la Corte, con la sentenza poi Controparte_1
cassata, lo riteneva infondato relativamente al rigetto della domanda di inefficacia della vendita del bene immobile di via Dalmazia, ritenendo invece, fondata la censura mossa da avverso il capo della sentenza in cui il primo giudice aveva omesso di Controparte_1 provvedere sulla domanda di rilascio dell'immobile di via Santa LU detenuto senza titolo da
, quale conseguenza della dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione in favore Parte_1
pag. 11/23 di e della sua inopponibilità a , atteso che era un dato pacifico Parte_1 Controparte_1 che l'immobile era ancora nella disponibilità materiale di in assenza di titolo Parte_1
giustificativo e, pertanto, ne doveva essere disposto il rilascio in favore di . Controparte_1
4.5 In ordine all'appello incidentale proposto da , la Corte lo accoglieva Persona_1
regolando diversamente le spese di lite in favore delle società assicuratrici chiamate in causa dal e ponendo tali spese a carico di , secondo il principio della Per_1 Controparte_1
causalità.
5. Ordinanza n.23456/2023 pubblicata il 01 agosto 2023 della Cassazione. Avverso la sentenza della Corte Territoriale proponeva ricorso per cassazione , Controparte_1
affidandosi a sei motivi:
a) con i primi 5 motivi, tutti rubricati come violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96
c.p.c., ha censurato la parte della sentenza con la Corte di appello aveva regolato le spese di lite;
b) con il sesto motivo, rubricato come violazione dell'art. 112 c.p.c., ha censurato la parte della sentenza con cui essa era stata condannata al pagamento delle spese nei confronti del Notaio, dott. . Persona_1
Si costituivano e si difendevano mediante controricorso, , e Parte_1 Controparte_9 CP_3
insistendo per il rigetto del ricorso.
a sua volta proponeva ricorso incidentale affidato a tre diversi motivi, così Parte_1
rubricati:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2909 c.c.;
con tale motivo ha censurato la parte della sentenza con cui era rigettata la domanda risarcitoria nei confronti di , quale erede di , per non essere stata Controparte_1 CP_7
dimostrata la sua qualità di erede, contestando che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente aveva provveduto a precisare tale qualità adducendo che Controparte_1
aveva accettato l'eredità della con beneficio di inventario e che a fronte di tale CP_7
deduzione non era stata sollevata da parte di alcuna contestazione, Controparte_1
pag. 12/23 ragione per cui la circostanza doveva essere ritenuta pacifica, tanto più che la stessa CP_1 nel suo atto di appello incidentale si era qualificata espressamente quale erede di;
CP_7
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2041 c.c.;
con tale secondo motivo è stata censurata la parte della sentenza che aveva rigettato la domanda di restituzione del prezzo esercitata dal ricorrente perché ritenuto colpevole di negligenza per aver dispensato il notaio dalle visure sull'immobile, in quanto detta circostanza non rileverebbe in caso di acquisto a non domino nel quale, al contrario, si imporrebbe una verifica sulla buona fede del venditore e di colui che ha incassato il prezzo della vendita;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
con tale ultimo motivo è stata rilevata l'omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, ovvero quello relativo alla posizione di erede di , figlio di Controparte_6
Pt_
rispetto al quale il aveva esteso la richiesta di risarcimento danni. Su tale aspetto il CP_7
primo giudice aveva ritenuto non provata la sua qualità di erede di , mentre la Corte di CP_7
Appello pur investita della questione a seguito di una espressa e specifica censura sul punto non aveva adottato alcuna decisione, omettendo di pronunciarsi al riguardo.
5.1. Con ordinanza n. 23456/2023 pubblicata il 01 agosto 2023, la Suprema Corte di Cassazione respingeva il ricorso principale con il rigetto di tutti i sei motivi sollevati da CP_1
e confermava la sentenza impugnata sul punto relativo alla regolamentazione delle
[...]
spese di lite.
Accoglieva il ricorso incidentale presentato da con cassazione della sentenza Parte_1
impugnata e rinvio dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione.
In relazione al ricorso incidentale la Suprema Corte ha affermato che:
- “il primo motivo è fondato perché la qualità di erede della in capo alla era CP_7 CP_1
stata riconosciuta in primo grado e sul punto non vi è stata alcuna contestazione successiva”.
- parimenti fondato risulta anche il secondo motivo sul rilievo che “la Corte d'Appello non ha esaminato la domanda del di risarcimento del danno e di restituzione del prezzo con Pt_1
riferimento alla responsabilità della che era consapevole della intervenuta revoca della CP_7
procura, mentre l'ha esaminata con riferimento alla responsabilità della mandante
pag. 13/23 , ragione per cui “la responsabilità del quanto alla compravendita Persona_2 Pt_1 dell'immobile sito alla via Santa LU, “per aver espressamente dispensato il notaio dagli accertamenti ipocatastali dovrà essere esaminata in sede di rinvio rispetto alla posizione della venditrice unitamente alla prova dell'effettivo pagamento del prezzo e dell'eventuale CP_7
ulteriore danno come evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni”.
- fondato è stato poi ritenuto anche il terzo ed ultimo motivo alla luce del fatto che, riguardo alla domanda di diretta a richiedere il risarcimento dei danni e la restituzione del Parte_1
prezzo della vendita del bene di via Santa LU nei confronti di , il giudice Controparte_6 di primo grado aveva rigettato la domanda per carenza della dimostrazione della qualità di erede della in capo a e la Corte di Appello di L' , a fronte di CP_7 Controparte_6 Pt_2
specifica censura sollevata sul punto da , aveva “del tutto ”omesso di esaminare il Parte_1
motivo di appello”, che pertanto dovrà essere trattato ed esaminato in sede di rinvio.
In accoglimento dei tre motivi del ricorso incidentale la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, con disposizione di attenersi a quanto rilevato ed anche al fine di decidere sulle spese del giudizio di cassazione.
In particolare, ha stabilito che la Corte territoriale, in sede di rinvio:
dovrà esaminare la “responsabilità del circa la vendita dell'immobile sito alla via Santa Pt_1
LU “per aver espressamente dispensato il notaio dagli accertamenti ipocatastali“ in riferimento e “rispetto alla posizione della venditrice unitamente alla prova CP_7
dell'effettivo pagamento del prezzo e dell'eventuale ulteriore danno come evidenziato dal P.G. nella sue conclusioni”;
inoltre, dovrà tenere conto delle conclusioni del P.G., riportate al punto n. 10 della sentenza, in
Pt_ ordine alla sentenza del Tribunale penale di Vasto che aveva dichiarato responsabile del reato, sia pure prescritto, di circonvenzione di incapace contro , “in ordine alla CP_7
prova dell'effettivo pagamento del prezzo da parte del e alla prova dell'eventuale danno Pt_1
anche in relazione alla giurisprudenza di legittimità che si espressa in tema di rapporto tra accertamento in sede penale del reato di circonvenzione di persona incapace e sorte del contratto stipulato dall'incapace.
pag. 14/23 Riteneva inoltre la Corte che in sede di valutazione del danno la Corte di rinvio avrebbe dovuto tener conto della nullità della vendita, rilevabile d'ufficio, in quanto atto derivante dal reato di circonvenzione di incapace.
6. Appello in riassunzione. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi all'intestata
Corte da con richiesta di accoglimento delle domande risarcitorie e restitutorie Parte_1
proposte nei precedenti gradi, nonché la dichiarazione di validità ed efficacia del contratto di vendita dell'immobile di Vasto via Santa LU ed in caso di dichiarazione di inefficacia dello stesso, accoglimento del risarcimento e restituzione prezzo, domande ribadite nel presente giudizio di appello in riassunzione sulla base delle disposizioni contenute nella sentenza di rinvio della Suprema Corte.
6.1 Si è costituita nel presente procedimento di rinvio, , con comparsa di Controparte_1
risposta nella quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di riassunzione per indeterminatezza dell'oggetto e per la novità di alcune domande non riproposte in sede rescindente, per le quali ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Nel merito ha insistito per il rigetto del gravame e delle domande ivi contenute siccome infondate, con vittoria di spese e competenze di lite, anche in relazione alla fase rescindente di legittimità.
6.2 Si è inoltre costituita, tardivamente, al fine di richiedere ed ottenere il Controparte_10
pagamento delle spese di lite relative al giudizio di legittimità nel quale, a seguito di rigetto dei motivi di ricorso proposto da , erano state confermate le statuizioni della Controparte_1
Corte di Appello in punto di spese e competenze da liquidarsi in favore della compagnia di assicurazione, terza chiamata in causa.
6.3 Nelle more del giudizio veniva documentato il decesso di e, concesso il Persona_1
termine, veniva notificato l'appello agli eredi di , che non si costituivano, Persona_1
così come le restanti parti intimate, e of . Controparte_6 CP_3 CP_3
7 Motivi della decisione.
7.1 Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in riassunzione in quanto l'appello, sia pure formulato in modo generico, contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le pag. 15/23 richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa, ritenuto che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“
(Cass. civ. Sez. Un. n. 27199/2017) e che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione”. (Cass. Civ. n.
5114/2022).
In applicazione di tali principi, considerato che dal contenuto complessivo del proposto appello in riassunzione a questa Corte sono stati forniti gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello, l'eccezione deve essere deve essere rigettata.
7.2 Deve, invece, essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione della piena validità ed efficacia del contratto di acquisto dell'immobile sito in Vasto, via Santa LU, a rogito del Notaio in quanto per un Per_4 verso è da considerare nuova e dunque vietata ex art. 345 c.p.c. non essendo stata riproposta in sede di ricorso incidentale davanti alla Corte di Cassazione e per altro verso coperta da giudicato atteso che l'odierno appellante in riassunzione non aveva impugnato il capo della sentenza di secondo grado che era stato oggetto di cassazione con rinvio che aveva dichiarato l'invalidità e l'inefficacia del contratto a rogito del notaio, Per_4
Per le medesime considerazioni, devono essere ritenute inammissibili le domande risarcitorie spiegate in via subordinata e condizionata al rigetto della superiore domanda, in quanto connesse e conseguenti ad una domanda principale inammissibile.
pag. 16/23 7.3 Passando al merito del proposto gravame in riassunzione, in aderenza al disposto della
Suprema Corte deve essere affermata e dichiarata la qualità di erede di in capo CP_7
alla appellata in riassunzione, , posto che detta qualità dedotta Controparte_1
dall'odierno appellante in riassunzione sin dal primo grado non è stata mai contestata da parte di né risulta essere stata oggetto di specifiche eccezioni, dovendosi quindi Controparte_1
ritenere che sia erede di e, dunque, soggetto legittimato Controparte_1 CP_7
passivamente in detta qualità rispetto alla domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1
confronti di ed i suoi eredi, salva ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito CP_7 della richiesta risarcitoria.
7.4 Passando al secondo motivo di ricorso per Cassazione, deve valutarsi, secondo le indicazioni della sentenza di rinvio, la domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento del Pt_ danno avanzata dal in ordine alla inefficacia della vendita dell'appartamento di Vasto di via Santa LU.
La suddetta vendita veniva posta in essere da nella consapevolezza che la CP_7
procura alla stessa rilasciata da le era stata revocata, non esseno messo in Persona_2 dubbio la comunicazione alla predetta della revoca stessa.
Pertanto la agiva quale non domino, vendendo il bene immobile a . CP_7 Parte_1
Pt_ Tale comportamento, malgrado la responsabilità del che unitamente alla stessa venditrice aveva dispensato il notaio dalle verifiche catastali, non venga meno per il comportamento dell'acquirente negligente, tuttavia fonda comunque la astratta responsabilità della venditrice priva di titolarità per l'inefficacia della vendita, con conseguente obbligo teorico alla restituzione del prezzo ed al risarcimento danni che ne fossero derivati.
Tale responsabilità fonte di obbligazione si riverbera in capo agli eredi della stessa, quindi in capo alla , la cui qualità di erede deve ritenersi, come già detto, essere Controparte_1
stata dimostrata e non contestata.
Naturalmente il diritto alla restituzione sorge solo nel caso di effettivo pagamento del prezzo.
Sotto tale profilo, tuttavia, deve tenersi conto delle circostanze ricordate dal P.G. in sede di giudizio di Cassazione e delle quali la Suprema Corte dispone di tener conto: Parte_1 risulta essere stato sottoposto a giudizio penale per il reato di circonvenzione di incapace ai pag. 17/23 sensi dell'art. 643 c.c. proprio ai danni di e proprio in relazione alle CP_7 compravendite degli immobili oggetto di questo giudizio civile, quindi anche con riferimento alla vendita dell'appartamento di Vasto di via Santa LU. Gli atti penali ben possono essere utilizzati come elementi di prova nel giudizio civile, se correttamente vagliati dal giudice civile, come ricordato dalla Cassazione in sede di rinvio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in base al granitico orientamento giurisprudenziale che ha certificato la mancanza di una norma espressa di chiusura circa la tassatività dei mezzi di prova (ex multis Cass. Civ. n. 9055/2022; n. 31600/2021; n. 35782/2022), in ambito civile il giudice adito può legittimamente porre a base del suo convincimento le prove cosiddette
“atipiche”, tra le quali anche le risultanze di atti acquisiti in altri processi ed anche nell'ambito di un processo penale, qualora ritenute idonee ad offrire adeguati e sufficienti elementi di giudizio che non risultano smentiti dal raffronto con le altre risultanze istruttorie, senza che si possa configurare la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., in considerazione del fatto che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale su di essi (Cass. Civ. n. 2947/2023).
Al riguardo, deve essere segnalata anche la recente pronuncia della Suprema Corte la quale, in un caso analogo a quello oggetto della presente lite, afferente la produzione nel processo civile di una consulenza tecnica svolta nel processo penale, ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. civ. n. 5947/2023).
In applicazione di tale principio, dall'attività istruttoria svolta in sede penale e trasposta in sede civile, in relazione alla condizione personale della procuratrice a vendere, , è CP_7
emerso che si trattava di una persona ultraottantenne con uno stato di salute deteriorato e che all'epoca dei fatti risultava del tutto compromesso, posto che sin dal 2001 le condizioni fisiche e mentali di , che era affetta da sindrome da demenza senile, associata a CP_7 patologia psichica degenerativa, erano sensibilmente peggiorate.
pag. 18/23 Pertanto, il quadro fisico e psichico risultante dagli atti era quello di un soggetto in situazione di minorata capacità e con ridotte, se non del tutto compromesse, capacità cognitive, palesando una condizione tale da esporla alle influenze ed alle determinazioni di terzi, vista l'assenza o la sensibile riduzione della capacità di vaglio critico e di autodeterminazione.
In tale contesto deve ricordarsi che la predetta aveva dichiarato in sede di stipula CP_7
dell'atto pubblico notarile di aver ricevuto il prezzo della vendita, ma, in considerazione sia della situazione patologica della stessa, emergente dagli atti, che dalle risultanze della CTU resa in sede penale che non ha riscontrato traccia nel patrimonio della stessa di somme conformi in entrata, tali dichiarazioni devono ritenersi del tutto inattendibili, dovendo concludersi per la mancanza di prova certa in ordine all'effettivo pagamento del prezzo della suddetta compravendita, dovendosi conseguentemente rigettare la relativa domanda di Pt_ restituzione del nei confronti degli eredi della . CP_7
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, a parte la considerazione della scarsità di prova della sussistenza di un tale danno, deve rilevarsi, come osservato dalla stessa Cassazione in sede di rinvio, che “il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione di incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina dell'annullabilità dei contratti;
pertanto ove la parte che abbia dato causa alla nullità chieda l'adempimento di quel contratto, il giudice è tenuto a rilevare tale nullità d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, dunque, anche in appello, dovendo da un lato verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e, dall'altro, rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi come mere difese del convenuto” (Cass. Sent. 10609 del 28 aprile 2017).
Pertanto nel caso di specie il contratto di vendita del ottobre 2001 avente ad oggetto l'appartamento di Vasto in via Santa LU, deve considerarsi nullo, in quanto conseguenza del reato di circonvenzione di incapace.
pag. 19/23 Conseguentemente non potrà essere fonte del diritto al risarcimento del danno, come
Pt_ richiesto dal che risulta condannato come imputato del suddetto reato per il suddetto immobile.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato, in caso di nullità, che: “Nel caso di prestazioni odontoiatriche rese da un odontotecnico, la nullità assolta del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del r.d. n. 1334 del 1928 e 2229, 2231 e 1418 c.c., costituisce la ragione assorbente del rigetto della domanda di risarcimento danni per inadempimento proposta dal paziente, atteso che il divieto di dette cure da parte di un odontotecnico, che la legge pone a tutela dell'interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche per
l'espletamento di simili prestazioni, elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle stesse” (Cass. Sent. n. 12996 del 23 giugno 2016).
Pt_ Pertanto anche la domanda di risarcimento danni avanzata dal deve essere rigettata, confermando sul punto la sentenza impugnata seppur con altra motivazione.
L'appello in riassunzione, quindi, alla luce delle precedenti argomentazioni deve essere rigettato.
7.5 Quanto alle spese di lite deve disporsi quanto segue.
Il regime delle spese per il giudizio di legittimità, nel quale l'odierno appellante in riassunzione
è risultato formalmente vittorioso, deve tuttavia essere determinato sulla base delle regole espresse dalla Suprema Corte con una recente ordinanza n. 19854/2020, adottata sulla base di precedenti insegnamenti e orientamenti, nella quale sono stati delineati e confermati i criteri ed i principi da seguire in materia di regolamentazione delle spese di lite, affermando che:
“la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità - causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo - con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato”; e “tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 10.9.1986, n. 5539; altresì, Cass. 16.6.2011, 13229, secondo cui in materia
pag. 20/23 di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
Cass. 22.10.1981, n. 1557)”;
“il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. Civ. Ord. n.
6369/2013; Cass. Civ. n. 15787/2000; Cass. Civ. 406/2008).
In applicazione di tali principi mentre è risultata totalmente soccombente Controparte_1
nel giudizio di legittimità, l'odierno appellante in riassunzione, pur vittorioso in quella sede, valutato l'esito complessivo del giudizio e l'esito stesso del giudizio di rinvio che si è concluso con il rigetto dell'appello in riassunzione e, quindi, con il rigetto delle domande risarcitorie, è risultato nei fatti soccombente sostanziale.
Pertanto, le spese di lite del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate fra le parti , soccombente in senso formale, e , soccombente Controparte_1 Parte_1
in senso sostanziale.
dovrà rimborsare e of per le Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
spese della fase di legittimità, essendo risultata nei loro confronti soccombente, secondo liquidazione indicata in dispositivo.
Quanto alla fase di riassunzione, dovrà rimborsare, secondo il principio della Parte_1
soccombenza le spese di tutte le parti costituite, secondo liquidazione indicata in dispositivo.
Resta invariata la liquidazione delle spese dell'appello poi cassato, in quanto confermata la
Pt_ sentenza di rigetto nei confronti del seppur con diversa motivazione.
Risultano sussistenti i motivi ed i presupposti per l'applicazione nel caso in esame della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (Cass. S.U. n.
pag. 21/23 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello in riassunzione è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da contro la sentenza n. 2375/2017 emessa dalla Corte di Appello di Parte_1
L'Aquila il 05 dicembre 2017 e pubblicata il 19 dicembre 2017, cassata con rinvio con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 23456/2023 pubblicata il 01 agosto 2023, nei confronti di
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , così provvede: Persona_1 Controparte_6
• Rigetta l'appello in riassunzione;
• Compensa integralmente fra le parti, e , le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
giudizio di legittimità;
• Condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore Controparte_1
di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e , in CP_11 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate per ciascuno in €. 5.513,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cap, se dovuta, come per legge;
• Condanna l'appellante in riassunzione, , al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite del presente grado liquidate per ciascuno in €. 6.946,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cap, se dovuta, come per legge.
• Condanna, altresì, l'appellante in riassunzione, , al pagamento in favore di Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del CP_11
presente grado liquidate in €. 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, iva e cap, se dovuta, come per legge;
• Dichiara ricorrente in Cassazione, tenuta al versamento di un ulteriore Controparte_1
importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato;
• Dichiara appellante in riassunzione tenuto al versamento di un ulteriore importo Parte_1 pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 22/23 Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta in L'Aquila in data 9 dicembre 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Del Bono
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