Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 548/2023 con OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POTO- Parte_1 P.IVA_1
ZZO A e dell'avv. CAZZANI ELISA APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
BELLANDI ELENA APPELLATA C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO- CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/12/2022
CONCLUSIONI
In data 28 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
- in riforma della sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze, respingere integral- mente le domande avversarie, in quanto prescritte, per le ragioni esposte da Parte_1 negli atti dei giudizi di primo e di secondo grado e, per l'effetto, condannare la
[...]
alla restituzione in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 236.612,64 da quest'ultima corrisposto in forza della sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA,
- in riforma della sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze, respingere integral- mente le domande avversarie, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per le ragioni esposte da negli atti dei giudizi di primo e di se- Parte_1 condo grado e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione in Controparte_1 favore di dell'importo di Euro 23 tima corrisposto in Parte_1 forza della sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze;
NEL MERITO, IN ULTERIORE SUBORDINE,
- in riforma della sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze, respingere le do- mande avversarie, integralmente ovvero riducendo l'importo oggetto della condanna nella diversa misura ritenuta dovuta, tenuto conto del concorso decisivo e assorbente del fatto della sig.ra ex art. 1227 c.c., e della sua incidenza sul pre- Controparte_1 giudizio lamentato, per le ragioni esposte da negli atti dei giudizi di Parte_1 primo e di secondo grado e, per l'effetto, cond alla Controparte_1 restituzione in favore di dell'importo di Euro 236.612,64 da quest'ultima Parte_1 corrisposto in forza della sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze;
IN OGNI CASO,
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle do- mande che precedono;
- con rifusione di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA,
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dalla sig.ra in Controparte_1 quanto inammissibili e irrilevanti, per le ragioni già esposte nel di- zio (cfr. fasc. primo grado CA, ns. III memoria, pp. 8-13).
2 Per la parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
- in via istruttoria, ove occorra, ammettere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma cpc del 7 gennaio2021
- nel merito, rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze, con integrale conferma di quest'ultima; per l'effetto, revocare l'ordinanza del 2 maggio 2023, del Presidente della II Sez. Civ. della Corte d'Appello di Firenze, Dott.ssa Anna Primavera, che ha disposto la parziale so- spensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 [...] esponendo: Parte_1
- di essere stata titolare di un conto corrente ed un deposito titoli presso Parte_1
[...]
- di aver creduto di effettuare operazioni di investimenti in titoli per la somma complessiva di euro 280.000,00, dal gennaio 2010 al maggio 2011, tramite il IG.
[...]
promotore finanziario della società di intermediazione mobiliare “Finan- Parte_2 za e (poi fusasi per incorporazione in ), consegnando al Parte_3 Parte_1 su indicazione dello stesso, assegni circolari emessi in favore di WS TM CP_2
S.A., società i cui prodotti di investimento venivano distribuiti da e Parte_1 [...]
; Parte_4
- di essersi resa conto che il n realtà aveva utilizzato tali somme per scopi CP_2 differenti solo nel gennaio 2016; di aver ricevuto dal arziali rimborsi, con suc- CP_2 cessivo formale riconoscimento di debito da parte del medesimo radiato CP_2 dall'Albo dei consulenti finanziari il 21-6-2017, nei cui confronti aveva chiesto ed ottenu- to decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lucca;
- che sussisteva una responsabilità solidale della società convenuta ex art. 31 TUF.
Parte attrice chiedeva quindi la condanna della convenuta al “risarcimento del danno subito … pari ad euro 339.500,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta provata e di giustizia, anche a titolo di mancato guadagno”.
3 Si costituiva in giudizio contestando integralmente la Parte_1 domanda, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione, deducendo che l'attrice aveva tenuto condotte gravemente anomale, con una gestione patrimoniale in realtà parallela e occulta rispetto alla quale la convenuta era rimasta del tutto estranea;
chiamava in giudizio per essere in ipotesi manlevata. Controparte_2
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda pro- Controparte_2 posta nei suoi confronti.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3523/2022 pubblicata il 15/12/2022 così statuiva:
“ACCERTA la responsabilità di ex art. 31 T.U.F.; Parte_1
- CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Parte_5 dell'importo di euro 202.523,39 oltre interessi legali come da parte motiva;
[...]
- CONDANNA a rimborsare in favore di parte attrice le spese Parte_1 di lite che liquida in euro 2.552,00 per fase studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 3.000,00 per fase istruttoria e/o trattazione, oltre ad euro 3.000,00 per fase decisionale, € 1.000,00 per la mediazione, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi per € 1.300,00.
- CONDANNA il IG. a manlevare e tenere indenne Controparte_2
di quanto la stessa è tenuta a pagare o pagherà nei confronti di Parte_1
in attuazione della presente sentenza;
Controparte_1
- CONDANNA il IG. rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per fase studio, euro 1.628,00 per fase in- troduttiva del giudizio, euro 3.000,00 per fase istruttoria e/o trattazione, oltre ad euro
3.000,00 per fase decisionale, € 1.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi per € 1.300,00”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1. La prescrizione
L'eccezione è stata sollevata da parte convenuta assumendo che la responsabilità della banca per fatto illecito del consulente finanziario ex art. 31 T.U.F. sia riconducibi- le alla responsabilità extracontrattuale per fatto altrui ex art. 2049 c.c., con conseguen-
4 te applicazione del relativo termine di prescrizione quinquennale. Pertanto, poiché le operazioni di investimento oggetto di causa sono risalenti al 2011, l'azione di responsa- bilità sarebbe prescritta. La questione va disattesa […]
Tale responsabilità della banca ben può essere ricondotta alla responsabilità di natura contrattuale di cui all'art. 1228 c.c. […]. Ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie parte attrice ha stipulato con la banca in data 24-10-2007 un contratto di conto corrente e di deposito titoli (cfr. doc. 3 alla comparsa di parte convenuta) ed un contratto quadro (cfr. doc. 2 alla comparsa di parte convenuta) avente ad oggetto il servizio di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti in data 7-12-2007 dai quali risulta che il IG. agiva quale consu- Controparte_2 lente finanziario di Finanza & TU (società controllata da e poi Parte_1 incorporata con atto di fusione del 22-6-2018) abilitato all'offerta fuori sede.
In ragione di quanto sopra, stante la natura contrattuale della responsabilità per il fatto illecito compiuto dal consulente finanziario, trova applicazione l'ordinario ter- mine prescrizionale decennale, che nella fattispecie, pacificamente, non è decorso. […]
2. La responsabilità della banca. Contr
[…] parte attrice ha ampiamente documentato la consegna delle somme al al fine di effettuare investimenti in obbligazioni DB. E' poi incontestato che tali
[...] strumenti finanziari in effetti non sono stati acquistati. Vengono in particolare in rilie- vo i docc. da 5 a 43 che danno conto dell'emissione ed addebito degli assegni forniti in pagamento e dei titoli oggetto di investimento. È altresì evidente il rapporto di preposi- zione intercorso tra la banca e il essendo documentale che questi operava qua- CP_2 le consulente finanziario della prima.
Parimenti sussiste “occasionalità necessaria” tra l'attività compiuta dal promoto- re in danno dell'investitore e quella del soggetto preponente […] dalla documentazione prodotta in atti, emerge chiaramente come il bbia CP_2 potuto causare il fatto illecito nell'esercizio delle sue funzioni grazie alla collaborazione in essere con la banca ed alla possibilità di avvalersi del suo assetto organizzativo aziendale (cfr i moduli di ordine e schede di prenotazione obbligazioni, tutti intestati al- la banca).
5 Né d'altra parte rileva che tutti gli assegni emessi per gli investimenti oggetto di causa siano stati intestati, peraltro su indicazione del a WS TM S.A., CP_2 trattandosi di soggetto giuridico avente solido collegamenti con DB e da Finanza & Fu- turo, dalla prima assorbita.
Va invece escluso che sia stata provata una qualche forma di collusione tra il promotore finanziario e la parte attrice in danno della banca.
Infatti, è vero che le modalità in concreto seguite per gli investimenti erano dif- formi da quelle previste nelle schede di prenotazione, essendo previsto il pagamento degli strumenti finanziari mediante addebito sul conto corrente e non con assegni, ma
è altresì vero che detta modalità di pagamento viene posta come alternativa a quella del pagamento tramite assegni nelle “Regole d'Oro” (cfr. doc. 8 alla comparsa di parte convenuta). […]
Né rileva in tal senso la circostanza che le somme destinate agli investimenti fos- sero girocontate dal conto della attrice acceso presso DB ad altro conto di diversa ban- ca, trattandosi di modalità che ben può essere stata frutto di specifica richiesta del promotore e che la cliente ha eseguito in buona fede.
Deve pertanto concludersi nel senso della responsabilità oggettiva della banca ai sensi dell'art. 31 T.U.F., per l'operato del proprio promotore finanziario […]
3. Concorso di colpa di parte attrice […]
Ritiene il giudicante che per le prime tre operazioni, fino al luglio del 2010 (mese in cui è stato presumibilmente comunicato dalla banca l'estratto del deposito titoli al
30-6-2010, da cui emergeva l'assenza dell'investimento effettuato), parte attrice non potesse concretamente rendersi conto dell'illecito compiuto dal CP_2
E' ovvio che in tale fase per il tecnicismo della materia e la fiduciarietà del rap- porto, la stessa non potesse che affidarsi all'operato di quest'ultimo. Non così per le due successivi operazioni effettuate, ammontanti complessivamente all'importo di €
80.000,00. Le stesse, in quanto eseguite nel secondo semestre 2010, sono sopravvenute in un momento in cui l'attrice ben avrebbe potuto avvedersi, semplicemente esaminan- do l'estratto conto titoli, che l'investimento promesso non era stato effettuato. Ciò
6 avrebbe dovuto indurla a particolare cautela ed a chiedere immediata contezza della effettiva destinazione delle somme affidate.
D'altra parte, non è giustificabile la condotta dell'investitore che, dopo aver inve- stito la non modica cifra di €200.000,00, ometta anche solo la lettura dell'estratto con- to inviato dalla banca. Va quindi accertato a carico di parte attrice un concorso di col- pa, quantificabile in via equitativa nella misura del 20%.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erroneità della sentenza ove ha rigettato l'eccezione di prescrizione degli asseriti diritti risarcitori della IG.ra CP_1
2) erroneità della sentenza ove ha ritenuto provata la consegna di somme al sig.
a parte della IG.ra CP_2 CP_1
3) erroneità della sentenza ove ha ritenuto di non dover escludere la responsabilità solidale della banca ex art. 31 TUF;
4) erroneità della sentenza ove ha riconosciuto un concorso di colpa della IG.ra ex art. 1227 c.c. nella misura del 20%, anziché ritenere tale concorso assorben- CP_1 te;
5) erroneità della sentenza ove ha riconosciuto in favore della IG.ra an- CP_1 che il danno da lucro cessante.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la con- ferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello non si costituiva in giudizio
[...] che era dichiarato contumace. Controparte_4
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
7 c.p.c. in data 28 novembre 2024 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (“erroneità della sentenza ove ha rigettato l'eccezione di prescrizione degli asseriti diritti risarcitori della IG.ra ”) parte appellante in CP_1 sintesi lamenta che non sia stata accolta l'eccezione di prescrizione, deducendo che la re- sponsabilità ex art. 31 TUF avrebbe natura extracontrattuale, con termine di prescrizione quindi quinquennale.
Il motivo è infondato.
L'art. 31 TUF (“Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”) delinea una forma di responsabilità di carattere solidale.
Come evidenziato in dottrina la responsabilità del consulente finanziario nei con- fronti del cliente è chiaramente una responsabilità di tipo contrattuale e nello stesso mo- do deve qualificarsi pure la solidale responsabilità dell'intermediario che ha conferito l'incarico; il riferimento del Tribunale alla disciplina della responsabilità ex 1228 c.c. ap- pare del tutto corretto;
peraltro è pacifico che la IG.ra aveva sottoscritto con CP_1
Finanza e un contratto quadro per la prestazione dei servizi di collocamento di Pt_3 strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti (vedi doc. 2 di parte conve- nuta in primo grado).
4. Con il secondo motivo (“erroneità della sentenza ove ha ritenuto provata la consegna di somme al sig. a parte della IG.ra ”) parte appellante in CP_2 CP_1 sintesi deduce: “la Sentenza ha tuttavia erroneamente ritenuto che, la sig.ra CP_1 avrebbe “ampiamente documentato la consegna delle somme al al fine di effet- CP_2 tuare investimenti in obbligazioni DB”, e che verrebbero “in particolare in rilievo i docc. da 5 a 43”, i quali darebbero conto “dell'emissione ed addebito degli assegni forni- ti in pagamento e dei titoli oggetto di investimento” […] il Giudice di prime cure avreb- be dovuto rigettare la domanda avversaria per la mancata dimostrazione degli ele- menti costitutivi del diritto risarcitorio dedotto dalla sig.ra e, in primis, CP_1
8 l'effettiva consegna al sig. ella provvista asseritamente utilizzata per le pretese CP_2 operazioni di investimento”.
Il motivo è infondato.
La consegna delle somme da parte della IG.ra al promotore on CP_1 CP_2 era stata neppure oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta nel corso del giudizio di primo grado: le contestazioni avevano ad oggetto (non il mancato versa- mento degli importi da parte della IG.ra ma) la totale estraneità della conve- CP_1 nuta rispetto ai versamenti dedotti, avuto riguardo alle modalità di emissione degli asse- gni (previo trasferimento di fondi su conto corrente presso altra banca), ai moduli asseri- tamente sottoscritti, etc;
in ogni caso l'ampia documentazione prodotta (bonifici, assegni circolari, moduli di investimento, riconoscimento di debito del attestano univo- CP_2 camente “l'effettiva consegna al sig. ella provvista”. CP_2
5. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il terzo e quarto motivo (“erroneità della sentenza ove ha ritenuto di non dover escludere la responsabi- lità solidale della banca ex art. 31 TUF”; “erroneità della sentenza ove ha riconosciuto un concorso di colpa della IG.ra ex art. 1227 c.c. nella misura del 20%, anzi- CP_1 ché ritenere tale concorso assorbente”).
5.1. Parte appellante in sintesi deduce: “Per la prenotazione delle obbligazioni emesse da di cui alle relative schede (cfr. docc. avv. 7, 31, 33, 40, 42, 48, Parte_1
49 e 50 fasc. di primo grado), l'unica modalità di pagamento prevista, chiaramente in- dicata nei relativi moduli, era l'addebito sul conto corrente dell'investitore acceso pres- so , con immissione dei relativi titoli nel dossier collegato. Si noti che lo Parte_1 spazio dei predetti moduli relativo a tale modalità non è neppure stato compilato con gli estremi del conto corrente intestato alla sig.ra (cfr. docc. avv. nn. 7, 31, 33, CP_1
40 e 42 fasc. di primo grado), circostanza che tradisce la consapevolezza di contropar- te, quale esperta investitrice, circa l'utilizzazione di una forma di pagamento non con- sentita […]
Dalla stessa prospettazione avversaria, riportata anche nella Sentenza, e dalla documentazione depositata da controparte (cfr. citaz., p. 11 e docc. avv. nn. 5, 6, 11, 12,
9 13, 14, 18, 19, 26, 27, 28, 36, 37 e 73 fasc. primo grado, nonché Sentenza, p. 3), risulta che l'emissione di tutti i menzionati assegni circolari intestati a WS TM S.A. è avvenuta non già, come sarebbe stato legittimo attendersi, con la provvista presente sul conto intestato alla sig.ra presso , bensì con quella apposi- CP_1 Parte_1 tamente creata, mediante bonifici in uscita, disposti dall'appellata a valere sul conto corrente intestato alla stessa presso altra banca, Ciò che ulteriormente di- CP_5 mostra la gestione patrimoniale “parallela” e “occulta” posta in essere dalla sig.ra
[...] con il all'insaputa della CA […] Per_1 CP_2
i pretesi moduli di investimento ex adverso prodotti non sono compiutamente compilati e, ove compilati, le indicazioni ivi riportate sono così palesemente inconferen- ti e contraddittorie che detti moduli ictu oculi, tanto più agli occhi di un investitore esperto - (cfr. ns. doc. n. 4 fasc. di primo grado) - non avrebbero potuto certo apparire regolari ordini di investimento. […]
è la stessa controparte ad aver allegato e provato che (i) nel gennaio 2016 – dopo l'interruzione dei rapporti tra la CA e il el novembre 2015 – “il commercia- CP_2 lista … Dott. … per incarico della signora convocò presso il Persona_2 CP_1 suo studio il , ricevendo in consegna dallo stesso “schede [di prenotazione obbli- CP_2 gazioni, n.d.r.]… palesemente difformi, per importi, date, tipologia di titoli, durata dell'investimento, dalle schede di prenotazione sottoscritte, nel tempo, dalla sig.ra
[...]
