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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 548 – 2019
Il Tribunale di AP Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 548 - 2019 del R.G.A.C. avente ad oggetto:
“Proprietà”.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], (C.F.: ; Parte_3 C.F._3 Pt_4
nato a [...] il [...], (C.F.: elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'avv. Pasquale Parisi e Francesco Paolo AN, giusta procura alle liti in calce al proprio atto di citazione.
ATTORI
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ; CP_1 C.F._5 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_5 C.F._6 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ); CP_2 C.F._7 Parte_6 nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nato a [...] C.F._8 CP_3 il 29.03.1985 (C.F.: elettivamente domiciliati in Giugliano in C.F._9
Campania (NA) alla Via Aviere M. Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Armando Felace, giusta mandato alle liti a margine della propria comparsa di costituzione e risposta, in riconvenzionale.
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_4 C.F._10 elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) alla Via 4 Orologi n. 19, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Scognamiglio e Marco Scognamiglio, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
nato a [...] il [...] (C.F.: e CP_5 C.F._11
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_6 C.F._12 elettivamente domiciliati in AP alla Via Toledo n. 348, presso lo studio dell'avv.
Giacomo Carini, che li rappresenta e difende giusta mandato alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
E
nato a [...], il [...] (C.F.: ); Controparte_7 C.F._13
nato a [...], il [...] (C.F.: ), CP_8 C.F._14 Pt_7
nata a [...], il [...] (C.F.: ) e
[...] C.F._15 Parte_8
, nata a [...], il [...], (C.F.: elettivamente
[...] C.F._16 domiciliati in AP alla Piazza Carlo III n. 42, presso lo studio dell'avv. Maurizio Reggi, che li rappresenta e difende giusta mandato alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
nato il [...] (C.F.: Controparte_9 C.F._17 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giacomo Mauriello;
avv. Rita Mauriello
e avv. Mariangela Mauriello, giusta mandato alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
nato a nato a Giugliano in [...] il [...], (C.F.: Controparte_10
), nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._18 CP_11
); nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._19 CP_12 ) e nata a Giugliano in [...] il C.F._20 Controparte_13
25.01.1958, (C.F.: C.F._21
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.09.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta per l'udienza, redatte dai procuratori delle parti costituite, e depositate in maniera disgiunta, qui richiamate per relationem, ritenuta la causa matura, la riservava in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 17.01.2019 i germani , Parte_1
, ed , premettevano di essere proprietari di un fondo sito nel Pt_2 Parte_3 Pt_4
Comune di Giugliano in Campania (NA) alla Via Madonna del Pantano, riportato in
Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 84, particelle 1-3-4- 8-10-26-52-53-79-80-
81-82-83, in virtù di denuncia di successione in seguito al decesso del padre, Per_1
, avvenuto in Giugliano in Campania (NA) il 06.08.1995 presentata presso l'Ufficio
[...] del Registro Successioni di AP in data 22.10.1996 e registrata ai numeri 7718/3874.
Ciò posto lamentavano che, stante l'incertezza nell'apposizione dei confini, i proprietari dei fondi confinanti avevano realizzato muri di delimitazione dei loro cespiti, inglobando, di fatto, parti della loro proprietà.
Pertanto, paventata la necessità di esperire un'azione di regolamento finalizzata all'accertamento del confine reale tra i fondi in questione, conveniva in giudizio CP_4
e , , ,
[...] Parte_8 Controparte_7 CP_8 Parte_7 CP_5
e , ,
[...] Controparte_14 Parte_5 CP_1 CP_3 Pt_6
e , ,
[...] Controparte_2 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_9 Controparte_13
- accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in citazione disponendo ogni utile provvedimento per l'apposizione dei termini ove già non esistenti;
- per l'effetto, condannare i convenuti al rilascio in favore di essi attori della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata;
- condannare, altresì, gli i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio come per legge, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Con comparsa depositata in data 04 aprile 2019, si costituivano in riconvenzionale
, e , i quali eccepivano, in via preliminare, Parte_5 CP_1 CP_3 Pt_6 CP_2
l'improcedibilità della domanda, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
In punto di merito, contestando le avverse deduzioni, in particolare in ordine agli asseriti sconfinamenti, nonchè formulavano domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento dell'intervenuta usucapione della porzione di fondo di cui alla particella
306, di grandezza pari a 146 mq, oggetto di lamentato sconfinamento, atteso il protrarsi pacifico ed ininterrotto, per oltre un ventennio, dello stesso.
Pertanto, concludevano come di seguito:
- in via preliminare, dichiararsi la improcedibilità della domanda attorea per la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
- nel merito, rigettarsi la domanda attorea per infondatezza, genericità ed inammissibilità della stessa;
- in riconvenzionale, dichiararsi l'intervenuta usucapione, in favore di essi convenuti, per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Con comparsa depositata in data 09.04.2019 si costituiva in giudizio anche
, il quale, eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato Controparte_4 esperimento della mediazione obbligatoria, altresì, sempre in via preliminare, censurava l'intervenuta violazione del principio del ne bis in idem, attesa l'avvenuta proposizione, da parte degli istanti, di un giudizio innanzi al Tribunale di AP, Articolazione territoriale di Marano di AP Invero, iscritto al ruolo con r.g. 91288/2003 e definito con sentenza n. 7619/2014 depositata il 21/05/2014, con la quale veniva rigettata la richiesta di accertamento in ordine al lamentato sconfinamento di fondi da parte, anche, di alcuni tra gli odierni convenuti.
Ciò posto, concludevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate: - preliminarmente, dichiararsi improcedibile la domanda attorea per mancati esperimento della procedura di mediazione;
- nel merito, rigettarsi le domande attoree per infondatezza;
- vinte le spese, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Con comparsa depositata in data 09.04.2019 si costituiva in giudizio CP_5
, il quale, eccepita, preliminarmente, l'improcedibilità delle domande azionate, per
[...] mancato rispetto dell'obbligatorio tentativo di mediazione, in punto di merito, evidenziato l'intervenuto possesso ininterrotto “uti domini”, anche da parte dei suoi danti causa, della porzione di fondo oggetto di lamentato sconfinamento eccepiva l'intervenuta usucapione della stessa, insistendo, per l'effetto, per il rigetto delle domande azionate.
§§§ §§ §§§
Con comparsa depositata in data 10.04.2019, si costituiva, altresì,
[...]
, la quale eccepiva in capo a sé il difetto di legittimazione passiva, atteso che, CP_6 contrariamente a quanto dedotto dagli istanti, la stessa con rogito del 19.06.1996 aveva acquistato la sola unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Giugliano alla località Masseria n. 202/60 (già 151).
§§§ §§ §§§
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in data 15.04.2019, CP_7
il quale si associava alle difese formulati dagli altri comparenti convenuti, in
[...] ordine all'improcedibilità della domanda e la violazione del principio del ne bis in idem, nonché evidenziava il difetto di legittimazione attiva in capo agli istanti, atteso il mancato adempimento dell'onere probatorio in ordine alla proprietà del fondo oggetto delle censurate violazioni di confini.
