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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3075/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Mirabella Eclano alla Parte_1 via Eclano, n.56, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Porciello che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore n. 1981/2022, depositata in
Cancelleria in data 07.09.2022 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3950/2019.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1981/22, depositata in cancelleria il 07.09.2022 emessa dal
Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 3950/2019.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 071 2012 0118613639000, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione Controparte_1 del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace dichiarava l'avvenuta estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni ammnistrative del convenuto Ente nei confronti dell'attore indicate nel ruolo esattoriale
9622/2012;
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Seppur ritualmente citati, la e non si sono costituiti. Controparte_2 Controparte_1
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 17.04.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 3075/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1981/2022 depositata in cancelleria il 07.09.2022, emessa dal
Giudice di pace di Frattamaggiore a definizione del procedimento RG n. 3950/2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 4 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3075/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Mirabella Eclano alla Parte_1 via Eclano, n.56, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Porciello che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore n. 1981/2022, depositata in
Cancelleria in data 07.09.2022 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3950/2019.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1981/22, depositata in cancelleria il 07.09.2022 emessa dal
Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 3950/2019.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 071 2012 0118613639000, connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione Controparte_1 del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace dichiarava l'avvenuta estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni ammnistrative del convenuto Ente nei confronti dell'attore indicate nel ruolo esattoriale
9622/2012;
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Seppur ritualmente citati, la e non si sono costituiti. Controparte_2 Controparte_1
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 17.04.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 3075/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1981/2022 depositata in cancelleria il 07.09.2022, emessa dal
Giudice di pace di Frattamaggiore a definizione del procedimento RG n. 3950/2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 4 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione