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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA HE de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6206 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 15.9.2025 tra (cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), (cod. fisc.: ),
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(cod. fisc.: ), Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(COD. FISC. , Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
(COD. FISC.: , nella qualità di eredi Parte_5 CodiceFiscale_5 legittimi di (cod. fisc.: ), in Persona_1 CodiceFiscale_6 persona del procuratore speciale, avv. GI Bartolomeo (cod. fisc.
[...]
, domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Carlo De Maio C.F._7
(cod. fisc.: ) (p.e.c.: ), che li CodiceFiscale_8 Email_1 rappresenta e difende unitamente all'avv. Gabriele Montera (cod. fisc.:
[...]
) per procura calce al presente all'atto di citazione in rias- C.F._9 sunzione;
-attori in riassunzione- e
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata nel Controparte_1 P.IVA_1 suo studio in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'avv. Achille
Buonafede (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_10 per procura generale alle liti a rogito notaio di Bologna del Per_2
29.10.2010 (rep. n. 115840; racc. n. 33105);
-convenuta in riassunzione- OGGETTO: bancari. CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 Parte_2 Parte_6
, e “1. in ossequio
[...] Parte_3 Parte_7 Parte_8 al principio enunziato dalla Suprema Corte, accertare e dichiarare la esclusiva la responsabilità dell per i danni causati al sig CP_1 Pt_1
2. per l'effetto, condannare la stessa al pagamento, a favore degli eredi del del complessivo importo di $US 259.000,00, oltre rivalutazione ed Pt_1 interessi maturati e maturandi dalla data delle singole operazioni al soddisfo;
3. condannare l al pagamento delle spese della fase di ap- Controparte_1 pello decisa con la sentenza impugnata dinanzi alla Suprema Corte, di quella svoltasi dinanzi alla Corte di legittimità, nonché della presente fase”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni Controparte_1 contraria domanda, deduzione ed istanza ed in accoglimento dell'appello originariamente proposto da , nei limiti di cognizione del pre- CP_1 sente giudizio di rinvio, avente ad oggetto la valutazione della concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. del sig. nei fatti dedotti ad oggetto Pt_1 di causa, accogliere le conclusioni di cui al proprio originario gravame come testualmente di seguito riportate e trascritte:
'Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 873/2013 depositata inter partes dal Tribunale di Cassino
– sezione distaccata di Sora, GOT – Dr. Tirozzi, in data 30 ottobre 2013, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 550/2010 R. G., non notificata: in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado: rigettare le domande tutte avanzate con l'atto di citazione del sig. Persona_1 introduttivo del giudizio di primo grado, siccome improponibili, im-
[...] procedibili e/o inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa, anche in relazione al subordinato eccepito rilievo del precetto di cui all'art. 1227 c.c.'; con istanza di liquidazione ed attribuzione del favore delle spese del prece- dente giudizio di legittimità e del presente innanzi Codesto Giudice del Rin- vio”.
FATTI E DIRITTO
2 1. Con atto di citazione notificato in data 29.1.2010, Pt_4 Persona_1 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino – Sezione Distaccata di Sora la per sentirla condannare al pagamento Controparte_2 della somma di US $ 259.000,00, oltre al risarcimento dei danni patiti, riva- lutazione monetaria ed interessi legali. In particolare, l'originario attore espose che:
- nell'anno 1983, quando già da tempo era emigrato in Venezuela, lo stesso aprì presso la filiale di Atina dell'allora (poi Controparte_3
e oggi il conto corrente di Controparte_2 Controparte_2 pertinenza estera in US $ n. 104215, sul quale, nel corso degli anni a se- guire, effettuò versamenti per svariate decine di migliaia di dollari;
- in data 6.6.2003, in occasione di una breve (e rara) permanenza in Italia, si recò personalmente presso la filiale di Atina della Controparte_2 dove chiese la stampa aggiornata dell'estratto conto, la quale indicò un saldo attivo di US $ 377.020,98;
- successivamente a tale data, e sempre durante il breve soggiorno in Italia, sul conto in questione effettuò operazioni in entrata per complessivi US $ 500,00 e in uscita per complessivi US $ 30.000,00;
- dopo il suo rientro in Venezuela nessun'altra movimentazione di danaro effettuò o autorizzò sul conto corrente in questione, sul quale soltanto egli era legittimato a operare;
- in occasione di una verifica dell'estratto conto datato 3.10.2007, ma per- venutogli per posta alcuni mesi dopo, appurò un ammanco per il complessivo importo di US $ 259.000,00 sul proprio conto corrente: infatti, il conto cor- rente n. 104215 presentava un saldo attivo di soli US $ 104.887,60, di gran lunga inferiore a quello che avrebbe dovuto rinvenirsi sul conto in questione, considerato che al 6.6.2003 presentava un saldo attivo di US $ 377.020,98;
- il correntista, pertanto, ritenendo che si trattasse di un mero errore di tra- scrizione o di calcolo, contattò telefonicamente la filiale di Atina della Uni- e apprese dal Direttore della stessa che non Controparte_4 sussisteva alcun errore di calcolo in quanto l'ammanco era conseguenziale ad alcuni bonifici che il correntista avrebbe ordinato tra i mesi di luglio e settembre del 2006;
3 - a seguito di continue e pressanti richieste di spiegazioni, la Controparte_2 dichiarò di avere ricevuto, eseguendoli, quattro ordini di bo-
[...] nifico – tutti pervenuti a mezzo corriere DHL – per un importo complessivo di US $ 259.000,00, e precisamente: (i) in data 20.7.2006, per US $ 87.000,00, presso la Commerce Bank (USA) con beneficiario Nicos Invest- ment Group Inc;
(ii) in data 3.8.2006, per US $ 75.000,00, presso la Com- merce Bank (USA), con beneficiario Nicos Investment Group Inc;
(iii) in data 21.8.2006, per US $ 40.000,00, presso la Commerce Bank (USA) con bene- ficiario (iv) in data 11.9.2006, per US $ Controparte_5
57.000,00, presso la Bank United (USA) con beneficiaria la Cell Investment.
Ciò premesso, l'attore dedusse come tutti i suddetti ordini di bonifico fossero palesemente falsi, atteso che le sottoscrizioni apposte in calce agli stessi, così come quelle rinvenienti sulle distinte di spedizione del corriere DHL, erano – peraltro, in modo grossolano - contraffatte, come era stato inequi- vocabilmente confermato in occasione del procedimento per a.t.p. promosso da innanzi al Tribunale di Cassino in data 29.6.2009. Persona_1
Pertanto, l'originario attore concluse perché venisse: “1) accertata e dichia- rata la responsabilità dell alla stregua dei cri- Controparte_2 teri di valutazione di cui all'art. 1176, II comma, cc per i fatti narrati in pre- messa;
2) conseguentemente, condannata la al paga- Controparte_2 mento in favore dell'istante - ovvero in alternativa al riaccredito in conto corrente - della somma di US $ 259.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle date delle singole operazioni all'effettivo soddisfo;
3) condannata, infine, l al risarcimento di tutti Controparte_2
i danni cagionati all'attore con il proprio illegittimo comportamento, danni da quantificarsi se del caso, anche in via equitativa”.
Si costituì nel giudizio di primo grado la convenuta Controparte_2
che, nel merito, contestò genericamente l'an ed il quantum della do-
[...] manda.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale capitolata dalle parti, acquisita agli atti di causa la c.t.u. depositata nel corso del procedimento per a.t.p. introdotto da con sentenza 873/2013 del 30.10.2013 Persona_1 il Tribunale di Cassino – Sez. distaccata di Sora accolse parzialmente le
4 domande formulate dall'attore, così provvedendo: “accoglie la domanda at- trice, per l'effetto condanna l , al pagamento in Controparte_2 favore del sig della somma di $ US 259.000,00, oltre interessi Persona_1
e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni e sino all'effet- tivo soddisfo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si li- quidano in € 520,00 per spese legali ed € 2.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 3.000,00 per fase istruttoria ed € 4.000,00 per fase decisoria, con attribuzione al procuratore per fattone an- ticipo, oltre IVA e cpa come per legge”.
2. Avverso tale sentenza propose appello la convenendo in Controparte_1 tale giudizio gli eredi di morto nelle more del giudizio di Persona_1 primo grado. In particolare, previa istanza di sospensione della efficacia ese- cutiva, la appellante domandò l'integrale riforma della sentenza impu- CP_2 gnata, anche per quel che concerneva il capo relativo alle spese processuali.
Secondo l'originaria appellante, la sentenza di prime cure sarebbe risultata erronea in quanto: (a) non vi sarebbe stata alcuna asserita grossolana con- traffazione della sottoscrizione di (b) l'istituto di credito Persona_1 avrebbe adottato diligenza, cautela e correttezza nella esecuzione del rap- porto contrattuale;
(c) vi sarebbe stato un concorso del “fatto colposo” del creditore nella causazione degli eventi dannosi (i bonifici), non preso in con- siderazione dal giudice di prime cure.
Con provvedimento del 26.11.2013, il Presidente della Sezione Prima Civile di questa Corte, dapprima ritenne non sussistenti i presupposti per una so- spensione inaudita altera parte, nominando il Consigliere relatore e fissando la comparizione delle parti con riguardo all'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. per la udienza del 17.1.2014. Quindi, a seguito di istanza depositata il 27.11.2013, con cui la chiese la modifica o revoca del sud- Controparte_1 detto decreto presidenziale, richiedendo nuovamente la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, il Presidente della Sezione
Prima Civile, ritenendo ammissibile la modifica del provvedimento adottato e re melius perpensa, con decreto del 28.11.2013 sospese inaudita altera parte, in via d'urgenza, l'inibitoria proposta.
5 All'esito della comparizione delle parti detto provvedimento venne in parte modificato dal Collegio, che, con ordinanza del 3.3.2014, limitò la sospen- sione della provvisoria esecutività con riferimento alla somma eccedente l'im- porto di € 130.000,00.
Con sentenza n. 5628/2018 del 13.9.2018 questa Corte, in parziale riforma della sentenza n. 873/2013 emessa dal Tribunale di Cassino – Sezione di- staccata di Sora il 30.10.2013, così statuì: “- riduce alla complessiva somma di 181.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole operazioni e sino all'effettivo soddisfo, l'importo dovuto d Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore degli appellati
, , e Parte_1 Parte_2 Pt_1 CP_6
quali eredi d Parte_8 Persona_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1 pore, al pagamento dei due tersi delle spese del doppio grado, liquidate in tale misura in complessivi 7.680,00 euro per il primo grado e in 9.090,00 euro per il giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA;
- compensa tra le parti predette il residuo terzo delle spese”.
3. Con la suddetta sentenza questa Corte respinse le censure in ordine alla ritenuta responsabilità dell'istituto di credito svolte da parte appellante, ma ritenne sussistente un concorso di colpa di per avere lo Persona_1 stesso omesso di adoperare le ordinarie cautele per rendere non accessibile ad altri il proprio riservato codice cliente.
In particolare, questa Corte ritenne che “Nel caso in esame non ricorre cer- tamente la fattispecie delineata dal comma 2 della citata disposizione”, ma che “sia stata data esecuzione ai quattro bonifici chiaramente apocrifi ripor- tanti il relativo codice personale anagrafico de rende palese che co- Pt_1 stui ha portato a conoscenza di terzi (o non ha adoperato le dovute cautele per evitare che ciò accadesse) i propri dati personali, costituiti dalla propria identificazione numerica, che invece avrebbero dovuto esser preservati a maggior tutela del correntista. Ora, se tale colposa circostanza di per sé non è sufficiente ad attribuire a la responsabilità delle falsificazioni delle Pt_1 firme, di cui agevolmente e in ogni caso si sarebbe dovuta render conto direttamente la il comportamento tenuto dal correntista è segno di CP_2 una manifesta sua corresponsabilità, dato che è ragionevole ritenere che i
6 ripetuti ordini con buona dose di probabilità non sarebbero passati se, in presenza di un diligente controllo del personale il avesse CP_1 Pt_1 adoperato le ordinarie cautele per rendere non accessibile ad altri anche il proprio, riservato, codice cliente”.
In ragione della suddetta statuizione, il giudice di secondo grado ritenne che,
“Tenuto conto della concorrente efficienza causale del colposo comporta- mento non solo certamente imprudente e negligente del ma anche Pt_1 irrispettoso dei patti contrattuali che prevedevano la riservatezza del dato d'identificazione numerico personale ed avuto riguardo, soprattutto, alla maggiore colpa professionale della Banca cui si deve in ogni caso ascrivere la preponderante responsabilità per avere reso possibili quei pagamenti per la negligente, imprudente e soprattutto superficiale verifica dell'autenticità della firma del correntista, che costituisce uno dei principali obblighi a carico del bonus argentarius, appare congruo graduare il concorso di colpa nella misura del 70% carico d e del residuo 30% a carico del correnti- CP_1 sta. Di conseguenza, la somma liquidata con la sentenza appellata va ridotta a complessivi 181.000,00 euro (€ 259.999,00 x 70%), oltre rivalutazione ed interessi come determinati dal tribunale”.
4. Con ricorso per cassazione notificato in data 13.3.2019,
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
e tutti in qualità di eredi di Parte_7 Parte_8 Persona_1
impugnarono la suddetta sentenza di secondo grado laddove aveva
[...] ritenuto “fondato (…) il secondo motivo, col quale si duole CP_1 dell'omessa verifica e valutazione dell'incidenza causale della condotta del correntista, alla stregua dei principi di cui all'art. 1227 c.c., richiamato dalla convenuta già con la comparsa di risposta di primo grado e sulla quale è stata del tutto omessa ogni considerazione da parte del tribunale”.
I ricorrenti hanno censurato la decisione di secondo grado, con il primo mo- tivo, deducendo la “violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt., 1227, 2043, 2697 c.c., artt. 40 e 41 c.p., e artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (codice anagrafico), art. 360, comma 5, cpc.”, e segnatamente per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie
7 l'art. 1227, co. 1, c.c., in materia di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno in assenza di qualsiasi prova fornita sul punto dalla ed anzi, in presenza di testimonianze acquisite nel giu- Controparte_1 dizio di primo grado che conducevano alla conclusione diametralmente op- posta. E, quindi, deducendo – in buona sostanza – che il giudice di appello, nel ritenere che avrebbe portato a conoscenza di terzi il Persona_1 proprio codice identificativo numerico (o, comunque, non avendo impedito che ciò accadesse), aveva fatto erronea applicazione dei criteri attinenti alla verifica del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.
Con il secondo motivo di ricorso, gli allora ricorrenti hanno censurato la sen- tenza di appello per “violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt., 1227, 2043, 2697 c.c., artt. 40 e 41 c.p., e artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (codice anagrafico), art. 360, comma 5, cpc.”, laddove ha ritenuto che, omesso qualsiasi esame in relazione alla natura ed alle funzioni del c.d. “co- dice anagrafico” del correntista, non aveva verificato che si tratta di un codice il cui utilizzo è proprio dell'operatore bancario e non ha alcuna rilevanza per le operazioni di cassa, laddove tale verifica avrebbe portato ad escludere, in radice, qualsiasi “comportamento colposo” del correntista.
Con controricorso con ricorso incidentale, notificato in data 19.4.2019, si costituì nel giudizio di cassazione la assumendo la viola- Controparte_1 zione degli artt. 1176, 1227 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che la falsificazione degli ordini di bonifico fosse rilevabile ictu oculi riportandosi agli esiti dell'a.t.p., dal quale non sarebbe emersa, al contrario, alcuna gros- solana contraffazione, essendovi piena corrispondenza tra le firme apposte in calce agli ordini e lo specimen depositato. E che, pertanto, non vi sarebbe stato da parte della una violazione del dovere di diligenza del buon CP_2 banchiere, essendosi i suoi dipendenti comportati diligentemente (avevano verificato le firme corrispondenti a quelle in loro possesso e avuto conferma telefonica dei bonifici formalmente regolari anche nell'indicazione del “codice anagrafe”), con la conseguenza che si doveva escludere ogni responsabilità della o comunque accertarne un minore concorso di colpa rispetto alla CP_2 misura del 70% stabilita nella sentenza di appello. 8 5. Con ordinanza n. 25712/2023 pubblicata in data 4.9.2023 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso principale e rigettando quello incidentale, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte, nel dichiarare infondato il ricorso incidentale proposto dalla ha ritenuto che correttamente il giudice di Controparte_1 merito avesse ritenuto sussistente la responsabilità della la quale non CP_2 aveva assolto all'onere della prova, sulla stessa gravante, di avere agito con la diligenza richiesta al buon banchiere ex art. 1176, co. 2, c.c.; e che questa Corte d'Appello avesse fatto coerente applicazione del principio secondo cui la responsabilità della nei confronti del cliente, per avere eseguito un CP_2 ordine di bonifico pervenuto alla stessa tramite canali inusuali, non CP_2 può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il man- datario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulte- riori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità.
Con riguardo al ricorso principale, il giudice di legittimità ha ritenuto fondati entrambi i motivi formulati dagli eredi di ritenendo che Persona_1
“La sentenza impugnata presenta aporie argomentative che rendono la mo- tivazione apparente e sintomo di falsa applicazione del parametro normativo richiamato, alla luce del principio secondo cui 'in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c. 1, c.c. (…) la prova che il creditore danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria dili- genza, deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore' (Cass. n. 4954 del 2007 e n. 7777 del 2014 in motivazione)”. In particolare, il Supremo Collego ha ritenuto che la Corte territoriale “non ha compiuto alcun accertamento a proposito dei codici e della loro funzione per l'esecuzione dei bonifici, anche tenuto conto del tenore delle risultanze istruttorie riassunte nella sentenza impugnata (dove si legge che 'il teste si è limitato, infatti, a riferire che sulle ri- Tes_1 chieste di bonifico erano annotati dei codici numerici, ma ha affermato di non sapere di cosa si trattasse, e il teste ha aggiunto che nelle suddette 9 richieste vi era anche il codice anagrafico del cliente, ma ha precisato di es- sersi limitato a esaminare, e non attentamente, il solo specimen, come del resto ha confermato lo stesso teste;
soprattutto, non ha verificato Tes_3 se gli stessi codici fossero necessari per l'esecuzione dei bonifici e dovessero essere forniti necessariamente dall'ordinante o potessero essere inseriti dalla che ne era in possesso”. CP_2
In secondo luogo, il giudice di legittimità ha ritenuto “non suffragata da ele- menti probatori (non indicati in sentenza) e, quindi, apodittica è l'afferma- zione circa l'esistenza di un comportamento colposo del danneggiato per avere 'portato a conoscenza di terzi (o non [avere] adoperato le dovute cau- tele per evitare che ciò accadesse) i propri dati personali, costituiti dalla pro- pria identificazione numerica'; inoltre giuridicamente incongruo è il giudizio di responsabilità come automatica conseguenza della eventuale omessa cu- stodia di documenti o dati di cui il correntista danneggiato aveva (in tesi) la disponibilità (con il conseguenziale addebito allo stesso delle conseguenze lesive), in forza di un contratto (di conto corrente) la cui causa non è l'obbligo di custodia come in altre tipologie contrattuali (cfr. art. 1766 c.c.)”.
6. Con atto di citazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. notificato in data
4.12.2023, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e nella qualità di Parte_3 Parte_7 Parte_8 eredi di hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte Persona_1
e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio la che ha de- Controparte_1 dotto in ordine alla sussistenza di un concorso colposo del danneggiato, il correntista nella causazione del danno dedotto dallo Persona_1 stesso, e di cui chiede il ristoro, e ha sostenuto come lo stesso abbia anzi inciso in misura anche maggiore di quella del 30% ritenuta dal giudice di appello, concludendo come in epigrafe.
7. Come ha ritenuto la Suprema Corte con l'ordinanza che ha rinviato a que- sta Corte, il giudice di appello, nel ritenere sussistente un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., non ha adeguatamente considerato che – come del resto accertato nella stessa sentenza emessa a definizione del giudizio di secondo grado – il “diligente controllo della
[...]
era mancato, anche se i funzionari della CP_7 Controparte_8
[...]
[...] avevano effettuato un controllo – peraltro, non attento, stando a
[...] quanto dichiarato dal testimone come riporta la stessa Suprema Tes_3
Corte – dello specimen. In particolare, non è possibile ritenere che vi sia stato un diligente controllo da parte del personale della e che, al contempo CP_2
i quattro ordini di bonifico sarebbero in quanto il correntista non si sarebbe adoperato per rendere non accessibile ad altri il proprio codice cliente. Come osserva la Suprema Corte, “il fatto di non avere custodito un documento che si doveva custodire espone il contraente a responsabilità verso la li- CP_2 mitatamente ai danni 'prevedibili' (art. 1225 c.c.) ma è discutibile che fosse prevedibile che i codici di cui si tratta sarebbero stati usati con le modalità e nelle circostanze date, ben potendo il correntista fare legittimo affidamento sul comportamento diligente dell che, nella specie, è mancato”. CP_2
Nella specie, il comportamento diligente della Banca sarebbe dovuto consi- stere non solo in una verifica dello specimen, che peraltro avrebbe potuto rilevare l'apocrifia delle sottoscrizioni qualora fosse stata effettuata con mag- giore attenzione rispetto a quella, scarsa, accertata dalla prova testimoniale espletata (come – si ripete – riportato anche nella decisione di legittimità), ma anche in un riscontro dell'effettiva provenienza di quegli ordini in que- stione, peraltro per importi consistenti, dal correntista in ragione delle sin- golari e inusuali modalità di conferimento degli stessi. Infatti, non si deve tralasciare di considerare adeguatamente come alla Controparte_2
i quattro ordini di bonifico siano pervenuti a mezzo corriere espresso,
[...] circostanza inusuale non soltanto in generale, ma anche per lo stesso cor- rentista: infatti, la non ha dedotto che questi, non vivendo ad Atina (e CP_2 neanche in Italia), avesse già impartito disposizioni con tali modalità, essendo anzi pacifico come non avesse effettuato disposizioni in Persona_1 uscita su tale conto se non durante la sua permanenza in Italia nel 2003.
In altri termini, le singolari modalità con cui i quattro ordini di bonifico erano stati conferiti all'odierna convenuta in riassunzione avrebbero imposto ai fun- zionari della stessa non soltanto un'attenzione ben maggiore di quella pro- vata nella verifica dello specimen in loro possesso, ma anche di contattare il correntista e chiedere conferma delle operazioni in questione prima di pro- cedere senz'altro ad eseguire le stesse.
11 8. Di contro, la deduce di avere ritenuto provenienti da Controparte_1 [...]
i quattro ordini di bonifico pervenuti a mezzo corriere tra luglio Persona_1
e settembre del 2006 in quanto sugli stessi era apposto il suo “codice ana- grafico”, vale a dire il codice identificativo del correntista nell'anagrafica della Banca. Conclusione che – con tutta evidenza – presupporrebbe che il codice in questione possa essere in possesso soltanto del correntista, come accade per un codice PIN, e quindi che sussistesse quella diligenza nella custodia dello stesso ipotizzata dal giudice di secondo grado, con motivazione cen- surata dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha rimesso a questo giudi- cante.
Il codice cliente o codice anagrafico è associato in maniera univoca dalla banca a ciascun cliente all'apertura di un rapporto bancario, in primo luogo di un conto corrente. Il luogo più comune dove si rinviene tale codice è l'estratto conto, che – come si è detto sopra – nel caso in esame veniva periodicamente inviato a con modalità cartacea, come Persona_1 pacifico: infatti, l'odierna parte attrice in riassunzione ha allegato, nell'intro- durre il giudizio di primo grado, di avere avuto contezza dell'ammanco sul proprio conto proprio esaminando l'estratto conto periodico inviatogli a mezzo posta dalla CP_2
In altri termini, era sufficiente impossessarsi in qualche modo di copia di un estratto conto inviato a mezzo posta dalla al correntista per appro- CP_2 priarsi del codice anagrafico di questi. Se così è, allora è di tutta evidenza come neanche sia configurabile un onere di custodia dello stesso in capo al correntista. Questo è ipotizzabile soltanto con riguardo a un codice perso- nale di cui alcun altro abbia disponibilità, anche gli stessi funzionari della Filiale di Atina della Banca, i quali invece avrebbero anche potuto completare la compilazione dei modelli di bonifico in questione con l'indicazione di tale codice.
9. Quanto sopra osservato elide, poi, la rilevanza, al fine di ritenere sussi- stente un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno lamentato, di altre due circostanze evidenziate dalla Banca convenuta in rias- sunzione, vale a dire che gli ordini di bonifico “incriminati” fossero indirizzati proprio alla Filiale presso cui era acceso il conto corrente di cui era titolare e che, “essendo stati impartiti ordini di bonifico di Persona_1
12 complessivo ingente ammontare, (…) implicavano la necessaria consapevo- lezza della giacenza complessiva del rapporto bancario de . Pt_1
La stessa possibilità di venire a conoscenza del codice anagrafico del cor- rentista consente di apprendere non solo la filiale presso cui lo stesso intrat- tenga il rapporto di conto corrente, ma anche – a ben considerare – il saldo del conto stesso. In particolare, qualora si venga in possesso di un estratto conto, è possibile venire a conoscenza non solo del codice in questione, ma anche del saldo del rapporto intrattenuto.
Ed è di tutta evidenza come non sia ipotizzabile un onere di custodia dell'estratto conto cartaceo da parte del correntista, trattandosi di docu- mento proveniente dalla ed affidato a terzi per la consegna, quindi CP_2 non nell'esclusiva disponibilità di Anzi, proprio la circo- Persona_1 stanza per cui a tale cliente l'estratto conto venisse inviato con modalità cartacee, avrebbe richiesto da parte dei funzionari della Filiale di Atina della una maggiore prudenza nel dare esecuzione Controparte_2
a ordini di bonifico pervenuti a mezzo corriere e – a quanto dedotto nelle difese svolte, soprattutto nel giudizio di appello, dalla – ricondotti CP_2 senz'altro al correntista in quanto recanti appunto l'indicazione del codice anagrafico.
10. Ritenuta, dunque, l'esclusiva responsabilità dell'odierna convenuta in riassunzione nella causazione del danno dedotto dal suddetto correntista, la deve essere condannata a risarcire ad Controparte_1 Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_7
pro quota ereditaria, l'importo complessivo di € Parte_8
478.840,67, somma già rivalutata all'attualità secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, data dalla somma di € 153.661,76 (già US $ 87.000,00, pari ad € 109.994,10 al cambio di riferimento delle ore 14,15 del giorno 20.7.2006) rivalutata dal 20.7.2006 alla data della presente decisione;
€ 133.721,21 (già US $ 75.000,00, pari ad € 95.857,50 al cambio di riferimento delle ore 14,15 del giorno
3.8.2006) rivalutata dal 3.8.2006 alla data della presente decisione;
€ 90.370,28 (già US $ 40.000,00, pari ad € 51.676,00 al cambio di riferi- mento delle ore 14,15 del giorno 21.8.2006) rivalutata dal 21.8.2006 alla data della presente decisione;
€ 101.087,42 (già US $ 57.000,00, pari ad
13 € 72.464,10 al cambio di riferimento delle ore 14,15 del giorno 11.9.2006) rivalutata dall'11.9.2006 alla data della presente decisione.
Al riguardo, si deve osservare che il risarcimento del danno in favore degli eredi di non può avvenire in US $, come domandano gli Persona_1 stessi nell'introdurre il presente giudizio di rinvio, ma deve avvenire neces- sariamente in Euro.
Ciò non tanto perché questa è la valuta in cui devono essere assunte le decisioni nella Repubblica Italiana: infatti, in casi eccezionali e specifici legati a contratti internazionali o a obbligazioni che prevedevano il pagamento in valuta estera, si deve ritenere consentita – in conformità all'orientamento della giurisprudenza di merito – la condanna in valuta estera. Non assume alcuna rilevanza, nel presente giudizio, la circostanza per cui – come si è detto sopra – quello aperto nel 1983 da presso la Filiale Persona_1 di Atina dell'allora fosse un conto corrente di CP_3 CP_3 pertinenza estera in US $. Nel caso in esame, infatti, non si tratta di disporre la condanna della convenuta in riassunzione a corrispondere un im- CP_2 porto in adempimento del suddetto contratto, ma di risarcire il danno per inadempimento degli obblighi derivamenti in capo alla stessa in esecuzione dello stesso.
Piuttosto, nel caso in esame assume rilevanza come si sia in presenza di un debito di valore, che dunque deve essere rivalutato all'attualità, vale a dire alla data della liquidazione (quella della presente sentenza), e che per fare ciò il giudicante deve utilizzare l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 81 della legge 27.7.1978, n. 392.
In altri termini, la rivalutazione viene effettuata sulla base di una rilevazione fatta in Italia, da un ente pubblico di ricerca, e riguarda appunto la variazione di prezzi al consumo nel nostro Paese, prezzi che sono espressi nella moneta corrente nello stesso. È di tutta evidenza, allora, come tale indice possa es- sere utilizzato per procedere alla rivalutazione di un importo nella moneta corrente in Italia, non in un'altra valuta. E in relazione questa si pone, poi, anche l'ulteriore problema del cambio, che incide sulla variazione di valore di tale moneta in maniera diversa dalla variazione del potere di acquisto della
14 valuta nazionale a cui si riferisce l'indice ISTAT, indicando il rapporto con altre valute in un dato momento.
Nel procedere alla rivalutazione, secondo il criterio sopra indicato, dell'im- porto complessivo di US $ 259.000,00 è allora necessario convertire l'im- porto di ciascuno dei quattro bonifici effettuati in US $ in Euro al cambio del giorno in cui sono stati effettuati, e non al cambio alla data della presente decisione: infatti, trattandosi di un debito di valore, così come si deve pro- cedere alla devalutazione alla data di ciascun evento dannoso per il calcolo degli interessi (come si dirà subito di seguito), anche la rivalutazione deve essere operata sulla base della conversione in Euro dell'importo di ciascun bonifico alla data in cui è stato effettuato.
La rivalutazione viene effettuata utilizzando l'ultimo indice ISTAT pubblicato alla data della presente decisione, che è quello relativo al mese di luglio.
11. Sulla somma liquidata agli attori in riassunzione, già rivalutata al mo- mento della presente decisione, vanno conteggiati gli interessi compensativi dalla data del fatto illecito fino a quella della presente decisione. In partico- lare, nel caso in esame, gli interessi compensativi vanno conteggiati con ri- guardo a ogni singolo importo liquidato per ciascuno dei quattro eventi dan- nosi per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla la sentenza n. 1712 del
17.2.1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, riconosce, in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito, la risarcibilità del danno derivante da ritardo, e dunque dal mancato godimento dell'equiva- lente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'at- tribuzione di interessi;
e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056, co. 1, c.c., secondo il richiamato insegnamento della Suprema Corte, col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto
15 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di pre- sumere un impiego maggiormente remunerativo della somma (come nel caso in esame, peraltro in mancanza di allegazione degli stessi da parte degli attori in riassunzione), un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate – somma rivalutata e interessi fino alla data della sentenza – do- vranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che at- tribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale in applicazione dell'art. 1282 c.c.
11. La deduce che, nel liquidare il danno spettante agli eredi Controparte_1 di si debbano considerare i pagamenti già ricevuti in Persona_1 adempimento alle statuizioni di merito frattanto inter partes intervenute, per complessivi € 276.326,96, dei quali € 130.000,00 con bonifico in data
18.3.2014 ed € 141.816,52 con disposizioni del 3.10.2018.
Tuttavia, non si rinviene in atti prova di tali pagamenti effettuati dalla CP_2
e che non è possibile ritenere non contestati dagli attori in riassunzione, i quali, a fronte di tale allegazione, hanno ribadito la domanda di condanna per l'intero importo di US $ 259.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
[...]
, la non allega a chi avrebbe effettuato i bonifici in que- Pt_9 Controparte_1 stione, non consentendo quindi agli odierni attori in riassunzione di conte- stare, tanto meno specificamente, tali circostanze.
In ogni caso, la potrà opporsi a una richiesta di pagamento di quanto CP_2 già corrisposto, essendo principio di carattere generale e di diritto sostan- ziale quello per cui il pagamento effettuato opponibile dalla debitrice – anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – senza alcuna preclusione, ovviamente documen- tando i pagamenti effettuati.
16 12. Come domandato con l'atto di citazione in riassunzione, la CP_1 deve essere condannata a rimborsare agli eredi di GI
[...] Persona_1 le spese del giudizio di appello, procedendosi con la presente sentenza a una diversa liquidazione del danno, che incide sullo scaglione di Tariffa ap- plicabile, nonché le spese del giudizio di cassazione e quelle del presente giudizio di rinvio, queste ultime ridotte del 50% ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, in ra- gione delle caratteristiche dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: condanna la a pagare ad Controparte_1 Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_7 [...]
pro quota ereditaria, l'importo complessivo di € 478.840,67, Parte_8 somma già rivalutata all'attualità secondo gli indici ISTAT dei prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre interessi al tasso legale, calcolati come indicato in motivazione, a decorrere dal 20.7.2006 sull'im- porto di € 153.661,76, a decorrere dal 3.8.2006 sull'importo di €
133.721,21, a decorrere dal 21.8.2006 sull'importo di € 90.370,28 ed a decorrere dall'11.9.2006 sull'importo di € 101.087,42, e quindi sulla somma così determinata interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo pagamento;
condanna la a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_9
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_7 [...]
con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del giudizio di Parte_8 secondo grado, che liquida in € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta)
e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_9
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_7 [...]
con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del giudizio di Parte_8 cassazione, che liquida in € 10.773,00 per compensi, oltre rimborso spese
17 forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_9
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_7 Pt_8
con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente giu- Parte_8 dizio di rinvio, che liquida in € 5.134,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 140041.
Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TA Thellung de Courtelary
18
), (cod. fisc.: ),
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(cod. fisc.: ), Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(COD. FISC. , Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
(COD. FISC.: , nella qualità di eredi Parte_5 CodiceFiscale_5 legittimi di (cod. fisc.: ), in Persona_1 CodiceFiscale_6 persona del procuratore speciale, avv. GI Bartolomeo (cod. fisc.
[...]
, domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Carlo De Maio C.F._7
(cod. fisc.: ) (p.e.c.: ), che li CodiceFiscale_8 Email_1 rappresenta e difende unitamente all'avv. Gabriele Montera (cod. fisc.:
[...]
) per procura calce al presente all'atto di citazione in rias- C.F._9 sunzione;
-attori in riassunzione- e
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata nel Controparte_1 P.IVA_1 suo studio in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'avv. Achille
Buonafede (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_10 per procura generale alle liti a rogito notaio di Bologna del Per_2
29.10.2010 (rep. n. 115840; racc. n. 33105);
-convenuta in riassunzione- OGGETTO: bancari. CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 Parte_2 Parte_6
, e “1. in ossequio
[...] Parte_3 Parte_7 Parte_8 al principio enunziato dalla Suprema Corte, accertare e dichiarare la esclusiva la responsabilità dell per i danni causati al sig CP_1 Pt_1
2. per l'effetto, condannare la stessa al pagamento, a favore degli eredi del del complessivo importo di $US 259.000,00, oltre rivalutazione ed Pt_1 interessi maturati e maturandi dalla data delle singole operazioni al soddisfo;
3. condannare l al pagamento delle spese della fase di ap- Controparte_1 pello decisa con la sentenza impugnata dinanzi alla Suprema Corte, di quella svoltasi dinanzi alla Corte di legittimità, nonché della presente fase”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni Controparte_1 contraria domanda, deduzione ed istanza ed in accoglimento dell'appello originariamente proposto da , nei limiti di cognizione del pre- CP_1 sente giudizio di rinvio, avente ad oggetto la valutazione della concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. del sig. nei fatti dedotti ad oggetto Pt_1 di causa, accogliere le conclusioni di cui al proprio originario gravame come testualmente di seguito riportate e trascritte:
'Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 873/2013 depositata inter partes dal Tribunale di Cassino
– sezione distaccata di Sora, GOT – Dr. Tirozzi, in data 30 ottobre 2013, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 550/2010 R. G., non notificata: in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado: rigettare le domande tutte avanzate con l'atto di citazione del sig. Persona_1 introduttivo del giudizio di primo grado, siccome improponibili, im-
[...] procedibili e/o inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa, anche in relazione al subordinato eccepito rilievo del precetto di cui all'art. 1227 c.c.'; con istanza di liquidazione ed attribuzione del favore delle spese del prece- dente giudizio di legittimità e del presente innanzi Codesto Giudice del Rin- vio”.
FATTI E DIRITTO
2 1. Con atto di citazione notificato in data 29.1.2010, Pt_4 Persona_1 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino – Sezione Distaccata di Sora la per sentirla condannare al pagamento Controparte_2 della somma di US $ 259.000,00, oltre al risarcimento dei danni patiti, riva- lutazione monetaria ed interessi legali. In particolare, l'originario attore espose che:
- nell'anno 1983, quando già da tempo era emigrato in Venezuela, lo stesso aprì presso la filiale di Atina dell'allora (poi Controparte_3
e oggi il conto corrente di Controparte_2 Controparte_2 pertinenza estera in US $ n. 104215, sul quale, nel corso degli anni a se- guire, effettuò versamenti per svariate decine di migliaia di dollari;
- in data 6.6.2003, in occasione di una breve (e rara) permanenza in Italia, si recò personalmente presso la filiale di Atina della Controparte_2 dove chiese la stampa aggiornata dell'estratto conto, la quale indicò un saldo attivo di US $ 377.020,98;
- successivamente a tale data, e sempre durante il breve soggiorno in Italia, sul conto in questione effettuò operazioni in entrata per complessivi US $ 500,00 e in uscita per complessivi US $ 30.000,00;
- dopo il suo rientro in Venezuela nessun'altra movimentazione di danaro effettuò o autorizzò sul conto corrente in questione, sul quale soltanto egli era legittimato a operare;
- in occasione di una verifica dell'estratto conto datato 3.10.2007, ma per- venutogli per posta alcuni mesi dopo, appurò un ammanco per il complessivo importo di US $ 259.000,00 sul proprio conto corrente: infatti, il conto cor- rente n. 104215 presentava un saldo attivo di soli US $ 104.887,60, di gran lunga inferiore a quello che avrebbe dovuto rinvenirsi sul conto in questione, considerato che al 6.6.2003 presentava un saldo attivo di US $ 377.020,98;
- il correntista, pertanto, ritenendo che si trattasse di un mero errore di tra- scrizione o di calcolo, contattò telefonicamente la filiale di Atina della Uni- e apprese dal Direttore della stessa che non Controparte_4 sussisteva alcun errore di calcolo in quanto l'ammanco era conseguenziale ad alcuni bonifici che il correntista avrebbe ordinato tra i mesi di luglio e settembre del 2006;
3 - a seguito di continue e pressanti richieste di spiegazioni, la Controparte_2 dichiarò di avere ricevuto, eseguendoli, quattro ordini di bo-
[...] nifico – tutti pervenuti a mezzo corriere DHL – per un importo complessivo di US $ 259.000,00, e precisamente: (i) in data 20.7.2006, per US $ 87.000,00, presso la Commerce Bank (USA) con beneficiario Nicos Invest- ment Group Inc;
(ii) in data 3.8.2006, per US $ 75.000,00, presso la Com- merce Bank (USA), con beneficiario Nicos Investment Group Inc;
(iii) in data 21.8.2006, per US $ 40.000,00, presso la Commerce Bank (USA) con bene- ficiario (iv) in data 11.9.2006, per US $ Controparte_5
57.000,00, presso la Bank United (USA) con beneficiaria la Cell Investment.
Ciò premesso, l'attore dedusse come tutti i suddetti ordini di bonifico fossero palesemente falsi, atteso che le sottoscrizioni apposte in calce agli stessi, così come quelle rinvenienti sulle distinte di spedizione del corriere DHL, erano – peraltro, in modo grossolano - contraffatte, come era stato inequi- vocabilmente confermato in occasione del procedimento per a.t.p. promosso da innanzi al Tribunale di Cassino in data 29.6.2009. Persona_1
Pertanto, l'originario attore concluse perché venisse: “1) accertata e dichia- rata la responsabilità dell alla stregua dei cri- Controparte_2 teri di valutazione di cui all'art. 1176, II comma, cc per i fatti narrati in pre- messa;
2) conseguentemente, condannata la al paga- Controparte_2 mento in favore dell'istante - ovvero in alternativa al riaccredito in conto corrente - della somma di US $ 259.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle date delle singole operazioni all'effettivo soddisfo;
3) condannata, infine, l al risarcimento di tutti Controparte_2
i danni cagionati all'attore con il proprio illegittimo comportamento, danni da quantificarsi se del caso, anche in via equitativa”.
Si costituì nel giudizio di primo grado la convenuta Controparte_2
che, nel merito, contestò genericamente l'an ed il quantum della do-
[...] manda.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale capitolata dalle parti, acquisita agli atti di causa la c.t.u. depositata nel corso del procedimento per a.t.p. introdotto da con sentenza 873/2013 del 30.10.2013 Persona_1 il Tribunale di Cassino – Sez. distaccata di Sora accolse parzialmente le
4 domande formulate dall'attore, così provvedendo: “accoglie la domanda at- trice, per l'effetto condanna l , al pagamento in Controparte_2 favore del sig della somma di $ US 259.000,00, oltre interessi Persona_1
e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni e sino all'effet- tivo soddisfo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si li- quidano in € 520,00 per spese legali ed € 2.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 3.000,00 per fase istruttoria ed € 4.000,00 per fase decisoria, con attribuzione al procuratore per fattone an- ticipo, oltre IVA e cpa come per legge”.
2. Avverso tale sentenza propose appello la convenendo in Controparte_1 tale giudizio gli eredi di morto nelle more del giudizio di Persona_1 primo grado. In particolare, previa istanza di sospensione della efficacia ese- cutiva, la appellante domandò l'integrale riforma della sentenza impu- CP_2 gnata, anche per quel che concerneva il capo relativo alle spese processuali.