Pertanto, ciò posto, formulata domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'intervenuta usucapione della porzione di fondo oggetto di asserito sconfinamento, rassegnava le seguenti conclusioni:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- dichiarare, comunque, inammissibile ed improponibile la domanda attorea per violazione del giudicato sostanziale formatosi con la Sentenza Civile n. 7619/2014, resa dal Tribunale di AP - Sez. Dist. depositata 08.05.2014, resa Controparte_15 pubblica il 21.05.2014 e non impugnata;
- dichiarare, comunque, inammissibile la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla, attesa l'assoluta carenza di legittimazione attiva degli attori, sforniti di un titolo di proprietà originario o derivativo della striscia di suolo di cui pretendono il rilascio coattivo:
- condannare, sempre e comunque, gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite tutte, anche tecniche, oltre accessori fiscali di legge, nonché ex art. 96
c.p.c. a pagare a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso in favore del convenuto una somma determinabile anche equitativamente, per aver agito in giudizio con palese malafede ed in assenza di un titolo giuridico legittimo;
- accertare e dichiarare che esso convenuto non ha violato i confini del fondo limitrofo denominato “Recapito” e per l'effetto:
- rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e diritto e non provata con ogni consequenziale statuizione;
- in via riconvenzionale: accertare il possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte di esso convenuto, della striscia di suolo controversa di mq. 113 rientrante nella p.lla 670 ex 121 rivendicata dagli attori;
- dichiarare l'acquisto della porzione di terreno de quo in favore di esso convenuto per accessione, ai sensi dell'ex art. 9364-5 c.c., seguita da usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza al Conservatore dei R.R.I.I. di AP con esenzione di responsabilità per il medesimo ed a spese degli attori;
- accertare che gli attori, in violazione dell'art. 891 c.c., hanno violato le distanze di sicurezza e messo in pericolo la sicurezza statica del manufatto attoreo anche per l'omessa manutenzione della cava e per l'effetto:
- condannare gli attori, in solido e/o alternativamente tra loro, ad eseguire tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza la cava nel fondo recapito e la stabilità del manufatto di proprietà del convenuto ed eliminare lo stato di pericolo;
- condannare gli attori, in solido e/o alternativamente tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso in favore del convenuto, nella somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nel limite della competenza per valore di € 25.000,00 del Giudice adito;
- in via subordinata, condannare gli attori in solido e/o alternativamente tra loro al pagamento, in favore di esso convenuto, di quella somma che sarà accertata in corso di causa, pari alle spese da questi sostenute per la realizzazione del muro di confine ed ogni altra opera, ovvero all'aumento di valore apportato al fondo confinante denominato , nell'ammontare che sarà accertato in corso di causa, con rivalutazione alla data di liquidazione, interessi legali e maggior danno, anche all'esito eventuale di una CTU, che sin d'ora si chiede in via istruttoria, ovvero, dichiarare, ove necessario, compensata, la richiesta di risarcimento danni con attribuzione, in ogni caso ed in via riconvenzionale, al convenuto dell'eventuale residuo eccedente, sempre nel limite della competenza per valore di € 25.000,00 del Giudice adito.
§§§ §§ §§§
In pari data si costituivano, altresì, e , i quali CP_8 Parte_7 impugnavano estensivamente le avverse domande, aderivano integralmente alle difese formulate dal compartente convenuto Controparte_7
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio, inoltre, in data 12.04.2019 , il Controparte_9 quale, nell'opporsi fermamente all'accoglimento delle istanze attoree, formulava, contestualmente domanda riconvenzionale, evidenziando l'intervenuta usucapione della porzione di fondo rivendicata, atteso l'ininterrotto e pacifico possesso per oltre quarant'anni. Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
- rigettarsi la domanda di essi sigg. in quanto inammissibile, improponibile Pt_1 ed infondata per i motivi esposti in comparsa;
- accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dal concludente e per l'effetto dichiarare accertato legittimo il confine apparente da tempo immemorabile esistente tra i due fondi delle parti in causa e per l'effetto ancora dichiarare non sussistere alcun diritto da parte di essi attori sulla zona di mq. 132 così come prospettata ed indicata;
- accogliersi la domanda riconvenzionale proposta in via alternativa, e per l'effetto dichiararsi accertata la verificazione della usucapione della zona di mq. 132 di terreno su cui essi attori pretenderebbero di vantare diritti dominicali ed in ogni caso dichiararsi verificata la usucapione di quella zona di fondo posta al di qua del confine apparente eventualmente a risultare dalle mappe o dai titoli appartenere ad essi sigg. ; Pt_1 - rigettarsi tutte le domande di essi attori in quanto inammissibili ed infondate anche in conseguenza della spiegata domanda riconvenzionale;
- a seguito dell'accoglimento delle domande riconvenzionali va ordinato al
Conservatore dei R.R.I.I. di AP 2 Agenzia del Territorio - di trascrivere la emananda sentenza con esonero della sua responsabilità ed ordinarsi tutte le volturazioni del caso;
- condannarsi essi attori, col vincolo solidale tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'esito dell'udienza del 06.05.2019, il Giudice, verificata la mancata prova della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti , Parte_8
, e , disponeva il Controparte_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 rinvio in prosieguo, onerava gli istanti in ordine alla rinotifica del libello introduttivo in favore delle suindicate parti.
§§§ §§ §§§
All'esito dell'avvenuta ricezione delle notifiche, di cui al predetto provvedimento, si costituiva, con comparsa depositata in data 30.10.2020, , la quale aderiva Parte_8 integralmente alle difese già argomentate dai convenuti comparenti, Controparte_7
e . CP_8 Parte_7
§§§ §§ §§§
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della totalità dei convenuti, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, disposto dal Giudice con provvedimento comunicato alle parti in data 01.12.2020 e con successivo del
10.02.2022, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Esperita l'istruttoria giudiziale con l'escussione dei testi ammessi su richiesta delle parti convenute ( e ), nonchè previa ammissione di CP_5 Controparte_9
C.T.U., nella persona dell'arch. , che prestava giuramento di rito in data Persona_2
06.10.2023 e depositava la relativa relazione peritale in data 29.03.2024, e rassegnate le conclusioni delle parti, di cui alle note sostitutive d'udienza depositate entro il termine perentorio del 20.09.2024, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§ §§ §§§ Preliminarmente va dichiarata la contumacia di nato a Controparte_10 nato a Giugliano in [...] il [...], (C.F.: ), C.F._18 [...]
nato a [...] il [...], (C.F.: ); CP_11 C.F._19 [...] nata a [...] il [...], (C.F.: ) e CP_12 C.F._20 [...]
nata a Giugliano in [...] il [...], (C.F.: CP_13 C.F._21 in quanto non costituiti, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, (cfr. verbali negativi di mediazione, versati in atti con depositi del 01.02.2022 e del 12.07.2022).
Sempre in via preliminare, va precisato che nel corso di causa, come meglio specificato nelle note dell'avv. Paolo AN del 09/02/2022, è stato raggiunto un accordo tra il proprietario della particella 578 e i proprietari del fondo Controparte_10
. Pt_1
Infatti, le particelle 10 e 52 di proprietà che erano a confine con la Pt_1 particella 578 sono state soppresse generando le particelle 821,822,823,824,825 (cfr.
UR Giugliano in Campania Foglio 84, particella 824 Allegato 15 della relazione
C.T.U.versata in atti) successivamente con atto di compravendita del notaio Persona_3 del 28/07/2021 Repertorio n. 13467 acquistava dai
[...] Controparte_10 proprietari del fondo attoreo le particelle 822 (cfr. UR Giugliano in Campania Foglio
84, particella 822 Allegato 17) e 823 (cfr. UR Giugliano in Campania Foglio 84, particella 823 Allegato 18).
Ciò posto, va dichiarata la cessata materia del contendere, limitatamente agli istanti e al comparente convenuto . Controparte_10
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che nell'ipotesi di contenzioso insorto tra proprietari confinanti in cui, incontestati e pacifici i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi, va qualificata come regolamento di confine, azione di natura reale, petitoria ed imprescrittibile finalizzata a risolvere il conflitto teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria (Cass. civ., 5134/2008).
Ciò allorché sussiste una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettivo, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (Cass. civ., 15386/2000; Cass. civ., 3663/1994; Cass. civ., 6594/1986). L'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su tutte le parti che devono allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine ed il giudice, se esso non è compiutamente assolto, per l'individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi dello svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame e della valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà.
In caso di mancata produzione delle stesse risulta giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali aventi valore sussidiario
(ex plurimis Cass. civ., 10501/2013; Cass. civ., II, sentenza del 07.09.2012 n. 4993; Cass. civ., 14993/2012 e Cass. n. 10062/2018).
Quando – come nel caso di specie – le parti convenute eccepiscano l'usucapione della striscia di suolo oggetto di causa, ciò non vale a snaturare l'azione, posto che non si contesta il titolo di proprietà della controparte e si ha sempre riguardo ad una controversia concernente la striscia confinaria che cesserà se si dimostri l'avventa usucapione della zona nei pressi del confine (Cass. civ., 20144/2013).
Ciò premesso, prima di valutare e decidere in ordine alla domanda dell'attore, deve esaminarsi la domanda (o, nel caso che ci occupa, le domande) proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta, di avvenuto acquisto per usucapione della proprietà della fascia di terreno oggetto di contestazione che, in ipotesi di accoglimento della prima, dovrebbe essere restituita allo stesso.
Al riguardo, va chiarito che la domanda di usucapione in un giudizio di regolamento di confini, non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione proposta, giacché il convenuto, con la stessa non contesta il titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine.
Quest'ultima, come sopra accennato, può essere di carattere soggettivo, riscontrabile laddove l'attore - come nel caso di specie – sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente (Cass. civ., II, sentenza n. 12481 del 28 maggio 2007).
Ritiene questo giudicante che le risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio hanno parzialmente riscontrato la pretesa di alcuni convenuti in punto di acquisto della proprietà per usucapione della fascia di terreno in contestazione. È noto che colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continua ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale;
in altri termini, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto manifestato con un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto.
§§§ §§ §§§
Tanto premesso, e venendo al thema decidendum del presente giudizio, l'espletata istruttoria ha dimostrato la sussistenza, in capo al sig. , della Controparte_9 situazione sopra descritta e dei requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. utili e necessari ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione della parte della fascia di terreno che rivendica e che l'attore sostiene, invece, aver occupato illegittimamente.
Rilevano in tal senso innanzitutto le deposizioni del teste sig. Testimone_1 tale teste ha dichiarato che “Si è vero sul fondo c'era un muro, non so dire quando è stato realizzato. Prima dell'anno 1991, ma non dire l'epoca, aveva i coloni ed io non Pt_1 potevo accedere sul fondo, successivamente, ma non so dire da quando, il signor Pt_1 mandò via il colono e realizzò una cava, così io incominciai a pascolare su quel fondo le mie pecore. Il signor AN coltivava il fondo, ma non so dire a che titolo. Se mal non ricordo, coltivò quel fondo fino al 1989 -1990.”
A sostegno di quanto esposto dal convenuto , vi sono anche Controparte_9 le dichiarazioni rilasciate dal teste, sig. che pure deve ritenersi credibile Testimone_2 per le stesse considerazioni.
Lo stesso ha dichiarato “Si è vero sul fondo c'era un muro, sul confine.”
Tali inequivocabili e concordi risultanze consentono di affermare l'accertato utilizzo ed esercizio del possesso in via esclusiva da parte del sig. Parte_9 della fascia di terreno in contestazione.
In conclusione, la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dal convenuto deve essere accolta e tanto comporta che il confine tra i Controparte_9 fondi per cui è causa deve individuarsi conformemente a tale accertamento, in aderenza a quanto concluso il CTU;
pertanto, va dichiarata l'intervenuta usucapione della particella 295, Foglio 84 per metri quadrati 58.87 in favore del sig. CP_9
.
[...]
§§§ §§ §§§
In ordine alla eccezione di usucapione sollevata dal convenuto sig. , CP_5 va accolta per i motivi che seguono.
Come è noto, l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo
(Cass. civ., n. 7292/2021) e più in particolare, l'eccezione di usucapione non comporta un automatico riconoscimento della proprietà dell'attore, il cui onere della prova resta rigoroso (Cass. civ., n. 28865/2021).
Nel caso di specie, il sig. ha spiegato tempestivamente l'eccezione di CP_5 usucapione con comparsa di costituzione e risposta e dall'istruttoria svolta è emersa che tale eccezione fondata.
Invero, il convenuto sig. ha sufficientemente documentato di essere CP_5 proprietario della “area scoperta a forma di elle ribaltata di natura pertinenziale dei cespiti di cui sopra, di circa mq. 680, nonché il diritto di uso esclusivo, sia per la superfice che per il sottosuolo, per sé e loro aventi causa, della residua parte dell'area circostante il fabbricato di circa mq. 700.” giusta atto di compravendita per Notaio del Per_4
19.06.1996 – rep. 23122, versato in atti.
A sostegno di tale evidenza, vi sono anche le dichiarazioni rese dal teste sig. il quale, sostanzialmente, ha confermato che a confine con il terreno di Testimone_3 proprietà (di ) era quella contornata dal muro di contenimento e sovrastante CP_5 inferriata e goduta, manutenuta, utilizzata dal sig. fin dall'epoca CP_5 dell'acquisto ovvero dal 19.06.1996, mentre l'altro teste, sig. ha Testimone_4 dichiarato che almeno dal 1994 conosce i luoghi di causa, essendo egli un vicino di casa del convento.
Va rilevato che, sebbene sia stato provato l'acquisto della proprietà per usucapione, da parte dei convenuti germani , di generiche porzioni di terreno CP_5 confinanti con quelle di parte attrice, gli stessi, tuttavia, omettono di indicare precisamente quali siano effettivamente oggetto di usucapione, mancando all'uopo ogni indicazione catastale. Per tali ragioni, al fine del perfezionamento delle operazioni di trascrizione presso la competente Conservatoria, va disposto a spese e carico della parte interessata l'esperimento preventivo di accertamenti tecnici, finalizzati all'individuazione univoca della porzione di particella oggetto di usucapione.
§§§ §§ §§§
Ciò posto, venendo nel merito della domanda proposta in via principale da parte attrice, la stessa va accolta parzialmente per le ragioni che seguono.
L'azione di regolamento di confine ex art. 950 c.c. è esperibile quando il confine tra due fondi è incerto e ognuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
É ammesso ogni mezzo di prova e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Tale azione presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (cfr. Cass. civ. n. 3559/2016), ergo la summenzionata azione non muta la sua natura (trasformandosi in azione di rivendica) nell'ipotesi in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.
Dagli atti di causa è emerso che le particelle oggetto di causa sono ubicate nel comune di Giugliano in Campania (NA), e sono precisamente le seguenti:
1) Foglio 84 Particella 1-3-4-8-10-26-52-53-79-80-81-82-83 dei germani Pt_1
, , e;
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
2) Foglio 84 Particella 318 di proprietà della sig.ra nata a [...] Controparte_6
(NA) il 17/04/1965, giusto atto di compravendita per Notaio Persona_5 del19/06/1996 Rep. 23122 Racc. 6362 trascritto a AP il 08/07/1996 al n. 11449;
3) Foglio 84 Particella – 419 di proprietà del sig. nato a [...] il CP_5
08/02/1936 giusto atto di compravendita per Notaio del19/06/1996 Persona_5
Rep. 23122 Racc. 6362 trascritto a AP il 08/07/1996 al n. 11449;
4) Foglio 84 Particella 122 di proprietà dei sig.ri nato a [...] Controparte_4 il 18/02/1937, nata a [...] il [...] che risulta contumace Parte_8 ed nata a [...] il [...] che risulta contumace, giusto atto CP_16 di compravendita per Notar del 5 giugno 1990, Rep. 2086 Racc. 1645 Persona_6 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di AP al R.G. 15926 il 22/06/1990 e successivo Atto di Divisione del 09/06/2005 del Notaio Persona_7
Repertorio n. 35684;
5) Foglio 84 Particella 670 ex 121 di proprietà dei coniugi - Controparte_7 [...]
e - giusto atto di compravendita del notaio CP_17 CP_8 Parte_7 [...]
del 04/07/2011 Rep. 7492 Racc. n. 4168, registrato a AP il 18/07/2011 al n. Per_8
6818-1T;
6) Foglio 84 Particella 295 di proprietà di e Controparte_9 [...]
che risulta contumace, giusto atto di compravendita del notaio CP_13 Per_9
del 26/04/2006 Rep. 32328 Racc. n. 4015, registrato a AP 2 il 18/05/2006 al
[...]
RG. n. 36183;
7) Foglio 84 Particella 306 di proprietà dei sig.ri nato a [...] Parte_5
(NA) il 17/08/1975, nato a [...] il [...], nato a CP_1 CP_3
AP (NA) il 29/03/1985, nato a [...] il [...], Parte_6 [...]
nato a [...] il [...] giusto atto di donazione del notaio CP_2 Per_10
del 14/05/2019 Rep. 26414;
[...]
8) Foglio 84 Particella 578 di proprietà del sig. risulta Controparte_10 contumace;
9) Foglio 84 Particella 154 di proprietà dei sig.ri e CP_11 [...]
, risultano contumaci. CP_12
Rileva il Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale questo Giudice condivide il percorso ragionamento logico – tecnico seguito dal CTU, che ha espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale, con metodologia corretta ed immune da vizi logici, le cui ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate in termini decisamente rassicuranti nella relazione versata in atti nonché i successivi chiarimenti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati.
Nel mentre, certamente, competono a questo giudicante le valutazioni giuridiche.
Orbene, nel merito, l'espletata istruttoria, ha confermato che le doglianze dell'attore e dedotte in citazione sono fondate.
Invero, sulla base delle risultanze della relazione peritali è stato accertato che alcune delle particelle di parte convenuta hanno sconfinato nelle particelle di parte attorea e viceversa.
Dagli accertamenti tecnici è emerso che:
“- il confine (muro) della particella 122, di proprietà dei convenuti , Controparte_4 Parte_8
ed , con la p.lla 1 è pienamente conforme con la mappa catastale;
[...] CP_16
- il confine (muro) della particella 670, di proprietà dei coniugi - Controparte_7 [...]
e - , con la p.lla 1 è pienamente conforme con la CP_17 CP_8 Parte_7 mappa catastale;
- il confine (muro) della particella 318, di proprietà dei sig.ri e Controparte_6 CP_5
, sconfina nella p.lla 1 per 18,94 mq (retino rosso) mentre per un piccolo tratto è la
[...]
p.lla 1 a sconfinare nella p.lla 318 di mq. 3,58 (retino verde);
- il confine (muro) della particella 1 sconfina nella p.lla 419, di proprietà dei sig.ri
[...]
e , per 6,47 mq (retino fucsia); CP_6 CP_5
- -il confine (muro e porzione di piccolo fabbricato) della particella 306 di proprietà dei sig.ri
, , , sconfina Parte_5 CP_1 CP_3 Parte_6 Controparte_2 nelle p. lle 1 e 82 per 101,15 mq (retino arancione), inoltre dal rilievo si evince la presenza di un'area coltivata non recintata su tutti i lati di mq. 127,12;
- Il confine (muro) della particella 295 di proprietà dei sig.ri e Controparte_9
sconfina nelle p.lle 852 e 825 per 58,87 mq (retino giallo); Controparte_13
- Il confine (muro) della particella 154, di proprietà dei sig.ri e CP_11 [...]
, risulta non rilevato topograficamente. I proprietari della particella 154 sono ad CP_12 oggi contumaci, mentre il rilievo topografico dal fondo particella 825 risulta Pt_1 inaccessibile perché impervio e pericoloso come si evince dalle foto;
- confine (muro) della particella 578, di proprietà del sig. , risulta non Controparte_10 rilevato topograficamente. I proprietari della particella 578 sono ad oggi contumaci, mentre il rilievo topografico dal fondo particella 824 risulta inaccessibile perché impervio e Pt_1 pericoloso come si evince dalle foto”.
Nel caso in esame le mappe catastali hanno un elevato livello di attendibilità sicché sono del tutto sufficienti alla determinazione dei confini come correttamente determinati dal C.T.U. nella relazione da intendersi in tale sede interamente riportata e trascritta (vedi ex plurimis Cass. 2005, n. 3101). Ne consegue che la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti debba individuarsi in corrispondenza con quanto accertato all'esito dell'esperita C.T.U ed evidenziata negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza.
Atteso l'accertamento della occupazione del terreno di proprietà attorea da parte dei convenuti , , , Parte_5 CP_1 CP_3 Parte_6 [...]
, quest' ultimi vanno condannati a restituire la porzione di terreno abusivamente CP_2 occupata, nel rispetto delle risultanze di cui alla predetta C.T.U, quivi integralmente richiamata per relationem.
§§§ §§ §§§
In considerazione della natura e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Le spese della espletata CTU, liquidate come da decreto in atti, debbono porsi in via definitiva a carico di tutte le parti, in solito, e pro quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 548 -
2019 proposta da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], (C.F.: ; Parte_3 C.F._3 Pt_4
nato a [...] il [...], (C.F.: nei confronti dei
[...] C.F._4 signori:
nato a [...] il [...] (C.F.: ; CP_1 C.F._5 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_5 C.F._6 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ); CP_2 C.F._7 Parte_6 nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nato a [...] C.F._8 CP_3 il 29.03.1985 (C.F.: ; C.F._9
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_4 C.F._10 elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) alla Via 4 Orologi n. 19;
nato a [...] il [...] (C.F.: e CP_5 C.F._11
nata a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_6 C.F._12 nato a [...], il [...] (C.F.: ); Controparte_7 C.F._13
nato a [...], il [...] (C.F.: ), CP_8 C.F._14 Pt_7
nata a [...], il [...] (C.F.: ) e
[...] C.F._15 Parte_8
, nata a [...], il [...], (C.F.: ;
[...] C.F._16
nato il [...] (C.F.: ; Controparte_9 C.F._17
nato a nato a Giugliano in [...] il [...], (C.F.: Controparte_10
), nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._18 CP_11
); nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._19 CP_12
) e nata a Giugliano in [...] il C.F._20 Controparte_13
25.01.1958, (C.F.: C.F._21
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di nato a nato a [...] in Controparte_10
Campania il 22.12.1962, (C.F.: ), nato a [...] il C.F._18 CP_11
25.05.1938, (C.F.: ); nata a [...] il C.F._19 CP_12
25.04.1942, (C.F.: ) e nata a [...] in C.F._20 Controparte_13
Campania il 25.01.1958, (C.F.: C.F._21
- Dichiara la cessata materia del contendere, limitatamente agli istanti e al comparente convenuto;
Controparte_10
- Accoglie la domanda di accertamento di intervenuta usucapione proposta in via riconvenzionale dal convenuto , in ordine alla particella 295, Controparte_9
Foglio 84 per metri quadrati 58.87;
- Per l'effetto, ordina al Conservatore dei R.R.I.I. di AP 2 Agenzia del Territorio - di procedere alla relativa trascrizione, con esonero di ogni responsabilità, previo frazionamento, accatastamento e adempimenti relativi, ad esclusivo carico e spese della parte interessata, e finalizzati all'individuazione univoca della porzione di particella oggetto di usucapione, con esonero in capo alla cancelleria;
- Accoglie la domanda di accertamento di intervenuta usucapione proposta in via riconvenzionale dai convenuti e;
CP_5 Controparte_6
- Per l'effetto, ordina al Conservatore dei R.R.I.I. di AP 2 Agenzia del Territorio - di procedere alla relativa trascrizione, con esonero di ogni responsabilità, previo
“frazionamento, accatastamento e adempimenti relativi, ad esclusivo carico e spese della parte interessata, e finalizzati all'individuazione univoca della porzione di particella oggetto di usucapione, con esonero in capo alla cancelleria;
- Accoglie parzialmente la domanda di regolamento di confini proposta da parte attrice, limitatamente alle motivazioni esposte in parte motiva;
- Atteso l'accertamento della occupazione del terreno di proprietà attorea da parte dei convenuti , , , Parte_5 CP_1 CP_3 Parte_6 [...]
, condanna questi ultimi a restituire la porzione di terreno abusivamente CP_2 occupata, nel rispetto delle risultanze di cui alla predetta C.T.U, quivi integralmente richiamata per relationem;
-Dichiara che, di conseguenza, la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti, sia individuata in corrispondenza con quanto accertato dalla presente statuizione, nel rispetto delle risultanze della relazione peritale, qui integralmente richiamata per relationem, con conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U., in solido e pro quota, a carico di tutte le parti in causa;
- rigetta ogni altra domanda.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 14.03.2025
il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 548 – 2019
Il Tribunale di AP Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 548 - 2019 del R.G.A.C. avente ad oggetto:
“Proprietà”.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], (C.F.: ; Parte_3 C.F._3 Pt_4
nato a [...] il [...], (C.F.: elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'avv. Pasquale Parisi e Francesco Paolo AN, giusta procura alle liti in calce al proprio atto di citazione.
ATTORI
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ; CP_1 C.F._5 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_5 C.F._6 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ); CP_2 C.F._7 Parte_6 nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nato a [...] C.F._8 CP_3 il 29.03.1985 (C.F.: elettivamente domiciliati in Giugliano in C.F._9
Campania (NA) alla Via Aviere M. Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Armando Felace, giusta mandato alle liti a margine della propria comparsa di costituzione e risposta, in riconvenzionale.
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_4 C.F._10 elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) alla Via 4 Orologi n. 19, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Scognamiglio e Marco Scognamiglio, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
nato a [...] il [...] (C.F.: e CP_5 C.F._11
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_6 C.F._12 elettivamente domiciliati in AP alla Via Toledo n. 348, presso lo studio dell'avv.
Giacomo Carini, che li rappresenta e difende giusta mandato alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
E
nato a [...], il [...] (C.F.: ); Controparte_7 C.F._13
nato a [...], il [...] (C.F.: ), CP_8 C.F._14 Pt_7
nata a [...], il [...] (C.F.: ) e
[...] C.F._15 Parte_8
, nata a [...], il [...], (C.F.: elettivamente
[...] C.F._16 domiciliati in AP alla Piazza Carlo III n. 42, presso lo studio dell'avv. Maurizio Reggi, che li rappresenta e difende giusta mandato alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
nato il [...] (C.F.: Controparte_9 C.F._17 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giacomo Mauriello;
avv. Rita Mauriello
e avv. Mariangela Mauriello, giusta mandato alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
nato a nato a Giugliano in [...] il [...], (C.F.: Controparte_10
), nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._18 CP_11
); nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._19 CP_12 ) e nata a Giugliano in [...] il C.F._20 Controparte_13
25.01.1958, (C.F.: C.F._21
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.09.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta per l'udienza, redatte dai procuratori delle parti costituite, e depositate in maniera disgiunta, qui richiamate per relationem, ritenuta la causa matura, la riservava in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 17.01.2019 i germani , Parte_1
, ed , premettevano di essere proprietari di un fondo sito nel Pt_2 Parte_3 Pt_4
Comune di Giugliano in Campania (NA) alla Via Madonna del Pantano, riportato in
Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 84, particelle 1-3-4- 8-10-26-52-53-79-80-
81-82-83, in virtù di denuncia di successione in seguito al decesso del padre, Per_1
, avvenuto in Giugliano in Campania (NA) il 06.08.1995 presentata presso l'Ufficio
[...] del Registro Successioni di AP in data 22.10.1996 e registrata ai numeri 7718/3874.
Ciò posto lamentavano che, stante l'incertezza nell'apposizione dei confini, i proprietari dei fondi confinanti avevano realizzato muri di delimitazione dei loro cespiti, inglobando, di fatto, parti della loro proprietà.
Pertanto, paventata la necessità di esperire un'azione di regolamento finalizzata all'accertamento del confine reale tra i fondi in questione, conveniva in giudizio CP_4
e , , ,
[...] Parte_8 Controparte_7 CP_8 Parte_7 CP_5
e , ,
[...] Controparte_14 Parte_5 CP_1 CP_3 Pt_6
e , ,
[...] Controparte_2 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , chiedendo al Tribunale adito di: Controparte_9 Controparte_13
- accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in citazione disponendo ogni utile provvedimento per l'apposizione dei termini ove già non esistenti;
- per l'effetto, condannare i convenuti al rilascio in favore di essi attori della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata;
- condannare, altresì, gli i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio come per legge, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Con comparsa depositata in data 04 aprile 2019, si costituivano in riconvenzionale
, e , i quali eccepivano, in via preliminare, Parte_5 CP_1 CP_3 Pt_6 CP_2
l'improcedibilità della domanda, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
In punto di merito, contestando le avverse deduzioni, in particolare in ordine agli asseriti sconfinamenti, nonchè formulavano domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento dell'intervenuta usucapione della porzione di fondo di cui alla particella
306, di grandezza pari a 146 mq, oggetto di lamentato sconfinamento, atteso il protrarsi pacifico ed ininterrotto, per oltre un ventennio, dello stesso.
Pertanto, concludevano come di seguito:
- in via preliminare, dichiararsi la improcedibilità della domanda attorea per la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
- nel merito, rigettarsi la domanda attorea per infondatezza, genericità ed inammissibilità della stessa;
- in riconvenzionale, dichiararsi l'intervenuta usucapione, in favore di essi convenuti, per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Con comparsa depositata in data 09.04.2019 si costituiva in giudizio anche
, il quale, eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato Controparte_4 esperimento della mediazione obbligatoria, altresì, sempre in via preliminare, censurava l'intervenuta violazione del principio del ne bis in idem, attesa l'avvenuta proposizione, da parte degli istanti, di un giudizio innanzi al Tribunale di AP, Articolazione territoriale di Marano di AP Invero, iscritto al ruolo con r.g. 91288/2003 e definito con sentenza n. 7619/2014 depositata il 21/05/2014, con la quale veniva rigettata la richiesta di accertamento in ordine al lamentato sconfinamento di fondi da parte, anche, di alcuni tra gli odierni convenuti.
Ciò posto, concludevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate: - preliminarmente, dichiararsi improcedibile la domanda attorea per mancati esperimento della procedura di mediazione;
- nel merito, rigettarsi le domande attoree per infondatezza;
- vinte le spese, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Con comparsa depositata in data 09.04.2019 si costituiva in giudizio CP_5
, il quale, eccepita, preliminarmente, l'improcedibilità delle domande azionate, per
[...] mancato rispetto dell'obbligatorio tentativo di mediazione, in punto di merito, evidenziato l'intervenuto possesso ininterrotto “uti domini”, anche da parte dei suoi danti causa, della porzione di fondo oggetto di lamentato sconfinamento eccepiva l'intervenuta usucapione della stessa, insistendo, per l'effetto, per il rigetto delle domande azionate.
§§§ §§ §§§
Con comparsa depositata in data 10.04.2019, si costituiva, altresì,
[...]
, la quale eccepiva in capo a sé il difetto di legittimazione passiva, atteso che, CP_6 contrariamente a quanto dedotto dagli istanti, la stessa con rogito del 19.06.1996 aveva acquistato la sola unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Giugliano alla località Masseria n. 202/60 (già 151).
§§§ §§ §§§
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in data 15.04.2019, CP_7
il quale si associava alle difese formulati dagli altri comparenti convenuti, in
[...] ordine all'improcedibilità della domanda e la violazione del principio del ne bis in idem, nonché evidenziava il difetto di legittimazione attiva in capo agli istanti, atteso il mancato adempimento dell'onere probatorio in ordine alla proprietà del fondo oggetto delle censurate violazioni di confini.
Pertanto, ciò posto, formulata domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'intervenuta usucapione della porzione di fondo oggetto di asserito sconfinamento, rassegnava le seguenti conclusioni:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- dichiarare, comunque, inammissibile ed improponibile la domanda attorea per violazione del giudicato sostanziale formatosi con la Sentenza Civile n. 7619/2014, resa dal Tribunale di AP - Sez. Dist. depositata 08.05.2014, resa Controparte_15 pubblica il 21.05.2014 e non impugnata;
- dichiarare, comunque, inammissibile la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla, attesa l'assoluta carenza di legittimazione attiva degli attori, sforniti di un titolo di proprietà originario o derivativo della striscia di suolo di cui pretendono il rilascio coattivo:
- condannare, sempre e comunque, gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite tutte, anche tecniche, oltre accessori fiscali di legge, nonché ex art. 96
c.p.c. a pagare a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso in favore del convenuto una somma determinabile anche equitativamente, per aver agito in giudizio con palese malafede ed in assenza di un titolo giuridico legittimo;
- accertare e dichiarare che esso convenuto non ha violato i confini del fondo limitrofo denominato “Recapito” e per l'effetto:
- rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e diritto e non provata con ogni consequenziale statuizione;
- in via riconvenzionale: accertare il possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte di esso convenuto, della striscia di suolo controversa di mq. 113 rientrante nella p.lla 670 ex 121 rivendicata dagli attori;
- dichiarare l'acquisto della porzione di terreno de quo in favore di esso convenuto per accessione, ai sensi dell'ex art. 9364-5 c.c., seguita da usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza al Conservatore dei R.R.I.I. di AP con esenzione di responsabilità per il medesimo ed a spese degli attori;
- accertare che gli attori, in violazione dell'art. 891 c.c., hanno violato le distanze di sicurezza e messo in pericolo la sicurezza statica del manufatto attoreo anche per l'omessa manutenzione della cava e per l'effetto:
- condannare gli attori, in solido e/o alternativamente tra loro, ad eseguire tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza la cava nel fondo recapito e la stabilità del manufatto di proprietà del convenuto ed eliminare lo stato di pericolo;
- condannare gli attori, in solido e/o alternativamente tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso in favore del convenuto, nella somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nel limite della competenza per valore di € 25.000,00 del Giudice adito;
- in via subordinata, condannare gli attori in solido e/o alternativamente tra loro al pagamento, in favore di esso convenuto, di quella somma che sarà accertata in corso di causa, pari alle spese da questi sostenute per la realizzazione del muro di confine ed ogni altra opera, ovvero all'aumento di valore apportato al fondo confinante denominato , nell'ammontare che sarà accertato in corso di causa, con rivalutazione alla data di liquidazione, interessi legali e maggior danno, anche all'esito eventuale di una CTU, che sin d'ora si chiede in via istruttoria, ovvero, dichiarare, ove necessario, compensata, la richiesta di risarcimento danni con attribuzione, in ogni caso ed in via riconvenzionale, al convenuto dell'eventuale residuo eccedente, sempre nel limite della competenza per valore di € 25.000,00 del Giudice adito.
§§§ §§ §§§
In pari data si costituivano, altresì, e , i quali CP_8 Parte_7 impugnavano estensivamente le avverse domande, aderivano integralmente alle difese formulate dal compartente convenuto Controparte_7
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio, inoltre, in data 12.04.2019 , il Controparte_9 quale, nell'opporsi fermamente all'accoglimento delle istanze attoree, formulava, contestualmente domanda riconvenzionale, evidenziando l'intervenuta usucapione della porzione di fondo rivendicata, atteso l'ininterrotto e pacifico possesso per oltre quarant'anni. Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
- rigettarsi la domanda di essi sigg. in quanto inammissibile, improponibile Pt_1 ed infondata per i motivi esposti in comparsa;
- accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dal concludente e per l'effetto dichiarare accertato legittimo il confine apparente da tempo immemorabile esistente tra i due fondi delle parti in causa e per l'effetto ancora dichiarare non sussistere alcun diritto da parte di essi attori sulla zona di mq. 132 così come prospettata ed indicata;
- accogliersi la domanda riconvenzionale proposta in via alternativa, e per l'effetto dichiararsi accertata la verificazione della usucapione della zona di mq. 132 di terreno su cui essi attori pretenderebbero di vantare diritti dominicali ed in ogni caso dichiararsi verificata la usucapione di quella zona di fondo posta al di qua del confine apparente eventualmente a risultare dalle mappe o dai titoli appartenere ad essi sigg. ; Pt_1 - rigettarsi tutte le domande di essi attori in quanto inammissibili ed infondate anche in conseguenza della spiegata domanda riconvenzionale;
- a seguito dell'accoglimento delle domande riconvenzionali va ordinato al
Conservatore dei R.R.I.I. di AP 2 Agenzia del Territorio - di trascrivere la emananda sentenza con esonero della sua responsabilità ed ordinarsi tutte le volturazioni del caso;
- condannarsi essi attori, col vincolo solidale tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'esito dell'udienza del 06.05.2019, il Giudice, verificata la mancata prova della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti , Parte_8
, e , disponeva il Controparte_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 rinvio in prosieguo, onerava gli istanti in ordine alla rinotifica del libello introduttivo in favore delle suindicate parti.
§§§ §§ §§§
All'esito dell'avvenuta ricezione delle notifiche, di cui al predetto provvedimento, si costituiva, con comparsa depositata in data 30.10.2020, , la quale aderiva Parte_8 integralmente alle difese già argomentate dai convenuti comparenti, Controparte_7
e . CP_8 Parte_7
§§§ §§ §§§
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della totalità dei convenuti, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, disposto dal Giudice con provvedimento comunicato alle parti in data 01.12.2020 e con successivo del
10.02.2022, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Esperita l'istruttoria giudiziale con l'escussione dei testi ammessi su richiesta delle parti convenute ( e ), nonchè previa ammissione di CP_5 Controparte_9
C.T.U., nella persona dell'arch. , che prestava giuramento di rito in data Persona_2
06.10.2023 e depositava la relativa relazione peritale in data 29.03.2024, e rassegnate le conclusioni delle parti, di cui alle note sostitutive d'udienza depositate entro il termine perentorio del 20.09.2024, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§ §§ §§§ Preliminarmente va dichiarata la contumacia di nato a Controparte_10 nato a Giugliano in [...] il [...], (C.F.: ), C.F._18 [...]
nato a [...] il [...], (C.F.: ); CP_11 C.F._19 [...] nata a [...] il [...], (C.F.: ) e CP_12 C.F._20 [...]
nata a Giugliano in [...] il [...], (C.F.: CP_13 C.F._21 in quanto non costituiti, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, (cfr. verbali negativi di mediazione, versati in atti con depositi del 01.02.2022 e del 12.07.2022).
Sempre in via preliminare, va precisato che nel corso di causa, come meglio specificato nelle note dell'avv. Paolo AN del 09/02/2022, è stato raggiunto un accordo tra il proprietario della particella 578 e i proprietari del fondo Controparte_10
. Pt_1
Infatti, le particelle 10 e 52 di proprietà che erano a confine con la Pt_1 particella 578 sono state soppresse generando le particelle 821,822,823,824,825 (cfr.
UR Giugliano in Campania Foglio 84, particella 824 Allegato 15 della relazione
C.T.U.versata in atti) successivamente con atto di compravendita del notaio Persona_3 del 28/07/2021 Repertorio n. 13467 acquistava dai
[...] Controparte_10 proprietari del fondo attoreo le particelle 822 (cfr. UR Giugliano in Campania Foglio
84, particella 822 Allegato 17) e 823 (cfr. UR Giugliano in Campania Foglio 84, particella 823 Allegato 18).
Ciò posto, va dichiarata la cessata materia del contendere, limitatamente agli istanti e al comparente convenuto . Controparte_10
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che nell'ipotesi di contenzioso insorto tra proprietari confinanti in cui, incontestati e pacifici i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi, va qualificata come regolamento di confine, azione di natura reale, petitoria ed imprescrittibile finalizzata a risolvere il conflitto teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria (Cass. civ., 5134/2008).
Ciò allorché sussiste una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettivo, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (Cass. civ., 15386/2000; Cass. civ., 3663/1994; Cass. civ., 6594/1986). L'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su tutte le parti che devono allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine ed il giudice, se esso non è compiutamente assolto, per l'individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi dello svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame e della valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà.
In caso di mancata produzione delle stesse risulta giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali aventi valore sussidiario
(ex plurimis Cass. civ., 10501/2013; Cass. civ., II, sentenza del 07.09.2012 n. 4993; Cass. civ., 14993/2012 e Cass. n. 10062/2018).
Quando – come nel caso di specie – le parti convenute eccepiscano l'usucapione della striscia di suolo oggetto di causa, ciò non vale a snaturare l'azione, posto che non si contesta il titolo di proprietà della controparte e si ha sempre riguardo ad una controversia concernente la striscia confinaria che cesserà se si dimostri l'avventa usucapione della zona nei pressi del confine (Cass. civ., 20144/2013).
Ciò premesso, prima di valutare e decidere in ordine alla domanda dell'attore, deve esaminarsi la domanda (o, nel caso che ci occupa, le domande) proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta, di avvenuto acquisto per usucapione della proprietà della fascia di terreno oggetto di contestazione che, in ipotesi di accoglimento della prima, dovrebbe essere restituita allo stesso.
Al riguardo, va chiarito che la domanda di usucapione in un giudizio di regolamento di confini, non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione proposta, giacché il convenuto, con la stessa non contesta il titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine.
Quest'ultima, come sopra accennato, può essere di carattere soggettivo, riscontrabile laddove l'attore - come nel caso di specie – sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente (Cass. civ., II, sentenza n. 12481 del 28 maggio 2007).
Ritiene questo giudicante che le risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio hanno parzialmente riscontrato la pretesa di alcuni convenuti in punto di acquisto della proprietà per usucapione della fascia di terreno in contestazione. È noto che colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continua ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale;
in altri termini, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto manifestato con un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto.
§§§ §§ §§§
Tanto premesso, e venendo al thema decidendum del presente giudizio, l'espletata istruttoria ha dimostrato la sussistenza, in capo al sig. , della Controparte_9 situazione sopra descritta e dei requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. utili e necessari ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione della parte della fascia di terreno che rivendica e che l'attore sostiene, invece, aver occupato illegittimamente.
Rilevano in tal senso innanzitutto le deposizioni del teste sig. Testimone_1 tale teste ha dichiarato che “Si è vero sul fondo c'era un muro, non so dire quando è stato realizzato. Prima dell'anno 1991, ma non dire l'epoca, aveva i coloni ed io non Pt_1 potevo accedere sul fondo, successivamente, ma non so dire da quando, il signor Pt_1 mandò via il colono e realizzò una cava, così io incominciai a pascolare su quel fondo le mie pecore. Il signor AN coltivava il fondo, ma non so dire a che titolo. Se mal non ricordo, coltivò quel fondo fino al 1989 -1990.”
A sostegno di quanto esposto dal convenuto , vi sono anche Controparte_9 le dichiarazioni rilasciate dal teste, sig. che pure deve ritenersi credibile Testimone_2 per le stesse considerazioni.
Lo stesso ha dichiarato “Si è vero sul fondo c'era un muro, sul confine.”
Tali inequivocabili e concordi risultanze consentono di affermare l'accertato utilizzo ed esercizio del possesso in via esclusiva da parte del sig. Parte_9 della fascia di terreno in contestazione.
In conclusione, la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dal convenuto deve essere accolta e tanto comporta che il confine tra i Controparte_9 fondi per cui è causa deve individuarsi conformemente a tale accertamento, in aderenza a quanto concluso il CTU;
pertanto, va dichiarata l'intervenuta usucapione della particella 295, Foglio 84 per metri quadrati 58.87 in favore del sig. CP_9
.
[...]
§§§ §§ §§§
In ordine alla eccezione di usucapione sollevata dal convenuto sig. , CP_5 va accolta per i motivi che seguono.
Come è noto, l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo
(Cass. civ., n. 7292/2021) e più in particolare, l'eccezione di usucapione non comporta un automatico riconoscimento della proprietà dell'attore, il cui onere della prova resta rigoroso (Cass. civ., n. 28865/2021).
Nel caso di specie, il sig. ha spiegato tempestivamente l'eccezione di CP_5 usucapione con comparsa di costituzione e risposta e dall'istruttoria svolta è emersa che tale eccezione fondata.
Invero, il convenuto sig. ha sufficientemente documentato di essere CP_5 proprietario della “area scoperta a forma di elle ribaltata di natura pertinenziale dei cespiti di cui sopra, di circa mq. 680, nonché il diritto di uso esclusivo, sia per la superfice che per il sottosuolo, per sé e loro aventi causa, della residua parte dell'area circostante il fabbricato di circa mq. 700.” giusta atto di compravendita per Notaio del Per_4
19.06.1996 – rep. 23122, versato in atti.
A sostegno di tale evidenza, vi sono anche le dichiarazioni rese dal teste sig. il quale, sostanzialmente, ha confermato che a confine con il terreno di Testimone_3 proprietà (di ) era quella contornata dal muro di contenimento e sovrastante CP_5 inferriata e goduta, manutenuta, utilizzata dal sig. fin dall'epoca CP_5 dell'acquisto ovvero dal 19.06.1996, mentre l'altro teste, sig. ha Testimone_4 dichiarato che almeno dal 1994 conosce i luoghi di causa, essendo egli un vicino di casa del convento.
Va rilevato che, sebbene sia stato provato l'acquisto della proprietà per usucapione, da parte dei convenuti germani , di generiche porzioni di terreno CP_5 confinanti con quelle di parte attrice, gli stessi, tuttavia, omettono di indicare precisamente quali siano effettivamente oggetto di usucapione, mancando all'uopo ogni indicazione catastale. Per tali ragioni, al fine del perfezionamento delle operazioni di trascrizione presso la competente Conservatoria, va disposto a spese e carico della parte interessata l'esperimento preventivo di accertamenti tecnici, finalizzati all'individuazione univoca della porzione di particella oggetto di usucapione.
§§§ §§ §§§
Ciò posto, venendo nel merito della domanda proposta in via principale da parte attrice, la stessa va accolta parzialmente per le ragioni che seguono.
L'azione di regolamento di confine ex art. 950 c.c. è esperibile quando il confine tra due fondi è incerto e ognuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
É ammesso ogni mezzo di prova e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Tale azione presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (cfr. Cass. civ. n. 3559/2016), ergo la summenzionata azione non muta la sua natura (trasformandosi in azione di rivendica) nell'ipotesi in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.
Dagli atti di causa è emerso che le particelle oggetto di causa sono ubicate nel comune di Giugliano in Campania (NA), e sono precisamente le seguenti:
1) Foglio 84 Particella 1-3-4-8-10-26-52-53-79-80-81-82-83 dei germani Pt_1
, , e;
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
2) Foglio 84 Particella 318 di proprietà della sig.ra nata a [...] Controparte_6
(NA) il 17/04/1965, giusto atto di compravendita per Notaio Persona_5 del19/06/1996 Rep. 23122 Racc. 6362 trascritto a AP il 08/07/1996 al n. 11449;
3) Foglio 84 Particella – 419 di proprietà del sig. nato a [...] il CP_5
08/02/1936 giusto atto di compravendita per Notaio del19/06/1996 Persona_5
Rep. 23122 Racc. 6362 trascritto a AP il 08/07/1996 al n. 11449;
4) Foglio 84 Particella 122 di proprietà dei sig.ri nato a [...] Controparte_4 il 18/02/1937, nata a [...] il [...] che risulta contumace Parte_8 ed nata a [...] il [...] che risulta contumace, giusto atto CP_16 di compravendita per Notar del 5 giugno 1990, Rep. 2086 Racc. 1645 Persona_6 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di AP al R.G. 15926 il 22/06/1990 e successivo Atto di Divisione del 09/06/2005 del Notaio Persona_7
Repertorio n. 35684;
5) Foglio 84 Particella 670 ex 121 di proprietà dei coniugi - Controparte_7 [...]
e - giusto atto di compravendita del notaio CP_17 CP_8 Parte_7 [...]
del 04/07/2011 Rep. 7492 Racc. n. 4168, registrato a AP il 18/07/2011 al n. Per_8
6818-1T;
6) Foglio 84 Particella 295 di proprietà di e Controparte_9 [...]
che risulta contumace, giusto atto di compravendita del notaio CP_13 Per_9
del 26/04/2006 Rep. 32328 Racc. n. 4015, registrato a AP 2 il 18/05/2006 al
[...]
RG. n. 36183;
7) Foglio 84 Particella 306 di proprietà dei sig.ri nato a [...] Parte_5
(NA) il 17/08/1975, nato a [...] il [...], nato a CP_1 CP_3
AP (NA) il 29/03/1985, nato a [...] il [...], Parte_6 [...]
nato a [...] il [...] giusto atto di donazione del notaio CP_2 Per_10
del 14/05/2019 Rep. 26414;
[...]
8) Foglio 84 Particella 578 di proprietà del sig. risulta Controparte_10 contumace;
9) Foglio 84 Particella 154 di proprietà dei sig.ri e CP_11 [...]
, risultano contumaci. CP_12
Rileva il Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale questo Giudice condivide il percorso ragionamento logico – tecnico seguito dal CTU, che ha espletato l'incarico affidatigli e redatto l'elaborato peritale, con metodologia corretta ed immune da vizi logici, le cui ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate in termini decisamente rassicuranti nella relazione versata in atti nonché i successivi chiarimenti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati.
Nel mentre, certamente, competono a questo giudicante le valutazioni giuridiche.
Orbene, nel merito, l'espletata istruttoria, ha confermato che le doglianze dell'attore e dedotte in citazione sono fondate.
Invero, sulla base delle risultanze della relazione peritali è stato accertato che alcune delle particelle di parte convenuta hanno sconfinato nelle particelle di parte attorea e viceversa.
Dagli accertamenti tecnici è emerso che:
“- il confine (muro) della particella 122, di proprietà dei convenuti , Controparte_4 Parte_8
ed , con la p.lla 1 è pienamente conforme con la mappa catastale;
[...] CP_16
- il confine (muro) della particella 670, di proprietà dei coniugi - Controparte_7 [...]
e - , con la p.lla 1 è pienamente conforme con la CP_17 CP_8 Parte_7 mappa catastale;
- il confine (muro) della particella 318, di proprietà dei sig.ri e Controparte_6 CP_5
, sconfina nella p.lla 1 per 18,94 mq (retino rosso) mentre per un piccolo tratto è la
[...]
p.lla 1 a sconfinare nella p.lla 318 di mq. 3,58 (retino verde);
- il confine (muro) della particella 1 sconfina nella p.lla 419, di proprietà dei sig.ri
[...]
e , per 6,47 mq (retino fucsia); CP_6 CP_5
- -il confine (muro e porzione di piccolo fabbricato) della particella 306 di proprietà dei sig.ri
, , , sconfina Parte_5 CP_1 CP_3 Parte_6 Controparte_2 nelle p. lle 1 e 82 per 101,15 mq (retino arancione), inoltre dal rilievo si evince la presenza di un'area coltivata non recintata su tutti i lati di mq. 127,12;
- Il confine (muro) della particella 295 di proprietà dei sig.ri e Controparte_9
sconfina nelle p.lle 852 e 825 per 58,87 mq (retino giallo); Controparte_13
- Il confine (muro) della particella 154, di proprietà dei sig.ri e CP_11 [...]
, risulta non rilevato topograficamente. I proprietari della particella 154 sono ad CP_12 oggi contumaci, mentre il rilievo topografico dal fondo particella 825 risulta Pt_1 inaccessibile perché impervio e pericoloso come si evince dalle foto;
- confine (muro) della particella 578, di proprietà del sig. , risulta non Controparte_10 rilevato topograficamente. I proprietari della particella 578 sono ad oggi contumaci, mentre il rilievo topografico dal fondo particella 824 risulta inaccessibile perché impervio e Pt_1 pericoloso come si evince dalle foto”.
Nel caso in esame le mappe catastali hanno un elevato livello di attendibilità sicché sono del tutto sufficienti alla determinazione dei confini come correttamente determinati dal C.T.U. nella relazione da intendersi in tale sede interamente riportata e trascritta (vedi ex plurimis Cass. 2005, n. 3101). Ne consegue che la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti debba individuarsi in corrispondenza con quanto accertato all'esito dell'esperita C.T.U ed evidenziata negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza.
Atteso l'accertamento della occupazione del terreno di proprietà attorea da parte dei convenuti , , , Parte_5 CP_1 CP_3 Parte_6 [...]
, quest' ultimi vanno condannati a restituire la porzione di terreno abusivamente CP_2 occupata, nel rispetto delle risultanze di cui alla predetta C.T.U, quivi integralmente richiamata per relationem.
§§§ §§ §§§
In considerazione della natura e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Le spese della espletata CTU, liquidate come da decreto in atti, debbono porsi in via definitiva a carico di tutte le parti, in solito, e pro quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 548 -
2019 proposta da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], (C.F.: ; Parte_3 C.F._3 Pt_4
nato a [...] il [...], (C.F.: nei confronti dei
[...] C.F._4 signori:
nato a [...] il [...] (C.F.: ; CP_1 C.F._5 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_5 C.F._6 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ); CP_2 C.F._7 Parte_6 nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nato a [...] C.F._8 CP_3 il 29.03.1985 (C.F.: ; C.F._9
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_4 C.F._10 elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) alla Via 4 Orologi n. 19;
nato a [...] il [...] (C.F.: e CP_5 C.F._11
nata a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_6 C.F._12 nato a [...], il [...] (C.F.: ); Controparte_7 C.F._13
nato a [...], il [...] (C.F.: ), CP_8 C.F._14 Pt_7
nata a [...], il [...] (C.F.: ) e
[...] C.F._15 Parte_8
, nata a [...], il [...], (C.F.: ;
[...] C.F._16
nato il [...] (C.F.: ; Controparte_9 C.F._17
nato a nato a Giugliano in [...] il [...], (C.F.: Controparte_10
), nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._18 CP_11
); nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._19 CP_12
) e nata a Giugliano in [...] il C.F._20 Controparte_13
25.01.1958, (C.F.: C.F._21
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di nato a nato a [...] in Controparte_10
Campania il 22.12.1962, (C.F.: ), nato a [...] il C.F._18 CP_11
25.05.1938, (C.F.: ); nata a [...] il C.F._19 CP_12
25.04.1942, (C.F.: ) e nata a [...] in C.F._20 Controparte_13
Campania il 25.01.1958, (C.F.: C.F._21
- Dichiara la cessata materia del contendere, limitatamente agli istanti e al comparente convenuto;
Controparte_10
- Accoglie la domanda di accertamento di intervenuta usucapione proposta in via riconvenzionale dal convenuto , in ordine alla particella 295, Controparte_9
Foglio 84 per metri quadrati 58.87;
- Per l'effetto, ordina al Conservatore dei R.R.I.I. di AP 2 Agenzia del Territorio - di procedere alla relativa trascrizione, con esonero di ogni responsabilità, previo frazionamento, accatastamento e adempimenti relativi, ad esclusivo carico e spese della parte interessata, e finalizzati all'individuazione univoca della porzione di particella oggetto di usucapione, con esonero in capo alla cancelleria;
- Accoglie la domanda di accertamento di intervenuta usucapione proposta in via riconvenzionale dai convenuti e;
CP_5 Controparte_6
- Per l'effetto, ordina al Conservatore dei R.R.I.I. di AP 2 Agenzia del Territorio - di procedere alla relativa trascrizione, con esonero di ogni responsabilità, previo
“frazionamento, accatastamento e adempimenti relativi, ad esclusivo carico e spese della parte interessata, e finalizzati all'individuazione univoca della porzione di particella oggetto di usucapione, con esonero in capo alla cancelleria;
- Accoglie parzialmente la domanda di regolamento di confini proposta da parte attrice, limitatamente alle motivazioni esposte in parte motiva;
- Atteso l'accertamento della occupazione del terreno di proprietà attorea da parte dei convenuti , , , Parte_5 CP_1 CP_3 Parte_6 [...]
, condanna questi ultimi a restituire la porzione di terreno abusivamente CP_2 occupata, nel rispetto delle risultanze di cui alla predetta C.T.U, quivi integralmente richiamata per relationem;
-Dichiara che, di conseguenza, la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti, sia individuata in corrispondenza con quanto accertato dalla presente statuizione, nel rispetto delle risultanze della relazione peritale, qui integralmente richiamata per relationem, con conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U., in solido e pro quota, a carico di tutte le parti in causa;
- rigetta ogni altra domanda.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 14.03.2025
il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo