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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4059/2017 promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. VILMA GIOVANNINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Campli, Via San Donato n. 9;
PARTE ATTRICE contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA GUSSAGO, con domicilio eletto presso la casella pec del difensore Email_1
PARTE CONVENUTA nonché contro
( ) (in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._3 Persona_1
) e ( ) quale erede di
[...] Controparte_3 C.F._4
, Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ENZO FORMISANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via del Baluardo n. 63; _1
CONVENUTI nonché contro
( ), Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ENZO FORMISANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via del Baluardo n. 63; _1
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di regolamento dei confini. Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano in Parte_1 Controparte_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il , e Controparte_1 Persona_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria: accertare e dichiarare l'esatto confine tra il fondo degli esponenti e la strada di proprietà comunale così come pervenuta dalla permuta con i sig.ri e;
condannare i Persona_1 Controparte_2 convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dai coniugi e Parte_1 [...]
della somma complessiva di €. 3.000,00 o della maggiore o minore somma che il Parte_2
Giudice adito riterrà giusto liquidare, maggiorata di interessi e rivalutazione;
condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese di CTP pari ad €. 500,00; con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap.”
A sostegno della domanda proposta, gli attori spiegavano di essere proprietari di un terreno agricolo sito nel sito nel Comune di meglio individuato nel C.T. di detto Comune al foglio 90, _1 particella n. 201, in virtù di atto di acquisto a rogito del Notaio in data 16 febbraio 2004, Per_2
Rep. n. 9470. Tale appezzamento era posto a confine con la proprietà dei sigg.ri Persona_1
e che, unitamente a avevano chiesto al
[...] Controparte_2 Controparte_4
di permutare un tratto di strada comunale sita in Località Villa Romita, con Controparte_1 una porzione di terreno di loro proprietà; espletata l'istruttoria di rito, l'atto era stato formalizzato in data 23 dicembre 2004, previa adozione di delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 5 ottobre 2004.
Per effetto di tale accordo (al quale gli attori si erano fermamente opposti), il Controparte_1 aveva sdemanializzato un'area di proprietà dell'Ente e, di fatto, trasferito la strada comunale su altro tracciato.
Si era conseguentemente creata una situazione di incertezza sulla estensione e sui confini dei terreni, foriera di continui disagi per gli attori che avevano visto peggiorare le condizioni di viabilità della strada ed erano stati costretti a sopportare, sulla porzione di strada di loro proprietà, un maggior afflusso di transito di mezzi meccanici. Infatti, il tracciato stradale era stato riportato sulla proprietà dei
2 Tribunale di Teramo
richiedenti la permuta, ma in loco non si era mai materializzato come da frazionamento, rimanendo in parte sulla proprietà dei sigg.ri e . Pt_1 Parte_2
Al fine di evitare qualsiasi ulteriore contesa, gli attori ritenevano di dover esperire l'azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c., onde accertare l'esatto confine tra il fondo di loro proprietà e la strada di proprietà comunale, come acquisita a seguito della permuta formalizzata con i sigg.ri
[...]
e Per_1 CP_2
Esponevano, infine, di aver subito un danno che, attraverso una perizia di parte, era stato prudenzialmente quantificato nella somma di €. 3.000,00.
Sulla base di tali considerazioni, e rassegnavano le Parte_1 Parte_2 conclusioni come sopra trascritte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 febbraio 2018 si costituiva in giudizio il , invocando innanzitutto l'inammissibilità della domanda, essendo Controparte_1 intervenuto - tra e i convenuti - un accordo nel 2004 Parte_1 Controparte_5 riguardante proprio la delimitazione dei rispettivi confini. Deduceva l'ente che, a seguito della permuta intervenuta nel dicembre del 2004, lo stato dei luoghi non era stato in alcun modo alterato, sicché la domanda attorea era da ritenersi infondata. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, e proponeva, in subordine e in via riconvenzionale, domanda di garanzia impropria nei confronti di
[...]
e chiedendo Persona_1 Controparte_2 Controparte_4 contestualmente di essere autorizzato a chiamare in causa quest'ultimo, non convenuto in giudizio dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 febbraio 2018 si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto della domanda. Persona_1 Controparte_2
I convenuti riferivano di essere comproprietari di un fondo agricolo sito in Frazione Villa _1
Romita, esteso per complessivi ha 4.07.05 e composto, tra le altre, dalla particella n. 359 (ex n. 204) del foglio n. 90 e che tale proprietà contribuisce alla costituzione di un unico fondo con altri terreni limitrofi di proprietà del sig. (padre del sig. ); i Controparte_4 Persona_1 predetti appezzamenti, unitamente alla porzione acquistata nel 2004 dai sigg.ri e Pt_1 [...]
, componevano in passato un unico fondo di proprietà della famiglia , avente Pt_2 Persona_1 la maggiore estensione di ha 11.53.06. Aggiungevano i convenuti che detto fondo era stato oggetto di divisione giudiziale (tra i fratelli e Controparte_4 Persona_1 Persona_3
alla fine degli anni '50 ed era stato all'uopo eseguito un tipo di frazionamento nell'anno
[...]
1957, giusta nota di voltura n. 695 in data 4 dicembre 1957; per effetto della divisione e del frazionamento, “nacquero” le particelle confinanti oggi intestate a CP_6 CP_2
(particella n. 359 ex n. 204) ed agli attori (particella n. 201), così come oggi Parte_3 si presentano.
3 Tribunale di Teramo
Precisavano i convenuti che il fondo originario, già prima della divisione e secondo le mappe catastali, era percorso da alcune strade comunali;
in particolare, sulle mappe era presente una vecchia strada comunale che lo attraversava da est a ovest che nel tempo era scomparsa e l'allora unico proprietario realizzò un percorso alternativo, con un diverso accesso, più comodo e più idoneo per il passaggio dei mezzi necessari alla coltivazione: tale percorso, al momento della divisione giudiziale, era stato preso come riferimento per creare la linea dividente tra la particella n. 204 (oggi n. 360) e la particella n. 201: per la precisione, la dividente era stata tracciata al centro del passaggio che era diventato interpoderale e che permetteva l'accesso a tutti i costituendi fondi. Sostenevano i convenuti che lo stato dei luoghi era rimasto inalterato negli anni e che nel 2004 la particella n. 201 era stata acquistata dai sigg.ri e che, pur consapevoli dell'esistenza del passaggio Pt_1 Parte_2 interpoderale e di uno stato di fatto consolidato da più di mezzo secolo, avevano iniziato a sollevare una serie di strumentali contestazioni sui confini;
in data 28 novembre 2004 vi era stato un primo tentativo di riconfinazione che si era concluso con un verbale sottoscritto dal sig. e dai sigg.ri Pt_1
e e detto verbale era stato successivamente Controparte_4 Per_1 Controparte_2 contestato dalla sig.ra . Parte_2
Anche successivamente alla permuta formalizzata con il comune lo stato dei luoghi era rimasto inalterato sicché, secondo i convenuti, non vi sarebbe alcuna incertezza sul confine tra i fondi oggetto di causa, e che – in ogni caso – il confine era da individuarsi dal Tipo di frazionamento allegato alla
Nota di voltura n. 695 del 1957.
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa e venga conseguentemente accertata la sussistenza d iuna servitù di uso pubblico sulla strada interpoderale già esistente;
2) con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario del 15%,IVA e CAP come per legge.
Con decreto del 14 febbraio 2018 il precedente giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa del terzo , che si costituiva in giudizio in data 8 novembre 2018. Controparte_4
Il terzo chiamato procedeva alla ricostruzione storica della vicenda che aveva interessato i terreni oggetto di causa, così come delineata dai convenuti evidenziando come Controparte_5 non vi fosse alcuna incertezza in merito ai confini tra i due fondi;
era pertanto da ritenersi infondata sia la domanda di riconfinazione proposta dagli attori, che quella di garanzia proposta dal _1
, ritenuta, quest'ultima, carente del requisito di cui all'art. 163, n. 4) c.p.c. ovvero
[...] dell'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni (causa petendi).
4 Tribunale di Teramo
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante prove orali e a mezzo ctu;
in data 17 novembre 2021 si disponeva l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso del convenuto il processo era riassunto in data 29 dicembre 2021 dagli attori Persona_1 nei confronti degli eredi di , (già convenuta in giudizio Persona_1 Controparte_2 in proprio) e Controparte_3
All'udienza del 20 novembre 2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che l'actio finium regundorum ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto od il diritto di proprietà; la natura dell'azione non muta per il fatto che l'attore chieda il rilascio dell'area di sua proprietà occupata dal convenuto, giacché, essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine, tale domanda non è incompatibile con la proposizione predetta (Cass.n.21686/2006).
Non resta che determinare il confine tra i fondi delle parti in causa sulla base di quanto acquisito agli atti, tenendosi conto del fatto che il Giudice, nel caso dell'azione di regolamento dei confini, che ha il carattere di vindicatio duplex incertae partis, è svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur e può fondare il suo convincimento su qualsiasi elemento che gli sembri attendibile (Cass.
8.11.1985, n. 5459; Cass. 18.02.1978, n. 793).
Ebbene, questo Giudice ritiene che la determinazione dei confini tra i fondi operata dall'ausiliario, geom. risulti attendibile e possa pertanto essere fatta propria dal decidente, atteso che lo Persona_4 stesso si è premurato, all'esito di sopralluoghi d'accesso e del reperimento dei documenti catastali ed altri elaborati tecnici, di eseguire anche un accurato rilievo topografico dei relativi fondi. Non possono qui trovare accoglimento le contestazioni mosse alla ctu dalla difesa di parte attrice: le osservazioni alle conclusioni del consulente avrebbero dovuto essere svolte nei termini all'uopo stabiliti, ciò che non è avvenuto, in quanto, per quanto emerge dalla relazione dello stesso consulente, solo la terza parte chiamata ha espresso le proprie osservazioni (cfr. relazione integrativa depositata in data 22 settembre
2023).
Nel dare risposta al quesito n. 4 (a mezzo del quale si chiedeva di accertare “l'esatto confine tra il fondo degli esponenti e la strada di proprietà comunale così come pervenuta dalla per-muta con i
OR e ”), l'ausiliare ha affermato (elaborato principale) Persona_1 Controparte_2 che “l'attuale linea di confine tra il fondo in proprietà dei OR (particella 201) e Parte_4 la strada interpoderale di proprietà del di (particelle 360 e 362) è quella individuata _1 _1
e materializzata nell'allegata planimetria 2 dalla linea di colore rosso determinata dalle risultanze delle misurazioni prese a riferimento del rilievo sunnominato, pertanto con evidente discostamento
5 Tribunale di Teramo
della sede viaria verso nord (vedasi planimetria 4 con colorazione arancio insistente sulla particella
359 e colorazione gialla insistente sulla particella 360 e 362)”.
Ha poi esplicitato (elaborato integrativo, a seguito delle osservazioni svolte dal CTP geom. C.
[...]
) che il discostamento verso nord ricade interamente sulla proprietà degli eredi Per_5 [...]
(come evidenziato dalle colorazioni verde e gialla della planimetria 6 allegata a detto Per_1 elaborato).
Il medesimo CTU ha anche spiegato che “la sede viaria del tracciato della strada vicinale del posta sul lato est della particella 359 del foglio 90 del Comune di risulta essere CP_7 _1 visibilmente traslata verso nord-ovest e pertanto discostata rispetto a quanto riportato nell'estratto di mappa catastale […] andando ad interferire ancora sopra la proprietà degli eredi ”. Persona_1
La non perfetta coincidenza tra la strada interpoderale (diventata di proprietà comunale) secondo il tracciato catastale e il percorso effettivamente rilevato dal CTU, ha comportato e comporta lo sviluppo del tratto stradale in oggetto maggiormente all'interno della proprietà senza Controparte_5 alcuna interferenza con il fondo di proprietà degli attori.
In ogni caso, il tracciato è rimasto in terra battuta e ad uso esclusivamente agricolo;
sul punto il
CTU ha rilevato che la sede viaria “di fatto”, ovvero rilevata in concreto, è interamente coperta dalla vegetazione, con la sola delimitazione esterna lungo i lati ovest e sud.
Ne deriva, all'esito dell'espletata istruttoria, l'infondatezza delle doglianze mosse dagli attori, che lamentavano che “la strada che oggi dovrebbe essere di proprietà del comprende nella parte _1
a monte soprattutto una scarpata con forte dislivello con il risultato di aggravare il transito sulla porzione di viabilità ricadente sulla proprietà ”. Parte_4
Di conseguenza, appare evidentemente priva di fondamento anche la domanda risarcitoria proposta dagli attori, non essendosi di fatto materializzato alcun pregiudizio suscettibile di ristoro economico ai loro danni.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore indeterminabile della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Parimenti, le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
6 Tribunale di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4059/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che i confini tra i fondi delle parti in causa sono quelli individuati dal consulente tecnico d'ufficio geom. nella relazione depositata in data 22 Persona_4 settembre 2023 (e relativi allegati, segnatamente planimetria 2, linea di colore rosso) che costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti delle parti convenuti;
3) condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dal , che Controparte_1 si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso forfetario IVA e CAP come per legge;
4) condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 [...]
e che si liquidano in € 7.616,00 oltre Controparte_3 Controparte_4 rimborso forfetario IVA e CAP come per legge;
5) pone le spese di ctu a carico degli attori.
Così deciso, in Teramo, il giorno 9 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4059/2017 promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. VILMA GIOVANNINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Campli, Via San Donato n. 9;
PARTE ATTRICE contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA GUSSAGO, con domicilio eletto presso la casella pec del difensore Email_1
PARTE CONVENUTA nonché contro
( ) (in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._3 Persona_1
) e ( ) quale erede di
[...] Controparte_3 C.F._4
, Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ENZO FORMISANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via del Baluardo n. 63; _1
CONVENUTI nonché contro
( ), Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ENZO FORMISANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via del Baluardo n. 63; _1
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di regolamento dei confini. Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano in Parte_1 Controparte_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il , e Controparte_1 Persona_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria: accertare e dichiarare l'esatto confine tra il fondo degli esponenti e la strada di proprietà comunale così come pervenuta dalla permuta con i sig.ri e;
condannare i Persona_1 Controparte_2 convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dai coniugi e Parte_1 [...]
della somma complessiva di €. 3.000,00 o della maggiore o minore somma che il Parte_2
Giudice adito riterrà giusto liquidare, maggiorata di interessi e rivalutazione;
condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese di CTP pari ad €. 500,00; con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap.”
A sostegno della domanda proposta, gli attori spiegavano di essere proprietari di un terreno agricolo sito nel sito nel Comune di meglio individuato nel C.T. di detto Comune al foglio 90, _1 particella n. 201, in virtù di atto di acquisto a rogito del Notaio in data 16 febbraio 2004, Per_2
Rep. n. 9470. Tale appezzamento era posto a confine con la proprietà dei sigg.ri Persona_1
e che, unitamente a avevano chiesto al
[...] Controparte_2 Controparte_4
di permutare un tratto di strada comunale sita in Località Villa Romita, con Controparte_1 una porzione di terreno di loro proprietà; espletata l'istruttoria di rito, l'atto era stato formalizzato in data 23 dicembre 2004, previa adozione di delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 5 ottobre 2004.
Per effetto di tale accordo (al quale gli attori si erano fermamente opposti), il Controparte_1 aveva sdemanializzato un'area di proprietà dell'Ente e, di fatto, trasferito la strada comunale su altro tracciato.
Si era conseguentemente creata una situazione di incertezza sulla estensione e sui confini dei terreni, foriera di continui disagi per gli attori che avevano visto peggiorare le condizioni di viabilità della strada ed erano stati costretti a sopportare, sulla porzione di strada di loro proprietà, un maggior afflusso di transito di mezzi meccanici. Infatti, il tracciato stradale era stato riportato sulla proprietà dei
2 Tribunale di Teramo
richiedenti la permuta, ma in loco non si era mai materializzato come da frazionamento, rimanendo in parte sulla proprietà dei sigg.ri e . Pt_1 Parte_2
Al fine di evitare qualsiasi ulteriore contesa, gli attori ritenevano di dover esperire l'azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c., onde accertare l'esatto confine tra il fondo di loro proprietà e la strada di proprietà comunale, come acquisita a seguito della permuta formalizzata con i sigg.ri
[...]
e Per_1 CP_2
Esponevano, infine, di aver subito un danno che, attraverso una perizia di parte, era stato prudenzialmente quantificato nella somma di €. 3.000,00.
Sulla base di tali considerazioni, e rassegnavano le Parte_1 Parte_2 conclusioni come sopra trascritte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 febbraio 2018 si costituiva in giudizio il , invocando innanzitutto l'inammissibilità della domanda, essendo Controparte_1 intervenuto - tra e i convenuti - un accordo nel 2004 Parte_1 Controparte_5 riguardante proprio la delimitazione dei rispettivi confini. Deduceva l'ente che, a seguito della permuta intervenuta nel dicembre del 2004, lo stato dei luoghi non era stato in alcun modo alterato, sicché la domanda attorea era da ritenersi infondata. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, e proponeva, in subordine e in via riconvenzionale, domanda di garanzia impropria nei confronti di
[...]
e chiedendo Persona_1 Controparte_2 Controparte_4 contestualmente di essere autorizzato a chiamare in causa quest'ultimo, non convenuto in giudizio dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 febbraio 2018 si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto della domanda. Persona_1 Controparte_2
I convenuti riferivano di essere comproprietari di un fondo agricolo sito in Frazione Villa _1
Romita, esteso per complessivi ha 4.07.05 e composto, tra le altre, dalla particella n. 359 (ex n. 204) del foglio n. 90 e che tale proprietà contribuisce alla costituzione di un unico fondo con altri terreni limitrofi di proprietà del sig. (padre del sig. ); i Controparte_4 Persona_1 predetti appezzamenti, unitamente alla porzione acquistata nel 2004 dai sigg.ri e Pt_1 [...]
, componevano in passato un unico fondo di proprietà della famiglia , avente Pt_2 Persona_1 la maggiore estensione di ha 11.53.06. Aggiungevano i convenuti che detto fondo era stato oggetto di divisione giudiziale (tra i fratelli e Controparte_4 Persona_1 Persona_3
alla fine degli anni '50 ed era stato all'uopo eseguito un tipo di frazionamento nell'anno
[...]
1957, giusta nota di voltura n. 695 in data 4 dicembre 1957; per effetto della divisione e del frazionamento, “nacquero” le particelle confinanti oggi intestate a CP_6 CP_2
(particella n. 359 ex n. 204) ed agli attori (particella n. 201), così come oggi Parte_3 si presentano.
3 Tribunale di Teramo
Precisavano i convenuti che il fondo originario, già prima della divisione e secondo le mappe catastali, era percorso da alcune strade comunali;
in particolare, sulle mappe era presente una vecchia strada comunale che lo attraversava da est a ovest che nel tempo era scomparsa e l'allora unico proprietario realizzò un percorso alternativo, con un diverso accesso, più comodo e più idoneo per il passaggio dei mezzi necessari alla coltivazione: tale percorso, al momento della divisione giudiziale, era stato preso come riferimento per creare la linea dividente tra la particella n. 204 (oggi n. 360) e la particella n. 201: per la precisione, la dividente era stata tracciata al centro del passaggio che era diventato interpoderale e che permetteva l'accesso a tutti i costituendi fondi. Sostenevano i convenuti che lo stato dei luoghi era rimasto inalterato negli anni e che nel 2004 la particella n. 201 era stata acquistata dai sigg.ri e che, pur consapevoli dell'esistenza del passaggio Pt_1 Parte_2 interpoderale e di uno stato di fatto consolidato da più di mezzo secolo, avevano iniziato a sollevare una serie di strumentali contestazioni sui confini;
in data 28 novembre 2004 vi era stato un primo tentativo di riconfinazione che si era concluso con un verbale sottoscritto dal sig. e dai sigg.ri Pt_1
e e detto verbale era stato successivamente Controparte_4 Per_1 Controparte_2 contestato dalla sig.ra . Parte_2
Anche successivamente alla permuta formalizzata con il comune lo stato dei luoghi era rimasto inalterato sicché, secondo i convenuti, non vi sarebbe alcuna incertezza sul confine tra i fondi oggetto di causa, e che – in ogni caso – il confine era da individuarsi dal Tipo di frazionamento allegato alla
Nota di voltura n. 695 del 1957.
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa e venga conseguentemente accertata la sussistenza d iuna servitù di uso pubblico sulla strada interpoderale già esistente;
2) con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario del 15%,IVA e CAP come per legge.
Con decreto del 14 febbraio 2018 il precedente giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa del terzo , che si costituiva in giudizio in data 8 novembre 2018. Controparte_4
Il terzo chiamato procedeva alla ricostruzione storica della vicenda che aveva interessato i terreni oggetto di causa, così come delineata dai convenuti evidenziando come Controparte_5 non vi fosse alcuna incertezza in merito ai confini tra i due fondi;
era pertanto da ritenersi infondata sia la domanda di riconfinazione proposta dagli attori, che quella di garanzia proposta dal _1
, ritenuta, quest'ultima, carente del requisito di cui all'art. 163, n. 4) c.p.c. ovvero
[...] dell'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni (causa petendi).
4 Tribunale di Teramo
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante prove orali e a mezzo ctu;
in data 17 novembre 2021 si disponeva l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso del convenuto il processo era riassunto in data 29 dicembre 2021 dagli attori Persona_1 nei confronti degli eredi di , (già convenuta in giudizio Persona_1 Controparte_2 in proprio) e Controparte_3
All'udienza del 20 novembre 2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che l'actio finium regundorum ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto od il diritto di proprietà; la natura dell'azione non muta per il fatto che l'attore chieda il rilascio dell'area di sua proprietà occupata dal convenuto, giacché, essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine, tale domanda non è incompatibile con la proposizione predetta (Cass.n.21686/2006).
Non resta che determinare il confine tra i fondi delle parti in causa sulla base di quanto acquisito agli atti, tenendosi conto del fatto che il Giudice, nel caso dell'azione di regolamento dei confini, che ha il carattere di vindicatio duplex incertae partis, è svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur e può fondare il suo convincimento su qualsiasi elemento che gli sembri attendibile (Cass.
8.11.1985, n. 5459; Cass. 18.02.1978, n. 793).
Ebbene, questo Giudice ritiene che la determinazione dei confini tra i fondi operata dall'ausiliario, geom. risulti attendibile e possa pertanto essere fatta propria dal decidente, atteso che lo Persona_4 stesso si è premurato, all'esito di sopralluoghi d'accesso e del reperimento dei documenti catastali ed altri elaborati tecnici, di eseguire anche un accurato rilievo topografico dei relativi fondi. Non possono qui trovare accoglimento le contestazioni mosse alla ctu dalla difesa di parte attrice: le osservazioni alle conclusioni del consulente avrebbero dovuto essere svolte nei termini all'uopo stabiliti, ciò che non è avvenuto, in quanto, per quanto emerge dalla relazione dello stesso consulente, solo la terza parte chiamata ha espresso le proprie osservazioni (cfr. relazione integrativa depositata in data 22 settembre
2023).
Nel dare risposta al quesito n. 4 (a mezzo del quale si chiedeva di accertare “l'esatto confine tra il fondo degli esponenti e la strada di proprietà comunale così come pervenuta dalla per-muta con i
OR e ”), l'ausiliare ha affermato (elaborato principale) Persona_1 Controparte_2 che “l'attuale linea di confine tra il fondo in proprietà dei OR (particella 201) e Parte_4 la strada interpoderale di proprietà del di (particelle 360 e 362) è quella individuata _1 _1
e materializzata nell'allegata planimetria 2 dalla linea di colore rosso determinata dalle risultanze delle misurazioni prese a riferimento del rilievo sunnominato, pertanto con evidente discostamento
5 Tribunale di Teramo
della sede viaria verso nord (vedasi planimetria 4 con colorazione arancio insistente sulla particella
359 e colorazione gialla insistente sulla particella 360 e 362)”.
Ha poi esplicitato (elaborato integrativo, a seguito delle osservazioni svolte dal CTP geom. C.
[...]
) che il discostamento verso nord ricade interamente sulla proprietà degli eredi Per_5 [...]
(come evidenziato dalle colorazioni verde e gialla della planimetria 6 allegata a detto Per_1 elaborato).
Il medesimo CTU ha anche spiegato che “la sede viaria del tracciato della strada vicinale del posta sul lato est della particella 359 del foglio 90 del Comune di risulta essere CP_7 _1 visibilmente traslata verso nord-ovest e pertanto discostata rispetto a quanto riportato nell'estratto di mappa catastale […] andando ad interferire ancora sopra la proprietà degli eredi ”. Persona_1
La non perfetta coincidenza tra la strada interpoderale (diventata di proprietà comunale) secondo il tracciato catastale e il percorso effettivamente rilevato dal CTU, ha comportato e comporta lo sviluppo del tratto stradale in oggetto maggiormente all'interno della proprietà senza Controparte_5 alcuna interferenza con il fondo di proprietà degli attori.
In ogni caso, il tracciato è rimasto in terra battuta e ad uso esclusivamente agricolo;
sul punto il
CTU ha rilevato che la sede viaria “di fatto”, ovvero rilevata in concreto, è interamente coperta dalla vegetazione, con la sola delimitazione esterna lungo i lati ovest e sud.
Ne deriva, all'esito dell'espletata istruttoria, l'infondatezza delle doglianze mosse dagli attori, che lamentavano che “la strada che oggi dovrebbe essere di proprietà del comprende nella parte _1
a monte soprattutto una scarpata con forte dislivello con il risultato di aggravare il transito sulla porzione di viabilità ricadente sulla proprietà ”. Parte_4
Di conseguenza, appare evidentemente priva di fondamento anche la domanda risarcitoria proposta dagli attori, non essendosi di fatto materializzato alcun pregiudizio suscettibile di ristoro economico ai loro danni.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore indeterminabile della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Parimenti, le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni devono essere poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
6 Tribunale di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4059/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che i confini tra i fondi delle parti in causa sono quelli individuati dal consulente tecnico d'ufficio geom. nella relazione depositata in data 22 Persona_4 settembre 2023 (e relativi allegati, segnatamente planimetria 2, linea di colore rosso) che costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti delle parti convenuti;
3) condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dal , che Controparte_1 si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso forfetario IVA e CAP come per legge;
4) condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 [...]
e che si liquidano in € 7.616,00 oltre Controparte_3 Controparte_4 rimborso forfetario IVA e CAP come per legge;
5) pone le spese di ctu a carico degli attori.
Così deciso, in Teramo, il giorno 9 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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