Articolo 5 della Legge 2 aprile 1953, n. 212
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 aprile 1953
Art. 5.
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per attuare la rinnovazione del naviglio peschereccio. Tale rinnovazione deve effettuarsi in rapporto alle esigenze tecniche-economiche della pesca, determinando il tonnellaggio minimo, la potenza del motore, la velocita', i requisiti tecnici e le attrezzature del naviglio da costruire e i termini della ricostruzione.
Il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente decorre, limitatamente alle domande per la costruzione di navi da pesca, dall'entrata in vigore del decreto Presidenziale, previsto dal comma precedente.
Entrata in vigore il 29 aprile 1953