Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3518/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bocchini per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti PP TI e AN TI per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
, già Agenti e Controparte_2 Controparte_3 Rappresentanti di Commercio (C.F. , P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Pirrottina e Lorenzo Spallina per procura in calce alla comparsa di risposta. appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.7753/2021, pubblicata in data 4.5.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è così riportata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione la (di seguito anche solo ) ha convenuto in Parte_2 Pt_2 giudizio la (di seguito anche solo , proponendo opposizione avverso il Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo 21865/2016 (RG n. 59677/2016) emesso da questo Tribunale in data 21/09/2016, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 897.761,70 oltre interessi e spese. L'opponente ha altresì proposto domanda riconvenzionale così concludendo: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di jus postulandi dei difensori di controparte con conseguente nullità del Decreto Ingiuntivo;
2) nel merito rigettare la domanda proposta siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale accertare e dichiarare illegittimo il recesso operato dalla e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della , a titolo di indennità CP_1 Pt_2
2) Rigettare, parimenti, la domanda riconvenzionale spiegata in seno all'atto di opposizione, ritenendo e dichiarando insussistente l'inadempimento dell'esponente e, conseguentemente, il diritto dell'opponente al pagamento delle indennità richieste all'opposta, la quale ultima espressamente si riserva di agire in via ordinaria per far valere l'inadempimento di parte attrice ed ottenere il risarcimento dell'ingente danno alla stessa derivato… La vicenda oggetto dell'odierno giudizio principia dal ricorso presentato in via monitoria dalla
sostenendo di vantare una pretesa creditoria nei confronti della fondata sul CP_1 Parte_2 mancato pagamento delle provvigioni dovute in esecuzione di un contratto di agenzia. Più in particolare l'opposta aveva svolto l'attività di agente di commercio per in forza Parte_2 di un contratto di genzia stipulato il 27/09/2011 e prodotto in atti. Il citato contratto aveva previsto un compenso ordinario sui contratti andati a buon fine nonchè alcuni compensi c.d. aggiuntivi a quello ordinario come indicati nel cd. Business Plan (allegato 16 al contratto). Il rapporto contrattuale aveva avuto una regolare esecuzione fino agli anni 2014/15, quando erano sopraggiunte divergenze in merito all'ammontare delle provvigioni pagate da , Pt_2 successivamente seguite dal recesso esercitato dalla in data 3/12/2015. CP_1 In costanza di rapporto, la aveva predisposto e inviato con cadenza periodica all'agente, i Pt_2 c.d. Business Plan, valevoli ciascuno per tre mesi, con i quali venivano modificati i compensi dovuti. Le circostanze di fatto appena riportate sono pacifiche e il contrasto di posizioni da cui deriva l'odierno giudizio riguarda l'effettiva capacità modificatrice dei citati Business Plan e cioè se fossero funzionali a incidere esclusivamente sui compensi c.d. aggiuntivi o anche su quelli ordinari stabiliti nel contratto di agenzia. In adesione alla prima tesi la aveva agito con ricorso monitorio a seguito del quale era stato CP_1 emesso il suddetto decreto ingiuntivo. Sostenendo la tesi contraria la , opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva eccepito di aver Pt_2 saldato tutto quanto dovuto all'Agente, posto che, a partire dal Business Plan 1° 2014, il compenso non era più previsto in misura fissa per ogni attivazione di contratto (come indicato nella causale della fattura oggetto di ingiunzione) ma in misura variabile. In corso di causa non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva espletata una ctu contabile. Nell'ulteriore corso del procedimento interveniva volontariamente l' , quale cessionaria di CP_2 parte del credito vantato dalla nei confronti della , concludendo per l'accoglimento CP_1 Pt_2 delle seguenti conclusioni: 1) …rigettare l'opposizione proposta dalla al Parte_2 Decreto Ingiuntivo n. 21865/2016 e condannare la medesima alla refusione nei confronti della
del credito dalla stessa vantato a seguito della cessione effettuata da parte Controparte_2 della sino all'importo di € 271.366,00, oltre interessi maturandi e sino al soddisfo. Controparte_1 Con vittoria di spese e competenze”.
§ 2. - All'esito del processo, istruito su base esclusivamente documentale e con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha così deciso:
“In parziale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 21865/2016 (RG n. 59677/2016);
2. Condanna la a pagare la somma di € 433.826,00 di cui € 162.460,00 in favore Parte_2 di ed € 271.366,00 in favore della oltre agli interessi legali CP_1 CP_1 Controparte_2 maturati sui suddetti importi, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (22/09/2016) sino all'effettivo soddisfo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla Parte_2
4. Condanna la a rimborsare a PP TI e AN TI, Parte_2 avvocati dichiaratisi antistatari della Nemes 2.9 s.c.a.r.l., la metà delle spese di lite, che si liquidano in € 13.802,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e a rimborsare alla
la metà delle spese di lite, che si liquidano in € 6009,5 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali, Iva e Cpa come per legge;
5. Compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite;
6. Compensa per la metà le spese della CTU, come già liquidate, e pone la restante parte a carico dell'opponente con i conseguenti effetti restitutori.”. A motivazione della decisione, per quanto ancora interessa, il Tribunale, in estrema sintesi, ha accertato che:
1) era valida la clausola di cui all'art. 26 del contratto di agenzia che consentiva a di Pt_2
“apportare modifiche alla Zona di competenza di cui all'art. 2, alle provvigioni di cui agli All. 3 e 4, alle provvigioni/compensi di cui al business Plan e alle eventuali comunicazioni ad esso relative, con comunicazione scritta”, salva la possibilità per l'agente di non accettare le modifiche comunicando per iscritto il proprio rifiuto alla preponente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione delle modifiche stesse;
2) la clausola suddetta consentiva a di procedere alla modifica unilaterale, tra l'altro, Pt_2 delle provvigioni di cui agli all. 3 e 4 (ovvero quelle ordinarie) e delle provvigioni o compensi di natura straordinaria;
3) i documenti qualificati da come business plan riguardavano i soli compensi Pt_2 straordinari e, tuttavia, il contenuto di tali documenti era mutato a partire da quello denominato 1° quater 2015, riguardante il trimestre relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2015, acquisendo una diversa e più ampia portata modificatrice del contenuto del contratto di agenzia;
4) con il business plan 1° quater 2015 e i successivi , in mancanza di contestazione da Pt_2 parte dell'agente, aveva apportato valide ed efficaci modifiche al contratto relativamente alle provvigioni;
5) viceversa, il business plan 1° quater 2014 – che, secondo , avendo introdotto un Pt_2 nuovo metodo di conteggio dei premi, avrebbe derogato alla corresponsione delle provvigioni ordinarie previste dagli all. 3 e 4 – non aveva avuto alcun effetto modificativo del contratto, non contenendo una comunicazione espressa della modifica che intendeva apportare, Pt_2 così da concretare una violazione dei crismi di correttezza e buona fede e da non soddisfare l'onere di comunicazione in forma scritta;
6) per stabilire quanto spettasse all'agente fonte di prova poteva essere anche una c.t.u. c.d. percipiente, quale strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche;
7) le provvigioni ancora spettanti all'agente, così come calcolate dal c.t.u. riconoscendo la portata modificatrice del business plan 1° quater 2015 e successivi, ammontavano a € 433.826,00;
8) della somma suddetta, € 271.366,00 dovevano essere pagati alla , Controparte_2 intervenuta ex art.111 c.p.c. quale cessionaria di parte del credito dell'agente, in mancanza di contestazione sul punto da parte di quest'ultima;
9) l'inadempimento della preponente all'obbligo di pagamento delle provvigioni quantificate come sopra aveva legittimato il recesso per giusta causa dell'agente, la quale pertanto non era tenuta a pagare a l'indennità di mancato preavviso. Pt_2
Par Par
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da (già ) (da ora in poi: ) in via Parte_2 Pt_2 principale e da (da ora in poi: in via incidentale. Si è costituita in giudizio CP_1 CP_1 CP_1 la , resistendo all'appello principale. Controparte_2 Par L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da è stata trattata in camera di consiglio ex art.351 c.p.c. ed accolta solamente nei confronti di CP_1 La causa, già rinviata per precisazione conclusioni all'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione e ulteriormente rinviata d'ufficio, è stata discussa oralmente all'udienza del 27.6.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Par Per :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, ri-formare parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 7753/21 del 2/5/2021 pubblicata il 4/5/2021 e notificata il 6/5/2021 e per l'effetto:
1) nel merito accogliere l'opposizione spiegata dalla (oggi e per l'effetto Parte_2 Parte_1 dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 21865/2016 per infondatezza della pretesa;
2) per l'effetto condannare la al rimborso di tutte le somme pagate dalla Controparte_2 in conseguenza dell'esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1 Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre rimborso spese forfettarie, del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Par L'appellante ha precisato inoltre che la domanda riconvenzionale proposta con l'atto di citazione in opposizione, sebbene non riproposta formalmente nelle conclusioni, si deve intendere reiterata e non abbandonata.
Per CP_1
“piaccia all'ecc.ma Corte di appello di Roma: preliminarmente dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello principale proposto da in Parte_1 quanto palesemente infondato in fatto e in diritto;
nel merito Accogliere l'appello incidentale di Controparte_1 Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce ai business plan capacità modificativa delle condizioni contrattuali dal 1° quarter 2015; Dichiarare che i business plan erano destinati esclusivamente a disciplinare i compensi straordinari e non quelli ordinari;
Ridare efficacia al decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivo;
Confermare il rigetto della domanda riconvenzionale di Parte_1 in subordine Condannare al pagamento della somma di € 897.871,70 come da elaborato peritale punto Parte_1 a), o quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso Condannare al pagamento per intero di tutte le spese legali e di lite e CTU dei due gradi Parte_1 di giudizio, con distrazione delle spese legali in favore dei Difensori Avv.ti PP TI e AN TI”.
Per : Controparte_2
“piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- conseguentemente, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con condanna della
[...] al pagamento delle spese del presente giudizio. Pt_1 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Par
§ 4. – L'appello principale di è articolato in tre motivi. § 4.1. – Il primo motivo critica la sentenza nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda di di condanna al pagamento delle provvigioni, pur non essendo stati prodotti dall'agente i CP_1 contratti che ne costituivano il presupposto e pur avendo la preponente dato prova del pagamento di provvigioni per un importo di € 7.729.680,98 nel solo periodo dal 1.1.2014 al 31.3.2015. Lamenta l'appellante che il giudice abbia concentrato l'accertamento solo sulle condizioni contrattuali applicabili, omettendo di verificare che vi fossero i presupposti del credito dedotto dall'agente. Osserva che, anche a voler ritenere che i contratti da prendere a riferimento per il calcolo delle provvigioni fossero quelli indicati dall'agente, il giudice avrebbe omesso di considerare quanto già pagato da nel periodo di riferimento al fine di verificare l'esistenza di un credito residuo. Pt_2 In particolare non avrebbe considerato che, a quanto risulta dagli allegati n.10 e 11 del fascicolo dell'opponente, l'agente, nel periodo dal 1.1.2014 al 31.3.2015 aveva ricevuto da Pt_2 provvigioni - calcolate con il contestato metodo a gettone introdotto dal business plan 1° quater 2014 e ritenuto non efficace dal Tribunale - per € 7.729.680,98, importo venti volte maggiore di quello accertato dal Tribunale sulla scorta del metodo di calcolo originario in misura fissa.
Il motivo è fondato. ha azionato un credito per provvigioni maturate dal 1.1.2014 al 31.12.2015, adducendo la CP_1 violazione da parte di del criterio di computo delle provvigioni previsto dal contratto di Pt_2 agenzia (in misura fissa per ogni contratto di telefonia concluso grazie all'agente), in forza di modificazioni apportate unilateralmente al contratto e ritenute da illegittime e inefficaci, ma CP_1 non ha dedotto il mancato pagamento di alcuna provvigione, sia pure calcolata con il criterio contestato. Pertanto, l'accertamento del credito azionato dall'appellata avrebbe richiesto non soltanto l'individuazione del criterio legittimamente applicabile per il calcolo delle provvigioni, ma anche l'accertamento della differenza tra l'ammontare delle provvigioni già riscosse dall'agente, sebbene calcolate secondo il metodo contestato, e l'ammontare delle provvigioni effettivamente dovute. Tuttavia, l'appellata non ha mai indicato l'ammontare delle provvigioni riscosse nel periodo in questione e, a fronte difese di - che ha dedotto pagamenti per oltre sette milioni di euro dal Pt_2
1.1.2014 al 31.3.2015, documentati dagli allegati 10 e 11 al fascicolo di primo grado - si è limitata a osservare che tale cifra comprende compensi di varia natura, riconoscendo quindi che include pagamenti per provvigioni, ma senza specificare l'importo delle stesse, nemmeno desumibile dal contenuto descrittivo delle fatture emesse nei confronti di . Pt_2 La consulenza tecnica disposta dal Tribunale ha accertato le provvigioni dovute all'agente secondo il criterio originario contrattuale (€ 30,00 ed € 90,00, rispettivamente, per ogni contratto concluso relativo a telefonia mobile e a telefonia fissa), prendendo a riferimento l'elenco dei contratti prodotto in giudizio da La quantificazione è stata operata dal consulente, sia con riferimento all'intero CP_1 periodo indicato dall'opposta, sia con riferimento al più breve periodo maturato fino al 31.3.2015, prima che fossero comunicate all'agente le modifiche di cui al business plan 1° quater 2015 ritenute legittime dal tribunale. Allorché il giudice ha sottoposto al c.t.u. il quesito integrativo, chiedendo di calcolare le spettanze dell'agente anche in base ai criteri di calcolo modificati da con il business plan 1° quater Pt_2 2014 e successivi, ossia con il criterio variabile cosiddetto “a gettone”, il consulente ha risposto di non possedere elementi sufficienti a sviluppare il calcolo, in quanto disponeva solamente di un elenco riepilogativo dei contratti conclusi nel periodo, suddivisi in telefonia mobile e fissa, sufficiente a calcolare le provvigioni in misura fissa, ma del tutto insufficiente a calcolarle con il criterio variabile, che avrebbe richiesto la conoscenza della durata e delle vicende di ogni contratto. È quindi evidente che - in disparte ogni considerazione sulla legittimità del criterio di calcolo adottato, oggetto del secondo motivo di appello principale e dell'appello incidentale - il credito dell'agente accertato dalla sentenza impugnata è il credito contrattuale nella sua interezza, non il credito per le differenze provvigionali che, sulla base delle allegazioni dell'agente stesso, gli sarebbero spettate. Tanto basta a ritenere errata la quantificazione del credito operata dalla sentenza di primo grado e a respingere la domanda di condanna proposta dall'appellata in sede monitoria per indeterminatezza delle allegazioni relative all'ammontare del credito, oltre che per difetto di prova dell'ammontare suddetto, indipendentemente dal rilievo di TIM circa la mancata allegazione dei contratti.
§ 4.2. – Il secondo motivo dell'appello principale critica la sentenza nella parte in cui ha accertato l'inadempimento della preponente al contratto di agenzia, riproponendo in parte le contestazioni di cui al primo motivo circa il difetto di prova del credito di cui è stato accertato l'inadempimento e censurando anche l'accertamento della illegittimità e inefficacia delle variazioni apportate dalla preponente al contratto con il business plan 1° quater 2014.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo che precede.
§ 4.3. – Il terzo motivo critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale di di condanna di l pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Pt_2 CP_1 Osserva l'appellante che tale rigetto si basa sul falso presupposto del mancato pagamento delle provvigioni, che secondo il Tribunale ha giustificato il recesso dell'agente, e chiede pertanto, quale conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi, la condanna dell'appellata al pagamento dell'indennità quantificata in € 2.147.329,06 sulla scorta dell'Accordo collettivo del 2014.
Il motivo è fondato, ma la domanda non merita accoglimento per l'importo richiesto. L'agente aveva indicato nella sua lettera di recesso del 3.12.2015 più ragioni a giustificazione della propria decisione;
tuttavia, il tema del contendere si è cristallizzato sul mancato pagamento delle provvigioni, sicché sulle altre contestazioni contenute nella comunicazione di recesso non si è svolta alcuna istruttoria;
né sono state riproposte, in questo grado, da contestazioni circa inadempimenti della CP_1 preponente diversi da quello riguardante il pagamento delle provvigioni. Pertanto, alla riforma della sentenza di primo grado, in punto di accoglimento della domanda di condanna proposta da in sede monitoria, consegue l'accertamento che il recesso dell'agente CP_1 non fosse sorretto da alcuna causa legittimante l'interruzione del rapporto senza preavviso. Trattandosi di agente con obbligo di esclusiva, receduto entro i primi cinque anni di durata del rapporto, l'art.9 dell'Accordo collettivo 2014 prescrive un termine di preavviso di cinque mesi, alla Par cui inosservanza deve essere commisurato l'indennizzo dovuto a . Il criterio di determinazione dell'indennizzo indicato dal suddetto art.9 prevede che sia scelto l'importo più favorevole all'agente tra i cinque dodicesimi dei compensi dell'anno solare precedente la data del recesso e i cinque dodicesimi dei compensi dei dodici mesi precedenti la data del recesso. L'appellante fa riferimento, per lo sviluppo del calcolo, a un allegato n.12 in realtà inesistente, in quanto non presente negli allegati all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nemmeno prodotto in corso di causa. Tuttavia, sulla base delle fatture prodotte dall'appellante (allegati n.10 e n.11), è possibile calcolare che i compensi maturati dall'agente nei dodici mesi precedenti alla data del recesso, ossia dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015, ammontano a € 2.317.389,13, pari al totale dell'imponibile (al netto dell'iva e al lordo della ritenuta d'acconto e del contributo Enasarco) del fatturato riferito al periodo suddetto. Infatti per i mesi di ottobre e novembre 2015 l'agente non risulta aver maturato il diritto ad alcun compenso, considerata l'assenza di fatturazioni e considerato che, pacificamente, non furono conclusi contratti tramite l'agente dopo il mese di agosto 2015. La media mensile del periodo è di € 193.115,76 (= 2.317.389,13 : 12), di gran lunga inferiore alla media mensile dei compensi dell'anno solare precedente il recesso, ossia del 2014, pari a € 466.459,93 (= 5.597.519,19 : 12). La domanda merita pertanto accoglimento limitatamente all'importo di € 965.578,79 (= 193.115,76 x 5), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, esclusa la rivalutazione, trattandosi di credito di valuta e in mancanza di prova di un danno da inflazione risarcibile ex art.1224 u.co. c.c..
§ 5. – L'appello incidentale di critica il parziale accoglimento dell'opposizione ed è quindi CP_1 assorbito dall'accoglimento del primo motivo dell'appello principale. § 6. Conclusivamente, in totale riforma della sentenza di primo grado, deve essere interamente respinta la domanda proposta da contro oggi e deve essere CP_1 Parte_2 Parte_1 Par parzialmente accolta la domanda riconvenzionale di , condannando a corrispondere a CP_1 Par
la somma di € 965.578,79, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio si pongono a carico di e della CP_1 CP_2
in solido tra loro e sono liquidate, nei confronti di secondo i valori di cui alla tabella
[...] CP_1 allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1.000.000,01 e € 2.000.000,00, tenuto conto del valore della domanda di respinta sommato CP_1 quello della domanda di TIM accolta, applicando i valori medi per tutte le fasi, e applicando l'aumento sui valori dell'ultimo scaglione di cui all'art.6 D.M. 55/14 nella misura media del 15%. Nei confronti della le spese solo liquidate secondo i valori medi di cui al D.M. Controparte_2 citato, sulla base dello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00 e limitando le spese del giudizio di primo grado a quelle della fase decisionale. Le spese vengono quindi liquidate per compensi, nei confronti di in complessivi € 29.699,38 CP_1 per il giudizio di primo grado e € 26.607,37 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge e, nei confronti della , in € 6.164,00, per il giudizio di primo grado e € 20.119,00 per Controparte_2 il giudizio di appello oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da e da Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7753/2021 , pubblicata in data 04/05/2021, così decide:
- rigetta l'appello di Parte_3
- in accoglimento dell'appello di rigetta interamente la domanda proposta da Parte_1 [...] e condanna . a pagare a € 965.578,79, oltre interessi Parte_3 Parte_3 CP_4 Parte_1 al tasso legale dalla data della domanda;
- condanna la a restituire a le somme pagatele in esecuzione Controparte_2 Parte_1 della sentenza di primo grado;
- condanna e la , in solido tra loro - la CP_1 CP_4 Controparte_2 CP_2 fino a concorrenza di € 6.164,00, per il giudizio di primo grado e € 20.119,00 per il giudizio di appello oltre oneri di legge - a rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 liquidate in € 29.699,38 per il giudizio di primo grado e € 26.607,37 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge, eseguendo il pagamento a mani dell'avv. Robetto Bocchini dichiaratosi antistatario;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte di Parte_3 dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 27/06/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo