Art. 3. Controllo CEE 1. Ai termometri clinici sottoposti al controllo della CEE si estende la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , come modificato dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 18 marzo 1988, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1988.
2. Il controllo CEE di cui al comma 1 comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE secondo le procedure e le prescrizioni di cui all'allegato I.
Nota all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 798/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico".
2. Il controllo CEE di cui al comma 1 comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE secondo le procedure e le prescrizioni di cui all'allegato I.
Nota all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 798/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico".