TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17564/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAPPALARDO ANNA Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. FOLCO PAOLO Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
la ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione ed il convenuto accetta la rinuncia. le parti dichiarano che la figlia deve essere considerata economicamente Per_1 autosufficiente. La casa coniugale viene assegnata alla signora che la abiterà insieme ai figli. Pt_1
pagina 1 di 3 Il sig. verserà alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_2
la somma di euro 250 (euro 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_3 da protocollo del Tribunale di Torino;
la signora potrà trattenere l'intero Parte_1 ammontare dell'assegno unico. Spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO, il 22/10/2012.
Dal matrimonio sono nati tre figli: nata il [...], maggiorenne ed Persona_4 economicamente autosufficiente, nato il [...] e Persona_5 C.F._1 nato il [...], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
05/06/2025.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato sentiva le parti ed i rispettivi difensori. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e le parti all'esito dichiaravano di aver raggiunto accordo.
Il Giudice Delegato visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico;
parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e parte convenuta ha accettato la rinuncia. pagina 2 di 3 Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
DA' ATTO che le parti dichiarano che la figlia è economicamente autosufficiente. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale alla signora che la abiterà insieme ai figli. Pt_1
DISPONE che il sig. versi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese per il mantenimento dei CP_1
Per_ figli e la somma di euro 250 (euro 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti dichiarano che la signora potrà trattenere l'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17564/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAPPALARDO ANNA Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. FOLCO PAOLO Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
la ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione ed il convenuto accetta la rinuncia. le parti dichiarano che la figlia deve essere considerata economicamente Per_1 autosufficiente. La casa coniugale viene assegnata alla signora che la abiterà insieme ai figli. Pt_1
pagina 1 di 3 Il sig. verserà alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_2
la somma di euro 250 (euro 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_3 da protocollo del Tribunale di Torino;
la signora potrà trattenere l'intero Parte_1 ammontare dell'assegno unico. Spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO, il 22/10/2012.
Dal matrimonio sono nati tre figli: nata il [...], maggiorenne ed Persona_4 economicamente autosufficiente, nato il [...] e Persona_5 C.F._1 nato il [...], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
05/06/2025.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato sentiva le parti ed i rispettivi difensori. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e le parti all'esito dichiaravano di aver raggiunto accordo.
Il Giudice Delegato visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico;
parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e parte convenuta ha accettato la rinuncia. pagina 2 di 3 Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
DA' ATTO che le parti dichiarano che la figlia è economicamente autosufficiente. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale alla signora che la abiterà insieme ai figli. Pt_1
DISPONE che il sig. versi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese per il mantenimento dei CP_1
Per_ figli e la somma di euro 250 (euro 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti dichiarano che la signora potrà trattenere l'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3