TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/12/2024, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.2258/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del
4.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2024, al numero 2258, promossa con domanda depositata in data 27.6.2024 da
, rappresentato e difeso nella dall'Avv. Stefania Inglese, giusta procura Parte_1
speciale rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma,
Viale Jonio n. 189
ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t. Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto del giudizio: spettanze lavorative
Conclusioni: per la parte costituita, quelle del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2023, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, la deducendo che: 1) aveva lavorato alle Controparte_1
dipendenze della convenuta dal 24.1.2023 al 30.12.2023, quando si era dimesso per giusta causa;
2) nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di autotrasportatore ed era
1 stato inquadrato nel livello 3S del CCNL Autotrasporto Merci;
3) aveva lavorato 6 giorni su 7, anche la domenica (a settimane alterne), con orario 18:00/6:00 o 6:00/18:00 a settimane alterne;
4) non aveva percepito la retribuzione relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2023, né quanto dovuto a titolo di lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e
T.F.R., ragion per cui risultava creditore nei confronti della società datrice dell'importo di
€.8.590,01, come da conteggi analitici riportati in ricorso.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “dichiarare il diritto del ricorrente alle retribuzioni arretrate pari ad € 8.590,01 a titolo di differenze retributive e paga base da ottobre a dicembre 2023, lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e
TFR, per il periodo 24/01/2023- 29/12/2023 e per l'effetto condannare la società convenuta al versamento della retribuzione arretrata pari ad € 8.590,01 o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi allegati e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a versare al sig. Controparte_1 [...]
la differenza retributiva maturata, secondo i conteggi allegati, da quantificarsi anche previa Pt_1
CTU, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali da computarsi dal giorno della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
- ordinare a controparte di pagare immediatamente in favore dell'istante la somma di € 8.590,01, con ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 423 2° co. c.p.c.;”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata contumace.
Espletata l'istruttoria dibattimentale, con l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta, la causa è stata discussa dal procuratore della parte ricorrente all'udienza odierna e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi che saranno qui di seguito specificati.
Va preliminarmente sottolineato che nel rito del lavoro la contumacia del convenuto, e quindi il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dall'attore, ma costituisce un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della
2 decisione.
Peraltro, nel processo del lavoro sono ricollegabili direttamente alla contumacia alcune specifiche conseguenze, come le decadenze e le preclusioni di cui all'art.416 c.p.c.; in altri casi sono previste conseguenze che si risolvono con un concreto pregiudizio per il convenuto non costituito (così per "gli argomenti di prova" ricavabili dall'assenza del convenuto all'udienza di cui all'art.420 c.p.c. o la possibilità, peraltro non pacifica, di interpretare tale atteggiamento processuale come "non contestazione" al fine di emanare le ordinanze di cui all'art.423, 1 comma, c.p.c.).
In concreto, pertanto, la contumacia del convenuto - datore nel processo del lavoro, unita alla circostanza, che in ogni caso, una volta acquisita la prova del rapporto, incombe proprio al datore l'onere di allegare e provare i fatti estintivi e/o modificativi delle pretese del lavoratore, si risolve in una non lieve semplificazione del contrapposto onere a carico di quest'ultimo.
E', pertanto, in quest'ottica che va inquadrata la soluzione della presente controversia, soluzione imperniata fondamentalmente sulla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dal ricorrente sulle circostanze di fatto articolate nel ricorso: sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, mansioni espletate e CCNL applicabile
– elementi peraltro desumibili anche dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente (docc. nn.1-3) - nonché mancata erogazione degli emolumenti indicati in ricorso.
Conviene sul punto precisare che, al fine del deferimento dell'interrogatorio formale, è stato notificato alla parte contumace, in una con il ricorso introduttivo, il verbale di udienza contenente l'ordinanza di ammissione della prova. Della intervenuta notifica c'è agli atti prova documentale: la convenuta riceveva copia del verbale relativo all'udienza di ammissione dell'interrogatorio, insieme con la copia del ricorso.
A questo punto, considerato anche il perseverare nell'atteggiamento processuale della convenuta, che non può dirsi in linea con il dovere di collaborazione delle parti al sollecito e leale sviluppo del giudizio, che e' canone fondamentale del rito del lavoro, si possono ragionevolmente ritenere integrate le condizioni che, ai sensi dell'art.232 c.p.c., consentono al Giudicante di ritenere per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale cui la parte non abbia, senza giustificato motivo, dato risposta.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse e ritenuto che, acquisita la prova della
3 sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e delle altre circostanze dedotte in fatto, sarebbe stato onere di controparte dimostrare di aver compiutamente soddisfatto le pretese della lavoratrice, la domanda del ricorrente può essere accolta con riferimento alle voci di credito richieste, ovvero le retribuzioni relative ai mesi da ottobre a dicembre 2023, lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e T.F.R..
In conseguenza, la convenuta va condannata a pagare in favore del ricorrente, per i titoli visti, la somma indicata in dispositivo, pari a €. 8.590,01.
In definitiva, per le svolte considerazioni, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Alla luce della soccombenza della convenuta, le spese di lite vanno poste a carico della stessa, e sono liquidate come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1
della complessiva somma di €.8.590,01, a titolo di retribuzioni relative ai Parte_1
mesi da ottobre a dicembre 2023, lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e T.F.R., oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle scadenze dei singoli ratei del credito al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese CP_2 Parte_2
di lite, liquidate in €.2.695,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
Frosinone, 4.12.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
4
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del
4.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2024, al numero 2258, promossa con domanda depositata in data 27.6.2024 da
, rappresentato e difeso nella dall'Avv. Stefania Inglese, giusta procura Parte_1
speciale rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma,
Viale Jonio n. 189
ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t. Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto del giudizio: spettanze lavorative
Conclusioni: per la parte costituita, quelle del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2023, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, la deducendo che: 1) aveva lavorato alle Controparte_1
dipendenze della convenuta dal 24.1.2023 al 30.12.2023, quando si era dimesso per giusta causa;
2) nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di autotrasportatore ed era
1 stato inquadrato nel livello 3S del CCNL Autotrasporto Merci;
3) aveva lavorato 6 giorni su 7, anche la domenica (a settimane alterne), con orario 18:00/6:00 o 6:00/18:00 a settimane alterne;
4) non aveva percepito la retribuzione relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2023, né quanto dovuto a titolo di lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e
T.F.R., ragion per cui risultava creditore nei confronti della società datrice dell'importo di
€.8.590,01, come da conteggi analitici riportati in ricorso.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “dichiarare il diritto del ricorrente alle retribuzioni arretrate pari ad € 8.590,01 a titolo di differenze retributive e paga base da ottobre a dicembre 2023, lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e
TFR, per il periodo 24/01/2023- 29/12/2023 e per l'effetto condannare la società convenuta al versamento della retribuzione arretrata pari ad € 8.590,01 o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi allegati e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a versare al sig. Controparte_1 [...]
la differenza retributiva maturata, secondo i conteggi allegati, da quantificarsi anche previa Pt_1
CTU, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali da computarsi dal giorno della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
- ordinare a controparte di pagare immediatamente in favore dell'istante la somma di € 8.590,01, con ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 423 2° co. c.p.c.;”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata contumace.
Espletata l'istruttoria dibattimentale, con l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta, la causa è stata discussa dal procuratore della parte ricorrente all'udienza odierna e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi che saranno qui di seguito specificati.
Va preliminarmente sottolineato che nel rito del lavoro la contumacia del convenuto, e quindi il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dall'attore, ma costituisce un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della
2 decisione.
Peraltro, nel processo del lavoro sono ricollegabili direttamente alla contumacia alcune specifiche conseguenze, come le decadenze e le preclusioni di cui all'art.416 c.p.c.; in altri casi sono previste conseguenze che si risolvono con un concreto pregiudizio per il convenuto non costituito (così per "gli argomenti di prova" ricavabili dall'assenza del convenuto all'udienza di cui all'art.420 c.p.c. o la possibilità, peraltro non pacifica, di interpretare tale atteggiamento processuale come "non contestazione" al fine di emanare le ordinanze di cui all'art.423, 1 comma, c.p.c.).
In concreto, pertanto, la contumacia del convenuto - datore nel processo del lavoro, unita alla circostanza, che in ogni caso, una volta acquisita la prova del rapporto, incombe proprio al datore l'onere di allegare e provare i fatti estintivi e/o modificativi delle pretese del lavoratore, si risolve in una non lieve semplificazione del contrapposto onere a carico di quest'ultimo.
E', pertanto, in quest'ottica che va inquadrata la soluzione della presente controversia, soluzione imperniata fondamentalmente sulla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dal ricorrente sulle circostanze di fatto articolate nel ricorso: sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, mansioni espletate e CCNL applicabile
– elementi peraltro desumibili anche dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente (docc. nn.1-3) - nonché mancata erogazione degli emolumenti indicati in ricorso.
Conviene sul punto precisare che, al fine del deferimento dell'interrogatorio formale, è stato notificato alla parte contumace, in una con il ricorso introduttivo, il verbale di udienza contenente l'ordinanza di ammissione della prova. Della intervenuta notifica c'è agli atti prova documentale: la convenuta riceveva copia del verbale relativo all'udienza di ammissione dell'interrogatorio, insieme con la copia del ricorso.
A questo punto, considerato anche il perseverare nell'atteggiamento processuale della convenuta, che non può dirsi in linea con il dovere di collaborazione delle parti al sollecito e leale sviluppo del giudizio, che e' canone fondamentale del rito del lavoro, si possono ragionevolmente ritenere integrate le condizioni che, ai sensi dell'art.232 c.p.c., consentono al Giudicante di ritenere per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale cui la parte non abbia, senza giustificato motivo, dato risposta.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse e ritenuto che, acquisita la prova della
3 sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e delle altre circostanze dedotte in fatto, sarebbe stato onere di controparte dimostrare di aver compiutamente soddisfatto le pretese della lavoratrice, la domanda del ricorrente può essere accolta con riferimento alle voci di credito richieste, ovvero le retribuzioni relative ai mesi da ottobre a dicembre 2023, lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e T.F.R..
In conseguenza, la convenuta va condannata a pagare in favore del ricorrente, per i titoli visti, la somma indicata in dispositivo, pari a €. 8.590,01.
In definitiva, per le svolte considerazioni, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Alla luce della soccombenza della convenuta, le spese di lite vanno poste a carico della stessa, e sono liquidate come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1
della complessiva somma di €.8.590,01, a titolo di retribuzioni relative ai Parte_1
mesi da ottobre a dicembre 2023, lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e T.F.R., oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle scadenze dei singoli ratei del credito al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese CP_2 Parte_2
di lite, liquidate in €.2.695,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
Frosinone, 4.12.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
4