Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di NI dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
5 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4564 / 2021 R.G. promossa da
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_1
avv.ti Maria Francesca Calabrini e Luigi Cimino come da procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
n persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dagli avvocati
Alessandra Marino e Maria Clara Canzoneri;
- resistente-
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_2
Gaezza come in atti;
-litisconsorte necessario- oggetto: inquadramento- mansioni superiori
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2021 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della con sede di lavoro a NI, a Controparte_1
1
- di essere stato ritenuto inidoneo alla guida con nota prot. 3456 del 12.07.2005 e di essere stato collocato nel profilo di Ausiliario generico, Area professionale 4 del CCNL VI, parametro 100;
- di essere stato poi collocato, via temporanea, nella qualifica di Operatore di Ufficio, Area professionale terza, Amministrazione e Servizi, del CCNL VI, parametro 130;
- di avere inoltrato in data 13.5.2010 istanza all'Ufficio Provinciale del Lavoro di NI, chiedendo il riconoscimento dell'inquadramento nel profilo di Specialista Tecnico Amministrativo, parametro
193, svolgendo di fatto le mansioni proprie di tale profilo;
- di aver sottoscritto con l' un accordo il 30.06.2011, a mezzo del quale la resistente si CP_1
impegnava al riconoscimento, in via definitiva, della qualifica di Operatore di Ufficio, parametro 130
e di aver rinunciato, contestualmente, all'istanza del 13.5.2010.
- che l' resistente era rimasta tuttavia inadempiente, continuando a inquadrare formalmente CP_1
il ricorrente nel parametro 100 “Ausiliario generico”, negando il parametro 130, oggetto di riconoscimento nel verbale di accordo suddetto.
- di avere il ricorrente proposto, pertanto, in data 6.09.2017 ricorso gerarchico al TT Generale, chiedendo il riconoscimento retributivo delle mansioni superiori di fatto svolte senza ottenere quanto richiesto;
- di avere continuato a svolgere le mansioni superiori, indicate dettagliatamente in ricorso, ricoprendo funzioni di responsabilità;
- che, infatti, l' resistente, con ordine di servizio n. 56 del 30.11.2018, gli aveva assegnato CP_1
l'incarico di collaborazione nel coordinamento delle attività di pertinenza dell'Ufficio Movimento della Sede periferica di NI e che, dal 1° giugno 2020, aveva delegato il ricorrente allo svolgimento delle attività in precedenza svolte da rientranti nel parametro 210, Area CP_3
Professionale seconda.
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “ ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a far data dal giugno 2011 (verbale di accordo) al trattamento economico e giuridico del parametro 193 di
'Specialista tecnico-amministrativo', Area professionale seconda, Amministrazione e Servizi, del
CCNL allegato;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a far data dal novembre 2018 nel parametro 193 di 'Addetto all'esercizio', Area Professionale seconda, Area Operativa Esercizio;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a far data dal giugno 2020 nel parametro 210 di
2 'Coordinatore d'esercizio', Area professionale seconda, Area Operativa Esercizio;
- ovvero, in via subordinata, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a far data dal novembre 2005 (data della nota della Direzione Generale prot. N. 5409 del 7/11/2005 con cui si comunicava al dipendente il declassamento con inquadramento nel parametro 100 di Ausiliario Generico), ovvero, in via subordinata, dalla data del 30 giugno 2011 (data di sottoscrizione del verbale d'accordo allegato), ovvero dalla data che codesto Tribunale vorrà ritenere di giustizia, all'inquadramento economico e giuridico nel parametro 175 di 'Collaboratore d'ufficio', Area professionale 3°, Area amministrazione e servizi, ovvero, in via ulteriormente gradata e senza recesso dalle superiori domande, del parametro 140-155 di 'Operatore qualificato d'ufficio', Area professionale 3°,
Amministrazione e servizi, ovvero, in via ulteriormente gradata, riconoscere il diritto del ricorrente al definitivo inquadramento giuridico del parametro 130 di 'Operatore d'ufficio'; - per l'effetto, condannare l' in persona le legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_4
differenze retributive con il relativo versamento dei contributi ed al risarcimento del danno previdenziale causato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali sulle maggiori retribuzioni che verranno determinate a mezzo di C.T.U. che fin d'ora si chiede.- Con vittorie di spese competenze ed onorari di causa”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente l' resistente eccependo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità della documentazione prodotta dal ricorrente il 22.7.2022, successivamente al deposito del ricorso. Nel merito deduceva:
- che con nota prot. n. 1918/198 del 20.4.2001 il ricorrente era stato inquadrato nel parametro retributivo 158;
- che con nota prot. 3456 del 12/07/2005 il ricorrente era stato valutato “non idoneo alla mansione di conducente di linea” venendo, pertanto, collocato nel profilo di Ausiliario Generico, parametro retributivo 100;
- che, valutata sia la carenza emergenziale di personale amministrativo riconducibile alla figura professionale dell'Operatore d'Ufficio del parametro retributivo 130 ex CCNL 27.11.2000, sia il divieto di procedere a nuove assunzioni e progressioni di carriera, l'Azienda in data 30 giugno 2011 aveva siglato un accordo col , per il conferimento, in via temporanea, delle mansioni di Parte_1
Operatore di Ufficio parametro 130, con simultanea corresponsione di un assegno ad personam.
Ciò posto, eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale comunque contestando la riconducibilità delle mansioni svolte ai parametri professionali invocati dal ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 17/01/2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in ragione della domanda di regolarizzazione contributiva formulata dal ricorrente. CP_2
3 In data 15/03/2023 si costituiva nel presente giudizio rilevando che la posizione assicurativa CP_2
del ricorrente risultava coperta da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo intercorso con la resistente, limitatamente ai periodi ed alle retribuzioni indicate nell'estratto contributivo allegato, dichiarandosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dal resistente, nei limiti ed al netto dei periodi già coperti da prescrizione ex art. 3, comma
9, legge n. 335/1995.
La causa veniva istruita con espletamento di prove orali e di CTU contabile.
Sostituita l'udienza del 5 dicembre 2024 con il deposito di note scritte, all'esito esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere, in via principale, il riconoscimento del proprio diritto al trattamento giuridico ed economico del parametro 193 di 'Specialista tecnico- amministrativo', Area professionale seconda, Amministrazione e Servizi, del CCNL allegato ( dal mese di giugno 2011) e del parametro 193 di 'Addetto all'esercizio', Area Professionale seconda,
Area Operativa Esercizio ( dal mese di novembre 2018), nonché del parametro parametro 210 di
'Coordinatore d'esercizio', Area professionale seconda, Area Operativa Esercizio ( dal mese di giugno 2020).
Appare opportuno richiamare sinteticamente i fatti di causa.
Con nota prot. 3456 del 12/07/2005 il ricorrente era stato dichiarato non idoneo in via definitiva alle mansioni di guida di operatore di esercizio del parametro retributivo 158 con giudizio emesso dalla
Cont USL territoriale di - sede di NI. e, nel mese di novembre 2005 lo stesso era stato, conseguentemente, inquadrato nel profilo di Ausiliario generico parametro 100 di cui all'area professionale 4 del CCNL Auto tranvieri.
Nel mese di giugno 2011 le parti sottoscrivevano ( all. 1 ricorso) un verbale di accordo con il quale la resistente assumeva l'impegno di riconoscere al l'inquadramento economico e giuridico Parte_1 definitivo nel parametro 130 di 'Operatore d'ufficio', area professionale terza, amministrazione e servizi, non appena il divieto di procedere a nuove assunzioni di cui all'art. 20 della Legge Finanziaria
2010 sarebbe stato rimosso, con relativo riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni espletate nel biennio precedente alla sottoscrizione dell'accordo.
Per effetto di tale accordo il lavoratore, per come incontestato, rinunciava all'istanza proposta in data
13/05/2010 promossa innanzi all'Ufficio provinciale del Lavoro di NI per il riconoscimento dell'inquadramento nel parametro 193, 'Specialista tecnico amministrativo'. L'AST, tuttavia, non
4 dava attuazione all'accordo e il ricorrente rimaneva inquadrato nel profilo parametro 100 di
'Ausiliario generico' .
Si tratta a questo punto di verificare l'effettivo espletamento da parte del ricorrente delle mansioni descritte in ricorso e la loro riconducibilità nei profili professionali oggetto di domanda in via principale.
E' principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004;
Cass. n. 12555/1998).
In altri termini, il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, infatti, quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Occorre, a questo punto, soffermarsi sulle declaratorie contrattuali oggetto della fattispecie per cui è causa.
Appartengono all'area professionale seconda i “lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi.
Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”.
5 All'interno di tale area è definito “Specialista tecnico amministrativo (193)” il lavoratore che “in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolge, con autonomia operativa ed in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
Appartengono, poi, alla figura parametro 193 “ Addetto di esercizio” : i “ lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge
127 del 1997 e di supporto alla clientela” .
Appartengono, infine, al profilo di “ Coordinatore di esercizio parametro 210” : i “ lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario” .
I tratti caratterizzanti l'area professionale seconda sono, come appena visto, riconducibili al possesso di competenze tecnico specialistiche e gestionali, che implicano un adeguato livello di professionalità
e che possono essere svolte anche attraverso attività di coordinamento, con autonomia operativa e con lo svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale.
Nel caso in esame, alla luce degli elementi raccolti nel giudizio è possibile affermare che il ricorrente quantomeno a far data dal mese di luglio 2018, in seguito all'emanazione della disposizione organizzativa n. 6 ( all. 3 ricorso) ha svolto i seguenti compiti : “ prestazioni giornaliere personale viaggiante e impianti fissi della Struttura;
referente della Struttura per problematiche connesse ai
PC in dotazione;
pubblicazione orari sul sito web;
trasmissione alla Direzione generale delle note mensili relative agli ordini di buoni pasto”. Successivamente nel novembre dello stesso anno, con disposizione organizzativa n. 15( all. 4 ricorso) altresì veniva stabilito che il “ collabora Parte_1 con l'Ing. e il sig. per le attività afferenti al prospetto giornaliero inerente al fermo CP_6 CP_7
tecnico- referente della Struttura per problematiche connesse ai PC in dotazione – pubblicazione orari sul sito web” .Con disposizione organizzativa del febbraio 2014 n. 8 veniva poi ulteriormente statuito : “ : referente per la gestione del prospetto giornaliero inerente il fermo Parte_1
tecnico Referente della struttura per problematiche connesse ai PC in dotazione – pubblicazione orari sul sito web”.
6 A seguito della espletata istruttoria orale risulta provato che il ricorrente ha svolto le mansioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio 1.2.
Trattasi all'evidenza di mansioni non ascrivibili al profilo di appartenenza e, invece, riconducibili alla superiore qualifica di “Specialista tecnico amministrativo par. 193” .
Devono, ulteriormente, apprezzarsi in primo luogo le peculiarità delle mansioni svolte rispetto a quelle proprie del profilo di “Collaboratore d'ufficio parametro 175” ( eppure chiesto in via subordinata) il quale ricomprende: “Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”.
Il quid pluris, che caratterizza il profilo-parametro specialista tecnico/amministrativo (193), consiste dunque nel possesso di “adeguate competenze tecniche e/o amministrative”, rispetto ad una
“adeguata capacità professionale” propria del profilo-parametro di collaboratore d'ufficio 175 nonché nello svolgimento in “autonomia operativa” di “compiti di notevole contenuto professionale”, rispetto allo svolgimento in “autonomia operativa” di “compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo”, propria del profilo-parametro di collaboratore d'ufficio
175. 1 a) Installazione di sistemi operativi;
b) Installazione e configurazione degli applicativi utilizzati dal personale della società; c) Gestione della rete dati aziendale, che si articola a sua volta nelle attività di dimensionamento, analisi delle prestazioni, analisi sulla sicurezza, segnalazioni guasti, modifica configurazione della rete, nonché in tutte le ulteriori attività proprie di un amministratore di rete;
d) Configurazione dei PC e realizzazione del collegamento, tramite IBM personal Comunication con il CED ed il server AS400 e) Installazione e configurazione di appositi software per il collegamento dellestampanti dei diversi uffici con il server AS400, per le stampe relative alla contabilità, alla gestione del magazzino, alla gestione delle paghe, all'esercizio; f) Configurazione dei PC per l'accesso al sistema di rete aziendale (indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway predefinito, Server DNS preferito, Server DNS alternativo); g) Espansione dei punti di accesso alla rete aziendale tramite l'inserimento di HUB e SWITCH e crimpatura di appositi cavi con Plug RJ45; h) Assistenza alle varie procedure informatizzate resa in favore del personale AST utilizzatore del sistema, attività che consiste nell'illustrare all'utente il funzionamento delle procedure informatiche o nel ricercare, attraversoun'analisi approfondita la soluzione ad esigenze aziendali non prevista dalla procedura informatica;
i) Installazione, aggiornamento e configurazione di programmi antivirus;
l) Configurazione, tramite Outlook, delle e-mail aziendali relative agli utenti dei vari uffici;
m) Installazione dei pacchetti office e openoffice.org; n) Installazione ed upgrade di memoria RAM,
HARD DISK, ALIMENTATORI e di altre parti hardware;o) Gestione del sito WEB aziendale. p) Referente del servizio di telefonia fissa e mobile, gestione delle di tutte leproblematiche relativo a Guasti di linea malfunzionamenti e configurazione apparati telefonici;
q)
Realizzazione di elenchi mensili per la programmazione degli automezzi aziendali;
Ricerca di mercato ed acquisto di materiale informatico, elettronico, mobili macchine d'ufficio) Risoluzione delle problematiche varie relative al programma della AEP di CP_8 gestione delle macchinette emettitrici di biglietti;
2 Così il teste su cap. 1 del ricorso “ Adr: Si è vero confermo che il ricorrente ha svolto tutte le mansioni che mi sono ES elencate. Il ricorrente è dottore in informatica e preciso che lo stesso si occupava di tutta l'impiantistica della Agenzia di NI e
Caltagirone e spesso veniva chiamato anche Siracusa e ciò affinché l'azienda avesse un referente qualificato per evitare trasferte da
Palermo di personale.
