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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 706/ 2024
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dallo avv.to COLLARO RAFFAELA con il quale elettivamente domicilia in VIA
SAVORITO 1/8 CASTELLAMMARE DI STABIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la corresponsione della pensione di inabilità civile. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
[...
[...] [...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_2 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed CP_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 CP_1 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_2
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre CP_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle CP_1 finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2°
2 D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all' . CP_1
Nel merito appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei mutilati ed invalidi civili che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Due, quindi, sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege: uno di carattere medico-legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie l'altro di carattere economico (sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Orbene, tanto premesso, la domanda merita accoglimento nei limiti sopra indicati in ragione di quanto già accertato in sede amministrativa. Infatti già in tale sede parte ricorrente è risultato in possesso del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile. Nel presente giudizio infine è emersa la sussistenza delle ulteriori condizioni amministrative, ed in particolare di quella inerente al reddito, necessarie per il riconoscimento dei benefici invocati, limitatamente tuttavia al periodo indicato in dispositivo e non quindi per tutto il periodo richiesto (essendo non contestata l'insussistenza del requisito nel 2023). In particolare, con riferimento al 2024, innanzitutto il thema decidendum del ricorso sembra limitato dalla data del deposito del ricorso, non risultando comunque una prova sufficiente della sussistenza del predetto requisito relativamente al 2024. Comunque per quanto premesso in ordine al thema decidendum la predetta annualità potrà essere richiesta in sede amministrativa ricorrendone i presupposti amministrativi. Non appare, viceversa, specificamente contestato che sottraendo gli oneri deducibili sussista il requisito reddituale in relazione al 2021 ed al 2022 ( non potendosi ritenere che un refuso contenuto nel ricorso possa limitare la richiesta in ossequio al principio della domanda). Le spese del giudizio debbono essere compensate per metà , anche in considerazione della soccombenza parziale, e poste a carico del
3 resistente per la restante parte e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell CP_1 così provvede: a) condanna l' a pagare al ricorrente la pensione di inabilità a partire dal CP_1
21/01/2021 sino al 31.12.2022 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma L.412 del 1991, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna l al pagamento di metà delle spese processuali che CP_1 liquida in tale ridotta misura in € 750,00 (metà dei complessivi € 1.500,00), comprensivi di spese generali al 15%, con attribuzione al difensore del ricorrente per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.
Torre Annunziata 4/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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