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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2162/22 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 27.11.2024;
promossa da
, Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._1
Belpasso, Via VIII Traversa n. 81, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Prezzavento che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attore
contro
CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Catania, Corto Italia n. 302, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Fiorito, che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Viviana Valenti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
pagina 1 di 7 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi questo Tribunale al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto CP_1
stipulato fra le parti per inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione, in favore dell'attore, delle somme indebitamente versate a titolo di corrispettivo, pari ad € 7.270,00.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 23.12.2020, stipulava con un contratto CP_1
avente ad oggetto, in relazione al corso di laurea in farmacia presso l'Università di Catania, un servizio di didattica e di assistenza della durata di 10 mesi, con inizio il 07.01.2021. Il corrispettivo pattuito era pari ad € 12.550,00 (di cui, ad oggi, corrisposti € 7.270,00), da versare in cinque rate mensili (ciascuna di € 1.760,00), con un anticipo, alla data della sottoscrizione del contratto, di € 3.750,00.
nello specifico, deduceva l'inadempimento della società convenuta, Parte_1
lamentando l'inadeguatezza, sotto il profilo professionale, del servizio di didattica offerto e la circostanza che non avrebbe adempiuto a quanto pattuito verbalmente prima della CP_1
sottoscrizione del contratto, ossia che le lezioni avrebbero dovuto svolgersi con cadenza giornaliera ed in presenza. Con nota del 20.05.2021, comunicava, quindi, la volontà di recedere dal contratto stante il mancato rispetto delle condizioni concordate. Avendo dato riscontro negativo a tale nota CP_1
deducendo, a contrario, l'inadempimento di per le obbligazioni economiche Parte_1
assunte, parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. con condanna alla restituzione del corrispettivo già versato.
Si costituiva in giudizio contestando in toto la domanda attorea in quanto infondata in CP_1
fatto ed in diritto e deducendo, a sua volta, l'inadempimento dell'odierno attore per avere interrotto il pagina 2 di 7 pagamento delle rate mensili pur continuando ad usufruire del servizio offerto.
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione della prova per testi, a seguito della quale, all'udienza del 27.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto proposta da è infondata e, per Parte_1
l'effetto, deve essere rigettata.
In particolare, deduceva l'inadempimento di per non avere la Parte_1 CP_1
società convenuta rispettato le condizioni pattuite (ossia che le lezioni avrebbero dovuto svolgersi con cadenza giornaliera e, principalmente, in presenza) e garantito, sotto il profilo della professionalità, il servizio di didattica offerto.
Occorre, al riguardo, preliminarmente evidenziare che l'art. 1453 c.c., nel disciplinare l'istituto della risoluzione per inadempimento (quale rimedio volto a riequilibrare gli interessi dedotti nel contratto),
legittima la parte a domandare la risoluzione ogniqualvolta il rapporto contrattuale, come programmato dalle parti contraenti, non può realizzarsi a causa dell'inadempimento di una di esse.
In punto di diritto, infatti, è noto che nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto per cui è causa) ciascuna prestazione trova fondamento e giustificazione nell'altra. Conseguentemente, il venir meno di una delle prestazioni ovvero il mancato rispetto delle condizioni contrattuali pattuite
(determinando il venir meno anche della causa che giustifica la controprestazione) legittima la parte che subisce l'inadempimento a liberarsi dall'obbligo di eseguire la propria prestazione.
Ai fini della risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c., è necessario che l'inadempimento
(ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale) sia imputabile e di non scarsa importanza (c.d. inadempimento qualificato). L'inadempimento, quindi, oltre a dover essere tale da sconvolgere l'equilibrio contrattuale (così da potersi ritenere “grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c.), deve altresì essere imputabile alla parte, la quale cioè deve non avere adempiuto volutamente o per colpa la pagina 3 di 7 prestazione dovuta.
Ne deriva, quindi, che solo un inadempimento grave ed imputabile giustifica lo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.
In questa prospettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che «il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto,
limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto
adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto
adempimento» (Cass. Civ. n. 13793/2024).
Chiarito il quadro normativo al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, in particolare muovendo dalle risultanze probatorie versate in atti.
Nel caso di specie, invero, non ha fornito adeguata prova Parte_1
dell'inadempimento (grave ed imputabile) di parte convenuta, così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (che, com'è noto, impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso).
Ed infatti, il contratto stipulato fra e prevedeva Parte_1 CP_1
espressamente, nella parte dedicata alla descrizione del servizio di assistenza, «per ciascun esame, un
ciclo di incontri individuali con il tutor della durata media di 60 minuti e con cadenza media
bisettimanale, nel quale verrà svolto l'intero programma e fornita l'assistenza didattica necessaria al
sostenimento dell'esame; detti incontri individuali vengono svolti in orari e giorni da concordare nel
rispetto degli orari di apertura della sede».
Il contratto di cui si discute, quindi, non prevedeva in alcun modo lo svolgimento di lezioni con pagina 4 di 7 cadenza giornaliera, sì come riferito da Né, ancora, con riguardo alle Parte_1
modalità di svolgimento di tali lezioni, risulta dal contratto che queste avrebbero dovuto tenersi principalmente in presenza e, solo eccezionalmente, in via telematica.
L'odierno attore, in altri termini, ha posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di cui è causa il mancato rispetto di talune condizioni contrattuali, le quali, tuttavia, non trovano alcun riscontro e/o conferma nel contratto di cui si discute né di esse l'odierno appellante ha fornito adeguata prova in giudizio. Ed invero, non è presente in atti alcuna documentazione che consenta di ritenere,
come pattuite, tali circostanze.
Né, ancora, alcun rilievo probatorio in tal senso può essere attribuito alle dichiarazioni rese dai testi
( e , rispettivamente madre e fratello dell'odierno attore). Testimone_1 Testimone_2
Tali dichiarazioni, infatti, sebbene confermino quanto dedotto da parte attrice, non possono comunque ritenersi sufficienti ed utilizzabili ai fini di una valutazione positiva circa l'inadempimento della società convenuta. Ciò, proprio alla stregua di quanto espressamente stabilito nel contratto per cui
è causa, le cui condizioni ed obbligazioni, in quanto sottoscritte, devono intendersi riconosciute,
assunte e vincolanti tra le parti.
Ne deriva che, nel caso di specie, non avendo fornito prova adeguata del Parte_1
mancato rispetto delle condizioni contrattuali sopra richiamate (non risultando quest'ultime nemmeno nel contratto di cui si discute), non può considerarsi provato l'inadempimento di con la CP_1
conseguenza che nessun diritto alla restituzione dei corrispettivi già versati può riconoscersi.
Peraltro, con riferimento alle modalità di svolgimento delle lezioni, deve altresì rilevarsi che la società convenuta, nel contestare specificamente quanto dedotto dall'odierno attore (e, in particolare,
nel ritenere che nessun accordo in ordine alla circostanza che le lezione avrebbero dovuto svolgersi principalmente in presenza era stato pattuito), evidenziava, in ogni caso, che parte attrice usufruiva di
28 lezioni di cui solo 9 svolte in via telematica.
Sicché, avendo omesso di contestare (se non con mere allegazioni Parte_1
pagina 5 di 7 generiche) in ordine a tale circostanza e non risultando dal contratto una modalità predefinita di svolgimento delle lezioni, la circostanza dedotta dall'odierno attore non può considerarsi provata, oltre che per le ragioni sopra meglio descritte, anche alla luce del generale principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale infatti «Salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non
specificamente contestati dalla parte costituita».
Infine, altresì infondata appare la doglianza dedotta da secondo cui gli Parte_1
insegnati assegnati non fossero professionalmente adeguati ai fini del servizio di assistenza didattica offerto dal contratto ovvero che quest'ultimi non si rendessero disponibili nell'organizzazione della attività didattica da svolgere.
Parte convenuta, infatti, ha sufficientemente dimostrato, mediante adeguata produzione documentale, la competenza professionale degli insegnati assegnati a e, non Parte_1
essendo tale competenza smentita alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie (non avendo, nemmeno in tale ipotesi, parte attrice fornito alcuna prova contraria in tal senso ma solo generiche deduzioni), la stessa deve considerarsi certa e provata.
Gli elementi probatori acquisiti in giudizio (e, nello specifico, il contratto sottoscritto tra le parti),
quindi, non consentono di accertare un inadempimento da parte della società convenuta, la cui condotta non risulta avere determinato alcuna grave alterazione del sinallagma contrattuale, avendo CP_1
garantito il servizio di assistenza didattica offerto nel contratto di cui si discute, provvedendo
[...]
altresì, su richiesta dell'odierno attore, a sostituire taluni degli insegnati assegnategli sulla base della dedotta, ma non provata in giudizio, carenza di preparazione da parte degli stessi.
Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda di risoluzione proposta da Parte_1
non può, pertanto, trovare accoglimento.
[...]
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso, da contro disattesa ogni ulteriore Parte_1 CP_1
istanza così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per
[...]
legge.
Così deciso in Catania addì 22 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2162/22 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 27.11.2024;
promossa da
, Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._1
Belpasso, Via VIII Traversa n. 81, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Prezzavento che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attore
contro
CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Catania, Corto Italia n. 302, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Fiorito, che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Viviana Valenti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
pagina 1 di 7 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi questo Tribunale al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto CP_1
stipulato fra le parti per inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione, in favore dell'attore, delle somme indebitamente versate a titolo di corrispettivo, pari ad € 7.270,00.
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 23.12.2020, stipulava con un contratto CP_1
avente ad oggetto, in relazione al corso di laurea in farmacia presso l'Università di Catania, un servizio di didattica e di assistenza della durata di 10 mesi, con inizio il 07.01.2021. Il corrispettivo pattuito era pari ad € 12.550,00 (di cui, ad oggi, corrisposti € 7.270,00), da versare in cinque rate mensili (ciascuna di € 1.760,00), con un anticipo, alla data della sottoscrizione del contratto, di € 3.750,00.
nello specifico, deduceva l'inadempimento della società convenuta, Parte_1
lamentando l'inadeguatezza, sotto il profilo professionale, del servizio di didattica offerto e la circostanza che non avrebbe adempiuto a quanto pattuito verbalmente prima della CP_1
sottoscrizione del contratto, ossia che le lezioni avrebbero dovuto svolgersi con cadenza giornaliera ed in presenza. Con nota del 20.05.2021, comunicava, quindi, la volontà di recedere dal contratto stante il mancato rispetto delle condizioni concordate. Avendo dato riscontro negativo a tale nota CP_1
deducendo, a contrario, l'inadempimento di per le obbligazioni economiche Parte_1
assunte, parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. con condanna alla restituzione del corrispettivo già versato.
Si costituiva in giudizio contestando in toto la domanda attorea in quanto infondata in CP_1
fatto ed in diritto e deducendo, a sua volta, l'inadempimento dell'odierno attore per avere interrotto il pagina 2 di 7 pagamento delle rate mensili pur continuando ad usufruire del servizio offerto.
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione della prova per testi, a seguito della quale, all'udienza del 27.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto proposta da è infondata e, per Parte_1
l'effetto, deve essere rigettata.
In particolare, deduceva l'inadempimento di per non avere la Parte_1 CP_1
società convenuta rispettato le condizioni pattuite (ossia che le lezioni avrebbero dovuto svolgersi con cadenza giornaliera e, principalmente, in presenza) e garantito, sotto il profilo della professionalità, il servizio di didattica offerto.
Occorre, al riguardo, preliminarmente evidenziare che l'art. 1453 c.c., nel disciplinare l'istituto della risoluzione per inadempimento (quale rimedio volto a riequilibrare gli interessi dedotti nel contratto),
legittima la parte a domandare la risoluzione ogniqualvolta il rapporto contrattuale, come programmato dalle parti contraenti, non può realizzarsi a causa dell'inadempimento di una di esse.
In punto di diritto, infatti, è noto che nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto per cui è causa) ciascuna prestazione trova fondamento e giustificazione nell'altra. Conseguentemente, il venir meno di una delle prestazioni ovvero il mancato rispetto delle condizioni contrattuali pattuite
(determinando il venir meno anche della causa che giustifica la controprestazione) legittima la parte che subisce l'inadempimento a liberarsi dall'obbligo di eseguire la propria prestazione.
Ai fini della risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c., è necessario che l'inadempimento
(ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale) sia imputabile e di non scarsa importanza (c.d. inadempimento qualificato). L'inadempimento, quindi, oltre a dover essere tale da sconvolgere l'equilibrio contrattuale (così da potersi ritenere “grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c.), deve altresì essere imputabile alla parte, la quale cioè deve non avere adempiuto volutamente o per colpa la pagina 3 di 7 prestazione dovuta.
Ne deriva, quindi, che solo un inadempimento grave ed imputabile giustifica lo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.
In questa prospettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che «il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto,
limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto
adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto
adempimento» (Cass. Civ. n. 13793/2024).
Chiarito il quadro normativo al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, in particolare muovendo dalle risultanze probatorie versate in atti.
Nel caso di specie, invero, non ha fornito adeguata prova Parte_1
dell'inadempimento (grave ed imputabile) di parte convenuta, così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (che, com'è noto, impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso).
Ed infatti, il contratto stipulato fra e prevedeva Parte_1 CP_1
espressamente, nella parte dedicata alla descrizione del servizio di assistenza, «per ciascun esame, un
ciclo di incontri individuali con il tutor della durata media di 60 minuti e con cadenza media
bisettimanale, nel quale verrà svolto l'intero programma e fornita l'assistenza didattica necessaria al
sostenimento dell'esame; detti incontri individuali vengono svolti in orari e giorni da concordare nel
rispetto degli orari di apertura della sede».
Il contratto di cui si discute, quindi, non prevedeva in alcun modo lo svolgimento di lezioni con pagina 4 di 7 cadenza giornaliera, sì come riferito da Né, ancora, con riguardo alle Parte_1
modalità di svolgimento di tali lezioni, risulta dal contratto che queste avrebbero dovuto tenersi principalmente in presenza e, solo eccezionalmente, in via telematica.
L'odierno attore, in altri termini, ha posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di cui è causa il mancato rispetto di talune condizioni contrattuali, le quali, tuttavia, non trovano alcun riscontro e/o conferma nel contratto di cui si discute né di esse l'odierno appellante ha fornito adeguata prova in giudizio. Ed invero, non è presente in atti alcuna documentazione che consenta di ritenere,
come pattuite, tali circostanze.
Né, ancora, alcun rilievo probatorio in tal senso può essere attribuito alle dichiarazioni rese dai testi
( e , rispettivamente madre e fratello dell'odierno attore). Testimone_1 Testimone_2
Tali dichiarazioni, infatti, sebbene confermino quanto dedotto da parte attrice, non possono comunque ritenersi sufficienti ed utilizzabili ai fini di una valutazione positiva circa l'inadempimento della società convenuta. Ciò, proprio alla stregua di quanto espressamente stabilito nel contratto per cui
è causa, le cui condizioni ed obbligazioni, in quanto sottoscritte, devono intendersi riconosciute,
assunte e vincolanti tra le parti.
Ne deriva che, nel caso di specie, non avendo fornito prova adeguata del Parte_1
mancato rispetto delle condizioni contrattuali sopra richiamate (non risultando quest'ultime nemmeno nel contratto di cui si discute), non può considerarsi provato l'inadempimento di con la CP_1
conseguenza che nessun diritto alla restituzione dei corrispettivi già versati può riconoscersi.
Peraltro, con riferimento alle modalità di svolgimento delle lezioni, deve altresì rilevarsi che la società convenuta, nel contestare specificamente quanto dedotto dall'odierno attore (e, in particolare,
nel ritenere che nessun accordo in ordine alla circostanza che le lezione avrebbero dovuto svolgersi principalmente in presenza era stato pattuito), evidenziava, in ogni caso, che parte attrice usufruiva di
28 lezioni di cui solo 9 svolte in via telematica.
Sicché, avendo omesso di contestare (se non con mere allegazioni Parte_1
pagina 5 di 7 generiche) in ordine a tale circostanza e non risultando dal contratto una modalità predefinita di svolgimento delle lezioni, la circostanza dedotta dall'odierno attore non può considerarsi provata, oltre che per le ragioni sopra meglio descritte, anche alla luce del generale principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale infatti «Salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non
specificamente contestati dalla parte costituita».
Infine, altresì infondata appare la doglianza dedotta da secondo cui gli Parte_1
insegnati assegnati non fossero professionalmente adeguati ai fini del servizio di assistenza didattica offerto dal contratto ovvero che quest'ultimi non si rendessero disponibili nell'organizzazione della attività didattica da svolgere.
Parte convenuta, infatti, ha sufficientemente dimostrato, mediante adeguata produzione documentale, la competenza professionale degli insegnati assegnati a e, non Parte_1
essendo tale competenza smentita alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie (non avendo, nemmeno in tale ipotesi, parte attrice fornito alcuna prova contraria in tal senso ma solo generiche deduzioni), la stessa deve considerarsi certa e provata.
Gli elementi probatori acquisiti in giudizio (e, nello specifico, il contratto sottoscritto tra le parti),
quindi, non consentono di accertare un inadempimento da parte della società convenuta, la cui condotta non risulta avere determinato alcuna grave alterazione del sinallagma contrattuale, avendo CP_1
garantito il servizio di assistenza didattica offerto nel contratto di cui si discute, provvedendo
[...]
altresì, su richiesta dell'odierno attore, a sostituire taluni degli insegnati assegnategli sulla base della dedotta, ma non provata in giudizio, carenza di preparazione da parte degli stessi.
Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda di risoluzione proposta da Parte_1
non può, pertanto, trovare accoglimento.
[...]
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso, da contro disattesa ogni ulteriore Parte_1 CP_1
istanza così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per
[...]
legge.
Così deciso in Catania addì 22 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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