Così il teste su cap.
1. del ricorso : “ Adr: Confermo che il ricorrente ha svolto tutte le attività che mi vengono elencate”. _2
7 Tale rilievo che assume la qualità intrinseca delle mansioni trova conferma nella declaratoria dell'area professionale di secondo livello, la quale esige che le attività siano svolte attraverso o il coordinamento di specifiche unità organizzative o “l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”.
Invero, non ha trovato conferma la tesi della resistente secondo la quale il agiva in via Parte_1
meramente esecutiva, sotto indicazioni specifiche e dettagliate atteso che, come affermato anche dal teste di parte resistente escusso, l'Ing. raramente si recava in sede, non essendo poi neppure Per_1
specificato in che termini lo stesso potesse eventualmente intervenire per l'assistenza sistemistica da remoto. Piuttosto, è emerso che il ha svolto le attività indicate con “ autonomia operativa” Parte_1
tipica della qualifica professionale rivendicata e ciò, disimpegnando compiti di carattere tecnico non di natura meramente esecutiva in assenza di direttive dettagliate3 .
Quanto alla decorrenza nel riconoscimento delle mansioni di cui si discute, si ritiene di dover rintracciare la stessa all'atto della emanazione della disposizione organizzativa del 18 luglio 2013, per come indicato dallo stesso ricorrente anche nel ricorso gerarchico proposto in data 6 settembre
2017 e allegato in atti ( all. 2 ricorso).
Si ritiene, dunque, quanto alla decorrenza nell'espletamento delle mansioni indicate, di dover valorizzare sopra ogni altro il dato documentale emergente dalla menzionata disposizione organizzativa, nonché dalle stesse dichiarazioni rese dal lavoratore nel ricorso gerarchico proposto nel mese di settembre 2017, ove lo stesso espressamente dichiara di avere provveduto a disimpegnare le mansioni per cui è causa dal 18 luglio 2013 ( all. 2 di cui al ricorso).
Alla stregua del compendio probatorio raccolto, a far data dalla emanazione dell' ordine di servizio n. 56 del novembre 2018 ( all.5 ricorso), appare, poi, comprovato lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla qualifica parametro 193 “ Addetto all'esercizio”.
E' emerso, infatti, che nel medesimo mese di novembre 2018 il ricorrente è stato trasferito al Settore
Movimento occupandosi : della predisposizione dei turni del personale viaggiante;
delle problematiche relative al settore movimento concernenti il controllo dei turni, delle tratte, della disponibilità del materiale rotabile, nonché le eventuali modifiche alle tratte ed ai turni svolti dagli
Operatori d'esercizio; del controllo sulla regolarità dell'esercizio ed il coordinamento degli
Operatori d'esercizio per la Struttura Nord Orientale di NI. Ciò disimpegnando le correlate mansioni con potere autonomo e discrezionale, dovendosi interfacciare nello svolgimento della propria attività con il solo Ing. 4 . CP_6
Risulta, ulteriormente, provato che il ricorrente si è occupato della gestione del personale e dei relativi turni predisponendo, altresì, il grafico del servizio e provvedendo alla sostituzione del personale assente ( si vedano le dichiarazioni dei teste e ). ES _2
Lo svolgimento delle predette mansioni è stato confermato anche dal teste di parte resistente escusso5.
Appare peraltro rilevante che , per come emerso e incontestato, dell'Ufficio movimento nel periodo in oggetto facevano parte, oltre al ricorrente, solo altre due unità con la qualifica di autista6.
Deve, dunque, essere valorizzata l'assenza all'interno dell'Ufficio di una figura alla quale fosse formalmente attribuita la qualifica di “ Addetto all'esercizio”. Da tale circostanza deve, logicamente, dedursi che il ricorrente, venendo di fatto ad occuparsi delle mansioni proprie della figura “ Addetto all'esercizio” si sia occupato dei compiti sopra elencati con un certo margine di autonomia e responsabilità e non in via meramente esecutiva, come sostenuto dalla resistente.
Ebbene, la questione relativa al grado di autonomia, discrezionalità e responsabilità caratterizzante l'attività espletata dal nell'ambito delle mansioni di gestione e coordinamento Parte_1
disimpegnate all'interno dell'Ufficio movimenti assume, poi, rilievo ai fini della disamina dell'ulteriore domanda di inquadramento proposta a decorrere dal mese di giugno 2020. 4 Così il teste : Adr sub 2 ricorso: “ si è vero” ; Adr sub 3 ricorso: “ si è vero. Posso dire che prima che io ES andassi in pensione era andato in pensione e di fatto il ricorrente era diventato il punto di riferimento dell'Ufficio CP_3 movimento di NI” ; Adr sub 4 ricorso : “: si è vero di fatto gestiva il personale e dunque i turni e si occupava di ogni situazione richiesta per garantire il servizio” ; Adr sub 5 ricorso: “ si è vero perché non ci sono figure intermedie . Invero preciso che in organico sono previste figure intermedie ma di fatto trattasi di autisti messi a supporto dell'Ufficio movimento, non messi a gestire lo stesso Ufficio per garantire il servizio” ; Così il teste : “ Adr sub 2 ricorso: “ si è vero lui lavorava nell'Ufficio Movimenti in autonomia perché io mi _2 spostavo nei vari Comuni e lui rimaneva in Ufficio e organizzava il servizio”; Adr sub 3 ricorso: “ si è vero” ; Adr sub 4 ricorso: “ si è vero” ; Adr sub 5 ricorso: “ si è vero l'Ing. era la carica più alta in azienda”; CP_6 5 Così il teste : “ Posso dire che il prospetto paghe e competenze era certamente elaborato dal ricorrente così CP_6 come il servizio posto che si trattava della parte operativa del servizio movimento. Come detto prima esisteva un coordinamento e l'addetto al movimento si occupava della organizzazione del servizio e della parte integrante del servizio stesso con le sostituzioni.” 6 Così il teste : adr sub 5 memoria : “ si è vero”; Adr sub 6 : “ Adr: si è vero. Io facevo la valutazione su che tipo CP_6 Test di intervento fare e per monitorare l'attività dell'officina e dell'Ufficio movimento che fruisce delle vetture”; “si è vero. Gli addetti all'Ufficio movimento a rotazione fanno i fogli di servizio e le modifiche. Dal 2018 in poi l'ufficio movimento era composto dal , dal sig. e sig. . Preciso che l'Ufficio movimento è Parte_1 Persona_2 Per_3 composto da un coordinatore che prima era e fu poi sostituito da nonché dalle figure che ho indicato CP_3 _2 che si occupano di digitare le competenze e di redigere il servizio sotto il coordinamento del capo degli autisti ovvero del Coordinatore di esercizio”; Adr: “: Preciso che il sig. e erano autisti con funzioni di assegnazione Per_3 Per_2 all'Ufficio movimento”. Adr su cap. 12 memoria: “ si è vero Preciso che nel grafico di servizio sono previsti un certo gruppo di autisti disponibili per le emergenze. E che lo stesso grafico veniva sempre e comunque predisposto dal sig.
”. Parte_1
9 All'esito della analisi delle risultanze raccolte in sede istruttoria non appare, invero, sufficientemente comprovato che le attività del ricorrente siano, altresì, certamente riconducibili al profilo di “
Coordinatore d'esercizio parametro 210” .
Dalla relativa declaratoria contrattuale sopra riportata si evince che la peculiarità del profilo di cui al parametro 210 consiste, essenzialmente, nel margine di autonomia e discrezionalità, di gran lunga maggiore e non limitato alla fase operativa, ma implicante discrezionalità, capacità gestionale, libertà di iniziativa nonché attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
Sul punto occorre ricordare che "nell'indagine diretta a stabilire il concreto contenuto della attività lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comparare le mansioni di fatto a quelle astrattamente delineate nella qualifica rivendicata, come definita dal contratto collettivo, non può aversi riguardo solo al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretate le prestazioni del lavoratore, ma occorre accertare se le stesse siano state espletate con il livello di responsabilità ed autonomia proprio della qualifica rivendicata" (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 giugno 1989, n. 2969).
Nel caso in esame, con riferimento al periodo decorrente dal pensionamento di sia il teste CP_3
sia il teste hanno riferito che la qualifica di “ Coordinatore d'esercizio” è stata _2 CP_6
ricoperta dallo stesso , nonostante il trasferimento presso la struttura di Siracusa. _2
In tal senso non appare rilevante l'acquisizione dell'ordine di servizio n. 35/ 2019 non essendo in contestazione che, successivamente al trasferimento formale, abbia comunque fatto spola _2
tra NI e Siracusa.
Invero, il punto sul quale le dichiarazioni testimoniali raccolte non possono dirsi concordanti, riguarda il dato fattuale della durata del periodo in cui, nonostante l'avvenuto trasferimento, _2
continuava ad operare anche su NI.
Nel dettaglio, è proprio , sentito come teste all'udienza del 28 settembre 2023 a riferire _2
dapprima: “ Poi durante il periodo del covid ho gestito sia la struttura di NI sia la struttura di
Siracusa e mi alternavo un giorno a NI e un giorno a Siracusa. Preciso che il mio ruolo dal
2000 è di Coordinatore di esercizio”, salvo poi precisare “Ciò è avvenuto solo che durante
l'emergenza covid nel 2020 per circa 6 e 7 mesi, ma poi ho chiesto e ottenuto il trasferimento a
Siracusa e non sono più ritornato a NI;
Adr : si è vero. Preciso che durante il covid a titolo di favore personale mi recavo a NI ma io ero effettivamente inserito nell'organico di Siracusa e quando io ero lì il servizio era gestito dal per tutto quello attinente l'organizzazione del Parte_1
servizio”.
10 Tale circostanza non trova, però, conferma in quanto dichiarato dal teste : “ Adr: si è vero. CP_6
Gli addetti all'Ufficio movimento a rotazione fanno i fogli di servizio e le modifiche. Dal 2018 in poi
l'ufficio movimento era composto dal , dal sig. e sig. . Preciso che Parte_1 Persona_2 Per_3
l'Ufficio movimento è composto da un coordinatore che prima era e fu poi sostituito da CP_3
nonché dalle figure che ho indicato che si occupano di digitare le competenze e di redigere _2 il servizio sotto il coordinamento del capo degli autisti ovvero del Coordinatore di esercizio”.
Inoltre, il teste ha dichiarato di essere rimasto presso la sede di NI fino al mese di marzo CP_6
2021 e di ricordare che rivestisse, fino a quella data, la qualifica di coordinatore _2
d'esercizio7.
Sussistono, dunque, profili di incertezza circa l'effettiva durata del periodo nel quale , pur _2
essendo formalmente trasferito, ha svolto funzioni di Coordinatore di esercizio presso la struttura di
NI.
A dirimere l'incerto quadro probatorio non sono sufficienti le dichiarazioni del teste , del ES tutto generiche ( Adr sub 7 ricorso:” “sinceramente non ricorso questa situazione, fino a che io sono stato in azienda a NI io ho vi sto il sig. gestire l'Ufficio movimenti”; Adr sub 10 Parte_1 memoria: “ adr: si è vero in quanto dopo il pensionamento di l'Ufficio movimento era gestito CP_3
dal ). Parte_1
Tali rilievi non consentono di ritenere acclarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel parametro 2010.
Non appare dirimente poi che lo stesso teste abbia dichiarato di recarsi a NI a titolo di _2
“favore personale”. Non si discute, infatti, della possibilità di rintracciare una vacanza in organico quanto alla posizione di “Coordinatore di esercizio”, quanto di comprendere i margini di autonomia e discrezionalità goduti dal nell'espletamento delle mansioni disimpegnate all'interno Parte_1 dell'Ufficio.
Non risulta dunque adeguatamente provato che il ricorrente abbia operato in via prevalente e abituale con l'esercizio di poteri ampiamente discrezionali , libertà di iniziativa e correlata assunzione di responsabilità nella gestione dell'unità di riferimento, ovvero la prova in ordine al tratto distintivo del parametro 210 rispetto alla qualifica parametro 193, la cui attribuzione al ricorrente risulta acclarata dalle evidenze istruttorie8.
Elementi in senso univoco non emergono neppure dalla corrispondenza mail allegata al ricorso introduttivo del giudizio ( all. 7). Proprio la disamina della predetta documentazione, diversamente, suscita ulteriori perplessità se si considera che le comunicazioni recanti le date del 13 gennaio 2021
e del 17 febbraio 2021, intercorse tra il ricorrente e , risultano essere state trasmesse anche CP_6 all'indirizzo di . _2
Tale elemento sembra confermare con quanto dichiarato dal teste , circa il permanere della CP_6
figura di presso la sede di NI fino al mese di marzo 2021 nonostante il suo formale _2
trasferimento a Siracusa.
Neppure appare dirimente la documentazione denominata “ note di contestazioni disciplinari” ( all. 8 ricorso) laddove la sottoscrizione da parte del è posta, espressamente, nella qualità di Parte_1
“Responsabile del procedimento,” così come la documentazione denominata “ comunicati di servizio sottoscritti dal ricorrente” ( all. 9 di cui al ricorso). Dalla disamina della predetta documentazione, infatti, non è dato evincere nessun ulteriore elemento a sostegno della tesi secondo la quale il ricorrente agiva nel coordinamento con l' autonomia discrezionale tipica del parametro 210 di cui si discute.
Trattasi, invero, di comunicazioni dalle quali non è possibile evincere che avesse assunto Parte_1
su di sé la responsabilità dell'unità, seppure gestita in via fattuale durante l'assenza di . _2
Per il periodo successivo al mese di marzo 2021 e fino al deposito del presente ricorso, allo stesso modo, non si ravvisano circostanziati elementi che consentano di affermare la riconducibilità delle mansioni del ricorrente alla qualifica di cui al parametro 210.
In ossequio ai principi vigenti in materia di onere della prova, dunque, la domanda di riconoscimento delle mansioni ascrivibili al parametro 210 non può trovare accoglimento.
2. Tanto premesso, ai fini del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica spettante in ragione delle mansioni accertate nel corso del giudizio, va valutata l'esistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 18 all. A r.d. 148/1931.
Il citato art. 18 dell'allegato A, R.D. 148 del 1931 dispone: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la
12 paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.”
Nel caso in esame, la società resistente ha eccepito l'insussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa speciale di cui al RD n. 148 del 1931, in particolar modo sotto il profilo della mancanza dell'ordine scritto proveniente dal TT generale dell'Azienda, rilevando che la documentazione prodotta dal , lungi dal configurare un provvedimento in materia di nomine o promozioni, Parte_1
si limita ad una serie di allegati emessi nell'ambito di un regolare gestione delle prestazioni di lavoro per l'assegnazione di personale agli Uffici di competenza ovvero in materia di riassetto organizzativo e gestionale dei vari Settori/Uffici.
Deve a questo punto evidenziarsi che, in materia di mansioni superiori degli autoferrotranvieri, la
Suprema Corte nel corso del tempo ha attenuato il rigore di cui alla normativa speciale in esame.
E' stato, infatti, espresso il principio a mente del quale “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 cod. civ. sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d.
n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento”. (cfr.
Pertanto, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore ( ex multis Cass. Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7473).
Deve, poi, ulteriormente considerarsi che la volontà della Direzione di adibire il lavoratore a mansioni superiori può ricavarsi anche per elementi presuntivi, costituiti, ad esempio, dai reiterati ordini di servizio (cfr. Cass. 5795/2013, in motivazione: “Né può sottacersi che la peculiarità della menzionata normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare, in modo regolare e con obiettività, l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo. 12. Tanto però non esclude, nel caso di prolungata copertura del posto, che questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza e, come ritenuto da questa Corte (v. Cass. 7702/2003
13 cit.), di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, e di un ordine del TT dell'azienda laddove siano riscontrabili reiterate disposizioni di servizio tali da fare presumere una esplicitazione della volontà della Direzione di adibire a mansioni superiori un lavoratore idoneo a tali mansioni, e ancora l'inesistenza di una riserva datoriale di ricoprire il relativo posto mediante concorso. 13. Non può a tali fini non venire in considerazione, invero, che il prolungato affidamento di mansioni superiori, non rispondendo di per sé all'esigenza temporanea di cui al R.D. n. 138 del 1931, All. A, art. 18, implica, necessariamente, da parte del datore di lavoro, o se si vuole da parte del TT, un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva “).
Ritenendo di dover fare applicazione di tali principi nel caso di specie, all'evidenza può dirsi integrato il requisito formale dell'ordine scritto con riferimento alla sola qualifica di “ Addetto all'esercizio parametro 193”.
E infatti, è in atti ordine di servizio n. 56 del 30 novembre 2018 a firma del TT generale f.f. il quale dispone testualmente che : “ al dipendente sig. ( matr. 2418) venga Parte_1 affidato l'incarico di collaborazione nel coordinamento delle attività di pertinenza dell'ufficio movimento della sede periferica di NI, tenuto conto dell'attitudine dimostrata nello svolgimento di tale attività”.
Non inficia l'idoneità dell'atto ad integrare la fattispecie di cui alla normativa speciale sopra richiamata, il sopravvenire, nelle more del presente giudizio, dell'ordine di servizio n. 69 del
14/12/2022 ( all. da parte resistente alle note del 16/01/2023 e acquisito anche ai sensi dell'art. 421
c.p.c) nel quale “ SI DISPONE l'annullamento degli Ordini di Servizio emanati negli anni 2018 e
2019 a seguito dei quali i dipendenti ivi individuati, sono stati assegnati agli Uffici Movimento delle
Sedi periferiche della Società .
Nel predetto documento, a firma del TT Generale si legge infatti : “considerato tuttavia che
l'esecuzione del presente Ordine di Servizio porterebbe ad un sostanziale blocco delle attività lavorative proprie degli Uffici interessati, al fine di garantire la dovuta continuità aziendale, e nell'attesa di concorsi interni o di eventuali atti di interpello, i dipendenti individuati dai citati ordini di servizio continueranno a mantenere, senza soluzione di continuità, il ruolo in atto ricoperto.”
E' evidente, dallo stesso tenore testuale dell'atto, che l'annullamento dell'ordine di servizio datato novembre 2018 è avvenuto in via del tutto formale, mentre rimangono perduranti gli effetti dello stesso ordine di servizio e, anzi, viene ribadita la volontà dell' di mantenere in capo ai CP_1 destinatari l'esercizio delle funzioni e delle attribuzioni precedentemente assegnate.
14 Neppure sembra incidere la circostanza secondo cui l'ordine di servizio n. 24 del 2021 a firma del
Presidente del CDA , il quale aveva espressamente stabilito che “al dipendente Parte_1
venga assegnato il coordinamento delle attività di pertinenza dell'Ufficio Movimento della
[...]
Sede Periferica di NI, tenuto conto della professionalità acquisita in materia di TPL in tanti anti di esperienza maturata nel settore esercizio e dell'attitudine dimostrata nello svolgimento di tale attività” ( all. alle note di parte ricorrente del 22/07/2022) , è stato poi annullato con Ordine di servizio n. 56 del 14 ottobre 2022.
Per come già evidenziato, si discute del solo riconoscimento della superiore qualifica nel parametro
193, rispetto alla quale l'ordine di servizio appena citato non appare decisivo, se si considera quanto statuito con successivo Ordine di servizio n. 56 del 14 ottobre 2022 il quale ha disposto seppure, sotto il “ coordinamento del preposto della sede” l'assegnazione del , in uno ad altri Parte_1 dipendenti, all'ufficio movimento della Sede di NI ( disposizione confermata dal successivo
Ordine di servizio n 57 del 20 ottobre 2022) .
Tali atti sopraggiungono comunque nel corso del giudizio, sono successivi alla sua instaurazione e non sono tali da inficiare le valutazioni fin ora compiute.
E infatti, se è vero, come messo in evidenza dalla giurisprudenza citata, che il requisito formale dell'esistenza dell'ordine scritto proveniente dal TT generale risponde alla ratio garantire che il posto sia ricoperto dal dipendente certamente idoneo all'espletamento della mansione superiore, nonostante i successivi atti di annullamento, finanche posteriori all'instaurazione del presente giudizio, deve attribuirsi valenza dirimente al prolungato svolgimento da parte del ricorrente dei compiti rientranti nella qualifica superiore.
Svolgimento di mansioni superiori che, nel caso delle mansioni proprie del profilo parametro 193 “
Addetto all'esercizio” sono state attribuite in forza di un atto avente natura di ordine di servizio proveniente dal TT generale ( ordine di servizio n. 56/18 ) che, nonostante il successivo annullamento, continua ad assumere rilievo in via presuntiva della volontà di individuare il ricorrente, come destinatario delle attribuzioni via via assegnate.
Deve allora, ribadirsi, che alla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri non osta che, in difetto di provvedimento del TT ( nel caso di specie esistente ab orgine e successivamente annullato solo formalmente ferma restando l'attribuzione delle mansioni), la prova che la scelta sia stata effettuata tenendo presente l'idoneità del soggetto e la sicurezza del trasporto possa essere acquisita in altra maniera, sempre che venga accertato, attraverso vari elementi anche presuntivi (art. 2729 c.c.), che quelle garanzie d'interesse pubblico, sottese ad un provvedimento all'uopo emesso, siano risultate ugualmente soddisfatte.
15 A tali fini non può non venire in considerazione che il prolungato affidamento di mansioni superiori, implica necessariamente da parte del datore di lavoro - o se si vuole da parte del TT - un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva (
Cassazione civile sez. lav., 08/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/09/2020), n.18660).
L' esistenza della richiamata disposizioni di servizio, in ogni caso ha nel caso di specie giustificato nel tempo l'effettivo svolgimento delle mansioni di cui si discute e, in questa sede, consente di ritenere sussistenti i requisiti volti a sancire il diritto al superiore inquadramento.
Il requisito della vacanza del posto, poi, nel caso che ci occupa trova conferma nella disamina dell'organigramma aziendale allegato al ricorso introduttivo del giudizio e non oggetto di contestazione ( all.12) da cui emerge la scopertura di ben due posti di “ Addetto all'esercizio- parametro 193”.
In ogni caso, anche a non volere dirimente la documentazione appena menzionata, il lungo periodo di tempo di adibizione alle mansioni consente di ricavare per presunzioni la sussistenza dell'ulteriore requisito della vacanza del posto in organico, condividendosi sul punto il già richiamato orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che “la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (cfr. C. Cass. 12601/2016,
C. Cass. 9344/2012 e C. Cass. 7702/2003, cit.).
Neppure assume valenza ostativa al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento il riferimento all'art. 20 co. 6 della L.R della Regione Sicilia n. 11/2010 e ss.mm., che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a “nuove assunzioni di personale”. Ciò tenuto conto che il divieto delle assunzioni non può estendersi a comprendere anche il divieto di assegnazione a mansioni superiori per effetto della relativa reggenza, avendo le due previsioni un ambito applicativo differente. Le società a partecipazione pubblica sono soggette di diritto privato che adottano il modello societario, sottoponendosi, in linea di massima e salvo espresse deroghe, alla relativa disciplina, il che esclude l'applicazione di regole che si discostano dal modello privatistico salvo che vi sia una chiara previsione di legge di segno contrastante (cfr. Cass. n.
35421/2022 che, seppur in diversa fattispecie attinente a società pubbliche non appartenenti al settore degli autoferrotranvieri, ha confermato la diversità di nozione tra le assunzioni e la disciplina delle mansioni superiori). ( in senso conforme Tribunale di NI sentenza n. 1282/23 ).
16 Analoghe considerazioni non possono, invece, valere con riferimento all'invocato diritto all'inquadramento formale nella qualifica di “ Specialista tecnico amministrativo- Parametro 193” atteso che la documentazione versata in atti dal ricorrente non si sostanzia in veri e propri ordini di servizio, ma in “ Disposizioni organizzative” prive, non soltanto della sottoscrizione da parte del
TT generale, ma altresì di indicazioni, anche in via indiziaria, tali a far presumere il configurarsi della fattispecie di cui si discute, nei termini in cui il diritto vivente ha ricostruito la portata dell'articolo 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931.
Manca dunque, a differenza di quanto sopra rilevato, un atto avente portata analoga all'ordine di servizio n. 56 del novembre 2018.
Neppure risulta che il contenuto delle predette disposizioni organizzative sia stato portato, in qualche modo a conoscenza del TT generale o che lo stesso TT ne abbia ratificato, anche in via di fatto, il contenuto9.
Preme, a tal proposito, evidenziare che pur nella operatività dei principi sopra enunciati “ la provenienza dell'ordine di servizio di assegnazione a mansioni superiori emanato da un organo direttivo diverso dal direttore dell'azienda (quand'anche munito della qualifica di vice direttore), è inidoneo a far maturare il diritto alla promozione, a meno che non sia acquisita la prova che l'ordine in questione sia stato emesso, in forma certa e documentata, da un organo competente responsabile dell'organizzazione aziendale, che abbia agito per delega o autorizzazione del direttore, il solo competente ad emettere il predetto ordine, secondo la disciplina dell'art. 18 del R. D. n. 148 del 1931, all. A” (Cass. civ. n. 2621/1999; nello stesso senso, Cass. sent. n. 3141/2019).
Ne consegue che, per le ragioni esplicitate, la fattispecie di cui alla richiamata normativa speciale dell'articolo 18 All. A) al R.D. 148/1931, può configurarsi soltanto con riferimento all'inquadramento nel parametro 193 “ Addetto all'esercizio” con la conseguenza che il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore andrà sancito limitatamente al periodo decorrente dal mese di novembre 2018 .
Per le mansioni superiori riconducibili al profilo di “ Specialista tecnico amministrativo- parametro
193”, sussiste comunque il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive che sarebbero derivate dal superiore inquadramento, nei termini di quanto risultante all'esito della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
17 E infatti, in ogni caso, il mancato diritto all'inquadramento al livello superiore non impedisce, secondo i principi generali, la spettanza al lavoratore delle differenze retributive ove resti accertato che lo stesso abbia effettivamente espletato a beneficio della parte resistente le mansioni superiori (in particolare, con riferimento alle prestazioni lavorative rese da autoferrotranvieri, la Corte di
Cassazione ha ribadito che “In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore.
(Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148). ( Cassa con rinvio, App.
Cagliari, 09/03/2005- cfr. Cass. 13.05.2010, n. 11615).
3. Rimane assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alla riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente in uno dei profili contrattuali chiesti in via subordinata.
Non può poi riconoscersi, per il periodo antecedente il mese di novembre 2018, alcun requisito di cui all'articolo 18 del R. D. n. 148 del 1931, all. A idoneo a decretare il diritto all'inquadramento in uno dei profili professionali richiesti in via subordinata, mancando analogamente a quanto già evidenziato un atto a firma del direttore generale o, comunque, un atto del direttore periferico tale da fare presumere implicitamente, una certa estrinsecazione della volontà dell'ente nel senso dell'attribuzione della mansione superiore al dipendente come già esplicitato.
Neppure può vagliarsi, con riferimento al periodo antecedente il mese di luglio 2013, la domanda volta al riconoscimento alle differenze retributive ipoteticamente vantate per le mansioni ascrivibili ai profili professionali oggetto della domanda subordinata.
Quanto ai profili intermedi chiesti in via subordinata, peraltro, il ricorrente prima ancora di provare non ha neppure allegato in cosa consisterebbe, in concreto, quel “contenuto significativo” e quelle
“funzioni di concetto anche complesse” che, rispettivamente, caratterizzano i suddetti livelli.
Tanto anche in ragione della ritenuta preminente, ai fini della prova della data di inizio nell'espletamento delle mansioni indicate, del dato documentale già evidenziato ( disposizione organizzativa del luglio 2013 e contenuto del ricorso gerarchico in atti) anche rispetto agli esiti dell'istruttoria orale e al contenuto del verbale del mese di giugno 2011.
Va, poi considerato che come più avanti si dirà, nonostante il formale inquadramento nel parametro
100, il ricorrente è stato, invero, retribuito a far data dal mese di giugno 2011 secondo le tabelle retributive previste per il profilo parametro 130 ( a tal proposito si vedano infra le risultanze della relazione peritale in atti).
18 Sicché, sotto tale ultimo profilo, in ogni caso nessuna differenza retributiva è configurabile tra quanto percepito e quanto spettante in base all'inquadramento di cui al parametro 130- oggetto dell'accordo in atti rimasto privo di effettiva esecuzione sotto il profilo dell'attribuzione formale della qualifica al ricorrente.
4. Così delibato l'an del diritto del ricorrente, è stata disposta CTU contabile per l'espletamento del seguente mandato “ il CTU, tenuto conto della documentazione in atti nonché del CCNL Per_4
ratione temporis applicabile, quanto in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione dell'espletamento di mansioni ascrivibili alla qualifica di “Specialista tecnico amministrativo parametro 193” a far data dal 18 luglio 2013 e ascrivibili alla qualifica di “ Addetto all'esercizio parametro 193” a far data dal 30 novembre 2018 fino al momento del deposito del ricorso”.
Quanto al percepito dal ricorrente, il consulente ha, tra l'altro, evidenziato che : “ tenuto conto che il ricorrente produce in atti soltanto alcune buste paga a campione (da giugno ad ottobre 2018, agosto
e settembre 2020, febbraio 2021, v. all. 13 ricorso) riguardanti un breve periodo di lavoro rispetto al più ampio arco temporale, sin dal luglio 2013, oggetto degli accertamenti demandati allo scrivente
– si è avuto riguardo alla circostanza pacifica che al ricorrente, inquadrato nel parametro 100 di
“ausiliario generico” (così risulta indicato “formalmente” nelle buste paga in atti), è stato in concreto corrisposto il superiore trattamento stipendiale del parametro 130, giusto verbale di accordo del 30/06/2011 (all. 14 AST), tant'è che nelle buste paga in atti risulta corrisposto un
“assegno ad personam” di euro 236,56 corrispondente alla differenza stipendiale tra il parametro
100 ed il parametro 130. Sicché, il percepito è stato considerato nella odierna sede nella misura corrispondente ai valori tabellari retributivi fissi del parametro 130 ex CCNL VI ratione temporis applicabile, a titolo di retribuzione tabellare (= € 748,63 dal 2013 poi incrementato ad € 774,63, ad € 800,63 e ad € 822,92 rispettivamente da nov- 2015, da lug-2016 e da ott-2017), di ex contingenza (= € 530,19), di scatti di anzianità - c.d. A.P.A. - nella misura massima di sei scatti biennali tenuto conto dell'assunzione del 22/09/1998 (= € 119,52), di T.D.R. (= € 38,37) e di indennità mensa (= € 16,53)”.
All'esito degli accertamenti contabili effettuati il CTU ha concluso affermando: “ sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nel fascicolo telematico, salvo rinviare al corpo del presente elaborato per maggiori dettagli sui criteri metodologici applicati e sul dettaglio dei conteggi esperiti, in relazione al periodo di lavoro dal 18 luglio 2013 alla data di deposito dell'odierno ricorso del 19 luglio 2021, tenuto conto dello spettante con inquadramento retributivo nel parametro 193
(mansioni ascrivibili alla qualifiche di “Specialista tecnico amministrativo” e di “Addetto all'esercizio”, rispettivamente fino al 29 novembre 2018 e dal 30 novembre 2018) e del percepito, in
19 concreto, in base ai valori retributivi del parametro 130 giusto verbale di accordo in atti del
30/06/2011, sono state accertate differenze retributive lorde di complessivi euro 53.100,58”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta correttamente fondato sulle tabelle retributive di cui al CCNL di riferimento e sulla documentazione in atti. Tali conclusioni possono, dunque, porsi a fondamento della decisione non essendo neppure state oggetto di osservazione dalle parti.
5. Va, a questo punto, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
La giurisprudenza di legittimità più recente, intervenuta nel corso del presente giudizio, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia di licenziamenti e della nuova conformazione che ha assunto, di riflesso, la stabilità reale del rapporto di lavoro a fronte del recesso datoriale illegittimo, ha innovato profondamente i principi in materia di prescrizione nel settore lavoristico (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n. 26246), stabilendo che : “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n. 26246).
In disparte l'operatività dei suddetti principi nel caso in esame, ( in tal senso C.D.A Palermo n.
236/2024 prodotta dal ricorrente), nel caso in esame nessuna prescrizione può dirsi maturata.
E infatti, è stato acclarato il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a far data dal mese di luglio 2018, così palesandosi il mancato decorso del termine prescrizionale, efficacemente interrotto dal ricorso gerarchico al TT generale, notificato per come documentato in data 9 settembre 2017 , nonché successivamente, con diffida inviata a mezzo PEC in data 18 giugno 2018( all. 10 di parte ricorrente).
6. Quanto alla domanda avente ad oggetto la condanna della resistente “al versamento dei contributi ed al risarcimento del danno previdenziale causato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali sulle maggiori retribuzioni che verranno determinate” va rilevata l'intervenuta prescrizione del diritto al versamento dei contributi per il quinquennio antecedente l'intervenuta notifica del ricorso nei confronti di ( i.e. 13/02/2023). CP_2
Per quel che concerne il chiesto risarcimento del danno previdenziale patito occorre ricordare che “
Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al
20 risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
e tale diritto al risarcimento del danno
è soggetto a prescrizione decennale” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent., 07/11/2005, n. 26990).
Nel caso di specie, in disparte l'utilizzo della locuzione c.d. danno pensionistico, la domanda si palesa eccessivamente generica già sotto il profilo assertivo, nulla essendo stato neppure allegato circa il pregiudizio derivante, sotto il profilo previdenziale, in ragione dell'inquadramento inferiore.
In particolare, come evidenziato anche nella relazione peritale in atti, sebbene formalmente inquadrato nel profilo “ parametro 100- Ausiliario generico” il ricorrente è stato, a far data dall'accordo siglato nel mese di giugno 2011, retribuito conformemente ai parametri salariali vigenti per il profilo parametro 130 ex CCNL VI ratione temporis applicabile. Ne discende che, incombeva su parte ricorrente l'onere di allegare in via puntuale e specifica in che termini e con riferimento a quali parametri fosse ipotizzabile l'asserito danno da c.d. “ irregolarità contributiva” o,
a voler individuare un danno futuro di c.d. “ danno pensionistico.
Tale allegazione è, però, del tutto assente in ricorso e conseguentemente la domanda risarcitoria va rigettata.
7. In ragione di tutto quanto esposto e argomentato, in definitiva, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato il diritto di all'inquadramento nel parametro 193 di Parte_1
'Addetto all'esercizio', Area Professionale seconda, Area Operativa Esercizio del CCNL allegato, nonché il diritto a percepire le relative differenze retributive a far data dal novembre 2018.
Va accertato, altresì, il diritto di a percepire le differenze retributive in Parte_1 ragione dell'espletamento di mansioni riconducibili al parametro 193 “ Specialista tecnico- amministrativo” dal mese di luglio 2013.
Per l'effetto l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
53.100,58 oltre interessi e rivalutazioni come per legge, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, nei limiti dell'intervenuta prescrizione quinquennale.
8. Avuto riguardo alla complessità della fattispecie in esame e al parziale accoglimento delle domande articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché alle oscillazioni della giurisprudenza sui temi della presente controversia, appaiono sussistere giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Spese compensate anche nei confronti di attese la natura delle ragioni che impongono la CP_2
partecipazione di al giudizio. CP_2
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M
21 Il Tribunale di NI, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara il diritto di al superiore inquadramento nel parametro 193 Parte_1
'Addetto all'esercizio', Area Professionale seconda, Area Operativa Esercizio del CCNL ratione temporis applicabile ai sensi dell'articolo 18 All. A) al R.D. 148/1931, nonché il diritto a percepire le relative differenze retributive a far data dal mese di novembre 2018; accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive dovute dal mese di luglio
2013 e fino al mese di novembre 2018, in ragione dell'espletamento di mansioni riconducibili al parametro 193 “ Specialista tecnico- amministrativo”; per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
53.100,58 oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, nei limiti dell'intervenuta prescrizione quinquennale;
rigetta nel resto;
spese compensate;
pone a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
NI, 03/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così il teste sui capitolati di cui alla memoria : “ Adr sub 3 : in organigramma è previsto che a capo del settore ci sia l'Ing. ES
ma lo stesso assai raramente, circa 4 5 volte in 20 anni per quanto ne so , si recava a NI per risolvere le problematiche Per_1 su NI, e anzi alcune discrepanze del sistema erano segnalate dal stesso e poi corrette in Direzione Generale. Parte_1 Così lo stesso teste di parre resistente : “ Non ricordo di avere mai visto l'ING. in sede ma preciso che lo stesso poteva CP_6 Per_1 intervenire da remoto. Ad esempio nel caso di blocco del sistema l'Ing. interveniva da remoto”. Per_1
8 7 Così il teste : “ Adr: preciso che ciò è avvenuto solo che durante l'emergenza covid nel 2020 . Lo stesso CP_6
aveva doppio incarico su Siracusa e NI ricordo che fino al mio ultimo giorno di servizio presso la sede _2 di NI lui era presso la sede. Poi fu trasferito, non ricordo se contestualmente o successivamente;
“ Adr: Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 2004 al 2007.Io ero un impiegato. Da fine 2012 sono stato ritrasferito a
NI e sono rimasto fino a marzo 2021 e dal 2017 sono stato inquadrato come Funzionario nel mese di febbraio in seguito ad accordo transattivo dopo un ricorso per il riconoscimento di mansioni superiori. Nel settembre 2017 il
TT pro tempore mi incaricò con accordo quadro di divenire preposto della sede di NI nella quale già svolgevo il ruolo di funzionario. Mi occupavo, dunque, in quanto preposto della gestione di tutta la sede”.
11 8 Così il teste : Adr sub 6 ricorso: “si è vero come detto sopra, in quanto essendo il ricorrente competente in informatica ci ES si è avvalsi delle sue competenze per dare un'impronta più moderna”; 9 Si legge in calce alla disposizioni organizzative ( all.3 ricorso): “ si dispone la comunicazione della presente
Disposizione organizzativa agli Uffici e alle biglietteria della Struttura, nonché la sua affissione all'Albo Aziendale”.