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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7562 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.22152/2024 R.G.
TRA C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
PO con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Privata Fiorentine a Chiaia n. 8, come da procura in atti OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Debora Maria Pettinato con elezione di domicilio in Catania viale della Libertà n. 185, come da procura in atti OPPOSTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 17.10.2024 l'istante in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249037033813000, notificatagli in data 30 settembre 2024, in relazione agli avvisi di addebito alla stessa sottesi :
-n. 37120130003483451000 asseritamente notificato in data 26 aprile 2013
-n. 37120130007624375000 asseritamente notificato in data 24 dicembre 2013 inerenti a crediti dell' per omesso pagamento di contributi gestione commercianti, CP_4 relativamente alle annualità comprese nel periodo 2009-2012. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, quindi l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha concluso per sentire :
1 1) disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia degli atti impugnati suindicati per i motivi di cui al presente atto;
2) in subordine, dichiarare prescritto il diritto a riscuotere le somme in essi indicati per decorso del termine prescrizione e, conseguentemente, annullare gli atti impugnati>; vinte le spese, con attribuzione. Si è costituita l che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva, quindi l'inammissibilità della opposizione in quanto tardiva;
ha rilevato la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza CP_4 della eccepita prescrizione, in presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario;
ha evidenziato, altresì, i periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19. Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al quomodo executionis, la regolare notifica degli avvisi di addebito, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati. Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249037033813000 limitatamente agli avvisi di addebito individuati in ricorso (cfr. sopra). Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei predetti titoli. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_4 notificato gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nelle date indicate nell'intimazione impugnata (cfr. relate di notifica prod. ), a mezzo CP_4
A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in Ercolano, via Trentola n. 181 a mani della sorella e precisamente:
2 1) 37120130003483451000 notificato in data 26 aprile 2013
2) 37120130007624375000 notificato in data 24 dicembre 2013 Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016). Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. produzione documentale dell' ) agli avvisi di addebito opposti, attesa la perfetta coincidenza tra il CP_4 numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina di ciascun avviso di addebito. Sul punto, prive di pregio risultano le osservazioni del ricorrente circa la qualità di “non convivente” della sorella. In plurime occasioni, invero la Suprema Corte ha affermato che (Cass. n. 11228 del 28/04/2021) la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (più di recente, Cass. sez. III, ordinanza n. 2154/2025, del 30.01.2025; Cass. n. 4160 del 9/02/2022). La Corte ha quindi ribadito (Cass. n. 18716 del 13/07/2018) che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica. Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in
3 quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione sent. n.23397/2016, risolvendo un contrasto tra le sezioni della Corte hanno infatti statuito: “La scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) , ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata per entrambi agli avvisi di addebito. Invero, dalle date di notifica indicate, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica degli atti interruttivi a cura del concessionario. In particolare, dalla documentazione allegata alla memoria dell' emerge che in data CP_6
7.10.2017 era notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 071 2017 9031033824 000 contenente esplicito riferimento all' AVA 1) 37120130003483451000 (già notificato in data 26 aprile 2013 per come accertato), mediante consegna che avveniva personalmente all'interessato presso l'indirizzo di residenza in Ercolano via Trentola n. 181 (v. relate prod.
in atti); altresì, è documentato che in data 8.10.2018 era notificata al ricorrente CP_6
l'intimazione di pagamento n. 071 2018 9000450652 000 contenente esplicito riferimento all' AVA 2) 37120130007624375000 (già notificato in data 24 dicembre 2013 per come accertato), mediante consegna a mani della sorella presso il medesimo indirizzo di residenza in Ercolano via Trentola n. 181 (v. relata prod. in atti). CP_6
Successivamente, per entrambi gli avvisi di addebito, il termine di prescrizione era nuovamente interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento 0712019 9019548080 000, contenente riferimento ad ambedue i titoli, che era consegnata personalmente al destinatario in data 25.05.2019 (v. relata nella prod. AdER). Da tale ultima data, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata (30.09.2024) . Tanto, in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19, pari a complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), nonché ai sensi dell'articolo 11,
4 comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). In conclusione, l'opposizione va interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 1600,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Si comunichi Napoli, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
5
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.22152/2024 R.G.
TRA C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
PO con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Privata Fiorentine a Chiaia n. 8, come da procura in atti OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Debora Maria Pettinato con elezione di domicilio in Catania viale della Libertà n. 185, come da procura in atti OPPOSTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 17.10.2024 l'istante in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249037033813000, notificatagli in data 30 settembre 2024, in relazione agli avvisi di addebito alla stessa sottesi :
-n. 37120130003483451000 asseritamente notificato in data 26 aprile 2013
-n. 37120130007624375000 asseritamente notificato in data 24 dicembre 2013 inerenti a crediti dell' per omesso pagamento di contributi gestione commercianti, CP_4 relativamente alle annualità comprese nel periodo 2009-2012. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, quindi l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha concluso per sentire :
1 1) disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia degli atti impugnati suindicati per i motivi di cui al presente atto;
2) in subordine, dichiarare prescritto il diritto a riscuotere le somme in essi indicati per decorso del termine prescrizione e, conseguentemente, annullare gli atti impugnati>; vinte le spese, con attribuzione. Si è costituita l che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva, quindi l'inammissibilità della opposizione in quanto tardiva;
ha rilevato la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza CP_4 della eccepita prescrizione, in presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario;
ha evidenziato, altresì, i periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19. Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al quomodo executionis, la regolare notifica degli avvisi di addebito, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati. Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249037033813000 limitatamente agli avvisi di addebito individuati in ricorso (cfr. sopra). Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei predetti titoli. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_4 notificato gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nelle date indicate nell'intimazione impugnata (cfr. relate di notifica prod. ), a mezzo CP_4
A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in Ercolano, via Trentola n. 181 a mani della sorella e precisamente:
2 1) 37120130003483451000 notificato in data 26 aprile 2013
2) 37120130007624375000 notificato in data 24 dicembre 2013 Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016). Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. produzione documentale dell' ) agli avvisi di addebito opposti, attesa la perfetta coincidenza tra il CP_4 numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina di ciascun avviso di addebito. Sul punto, prive di pregio risultano le osservazioni del ricorrente circa la qualità di “non convivente” della sorella. In plurime occasioni, invero la Suprema Corte ha affermato che (Cass. n. 11228 del 28/04/2021) la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (più di recente, Cass. sez. III, ordinanza n. 2154/2025, del 30.01.2025; Cass. n. 4160 del 9/02/2022). La Corte ha quindi ribadito (Cass. n. 18716 del 13/07/2018) che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica. Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in
3 quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione sent. n.23397/2016, risolvendo un contrasto tra le sezioni della Corte hanno infatti statuito: “La scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) , ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata per entrambi agli avvisi di addebito. Invero, dalle date di notifica indicate, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica degli atti interruttivi a cura del concessionario. In particolare, dalla documentazione allegata alla memoria dell' emerge che in data CP_6
7.10.2017 era notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 071 2017 9031033824 000 contenente esplicito riferimento all' AVA 1) 37120130003483451000 (già notificato in data 26 aprile 2013 per come accertato), mediante consegna che avveniva personalmente all'interessato presso l'indirizzo di residenza in Ercolano via Trentola n. 181 (v. relate prod.
in atti); altresì, è documentato che in data 8.10.2018 era notificata al ricorrente CP_6
l'intimazione di pagamento n. 071 2018 9000450652 000 contenente esplicito riferimento all' AVA 2) 37120130007624375000 (già notificato in data 24 dicembre 2013 per come accertato), mediante consegna a mani della sorella presso il medesimo indirizzo di residenza in Ercolano via Trentola n. 181 (v. relata prod. in atti). CP_6
Successivamente, per entrambi gli avvisi di addebito, il termine di prescrizione era nuovamente interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento 0712019 9019548080 000, contenente riferimento ad ambedue i titoli, che era consegnata personalmente al destinatario in data 25.05.2019 (v. relata nella prod. AdER). Da tale ultima data, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata (30.09.2024) . Tanto, in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19, pari a complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), nonché ai sensi dell'articolo 11,
4 comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). In conclusione, l'opposizione va interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 1600,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Si comunichi Napoli, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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