… tanto da far legittimamente supporre una loro completa contraffazione” (cfr. Per_1 citaz., p. 6; enfasi nostra, e docc. avv. 48, 49 e 50 fasc. primo grado); (ii) tra luglio e novembre 2016, “la ricorrente ricevette alcuni accrediti provenienti … da un conto cor- rente intestato a presso CA I” per complessivi Euro Controparte_2
80.000,00 (mediante bonifici provenienti dal conto corrente personale dallo stesso, ac- cesso presso altro istituto di credito, CA LI (cfr. citaz., p. 7, enfasi nostra, nonché docc. avv. nn. 51, 52, 53 e 55) […]
Se fossero state prese in considerazione e correttamente valutate tutte queste mol- teplici e univoche circostanze, tali anomalie avrebbero dovuto essere ritenute gravi e sintomatiche di un diretto coinvolgimento della sig.ra nella gestione paralle- CP_1 la e irregolare perpetrata dal sig. e quindi escludere in radice qualsivoglia ipo- CP_2
10 tetica responsabilità della CA per fatto illecito del promotore ex art. 31 TUF, alla lu- ce della consolidata giurisprudenza formatasi sul punto”.
I motivi sono fondati.
5.2. I giudici di legittimità hanno in generale chiarito che “in tema di intermedia- zione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'inve- stitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idonei- tà a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravan- ti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riser- vato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il di- vieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore” (così Cassazione civile sez. III, 16/11/2023,
n.31894, che in motivazione ricorda: “più in generale, elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono ricavarsi dal nume- ro o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valo- re complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti fi- nanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni cultura- li e socio-economiche (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 27925 del 13/12/2013, Rv. 628778 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
30161 del 22/11/2018, Rv. 651665 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2020,
Rv. 656687 - 01)”); vedi anche Cass, 25/10/2022, n.31453 “la responsabilità dell'inter- mediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è .. esclusa ove il dan- neggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anoma- lia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla vio- lazione delle regole gravanti sul promotore”).
11 5.3. La Corte ritiene che nella fattispecie vi siano in effetti elementi obbiettivi che attestano una “condotta agevolatrice con connotati di anomalia”, con “consapevole ac- quiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore”.
In particolare:
A) la IG.ra aveva in passato effettuato regolari investimenti tramite U- CP_1 TS BA e l'allora Finanza & TU, dichiarando in sede di profilatura di aver già ef- fettuato operazioni in Fondi/Sicav obbligazionari e azionari e “pronti contro termine”, di conoscere gli strumenti finanziari, con propensione al rischio media/elevata (vedi doc. 4 di parte convenuta in primo grado); i precedenti investimenti erano stati eseguiti compi- lando correttamente ed integralmente i moduli di sottoscrizione degli strumenti finan- ziari ed i relativi ordini di bonifico delle somme dal conto corrente in esser presso U- TS BA (vedi doc. 5 di parte convenuta in primo grado); di tali investimenti era dato conto nelle situazioni patrimoniali trasmesse dalla banca;
la IG.ra era quindi Pt_6 perfettamente a conoscenza, per pregressa esperienza diretta, delle corrette modalità di investimento, del necessario riscontro degli investimenti effettuati nei rendiconti perio- dici;
B) è pacifico e documentale che tutti i successivi investimenti per cui è causa sono invece avvenuti con modalità del tutto anomale: in particolare la IG.ra Parte_7
gli importi dal conto corrente in essere presso su altro conto cor-
[...] Parte_1 rente, intestato alla stessa IG.ra presso un diverso istituto di credito (Unicre- CP_1 dit) e da tale conto erano emessi assegni circolari consegnati al promotore tale CP_2 singolare modalità è altamente indicativa della creazione in effetti di una gestione patri- moniale separata e distinta rispetto a quella “regolare” in precedenza in essere con U- TS BA e l'allora Finanza & TU, posto che il preliminare passaggio dei fondi ad altro istituto bancario non poteva che avere, anche agli occhi di un soggetto poco avvedu- to, proprio la finalità di “escludere” da tali operazioni;
Parte_1
C) non è contestato che la banca abbia correttamente inviato alla IG.ra CP_1 trimestralmente gli estratti del conto corrente e semestralmente le “Situazioni Patrimo- niali e Previdenziali”; anzi tali estratti conto e “Situazioni Patrimoniali e Previdenziali” sono state prodotti dalla stessa parte attrice in primo grado, dando atto che da tali pro-
12 spetti era facilmente ricavabile che non vi era stato alcun investimento nonostante la consegna degli assegni al d emergeva piuttosto il totale “disinvestimento” con ri- CP_2 ferimento alla precedente “regolare” gestione patrimoniale in essere con Parte_1
e l'allora Finanza & TU, con sostanziale “azzeramento” anche delle giacenze sul conto corrente (vedi le “Situazioni Patrimoniali” e gli estratti conto prodotti da parte attrice come doc. 4, 24, 44-47, 52, 53; vedi quanto indicato atto di citazione: “in realtà,
CP_2 non impiegò affatto le suddette risorse finanziarie per l'acquisto di obbligazioni desti- nate al conto titoli della signora IL;
tant'è vero che il 1° aprile 2010, quando ella, su indicazione di disinvestì completamente tutti i titoli, fondi di investimento di
CP_2 diritto estero e SICAV presenti sul suo conto titoli DB, su di esso si trovavano soltanto i titoli già presenti al 31 dicembre 2009 (come risultanti dal doc. 4, “situazione patrimo- niale previdenziale al 31 dicembre 2009”, nel quale risultavano fondi e sicav per un controvalore di circa 171.000) e niente altro, mentre invece avrebbero dovuto essere presenti i titoli che per conto della banca, era stato incaricato di acquistare ( v.
CP_2 doc. 24) […] A questo punto, se avesse dato seguito al mandato della signora
CP_2
il conto titoli DB intestato a costei avrebbe dovuto avere, al suo attivo, inve- CP_1 stimenti per € 200.000,00 ( € 100.000 del gennaio 2010, € 50.000 dell'aprile 2010 e €
50.000 del giugno 2010). Invece, nella “Situazione patrimoniale al 30 giugno 2010”, su carta intestata “ Finanza & TU CA Gruppo DeuTS BA” (doc. 24) il conto ti- toli riporta un patrimonio di valore pari a zero”; “tali movimenti hanno prosciugato del tutto anche il conto liquidità presso la DB (sul quale, al 30 giugno 2011, residuava- no € 1.231,85, cfr. doc. 46), portando le somme consegnate a er investimenti e CP_2 da questi, evidentemente, non impiegate a tal fine, ad euro 280.000,00: come si evince dai prospetti periodici DB in merito alla situazione patrimoniale della attrice, ove il saldo del conto titoli rimane sempre pari a zero e il saldo del conto corrente sempre pa- ri a poco più di euro 1.000 ( cfr. doc. 34, situazione al 31 dicembre 2010, doc. 43, situa- zione al 30 giugno 2011, docc. 44-47, situazione al 30 settembre, 31 dicembre 2011, 31 marzo 2012, 30 giugno 2012)”; era quindi palese in base ai rendiconti che la banca ave- va periodicamente inviato e che erano nella disponibilità della IG.ra che gli CP_1 eventuali, plurimi investimenti prospettati dal el lungo arco temporale dal gen- CP_2
13 naio 2010 al maggio 2011, ove reali, sarebbero avvenuti comunque al di fuori del regola- re rapporto in essere con;
Parte_1
D) è pur vero che gli assegni circolari consegnati al vevano come beneficia- CP_2 rio la WS TM S.A. (società i cui prodotti di investimento erano distribuiti da diversi operatori del mercato tra i quali anche e l'allora Finanza & Futu- Parte_1 ro) ma le “schede di prenotazione” prodotte da parte attrice in primo grado fanno riferi- mento ad operazioni del tutto incongruenti rispetto agli assegni: prestiti obbligazionari
, “pronti contro termine”; i moduli relativi ai prestiti obbligazionari peral- Parte_1 tro indicano chiaramente come unica modalità di pagamento prevista l'addebito sul con- to corrente dell'investitore acceso presso , con successiva conferma scritta Parte_1 dell'avvenuto investimento e comunque sono compilati in modo del tutto sommario, senza indicazione dei dati essenziali (vedi doc. 7, 31, 33, 40 e 42 prodotti da parte attrice in primo grado); i moduli relativi ai “pronti contro termine” sono compilati solo per la ci- fra, i tassi di interesse (vedi doc. 15-17 di parte attrice)
14 E) significativo è poi, come evidenziato da parte appellante, che la IG.ra CP_1 anche dopo il 2016 abbia continuato a rivolgersi esclusivamente al ricevendo CP_2 rimborsi parziali, per circa 80.000,00 euro, provenienti da conti correnti personali dello stesso CP_2
Tali elementi complessivamente e congiuntamente valutati conducono in effetti a ritenere che la IG.ra pur pienamente consapevole, anche per diretta espe- CP_1 rienza, delle corrette modalità con le quali dovevano essere effettuati gli investimenti, abbia tenuto una condotta del tutto anomala, di “consapevole acquiescenza alla violazio- ne delle regole gravanti sul promotore” e soprattutto chiaramente indicativa del fatto che gli eventuali investimenti sarebbero comunque avvenuti al di fuori dell'iniziale rapporto con e l'allora Finanza & TU (gli importi erano previamente trasferiti Parte_1
15 presso altro istituto di credito;
dai rendiconti del lungo arco temporale emergeva in mo- do palese che nessun investimento era effettuato tramite;
la IG.ra Parte_1 [...] si è rivolta inizialmente al solo ottenendo rimborsi parziali provenienti da Per_1 CP_2 conti correnti personali dello stesso), con esclusione quindi della responsabilità ex art. 31
TUF.
6. Rimane assorbito il quinto motivo, relativo alla quantificazione del danno.
7. Parte appellata deve essere condannata, come richiesto, al rimborso degli impor- ti versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi tra le altre Cass 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne consegue che gli in- teressi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass 23/03/2010, n.6942; Cass. 17/12/2010 n. 25589)
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado in € 11.229,00 (fase di studio € 1.772,00; fase introduttiva € 1.169,00; fase istruttoria € 5.206,00; fase decisionale € 3.082,00) e per il presente giudizio di appello in € 7.120,00 (fase di studio € 2.195,00; fase introduttiva € 1.276,00; fase decisionale €
3.649,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , av- Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 verso la sentenza n. 3523/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/12/2022, così provvede
IN RIFORMA della sentenza impugnata
1) rigetta le domande di nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
2) condanna a restituire a al Controparte_1 Parte_1 rimborso degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interes- si legali dalla data del pagamento al saldo
2) condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 11.229,00 e per il pre- sente giudizio di appello in € 7.120,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA co- me per legge
Così deciso nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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