Secondo l'originaria appellante, la sentenza di prime cure sarebbe risultata erronea in quanto: (a) non vi sarebbe stata alcuna asserita grossolana con- traffazione della sottoscrizione di (b) l'istituto di credito Persona_1 avrebbe adottato diligenza, cautela e correttezza nella esecuzione del rap- porto contrattuale;
(c) vi sarebbe stato un concorso del “fatto colposo” del creditore nella causazione degli eventi dannosi (i bonifici), non preso in con- siderazione dal giudice di prime cure.
Con provvedimento del 26.11.2013, il Presidente della Sezione Prima Civile di questa Corte, dapprima ritenne non sussistenti i presupposti per una so- spensione inaudita altera parte, nominando il Consigliere relatore e fissando la comparizione delle parti con riguardo all'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. per la udienza del 17.1.2014. Quindi, a seguito di istanza depositata il 27.11.2013, con cui la chiese la modifica o revoca del sud- Controparte_1 detto decreto presidenziale, richiedendo nuovamente la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, il Presidente della Sezione
Prima Civile, ritenendo ammissibile la modifica del provvedimento adottato e re melius perpensa, con decreto del 28.11.2013 sospese inaudita altera parte, in via d'urgenza, l'inibitoria proposta.
5 All'esito della comparizione delle parti detto provvedimento venne in parte modificato dal Collegio, che, con ordinanza del 3.3.2014, limitò la sospen- sione della provvisoria esecutività con riferimento alla somma eccedente l'im- porto di € 130.000,00.
Con sentenza n. 5628/2018 del 13.9.2018 questa Corte, in parziale riforma della sentenza n. 873/2013 emessa dal Tribunale di Cassino – Sezione di- staccata di Sora il 30.10.2013, così statuì: “- riduce alla complessiva somma di 181.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole operazioni e sino all'effettivo soddisfo, l'importo dovuto d Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore degli appellati
, , e Parte_1 Parte_2 Pt_1 CP_6
quali eredi d Parte_8 Persona_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1 pore, al pagamento dei due tersi delle spese del doppio grado, liquidate in tale misura in complessivi 7.680,00 euro per il primo grado e in 9.090,00 euro per il giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA;
- compensa tra le parti predette il residuo terzo delle spese”.
3. Con la suddetta sentenza questa Corte respinse le censure in ordine alla ritenuta responsabilità dell'istituto di credito svolte da parte appellante, ma ritenne sussistente un concorso di colpa di per avere lo Persona_1 stesso omesso di adoperare le ordinarie cautele per rendere non accessibile ad altri il proprio riservato codice cliente.
In particolare, questa Corte ritenne che “Nel caso in esame non ricorre cer- tamente la fattispecie delineata dal comma 2 della citata disposizione”, ma che “sia stata data esecuzione ai quattro bonifici chiaramente apocrifi ripor- tanti il relativo codice personale anagrafico de rende palese che co- Pt_1 stui ha portato a conoscenza di terzi (o non ha adoperato le dovute cautele per evitare che ciò accadesse) i propri dati personali, costituiti dalla propria identificazione numerica, che invece avrebbero dovuto esser preservati a maggior tutela del correntista. Ora, se tale colposa circostanza di per sé non è sufficiente ad attribuire a la responsabilità delle falsificazioni delle Pt_1 firme, di cui agevolmente e in ogni caso si sarebbe dovuta render conto direttamente la il comportamento tenuto dal correntista è segno di CP_2 una manifesta sua corresponsabilità, dato che è ragionevole ritenere che i
6 ripetuti ordini con buona dose di probabilità non sarebbero passati se, in presenza di un diligente controllo del personale il avesse CP_1 Pt_1 adoperato le ordinarie cautele per rendere non accessibile ad altri anche il proprio, riservato, codice cliente”.
In ragione della suddetta statuizione, il giudice di secondo grado ritenne che,
“Tenuto conto della concorrente efficienza causale del colposo comporta- mento non solo certamente imprudente e negligente del ma anche Pt_1 irrispettoso dei patti contrattuali che prevedevano la riservatezza del dato d'identificazione numerico personale ed avuto riguardo, soprattutto, alla maggiore colpa professionale della Banca cui si deve in ogni caso ascrivere la preponderante responsabilità per avere reso possibili quei pagamenti per la negligente, imprudente e soprattutto superficiale verifica dell'autenticità della firma del correntista, che costituisce uno dei principali obblighi a carico del bonus argentarius, appare congruo graduare il concorso di colpa nella misura del 70% carico d e del residuo 30% a carico del correnti- CP_1 sta. Di conseguenza, la somma liquidata con la sentenza appellata va ridotta a complessivi 181.000,00 euro (€ 259.999,00 x 70%), oltre rivalutazione ed interessi come determinati dal tribunale”.
4. Con ricorso per cassazione notificato in data 13.3.2019,
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
e tutti in qualità di eredi di Parte_7 Parte_8 Persona_1
impugnarono la suddetta sentenza di secondo grado laddove aveva
[...] ritenuto “fondato (…) il secondo motivo, col quale si duole CP_1 dell'omessa verifica e valutazione dell'incidenza causale della condotta del correntista, alla stregua dei principi di cui all'art. 1227 c.c., richiamato dalla convenuta già con la comparsa di risposta di primo grado e sulla quale è stata del tutto omessa ogni considerazione da parte del tribunale”.
I ricorrenti hanno censurato la decisione di secondo grado, con il primo mo- tivo, deducendo la “violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt., 1227, 2043, 2697 c.c., artt. 40 e 41 c.p., e artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (codice anagrafico), art. 360, comma 5, cpc.”, e segnatamente per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie
7 l'art. 1227, co. 1, c.c., in materia di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno in assenza di qualsiasi prova fornita sul punto dalla ed anzi, in presenza di testimonianze acquisite nel giu- Controparte_1 dizio di primo grado che conducevano alla conclusione diametralmente op- posta. E, quindi, deducendo – in buona sostanza – che il giudice di appello, nel ritenere che avrebbe portato a conoscenza di terzi il Persona_1 proprio codice identificativo numerico (o, comunque, non avendo impedito che ciò accadesse), aveva fatto erronea applicazione dei criteri attinenti alla verifica del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.
Con il secondo motivo di ricorso, gli allora ricorrenti hanno censurato la sen- tenza di appello per “violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt., 1227, 2043, 2697 c.c., artt. 40 e 41 c.p., e artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (codice anagrafico), art. 360, comma 5, cpc.”, laddove ha ritenuto che, omesso qualsiasi esame in relazione alla natura ed alle funzioni del c.d. “co- dice anagrafico” del correntista, non aveva verificato che si tratta di un codice il cui utilizzo è proprio dell'operatore bancario e non ha alcuna rilevanza per le operazioni di cassa, laddove tale verifica avrebbe portato ad escludere, in radice, qualsiasi “comportamento colposo” del correntista.
Con controricorso con ricorso incidentale, notificato in data 19.4.2019, si costituì nel giudizio di cassazione la assumendo la viola- Controparte_1 zione degli artt. 1176, 1227 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che la falsificazione degli ordini di bonifico fosse rilevabile ictu oculi riportandosi agli esiti dell'a.t.p., dal quale non sarebbe emersa, al contrario, alcuna gros- solana contraffazione, essendovi piena corrispondenza tra le firme apposte in calce agli ordini e lo specimen depositato. E che, pertanto, non vi sarebbe stato da parte della una violazione del dovere di diligenza del buon CP_2 banchiere, essendosi i suoi dipendenti comportati diligentemente (avevano verificato le firme corrispondenti a quelle in loro possesso e avuto conferma telefonica dei bonifici formalmente regolari anche nell'indicazione del “codice anagrafe”), con la conseguenza che si doveva escludere ogni responsabilità della o comunque accertarne un minore concorso di colpa rispetto alla CP_2 misura del 70% stabilita nella sentenza di appello. 8 5. Con ordinanza n. 25712/2023 pubblicata in data 4.9.2023 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso principale e rigettando quello incidentale, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte, nel dichiarare infondato il ricorso incidentale proposto dalla ha ritenuto che correttamente il giudice di Controparte_1 merito avesse ritenuto sussistente la responsabilità della la quale non CP_2 aveva assolto all'onere della prova, sulla stessa gravante, di avere agito con la diligenza richiesta al buon banchiere ex art. 1176, co. 2, c.c.; e che questa Corte d'Appello avesse fatto coerente applicazione del principio secondo cui la responsabilità della nei confronti del cliente, per avere eseguito un CP_2 ordine di bonifico pervenuto alla stessa tramite canali inusuali, non CP_2 può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il man- datario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulte- riori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità.
Con riguardo al ricorso principale, il giudice di legittimità ha ritenuto fondati entrambi i motivi formulati dagli eredi di ritenendo che Persona_1
“La sentenza impugnata presenta aporie argomentative che rendono la mo- tivazione apparente e sintomo di falsa applicazione del parametro normativo richiamato, alla luce del principio secondo cui 'in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c. 1, c.c. (…) la prova che il creditore danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria dili- genza, deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore' (Cass. n. 4954 del 2007 e n. 7777 del 2014 in motivazione)”. In particolare, il Supremo Collego ha ritenuto che la Corte territoriale “non ha compiuto alcun accertamento a proposito dei codici e della loro funzione per l'esecuzione dei bonifici, anche tenuto conto del tenore delle risultanze istruttorie riassunte nella sentenza impugnata (dove si legge che 'il teste si è limitato, infatti, a riferire che sulle ri- Tes_1 chieste di bonifico erano annotati dei codici numerici, ma ha affermato di non sapere di cosa si trattasse, e il teste ha aggiunto che nelle suddette 9 richieste vi era anche il codice anagrafico del cliente, ma ha precisato di es- sersi limitato a esaminare, e non attentamente, il solo specimen, come del resto ha confermato lo stesso teste;
soprattutto, non ha verificato Tes_3 se gli stessi codici fossero necessari per l'esecuzione dei bonifici e dovessero essere forniti necessariamente dall'ordinante o potessero essere inseriti dalla che ne era in possesso”. CP_2
In secondo luogo, il giudice di legittimità ha ritenuto “non suffragata da ele- menti probatori (non indicati in sentenza) e, quindi, apodittica è l'afferma- zione circa l'esistenza di un comportamento colposo del danneggiato per avere 'portato a conoscenza di terzi (o non [avere] adoperato le dovute cau- tele per evitare che ciò accadesse) i propri dati personali, costituiti dalla pro- pria identificazione numerica'; inoltre giuridicamente incongruo è il giudizio di responsabilità come automatica conseguenza della eventuale omessa cu- stodia di documenti o dati di cui il correntista danneggiato aveva (in tesi) la disponibilità (con il conseguenziale addebito allo stesso delle conseguenze lesive), in forza di un contratto (di conto corrente) la cui causa non è l'obbligo di custodia come in altre tipologie contrattuali (cfr. art. 1766 c.c.)”.
6. Con atto di citazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. notificato in data
4.12.2023, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e nella qualità di Parte_3 Parte_7 Parte_8 eredi di hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte Persona_1
e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio la che ha de- Controparte_1 dotto in ordine alla sussistenza di un concorso colposo del danneggiato, il correntista nella causazione del danno dedotto dallo Persona_1 stesso, e di cui chiede il ristoro, e ha sostenuto come lo stesso abbia anzi inciso in misura anche maggiore di quella del 30% ritenuta dal giudice di appello, concludendo come in epigrafe.
7. Come ha ritenuto la Suprema Corte con l'ordinanza che ha rinviato a que- sta Corte, il giudice di appello, nel ritenere sussistente un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., non ha adeguatamente considerato che – come del resto accertato nella stessa sentenza emessa a definizione del giudizio di secondo grado – il “diligente controllo della
[...]
era mancato, anche se i funzionari della CP_7 Controparte_8
[...]
[...] avevano effettuato un controllo – peraltro, non attento, stando a
[...] quanto dichiarato dal testimone come riporta la stessa Suprema Tes_3
Corte – dello specimen. In particolare, non è possibile ritenere che vi sia stato un diligente controllo da parte del personale della e che, al contempo CP_2
i quattro ordini di bonifico sarebbero in quanto il correntista non si sarebbe adoperato per rendere non accessibile ad altri il proprio codice cliente. Come osserva la Suprema Corte, “il fatto di non avere custodito un documento che si doveva custodire espone il contraente a responsabilità verso la li- CP_2 mitatamente ai danni 'prevedibili' (art. 1225 c.c.) ma è discutibile che fosse prevedibile che i codici di cui si tratta sarebbero stati usati con le modalità e nelle circostanze date, ben potendo il correntista fare legittimo affidamento sul comportamento diligente dell che, nella specie, è mancato”. CP_2
Nella specie, il comportamento diligente della Banca sarebbe dovuto consi- stere non solo in una verifica dello specimen, che peraltro avrebbe potuto rilevare l'apocrifia delle sottoscrizioni qualora fosse stata effettuata con mag- giore attenzione rispetto a quella, scarsa, accertata dalla prova testimoniale espletata (come – si ripete – riportato anche nella decisione di legittimità), ma anche in un riscontro dell'effettiva provenienza di quegli ordini in que- stione, peraltro per importi consistenti, dal correntista in ragione delle sin- golari e inusuali modalità di conferimento degli stessi. Infatti, non si deve tralasciare di considerare adeguatamente come alla Controparte_2
i quattro ordini di bonifico siano pervenuti a mezzo corriere espresso,
[...] circostanza inusuale non soltanto in generale, ma anche per lo stesso cor- rentista: infatti, la non ha dedotto che questi, non vivendo ad Atina (e CP_2 neanche in Italia), avesse già impartito disposizioni con tali modalità, essendo anzi pacifico come non avesse effettuato disposizioni in Persona_1 uscita su tale conto se non durante la sua permanenza in Italia nel 2003.
In altri termini, le singolari modalità con cui i quattro ordini di bonifico erano stati conferiti all'odierna convenuta in riassunzione avrebbero imposto ai fun- zionari della stessa non soltanto un'attenzione ben maggiore di quella pro- vata nella verifica dello specimen in loro possesso, ma anche di contattare il correntista e chiedere conferma delle operazioni in questione prima di pro- cedere senz'altro ad eseguire le stesse.
11 8. Di contro, la deduce di avere ritenuto provenienti da Controparte_1 [...]
i quattro ordini di bonifico pervenuti a mezzo corriere tra luglio Persona_1
e settembre del 2006 in quanto sugli stessi era apposto il suo “codice ana- grafico”, vale a dire il codice identificativo del correntista nell'anagrafica della Banca. Conclusione che – con tutta evidenza – presupporrebbe che il codice in questione possa essere in possesso soltanto del correntista, come accade per un codice PIN, e quindi che sussistesse quella diligenza nella custodia dello stesso ipotizzata dal giudice di secondo grado, con motivazione cen- surata dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha rimesso a questo giudi- cante.
Il codice cliente o codice anagrafico è associato in maniera univoca dalla banca a ciascun cliente all'apertura di un rapporto bancario, in primo luogo di un conto corrente. Il luogo più comune dove si rinviene tale codice è l'estratto conto, che – come si è detto sopra – nel caso in esame veniva periodicamente inviato a con modalità cartacea, come Persona_1 pacifico: infatti, l'odierna parte attrice in riassunzione ha allegato, nell'intro- durre il giudizio di primo grado, di avere avuto contezza dell'ammanco sul proprio conto proprio esaminando l'estratto conto periodico inviatogli a mezzo posta dalla CP_2
In altri termini, era sufficiente impossessarsi in qualche modo di copia di un estratto conto inviato a mezzo posta dalla al correntista per appro- CP_2 priarsi del codice anagrafico di questi. Se così è, allora è di tutta evidenza come neanche sia configurabile un onere di custodia dello stesso in capo al correntista. Questo è ipotizzabile soltanto con riguardo a un codice perso- nale di cui alcun altro abbia disponibilità, anche gli stessi funzionari della Filiale di Atina della Banca, i quali invece avrebbero anche potuto completare la compilazione dei modelli di bonifico in questione con l'indicazione di tale codice.
9. Quanto sopra osservato elide, poi, la rilevanza, al fine di ritenere sussi- stente un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno lamentato, di altre due circostanze evidenziate dalla Banca convenuta in rias- sunzione, vale a dire che gli ordini di bonifico “incriminati” fossero indirizzati proprio alla Filiale presso cui era acceso il conto corrente di cui era titolare e che, “essendo stati impartiti ordini di bonifico di Persona_1
12 complessivo ingente ammontare, (…) implicavano la necessaria consapevo- lezza della giacenza complessiva del rapporto bancario de . Pt_1
La stessa possibilità di venire a conoscenza del codice anagrafico del cor- rentista consente di apprendere non solo la filiale presso cui lo stesso intrat- tenga il rapporto di conto corrente, ma anche – a ben considerare – il saldo del conto stesso. In particolare, qualora si venga in possesso di un estratto conto, è possibile venire a conoscenza non solo del codice in questione, ma anche del saldo del rapporto intrattenuto.
Ed è di tutta evidenza come non sia ipotizzabile un onere di custodia dell'estratto conto cartaceo da parte del correntista, trattandosi di docu- mento proveniente dalla ed affidato a terzi per la consegna, quindi CP_2 non nell'esclusiva disponibilità di Anzi, proprio la circo- Persona_1 stanza per cui a tale cliente l'estratto conto venisse inviato con modalità cartacee, avrebbe richiesto da parte dei funzionari della Filiale di Atina della una maggiore prudenza nel dare esecuzione Controparte_2
a ordini di bonifico pervenuti a mezzo corriere e – a quanto dedotto nelle difese svolte, soprattutto nel giudizio di appello, dalla – ricondotti CP_2 senz'altro al correntista in quanto recanti appunto l'indicazione del codice anagrafico.
10. Ritenuta, dunque, l'esclusiva responsabilità dell'odierna convenuta in riassunzione nella causazione del danno dedotto dal suddetto correntista, la deve essere condannata a risarcire ad Controparte_1 Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_7
pro quota ereditaria, l'importo complessivo di € Parte_8
478.840,67, somma già rivalutata all'attualità secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, data dalla somma di € 153.661,76 (già US $ 87.000,00, pari ad € 109.994,10 al cambio di riferimento delle ore 14,15 del giorno 20.7.2006) rivalutata dal 20.7.2006 alla data della presente decisione;
€ 133.721,21 (già US $ 75.000,00, pari ad € 95.857,50 al cambio di riferimento delle ore 14,15 del giorno
3.8.2006) rivalutata dal 3.8.2006 alla data della presente decisione;
€ 90.370,28 (già US $ 40.000,00, pari ad € 51.676,00 al cambio di riferi- mento delle ore 14,15 del giorno 21.8.2006) rivalutata dal 21.8.2006 alla data della presente decisione;
€ 101.087,42 (già US $ 57.000,00, pari ad
13 € 72.464,10 al cambio di riferimento delle ore 14,15 del giorno 11.9.2006) rivalutata dall'11.9.2006 alla data della presente decisione.
Al riguardo, si deve osservare che il risarcimento del danno in favore degli eredi di non può avvenire in US $, come domandano gli Persona_1 stessi nell'introdurre il presente giudizio di rinvio, ma deve avvenire neces- sariamente in Euro.
Ciò non tanto perché questa è la valuta in cui devono essere assunte le decisioni nella Repubblica Italiana: infatti, in casi eccezionali e specifici legati a contratti internazionali o a obbligazioni che prevedevano il pagamento in valuta estera, si deve ritenere consentita – in conformità all'orientamento della giurisprudenza di merito – la condanna in valuta estera. Non assume alcuna rilevanza, nel presente giudizio, la circostanza per cui – come si è detto sopra – quello aperto nel 1983 da presso la Filiale Persona_1 di Atina dell'allora fosse un conto corrente di CP_3 CP_3 pertinenza estera in US $. Nel caso in esame, infatti, non si tratta di disporre la condanna della convenuta in riassunzione a corrispondere un im- CP_2 porto in adempimento del suddetto contratto, ma di risarcire il danno per inadempimento degli obblighi derivamenti in capo alla stessa in esecuzione dello stesso.
Piuttosto, nel caso in esame assume rilevanza come si sia in presenza di un debito di valore, che dunque deve essere rivalutato all'attualità, vale a dire alla data della liquidazione (quella della presente sentenza), e che per fare ciò il giudicante deve utilizzare l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 81 della legge 27.7.1978, n. 392.
In altri termini, la rivalutazione viene effettuata sulla base di una rilevazione fatta in Italia, da un ente pubblico di ricerca, e riguarda appunto la variazione di prezzi al consumo nel nostro Paese, prezzi che sono espressi nella moneta corrente nello stesso. È di tutta evidenza, allora, come tale indice possa es- sere utilizzato per procedere alla rivalutazione di un importo nella moneta corrente in Italia, non in un'altra valuta. E in relazione questa si pone, poi, anche l'ulteriore problema del cambio, che incide sulla variazione di valore di tale moneta in maniera diversa dalla variazione del potere di acquisto della
14 valuta nazionale a cui si riferisce l'indice ISTAT, indicando il rapporto con altre valute in un dato momento.
Nel procedere alla rivalutazione, secondo il criterio sopra indicato, dell'im- porto complessivo di US $ 259.000,00 è allora necessario convertire l'im- porto di ciascuno dei quattro bonifici effettuati in US $ in Euro al cambio del giorno in cui sono stati effettuati, e non al cambio alla data della presente decisione: infatti, trattandosi di un debito di valore, così come si deve pro- cedere alla devalutazione alla data di ciascun evento dannoso per il calcolo degli interessi (come si dirà subito di seguito), anche la rivalutazione deve essere operata sulla base della conversione in Euro dell'importo di ciascun bonifico alla data in cui è stato effettuato.
La rivalutazione viene effettuata utilizzando l'ultimo indice ISTAT pubblicato alla data della presente decisione, che è quello relativo al mese di luglio.
11. Sulla somma liquidata agli attori in riassunzione, già rivalutata al mo- mento della presente decisione, vanno conteggiati gli interessi compensativi dalla data del fatto illecito fino a quella della presente decisione. In partico- lare, nel caso in esame, gli interessi compensativi vanno conteggiati con ri- guardo a ogni singolo importo liquidato per ciascuno dei quattro eventi dan- nosi per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla la sentenza n. 1712 del
17.2.1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, riconosce, in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito, la risarcibilità del danno derivante da ritardo, e dunque dal mancato godimento dell'equiva- lente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'at- tribuzione di interessi;
e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056, co. 1, c.c., secondo il richiamato insegnamento della Suprema Corte, col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto
15 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di pre- sumere un impiego maggiormente remunerativo della somma (come nel caso in esame, peraltro in mancanza di allegazione degli stessi da parte degli attori in riassunzione), un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate – somma rivalutata e interessi fino alla data della sentenza – do- vranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che at- tribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale in applicazione dell'art. 1282 c.c.
11. La deduce che, nel liquidare il danno spettante agli eredi Controparte_1 di si debbano considerare i pagamenti già ricevuti in Persona_1 adempimento alle statuizioni di merito frattanto inter partes intervenute, per complessivi € 276.326,96, dei quali € 130.000,00 con bonifico in data
18.3.2014 ed € 141.816,52 con disposizioni del 3.10.2018.
Tuttavia, non si rinviene in atti prova di tali pagamenti effettuati dalla CP_2
e che non è possibile ritenere non contestati dagli attori in riassunzione, i quali, a fronte di tale allegazione, hanno ribadito la domanda di condanna per l'intero importo di US $ 259.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
[...]
, la non allega a chi avrebbe effettuato i bonifici in que- Pt_9 Controparte_1 stione, non consentendo quindi agli odierni attori in riassunzione di conte- stare, tanto meno specificamente, tali circostanze.
In ogni caso, la potrà opporsi a una richiesta di pagamento di quanto CP_2 già corrisposto, essendo principio di carattere generale e di diritto sostan- ziale quello per cui il pagamento effettuato opponibile dalla debitrice – anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – senza alcuna preclusione, ovviamente documen- tando i pagamenti effettuati.
16 12. Come domandato con l'atto di citazione in riassunzione, la CP_1 deve essere condannata a rimborsare agli eredi di GI
[...] Persona_1 le spese del giudizio di appello, procedendosi con la presente sentenza a una diversa liquidazione del danno, che incide sullo scaglione di Tariffa ap- plicabile, nonché le spese del giudizio di cassazione e quelle del presente giudizio di rinvio, queste ultime ridotte del 50% ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, in ra- gione delle caratteristiche dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: condanna la a pagare ad Controparte_1 Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_7 [...]
pro quota ereditaria, l'importo complessivo di € 478.840,67, Parte_8 somma già rivalutata all'attualità secondo gli indici ISTAT dei prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre interessi al tasso legale, calcolati come indicato in motivazione, a decorrere dal 20.7.2006 sull'im- porto di € 153.661,76, a decorrere dal 3.8.2006 sull'importo di €
133.721,21, a decorrere dal 21.8.2006 sull'importo di € 90.370,28 ed a decorrere dall'11.9.2006 sull'importo di € 101.087,42, e quindi sulla somma così determinata interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo pagamento;
condanna la a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_9
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_7 [...]
con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del giudizio di Parte_8 secondo grado, che liquida in € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta)
e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_9
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_7 [...]
con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del giudizio di Parte_8 cassazione, che liquida in € 10.773,00 per compensi, oltre rimborso spese
17 forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_9
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_7 Pt_8
con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente giu- Parte_8 dizio di rinvio, che liquida in € 5.134,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 140041.
Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TA Thellung de Courtelary
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