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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 101 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Ferraro Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Indennità c.d. di divisa. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha respinto il ricorso che , Parte_1 infermiera dipendente dell , ha proposto per accertare il suo Controparte_1 diritto alla remunerazione dell'indennità c.d. di vestizione maturata dal marzo 2014 alla data di deposito del ricorso e, per l'effetto, per la condanna dell'amministrazione a corrisponderle la somma di euro 6.638,82, oltre accessori di legge.
2) Avverso tale sentenza la ha proposto appello chiedendone la integrale riforma con Pt_1 accoglimento della domanda giudiziale.
Cont 3) L' convenuta non si è costituita, l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha chiesto il differimento dell'odierna udienza ad una nuova data, ritenuta idonea, al fine di consentire alle parti di proseguire nelle trattative di bonario componimento in corso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4) Premesso che l'appellante non ha documentato la pendenza di trattative con l' e CP_3 che questa, non costituendosi, non ha confermato la circostanza, ogni questione, anche riferita alla tardiva notifica dell'appello verificatasi nel caso di specie, resta superata dal rilievo di ufficio della tardività della proposizione dell'appello rispetto al termine di decadenza semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Tanto impone di dichiarare senz'altro inammissibile l'appello in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (tra le altre, Cass. 12515/18).
5) Si rileva, infatti, che contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sentenza impugnata risulta essere stata pubblicata in data 21.7.23, non il 25.7.23. Tanto risulta chiaramente dalla annotazione che compare sulla sentenza impugnata prodotta dalla stessa ricorrente. In particolare, la sentenza risulta non solo sottoscritta dal giudice in data 21.7.23, ma anche in tale data pubblicata, per cui risulta documentalmente smentita la allegazione contenuta nell'atto di appello secondo cui la sentenza impugnata sarebbe stata “depositata il 21.07.2023 e pubblicata in data 25.07.2023”.
6) A prescindere dal fatto che i concetti di deposito e di pubblicazione della sentenza coincidono (tra le altre, Cass. 10810/25), si ripete che la sentenza depositata dalla stessa appellante risulta completa di data di pubblicazione (21.7.23), del numero di sentenza (1321/23) e di numero di registro generale di primo grado (1137/21), mentre è del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza il fatto che, come risulta dal fascicolo telematico di primo grado, la sentenza sia stata anche comunicata a mezzo pec dalla cancelleria del tribunale in data 25.7.23 (cfr. tra le altre, Cass. 36369/23 secondo cui: La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa).
7) Tanto chiarito, si rileva anche che, ai sensi dell'art. 3 Legge n° 742/69, non opera nel caso di specie la sospensione feriale dei termini processuali.
8) La conseguenza è che, a fronte della pubblicazione della sentenza il 21.7.23, l'appello doveva essere depositato entro e non oltre il 21.1.24. Poiché tale ultima data cadeva di domenica, il termine semestrale di decadenza scadeva lunedì 22.1.24, mentre l'appello è stato depositato solo giovedì 25.1.24.
9) Il grado di giudizio deve pertanto essere definito con pronuncia di inammissibilità dell'appello, dovendosi aggiungere che, trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale, la stessa non rientra tra quelle che, se rilevate di ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass. n° 6218/19; Cass. n° 19372/15).
10) Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell' mentre dal tenore CP_3 della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Castrovillari n° 1321/23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 101 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Ferraro Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Indennità c.d. di divisa. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha respinto il ricorso che , Parte_1 infermiera dipendente dell , ha proposto per accertare il suo Controparte_1 diritto alla remunerazione dell'indennità c.d. di vestizione maturata dal marzo 2014 alla data di deposito del ricorso e, per l'effetto, per la condanna dell'amministrazione a corrisponderle la somma di euro 6.638,82, oltre accessori di legge.
2) Avverso tale sentenza la ha proposto appello chiedendone la integrale riforma con Pt_1 accoglimento della domanda giudiziale.
Cont 3) L' convenuta non si è costituita, l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha chiesto il differimento dell'odierna udienza ad una nuova data, ritenuta idonea, al fine di consentire alle parti di proseguire nelle trattative di bonario componimento in corso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4) Premesso che l'appellante non ha documentato la pendenza di trattative con l' e CP_3 che questa, non costituendosi, non ha confermato la circostanza, ogni questione, anche riferita alla tardiva notifica dell'appello verificatasi nel caso di specie, resta superata dal rilievo di ufficio della tardività della proposizione dell'appello rispetto al termine di decadenza semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Tanto impone di dichiarare senz'altro inammissibile l'appello in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (tra le altre, Cass. 12515/18).
5) Si rileva, infatti, che contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sentenza impugnata risulta essere stata pubblicata in data 21.7.23, non il 25.7.23. Tanto risulta chiaramente dalla annotazione che compare sulla sentenza impugnata prodotta dalla stessa ricorrente. In particolare, la sentenza risulta non solo sottoscritta dal giudice in data 21.7.23, ma anche in tale data pubblicata, per cui risulta documentalmente smentita la allegazione contenuta nell'atto di appello secondo cui la sentenza impugnata sarebbe stata “depositata il 21.07.2023 e pubblicata in data 25.07.2023”.
6) A prescindere dal fatto che i concetti di deposito e di pubblicazione della sentenza coincidono (tra le altre, Cass. 10810/25), si ripete che la sentenza depositata dalla stessa appellante risulta completa di data di pubblicazione (21.7.23), del numero di sentenza (1321/23) e di numero di registro generale di primo grado (1137/21), mentre è del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza il fatto che, come risulta dal fascicolo telematico di primo grado, la sentenza sia stata anche comunicata a mezzo pec dalla cancelleria del tribunale in data 25.7.23 (cfr. tra le altre, Cass. 36369/23 secondo cui: La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa).
7) Tanto chiarito, si rileva anche che, ai sensi dell'art. 3 Legge n° 742/69, non opera nel caso di specie la sospensione feriale dei termini processuali.
8) La conseguenza è che, a fronte della pubblicazione della sentenza il 21.7.23, l'appello doveva essere depositato entro e non oltre il 21.1.24. Poiché tale ultima data cadeva di domenica, il termine semestrale di decadenza scadeva lunedì 22.1.24, mentre l'appello è stato depositato solo giovedì 25.1.24.
9) Il grado di giudizio deve pertanto essere definito con pronuncia di inammissibilità dell'appello, dovendosi aggiungere che, trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale, la stessa non rientra tra quelle che, se rilevate di ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass. n° 6218/19; Cass. n° 19372/15).
10) Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell' mentre dal tenore CP_3 della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Castrovillari n° 1321/23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni