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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 1981/2023
R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti. Daniele Biagini e Francesco Bertolini
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mirabile
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso in riassunzione del giudizio precedentemente incoato innanzi al
Tribunale di Marsala, dichiaratosi territorialmente incompetente, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere dipendente della società convenuta in virtù della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 934/2022 che ha accertato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.01.1999, e di aver espletato la propria attività di lavoro ininterrottamente nel Comune di Marsala fin dall'inizio del rapporto, chiedeva accertarsi l'illegittimità e/o nullità dei provvedimenti del 21.11.2022 e/o del 01.12.2022 con i quali la società datrice di lavoro, provvedendo alla sua riammissione in servizio, ne disponeva il trasferimento dapprima presso la sede di Palermo e successivamente presso l'Ufficio Postale CD di RA, e per l'effetto chiedeva condannarsi la convenuta alla sua riapplicazione presso l'unità Contr produttiva di Marsala e/o nel Comune di Marsala.
1 Si costituiva in giudizio la Società chiedendo, in via preliminare, la CP_1
sospensione del giudizio stante la pregiudizialità del processo incoato avanti la Suprema
Corte ed avente ad oggetto la sentenza n. 934/2022 della Corte di Appello di Palermo;
nel merito, rilevando l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto.
Sul contradditorio così instaurato, respinta l'istanza di sospensione per insussistenza dei presupposti, tenuto conto che il ricorso per cassazione verteva su aspetti, quali la retrodatazione del rapporto di lavoro nonché la prescrizione, che esulavano dal luogo della riammissione in servizio, la causa veniva istruita mediante espletamento di prova per testi e quindi discussa mediante deposito di note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Al fine del corretto inquadramento della fattispecie occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio (a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, ma il principio può estendersi alla fattispecie in esame, di interposizione illecita di manodopera) implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie.
Tale principio risulta temperato nei casi in cui il datore di lavoro intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In tali casi, laddove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, pur potendo integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (in tal senso Cass. 23595/2018 e sentenze ivi richiamate).
Il principio secondo il quale il ripristino del rapporto di lavoro deve essere eseguito nello stesso luogo dove il dipendente aveva in precedenza lavorato con contratto a
2 termine (rectius in forza di intermediazione illegittima di manodopera, nel caso in esame) quindi consente un'eccezione, rappresentata dall'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, che può procedere al trasferimento del lavoratore riammesso in servizio, con le garanzie, però, dell'art. 2103 c.c., ovvero solo ove sussistano sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive che il datore di lavoro è onerato di provare.
Nel caso di specie parte ricorrente invoca il proprio diritto alla riammissione in Contr servizio presso l'unità produttiva di Marsala e/o nel Comune di Marsala, qualificando il provvedimento adottato dalla società datrice di lavoro come trasferimento da ritenersi illegittimo in quanto assunto in violazione dell'art. 38 del
CCNL applicabile nonché dell'art. 2013 c.c.
Precisamente, secondo parte ricorrente il trasferimento poteva essere disposto solo
“per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, comunque considerando
“le condizioni personali e familiari del lavoratore interessato” e con provvedimento
“adeguatamente motivati da parte aziendale”. Tali requisiti si ricaverebbero dalla sopra citata disposizione codicistica dalla quale si desumerebbe la necessità della sussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, che nel caso concreto non sarebbero state palesate nei due provvedimenti oggi impugnati (quello del 21.11.2022
e/o del 01.12.2022) giacché non sussistenti e pertanto non costituenti i presupposti imprescindibili del trasferimento.
A fronte di ciò la Società resistente contestava la dedotta illegittimità del trasferimento, replicando che nessuna inottemperanza alla sentenza n. 934/2022 della
Corte di Appello di Palermo fosse stata posta in essere giacché il precitato provvedimento, oltre a dichiarare la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il e l'odierna società convenuta a decorrere dal 1° Pt_1
gennaio 1999, non statuiva alcun obbligo in merito al reinserimento del ricorrente presso l'unità di applicazione del Comune di Marsala. Deduceva inoltre che, sebbene il ricorrente dovese essere reintegrato - con inquadramento nel livello D e mansioni di
Addetto Trasporti - presso la Struttura CS Palermo, cui fanno capo gli autisti e nel cui ambito territoriale è ricompresa la provincia di RA, su sua esplicita richiesta ne
3 veniva disposta l'assegnazione presso il CD RA Recapito Platamone in quanto distante solo 30 km circa da Marsala, città di sua residenza.
Ritiene il giudicante che, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda di parte ricorrente debba ritenersi fondata.
Anzitutto, una volta che la sentenza n. 934/22 della Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra il Pt_1
e dall'1 gennaio 1999, anche in assenza di un esplicito dictum ne Controparte_1
conseguiva l'obbligo del datore di lavoro a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, e dunque quelle di autista addetto al trasporto dei prodotti postali (inquadrabili nel livello “D” di Addetto Operativo
Contr Trasporti) presso l'unità produttiva di Marsala ove aveva prestato servizio in precedenza.
Ed infatti, come già affermato dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 384/2020 e confermato dai testimoni e escussi nel presente Testimone_1 Tes_2
giudizio, gli itinerari effettuati dalla parte ricorrente sono quelli individuati dai Mod.
Contr MPT/33 versati in atti (all. E-08 ricorso) ove si individuano l'ufficio di partenza (
Marsala) e gli uffici di destinazione (a titolo esemplificativo: UP , UP CP_3
Marsala succ. 002, , , UP UP Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, UP , UP Marsala succ. 001, UP
[...] Controparte_8 Controparte_9
, UP ). Controparte_10 CP_3
E' dunque evidente che, in conformità a quanto statuito dalla Corte d'Appello, il Contr
di Marsala fosse la sede ove il ricorrente era applicato e svolgeva concretamente le proprie mansioni sin dalla data del 01 gennaio 1999, e potesse considerarsi unità produttiva in relazione al disposto dell'art. 2103 cod. civ., avendo, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, in quanto ivi si esaurisce il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento dell'attività produttiva aziendale, come emerge proprio dai surrichiamati Mod. MPT/33.
Del resto, se la stessa società convenuta ha considerato il CD di RA quale unità produttiva ai fini dell'assegnazione del ricorrente dopo la riammissione in servizio, non
4 Contr si vede come non potesse considerarsi altrettanto il di Marsala, trattandosi di articolazioni territoriali afferenti alla struttura centrale di smistamento di Palermo, idonee ad esplicare, quantomeno in parte, l'attività di produzione di servizi dell'impresa.
E poiché dalla documentazione offerta dalle parti e dall'istruttoria espletata non è emersa la prova delle reali e concrete ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento, il cui onere gravava sulla società datrice di lavoro, il trasferimento va pertanto ritenuto illegittimo.
Ed invero, pur non essendo necessario che le ragioni del trasferimento venissero enunciate in seno al provvedimento - atteso che l'art. 2103 c.c., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, siano effettive e che di esse il datore di lavoro fornisca la dimostrazione – nel presente giudizio la società convenuta non ha assolto in alcun modo detto onere.
Del resto, la convenuta non ha dimostrato né che il ricorrente avesse espressamente richiesto il trasferimento verso un comune distante più di 100 km ai sensi dell'art. 38
CCNL punto II (sul punto nulla ha saputo riferire il teste ), né di avere in Tes_3
alcun modo considerato “le condizioni personali e familiari del lavoratore interessato”, ed in particolare l'età del ricorrente, che avrebbe imposto ai sensi dell'art. 38 CCNL punto V di poterlo trasferire solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale, ma del tutto indimostrati nel caso in questione.
Ed inoltre, la convenuta neppure ha dedotto e tantomeno provato la inesistenza di una possibile collocazione alternativa in profili professionali equivalenti ascrivibili al livello D con assegnazione ad attività interna ovvero esterna quale addetto al recapito.
Anzi, dalle dichiarazioni rese dal teste responsabile di risorse Testimone_4
umane area manager n. 2 cui afferisce la parte occidentale della Sicilia, è emersa la circostanza che la società datrice di lavoro avesse periodicamente stipulato contratti a tempo determinato nel settore recapito con mansioni di portalettere, non essendo in grado di escludere che tale prassi, legata a singole ma periodiche contingenze e necessità, non si fosse verificata nel periodo in cui venne disposta la riammissione del ricorrente.
5 Alla luce delle presenti considerazioni, difettano nel caso concreto le prove delle ragioni tecnico organizzative aziendali a giustificare il trasferimento, essendosi viceversa palesata la prassi della datrice di lavoro del ricorso alla stipulazione di continui contratti di lavoro a tempo determinato, necessari a coprire le esigenze connesse al recapito nell'ambito territoriale del Comune di Marsala.
In conclusione, dovendosi ritenere illegittimo il trasferimento impugnato, la società convenuta va condannata a riammettere il ricorrente in servizio presso il CPD di Marsala
o comunque in altro ufficio nel Comune di Marsala.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna a riammettere il ricorrente in servizio presso il CPD Controparte_1
di Marsala o comunque in altro ufficio nel Comune di Marsala.
Condanna entrambe la società convenuta a corrispondere le spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in euro 5.000,00, oltre iva, cpa e spese generali.
RA 10.04.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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