Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Taranto
N. 2194 del 5.10.2021
Oggetto: previdenza ed assistenza – provvidenze a favore delle vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza e assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 1084/2021
del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Bava Andrea Parte_1
e Massimiano Del Vecchio e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Taranto
APPELLANTE
contro
, in persona del in carica, rappresentati e difesi ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della medesima in Lecce
APPELLATO
, in persona del in carica. Controparte_3 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.11.2021, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2194 del 5.10.2021, con cui il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto, nel decidere della
A supporto della domanda formulata in primo grado, l'odierno appellante deduceva che in data 21 febbraio 1988 si trovava a bordo della nave militare Stromboli, ormeggiata nel porto di Porto Said
(Egitto); che l'unità navale italiana era impegnata in tale occasione nell'ambito della missione
Operazione Golfo I, missione di pace legata al conflitto Iran-Iraq, in corso;
che alle ore 01.30 la nave si apprestava a salpare, e dunque il , comandato al posto di manovra generale collocato a Pt_1
”poppetta”, si occupava di uno dei grandi cavi di ormeggio, attendendo al meccanismo di avvolgimento;
che, senza che egli se ne potesse avvedere, accadeva che alcuni operatori portuali del posto, egiziani, errassero nella operazione, tanto che la nave cominciava a muoversi quando ancora la grande cima di ormeggio collegata al meccanismo a cui si stava dedicando ricorrente era agganciata alla bitta delle strutture portuali, in posizione sottostante che tra l'altro il signor non poteva Pt_1
nemmeno vedere: in pochi attimi il cavo, giunto in insostenibile tensione, si strappava, e un capo del medesimo si fiondava addosso al , che, colpito violentemente, veniva scaraventato contro le Pt_1 paratie;
che l'appellante veniva trasportato al Civil Canal Hospital di Ismalia, dove gli venivano praticate le prime cure;
gli accertamenti successivamente condotti portavano ad accertare l'esistenza di frattura scomposta sopra condiloidea femore destro, in relazione alla quale il ricorrente subiva intervento chirurgico.
Aggiungeva il nel ricorso introduttivo del giudizio che il procedimento di dipendenza da Pt_1 causa di servizio attivato d'ufficio giungeva a esito tanto che gli venivano riconosciuti equo indennizzo e pensione privilegiata di 8^ Categoria Tabella A ex l. 915/78 vita;
che, anni dopo, decideva di avvalersi della normativa in tema di vittime del dovere e soggetti equiparati (art. 1 comma
562 e ss. l. 266/05), per cui formulava istanza, invocando in particolare l'art. 1 comma 564 1 l. 266/05, evidenziando le particolari circostanze alla base grave ferimento, chiaramente legato a un anomalo comportamento del personale di terra straniero, posto in essere in violazione di qualunque norma di sicurezza.
A seguito dell'esito negativo del procedimento amministrativo, il dsi rivolgeva al Tribunale Pt_1
di Taranto.
A sostegno dell'impugnazione che qui ci occupa, il ha richiamato la giurisprudenza della Pt_1
S.C., che ha ritenuto che quello di vittima del dovere e/o di soggetto equiparato alla stessa, costituisce uno status e, in quanto tale, imprescrittibile.
Nel merito ha insistito nelle domande formulate in primo grado, sostenendo sussistere i presupposti di legge per l'attribuzione dei benefici di legge. Con memoria depositata il 25.8.2023, si costituiva il che contestava l'atto di Controparte_1
gravame e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita con CTU affidata al Dott. ed è stata decisa all'odierna Persona_1
udienza, dopo la discussione orale.
IN DIRITTO
Il rigetto della sentenza di primo grado va confermato, ma con una motivazione diversa.
Invero, alla luce di numerose decisioni della S.C., a partire da Cass. n. 17440/2022, non si condivide la decisione del Tribunale di Taranto nella parte in cui ha ritenuto che, non potendosi riconoscere alla
“vittima del dovere” la natura di status, ma di mera “qualità giuridica” ovvero di “condizione per l'ottenimento di un beneficio previdenziale”, il diritto al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge per la qualificazione quale vittima del dovere e/o soggetto equiparato si sarebbe prescritto.
La S.C., infatti, ha escluso la possibilità che si prescriva lo “status” di vittima del dovere, ma che, invece, la prescrizione operi esclusivamente in relazione alle singole prestazioni economiche che da quello status derivino.
Sul punto, come detto, ha fatto chiarezza Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 30/05/2022, n. 17440: <E' alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori
e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da
Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto
d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). Diversamente da quanto sostenuto dal CP_1
ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti"
(così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R.
n. 243 del 2006, art.
4. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al
D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testè cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio”>>.
Come detto, tale orientamento ha ricevuto nel tempo numerose altre conferme (v. da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/03/2025, n. 5426).
Esclusa dunque la prescrittibilità dello status di vittime del dovere, occorre verificare in concreto la sussistenza dei presupposti per attribuire a i benefici che la legge riconosce ai Parte_1 soggetti equiparati alle vittime del dovere, partendo dall'esegesi del comma 564 dell'art. 1 della L. n.
266/2005, sulla cui scorta è stato formulato il ricorso introduttivo del giudizio. Tale norma prevede l'equiparazione alle vittime del dovere per “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Sull'interpretazione di questa norma e, in particolare sulla sussistenza dei presupposti cui la stessa disposizione lega la possibilità del riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, si è formata un'ampia giurisprudenza, che ha condotto a soluzioni non univoche.
Questa Corte ritiene di dover aderire all'interpretazione più rigorosa, soprattutto in relazione alla sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative, in presenza delle quali può riconoscersi lo status di soggetto equiparato, dopo che la S.C. ha chiarito che la sola causa di servizio
– pur essendo presupposto indefettibile per ottenere i benefici riconosciuti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati - non costituisce elemento di per sé sufficiente a tale fine.
Giova rammentare che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266/2005,
è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”.
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Il comma 564 dell'art.1, quindi, condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative.
Riguardo al presupposto della missione, la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di
“missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità (“missioni di qualunque natura”)” (cfr. Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017). Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato
“sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e che invece risulti del tutto “ordinaria” e “normale”: deve all'uopo trattarsi di un “compito”, dell'espletamento di una “funzione”, di un “incarico”, di una
“incombenza”, di un “mandato”, di una “mansione”, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata” (v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019).
Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il è venuto a contatto con la fonte di rischio. Pt_1
Tuttavia il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente, perché, ai fini dei benefici in questione, occorre anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione. Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti dall'amministrazione come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse. Come si è già detto, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017).
Ai fini del comma 564 è invero necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata all'esistenza di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico (Cass.
n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017; n.823/2021).
Nella fattispecie in esame le “particolari condizioni ambientali ed operative” richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti che afferiscono alla mansione di marinaio, che il ricorrente ha espletato in condizioni e secondo modalità ordinarie, compiendo attività senza rischi differenti da quelli di una qualsiasi persona che si fosse trovata in una situazione fattuale simile (come quella dell'avvio di una manovra ordinaria di partenza della nave dal porto), né le particolari condizioni ambientali ed operative possono essere integrate da eventuali errori posti in essere da altri soggetti addetti alla manovra di partenza medesima.
Alla luce degli elementi conoscitivi forniti dalle parti, nonché degli argomenti fin qui esposti, deve escludersi che l'evento denunciato si sia verificato mentre il lavoratore si trovava in servizio in condizioni operative che presentavano rilevanti particolarità aggravative del rischio normalmente insito nell'attività di lavoro. Ne consegue che le domande formulate nel ricorso introduttivo non possono trovare accoglimento.
Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine all'interpretazione dei requisiti di cui al comma 564 dell'art. 1 della L. 266/20025, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di questo grado di giudizio;
mentre le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico di entrambe le parti in misura uguale.
La Corte, infine, dà atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter del DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.11.2021 da Pt_1
, nei confronti del e
[...] Controparte_1 CP_4
, avverso la sentenza del 5.10.2021 del Tribunale di Taranto, così provvede:
[...]
-rigetta l'appello;
-compensa fra le parti le spese del giudizio, ponendo a carico di entrambe le parti le spese di CTU, in parti uguali;
-dà atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter del DPR 115/2002.
Così deciso in Lecce, il 19.2.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Consigliere avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi