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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2044/2024 R.G. promossa
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
giudizio dagli avv.ti Enrico, Claudia, Carlo Enrico e Livia Cornelio, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia - Mestre, via Vespucci 39, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
1 E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3895/2024, pubblicata in data 4 novembre 2024 e notificata il successivo 7 novembre 2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi integralmente le conclusioni di primo grado. Confermato l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento del bambino nei termini indicati nel precedente provvedimento, si chiede aumento dell'assegno per incremento dei costi di vita e delle esigenze del minore, della nuova terapia medica, elevando l'assegno ordinario ad euro 700,00.= mensili, con decorrenza dalla domanda di primo grado, con interessi sugli arretrati da liquidarsi ex art. 1284 comma 4 cc. Escludersi il padre dal diritto di visita e disporre l'affidamento esclusivo alla madre, stante la nocività degli incontri che stanno comportando l'aggravamento di disturbo di personalità del bambino. Si chiede CTU ad indirizzo psicodiagnostico su seguente quesito: < documenti di causa, visitato il minore e disposto ogni opportuno accertamento, dica il CTU quale sia la situazione clinica e comportamentale di e se gli Per_1
incontri con il padre siano causa di aggravamento della sindrome di cui è affetto.
Dia una valutazione di congruità e necessità dei costi denunciati>>. Vittoria di spese per entrambi i gradi, con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30 % in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 10.03.2014 n. 55 introdotto dall'art. 1 de D.M.
8.03.2018 n. 37, pubblicato sulla GU n. 96 del 26.4.2018”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 A seguito di sentenza n. 3895/2024 emessa dal Tribunale di Venezia e pubblicata il 4 novembre 2024, con cui è stato rigettato il ricorso proposto da nei confronti del suo ex compagno con Parte_1 Controparte_1
relativa regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza, e dunque è stata confermata la disciplina dell'affidamento condiviso tra i due genitori del figlio minore , nato il [...], la sua collocazione residenziale Per_1
prevalente presso la madre, con correlativo regime di permanenza del minore presso il padre, nonché l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del minore con il versamento a controparte dell'importo mensile rivalutabile di euro
350,00.=, oltre al 50 % delle spese straordinarie, ha interposto Parte_1
appello con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024.
Nel dettaglio, con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc, l'odierna appellante allegava di avere intrattenuto una relazione sentimentale con e che da Controparte_1
essa era nato il figlio . La ricorrente rammentava che, cessata la Per_1
convivenza, aveva adito il Tribunale onde ottenere la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e che, in accoglimento delle proprie domande, il
Giudice, con decreto di data 1 giugno 2022, aveva statuito come già rammentato, condannando controparte al pagamento delle spese di lite. Parte_1
evidenziava, inoltre, che le previsioni economiche disposte dal Tribunale erano rimaste inadempiute da parte dell'ex compagno, non avendo quest'ultimo mai versato l'assegno ordinario nella sua interezza e non avendo mai contribuito alle spese straordinarie. Quanto al figlio minorenne, affermava che era Per_1
affetto da una grave forma di deficit dell'attenzione e da disturbo oppositivo provocatorio, oltre che da discalculia, tanto da essere stato riconosciuto invalido al
100 %, dovendo il minore essere necessariamente supportato da insegnante di sostegno, da logopedista e da baby sitter. L'odierna appellante lamentava che controparte era solito saltare gli incontri infrasettimanali con il bambino, tenendolo con sé solo di sabato o di domenica, occasioni nelle quali il medesimo teneva condotte volte a screditare gravemente la figura materna;
che CP_1
3 aveva chiesto al suo datore di lavoro di essere trasferito presso la sede di CP_1
Cosenza; che erano nocivi per le descritte condizioni di salute del figlio i contatti tra questo ed il padre. Sulla scorta di queste premesse, concludeva Parte_1 chiedendo l'esclusione dell'affidamento condiviso e dei diritti di visita del padre, con conseguente affidamento esclusivo di , nonché chiedendo che Per_1
l'assegno dovuto dal padre fosse aumentato ad euro 700,00.= mensili rivalutabili, considerate le maggiori esigenze di . Per_1
a sua volta, chiedeva il rigetto del ricorso, con Controparte_1
conseguente conferma delle statuizioni prese con il rammentato decreto di data 1 giugno 2022, evidenziando il difetto di circostanze sopravvenute che giustificassero le pretese di controparte, nonché evidenziando l'insussistenza dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre e per escludere le visite paterne, non presentando il suo rapporto con alcuna Per_1
criticità.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale affermava che non erano emerse circostanze di fatto sopravvenute alle originarie statuizioni idonee a sorreggere la richiesta di di disporre l'affidamento esclusivo a sé Parte_1 del minore e l'esclusione della permanenza del medesimo presso il padre. In particolare, il Tribunale evidenziava che erano rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio le allegazioni della ricorrente secondo cui i rapporti tra padre e figlio sarebbero stati nocivi per , così come sarebbero rimaste prive di Per_1
prova le condotte screditanti della figura materna da parte di CP_1
Il primo Giudice, inoltre, affermava che non poteva essere accolta, in
[...]
ragione della sua esploratività, la richiesta dell'odierna appellante di consulenza tecnica volta ad accertare la situazione del minore e se i contatti del medesimo con il padre fossero causa di aggravamento della sindrome di cui era affetto, mentre non poteva essere circostanza decisiva, ai fini dell'accoglimento delle domande di
, il mancato regolare adempimento, peraltro in parte smentito, degli Parte_1
obblighi economici di mantenimento imposti al padre. Infine, il Tribunale
4 evidenziava non avere rilievo, al fine di escludere il padre dall'affidamento e dalle visite, il trasferimento per ragioni lavorative di in assenza Controparte_1
di una certa e conclamata sua inidoneità genitoriale. Quanto alla domanda di aumento del contributo dovuto dall'odierno appellato per il mantenimento del figlio, il primo Giudice negava il ricorrere della possibilità dell'incremento per il sol fatto dell'aumento del costo della vita, essendo detto incremento già garantito in ragione dell'adeguamento ISTAT annuale. Inoltre, il Tribunale escludeva la fondatezza della richiesta di adeguamento per le affermate aumentate esigenze di mantenimento del minore in ragione delle sue condizioni di salute, affermando che le relative spese erano quasi esclusivamente di natura medica e sanitaria, aventi carattere straordinario e tali da non permettere la rideterminazione del contributo ordinario, essendo esse già ricomprese nella ripartizione al 50 % degli esborsi di tale natura. Quanto, invece, alle ulteriori spese documentate per abbigliamento, attività sportiva, mensa scolastica e medicinali, il primo Giudice riteneva che non poteva ritenersi raggiunta la prova per ciò solo dell'effettivo aumento delle esigenze di mantenimento ordinario di , rispetto a quanto previsto dal Per_1
provvedimento di data 1 giugno 2022
come detto, ha proposto appello avverso la pronuncia del Parte_1
Tribunale, reiterando tutte le domande già respinte e chiedendo disporsi consulenza tecnica dell'ufficio volta ad accertare la situazione clinica e comportamentale di e se gli incontri con il padre siano causa di Per_1
aggravamento della sindrome di cui è affetto.
Con il primo motivo di gravame, ha lamentato che Parte_1
scorrettamente il Tribunale di Venezia avrebbe escluso di disporre la richiesta consulenza sulla scorta dell'erronea valutazione della esploratività dell'accertamento peritale. A detta dell'appellante, in primo grado sarebbero stati forniti convincenti elementi di prova documentali circa la condizione di salute di
, essendo stati prodotti i certificati medici successivi al decreto di cui era Per_1
stata chiesta la modificazione, attestanti i disturbi comportamentali e di
5 apprendimento del minore. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe scorrettamente escluso la fondatezza della propria domanda di aumento dell'assegno, reputando erroneamente non rientrare tra le esigenze di mantenimento ordinario le spese ricorrenti necessarie per la cura delle condizioni di salute croniche del minore, secondo la documentazione sanitaria dimessa in atti, non potendo esse essere ricomprese nel riparto paritario delle spese straordinarie non ricorrenti e tenendo conto della necessità di disporre l'affidamento esclusivo di . Per_1
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale per il suo intervento in giudizio, non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare Controparte_1
notificazione del ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione udienza, essendo stato dichiarato contumace, ma avendo il medesimo proposto le sue difese limitatamente alle domande cautelari avanzate l'appellante in corso di causa e decise con separata ordinanza.
*****
1 – L'appello proposto da è fondato ed in tal senso deve essere Parte_1
riformata la sentenza del Tribunale di Venezia. Quanto alle reiterate domande dell'impugnante, volte ad ottenere l'affidamento esclusivo del minore e l'esclusione della permanenza del medesimo presso il padre, se non può essere valorizzata la deduzione della circostanza sopravvenuta secondo cui i contatti tra il padre ed il figlio sarebbero nocivi per quest'ultimo, deve essere di converso considerata come circostanza sopravvenuta, rilevante ai fini di ottenere la modificazione delle statuizioni prese con il decreto di data 1 giugno 2022, il fatto pacifico in giudizio secondo il quale ormai da tempo si è Controparte_1
trasferito, dapprima in Calabria, chiedendo al suo datore di lavoro di essere impiegato nella locale filiale ed ultimamente in Svizzera, sempre per motivi lavorativi.
6 2 – Nel dettaglio, deve considerarsi che, seppure in giudizio sia documentato, a mezzo della produzione di numerosi certificati medici, che soffre di una Per_1
grave forma di deficit dell'attenzione, di disturbo oppositivo provocatorio, oltre che di discalculia, deve rilevarsi che detti disturbi comportamentali sono stati diagnosticati sin da quando il minore aveva l'età di sei anni, dandone atto anche il provvedimento di cui è chiesta nella presente sede la modificazione e con cui è stato disposto l'affidamento condiviso del minore ed entrambi i genitori e riconosciuta la permanenza di presso il padre per un giorno Per_1
infrasettimanale e a fine settimana alternati, da sabato a domenica, sulla scorta dell'accordo tra le parti reputato coerente con gli interessi del figlio minorenne da parte del Tribunale. In punto l'appellante lamenta che detti disturbi si sarebbero aggravati in ragione della condotta del padre che, in occasione dei suoi contatti con il figlio, non perderebbe l'occasione per screditare agli occhi di la figura Per_1
materna, in modo da aggravarne il disturbo oppositivo provocatorio verso l'appellante. Tuttavia, a prescindere dal fatto che le condotte allegate sono rimaste prive di specifico riscontro probatorio, non essendo state articolate in argomento istanze istruttorie, si osserva che l'asserzione secondo cui la permanenza del minore presso il padre sarebbe nociva, avendo la stessa aggravato, anche da ultimo, le condizioni di salute del minore, è contraddetta dalla circostanza pacifica già menzionata, ovvero dal fatto che oramai da tempo non Controparte_1
vede più il figlio, essendosi dapprima trasferito in Calabria ed ora in Svizzera, non avendo il medesimo più tenuto con sé il minore, salvo che in una occasione nel settembre e 2024, come dallo stesso riconosciuto con la memoria difensiva depositata nel procedimento cautelare. Dette considerazioni, escludono che l'appellato debba essere privato dell'affidamento e della permanenza di Per_1
presso di sé per tali motivi, in modo che la stessa richiesta di consulenza tecnica dell'ufficio non può trovare spazio a questi fini, anche in considerazione del fatto che appare del tutto generica l'asserzione secondo cui anche i semplici contatti telefonici del padre con il minore sarebbero pregiudicanti lo stato di salute di
7 quest'ultimo, quando detti contatti sono pienamente controllabili dalla madre ove essi trasmodino in comportamenti screditanti.
3 – Piuttosto, il comportamento dell'appellato testé descritto, ovvero il fatto che il medesimo da tempo abbia ritenuto di trasferirsi altrove senza alcuna plausibile giustificazione che in giudizio non è stata neppure allegata, non avendo più tenuto con sé il figlio minorenne, appare decisamente rilevante ai fini di causa come fondamento delle domande dell'appellante, in punto avendo il Tribunale erroneamente affermato che non avrebbe rilievo il trasferimento per ragioni lavorative di in assenza di una certa e conclamata sua Controparte_1
inidoneità genitoriale. In punto si ribadisce che non è data giustificazione alcuna della necessità di trasferimento del luogo di lavoro da parte dell'appellato, né giustificazione alcuna del fatto che l'appellato da tempo non veda più il figlio minorenne, condotte che sono espressione della incapacità da parte del padre di prendersi cura di che si trova nelle condizioni di salute particolarmente Per_1
gravi a cui più volte si è fatto cenno, comportamenti che incidono negativamente sulla valutazione della capacità genitoriale paterna, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice. Così, deve accogliersi la domanda di affidamento esclusivo del minore avanzata dall'appellante, posto che le condizioni personali di esigono che le decisioni relative alla sua educazione, cura e Per_1
mantenimento debbano essere prese dal genitore presente, senza attendere l'intervento del padre assente. Nel contempo si giustifica, in ragione di detta assenza, la riduzione della permanenza del minore presso il padre che potrà tenere con sé figlio presso il comune di residenza di quest'ultimo per un fine settimana al mese da sabato alle ore 16,00 a domenica alle ore 16,00, escludendosi ogni altra permanenza e visita così come prevista con il decreto di data 1 giugno 2022. In effetti, deve essere escluso che l'appellato possa esercitare il pur limitato diritto di visita, come nella presente sede riconosciuto, nei luoghi ove attualmente si trova, considerata la possibilità che il minore ne subisca pregiudizio, viste le sue documentate difficoltà comportamentali.
8 4 – Quanto alla richiesta di aumento del contributo dovuto dall'appellato per il mantenimento del minore, deve valorizzarsi come circostanza sopravvenuta il fatto che, ad immutate condizioni patrimoniali ed economiche dei genitori, il figlio minore risulta ora a carico assolutamente prevalente di con cui Parte_1
si trova a convivere, con conseguente aumento in capo all'appellante Per_1
degli oneri di mantenimento diretto e correlativa diminuzione di detti oneri diretti in capo all'appellato. Così, tenuto conto dei redditi delle parti e delle esigenze del minore, appare congruo quantificare il contributo mensile dovuto dalla presente pronuncia da per il mantenimento ordinario del minore in Controparte_1
euro 600,00.=, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie.
5 – L'accoglimento del gravame espone l'appellato alla rifusione delle spese di lite per entrambi gradi di giudizio ad eccezione delle spese relative al giudizio cautelare introdotto in corso di causa in ragione del rigetto delle istanze urgenti avanzate da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando ed in riforma della sentenza n. 3895/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 4 novembre 2024, così provvede:
1. affida il figlio minore in via esclusiva all'appellante ; Per_1 Parte_1
2. dispone la collocazione prevalente del minore presso la madre;
3. dispone che l'appellato possa tenere con sé il figlio Controparte_1 minorenne presso il comune di residenza di quest'ultimo per un fine Per_1
settimana al mese, da sabato alle ore 16,00 a domenica alle ore 16,00, escludendosi ogni altra permanenza e visita così come prevista con il decreto di data 1 giugno 2022;
9 4. dispone che l'appellato versi all'appellante Controparte_1 Pt_1
, con decorrenza della presente pronuncia, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di euro 600,00.=, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie;
5. condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante Controparte_1
le spese di lite che si liquidano, quanto al giudizio di prime Parte_1
cure, in euro 3.800,00.=, ed in euro 3.473,00.=, quanto al presente grado di gravame, in ogni caso, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
6. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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