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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2024, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.80/ 2022 introdotta
D A
) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
FRANCIOSA ANNALISA;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “riconoscere nei confronti della convenuta spettante all'istante, in virtù della citata normativa, le richieste su formulare e conseguentemente il trattamento economico e normativo;
conseguenzialmente condannare la convenuta per le causali di cui in premessa, Controparte_1 al pagamento in favore dell'istante della somma di € 31728,61 o di quella maggiore o minore che riterrò di giustizia l'ON. Giudicante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme che verranno accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da qualificarsi in via equitativa;
condannare la resistente alle spese di lite del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito;
dichiarare come per legge l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”. 1 A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver lavorato presso i cantieri della società dal 25.6.2018 al novembre 2020, allorquando egli si Controparte_1
dimetteva per giusta causa. Esponeva di aver lavorato sempre per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 7:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00, svolgendo attività basilari, come la preparazione degli strumenti di cantiere e dei materiali. Precisava che fino al 18.10.2018 prestava la propria attività lavorativa in nero, senza regolare contratto di lavoro, ricevendo una retribuzione giornaliera di € 70,00; successivamente, dal 19.10.2018, il rapporto di lavoro veniva regolarizzato e, pertanto, riceveva la retribuzione nella misura indicata nelle buste paga allegate, secondo quanto previsto dal CCNL settore Edilizia-piccole e medie industrie.
Il ricorrente rappresentava inoltre di non aver goduto delle ferie spettanti né di aver ricevuto il pagamento dell'indennità sostitutiva, di non aver percepito la 13° e/o 14° mensilità, né il trattamento economico per le festività nazionali soppresse e per quelle lavorate, né i compensi per le riduzioni dell'orario di lavoro.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva la società convenuta che, pertanto, accertata la regolarità delle notifiche, deve essere dichiarata contumace.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicato.
Preliminarmente, si deve escludere che la contumacia della parte datoriale possa essere equiparata ad una fictio confessio e che possa applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 24885/14; Cass. 14623/2009).
Nel processo del lavoro, infatti, in caso di contumacia della parte convenuta opera, al contrario, la ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, per cui si finge che la parte che non si costituisce in giudizio abbia contestato lo stesso i fatti dedotti dal ricorrente. Dunque, a differenza dell'ipotesi in cui il convenuto si costituisce in giudizio e non contesta i fatti posti alla base della domanda, con la conseguenza che detti fatti vengono considerati pacifici, la contumacia della parte -osserva la Corte di Appello di Milano in data 4 febbraio 2020- non assume alcuna connotazione probatoria favorevole alla parte costituita, trovando applicazione i principi generali sull'onere probatorio.
Ciò premesso, devono richiamarsi i principi giurisprudenziali, nel tempo consolidatisi, in materia di differenze retributive e, in particolare, quello secondo cui il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova
2 dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, è stato affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente
(cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001). Di contro, per quanto riguarda il lavoro straordinario, sussiste un rigoroso onere della prova in capo al lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), il quale esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo: secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (da ultimo Sent. n.
13150/2018; Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre
2013, n. 22738;) e, tale onere, non può essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice. Quanto affermato costituisce la proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo l'orientamento della
Suprema Corte, infatti, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Sez. L, sent. n. 8006 del 14.08.1998). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario
(Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza del 17 ottobre 2001 n. 12695). Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di dedurre specificamente - e provare - non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998).
3 Ciò premesso in punto di diritto, innanzitutto, deve rilevarsi che dalle conclusioni articolate in ricorso si evince che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con la società per un periodo antecedente quello formalmente Controparte_1
risultante dalla versata documentazione in atti (19.11.2018).
In ogni caso, deve rilevarsi che anche dalla prova orale escussa, a causa dell'eccessiva genericità delle dichiarazioni rese dai testi, prive di riferimenti temporali specifici, non è possibile individuare elementi idonei a collocare nel tempo e nello spazio la prestazione lavorativa resa dal . Infatti, Pt_1
all'udienza del 17.5.2023 sono stati escussi i testi dallo stesso indicati, i quali hanno riferito di aver conosciuto il ricorrente e di averlo visto lavorare su uno dei cantieri della società di costruzione convenuta. In particolare, il sig. ha dichiarato di aver stipulato un contratto con Persona_1
la poi divenuta per il rifacimento del proprio Controparte_2 Controparte_1 immobile sito in Quadrelle alla via Umberto Nobile snc e che: “in quella circostanza ebbi modo di conoscere il sig. . Anzi preciso che a settembre del 2018 ho conosciuto il sig. Parte_1 [...]
poiché lo stesso, lavorando per la svolgeva le mansioni di operaio. Preciso che Parte_1 CP_1
il sig. festa si è occupato personalmente della ristrutturazione del primo piano, del rifacimento delle scale, della posa in opera delle piastrelle. Preciso che il sig. si è occupato personalmente della Pt_1 muratura, cioè di creare le …… degli ambienti con le relative chiusure. Preciso che il contratto di rifacimento dei lavori è stato stipulato a marzo del 2017 con la ma il sig. ha lavorato CP_1 Pt_1
presso il mio stabile dal settembre 2018. So che il sig. contemporaneamente al mio cantiere Pt_1 veniva occupato anche presso altri cantieri. […] Preciso che il sig. ha lavorato presso il mio Pt_1 cantiere dal settembre 2018 al settembre 2019. L'orario di lavoro del sig. dalle ore 7.00 alle Pt_1
13.00 con uno spacco e poi proseguiva nel pomeriggio fino alle 18.00. Nulla so in merito ad altro”.
Allo stesso modo, la sig.ra , precisato di aver stipulato un contratto con la CP_3 Testimone_1
oggi per alcuni lavori di ristrutturazione presso la propria abitazione, Controparte_2 CP_1 ha dichiarato di aver visto il ricorrente presso il cantiere a partire dall'estate 2018. Ella, tuttavia, ha dichiarato di non poter precisare i giorni e gli orari di lavoro ma di ricordare che il ricorrente non era sempre presente perché veniva assegnato anche ad altri cantieri.
Dunque, alla luce di ciò, deve ritenersi che il ricorrente svolgesse la propria prestazione, contemporaneamente, presso cantieri diversi, tanto è vero che gli stessi testi hanno riferito di aver conosciuto e visto lavorare il ricorrente nello stesso periodo in luoghi diversi. Di conseguenza, allo stato non è possibile stabilire per quante ore e per quanti giorni complessivamente il ricorrente abbia la propria prestazione in favore della e, in particolare, se la prestazione sia stata Controparte_1 resa oltre l'orario ordinario, così come previsto in contratto, senza godere delle ferie spettanti.
4 Deve rilevarsi inoltre che non sono state riscontrate in atti le buste paga del ricorrente, non potendo in tal modo neppure accertare quanto dallo stesso già percepito durante il rapporto di lavoro.
Per tutti questi motivi, deve dichiararsi l'infondatezza della domanda volta al pagamento di ulteriori differenze retributive, restando assorbita ogni ulteriore domanda, ivi compresa quella relativa al versamento della contribuzione previdenziale omessa.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-Settore Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino il 17.4.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.80/ 2022 introdotta
D A
) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
FRANCIOSA ANNALISA;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “riconoscere nei confronti della convenuta spettante all'istante, in virtù della citata normativa, le richieste su formulare e conseguentemente il trattamento economico e normativo;
conseguenzialmente condannare la convenuta per le causali di cui in premessa, Controparte_1 al pagamento in favore dell'istante della somma di € 31728,61 o di quella maggiore o minore che riterrò di giustizia l'ON. Giudicante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme che verranno accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da qualificarsi in via equitativa;
condannare la resistente alle spese di lite del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito;
dichiarare come per legge l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”. 1 A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver lavorato presso i cantieri della società dal 25.6.2018 al novembre 2020, allorquando egli si Controparte_1
dimetteva per giusta causa. Esponeva di aver lavorato sempre per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 7:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00, svolgendo attività basilari, come la preparazione degli strumenti di cantiere e dei materiali. Precisava che fino al 18.10.2018 prestava la propria attività lavorativa in nero, senza regolare contratto di lavoro, ricevendo una retribuzione giornaliera di € 70,00; successivamente, dal 19.10.2018, il rapporto di lavoro veniva regolarizzato e, pertanto, riceveva la retribuzione nella misura indicata nelle buste paga allegate, secondo quanto previsto dal CCNL settore Edilizia-piccole e medie industrie.
Il ricorrente rappresentava inoltre di non aver goduto delle ferie spettanti né di aver ricevuto il pagamento dell'indennità sostitutiva, di non aver percepito la 13° e/o 14° mensilità, né il trattamento economico per le festività nazionali soppresse e per quelle lavorate, né i compensi per le riduzioni dell'orario di lavoro.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva la società convenuta che, pertanto, accertata la regolarità delle notifiche, deve essere dichiarata contumace.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicato.
Preliminarmente, si deve escludere che la contumacia della parte datoriale possa essere equiparata ad una fictio confessio e che possa applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 24885/14; Cass. 14623/2009).
Nel processo del lavoro, infatti, in caso di contumacia della parte convenuta opera, al contrario, la ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, per cui si finge che la parte che non si costituisce in giudizio abbia contestato lo stesso i fatti dedotti dal ricorrente. Dunque, a differenza dell'ipotesi in cui il convenuto si costituisce in giudizio e non contesta i fatti posti alla base della domanda, con la conseguenza che detti fatti vengono considerati pacifici, la contumacia della parte -osserva la Corte di Appello di Milano in data 4 febbraio 2020- non assume alcuna connotazione probatoria favorevole alla parte costituita, trovando applicazione i principi generali sull'onere probatorio.
Ciò premesso, devono richiamarsi i principi giurisprudenziali, nel tempo consolidatisi, in materia di differenze retributive e, in particolare, quello secondo cui il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha solo l'onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova
2 dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore (Cass. ord. n. 21512/2019). In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, è stato affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente
(cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001). Di contro, per quanto riguarda il lavoro straordinario, sussiste un rigoroso onere della prova in capo al lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), il quale esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo: secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (da ultimo Sent. n.
13150/2018; Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre
2013, n. 22738;) e, tale onere, non può essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice. Quanto affermato costituisce la proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo l'orientamento della
Suprema Corte, infatti, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Sez. L, sent. n. 8006 del 14.08.1998). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario
(Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza del 17 ottobre 2001 n. 12695). Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di dedurre specificamente - e provare - non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998).
3 Ciò premesso in punto di diritto, innanzitutto, deve rilevarsi che dalle conclusioni articolate in ricorso si evince che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con la società per un periodo antecedente quello formalmente Controparte_1
risultante dalla versata documentazione in atti (19.11.2018).
In ogni caso, deve rilevarsi che anche dalla prova orale escussa, a causa dell'eccessiva genericità delle dichiarazioni rese dai testi, prive di riferimenti temporali specifici, non è possibile individuare elementi idonei a collocare nel tempo e nello spazio la prestazione lavorativa resa dal . Infatti, Pt_1
all'udienza del 17.5.2023 sono stati escussi i testi dallo stesso indicati, i quali hanno riferito di aver conosciuto il ricorrente e di averlo visto lavorare su uno dei cantieri della società di costruzione convenuta. In particolare, il sig. ha dichiarato di aver stipulato un contratto con Persona_1
la poi divenuta per il rifacimento del proprio Controparte_2 Controparte_1 immobile sito in Quadrelle alla via Umberto Nobile snc e che: “in quella circostanza ebbi modo di conoscere il sig. . Anzi preciso che a settembre del 2018 ho conosciuto il sig. Parte_1 [...]
poiché lo stesso, lavorando per la svolgeva le mansioni di operaio. Preciso che Parte_1 CP_1
il sig. festa si è occupato personalmente della ristrutturazione del primo piano, del rifacimento delle scale, della posa in opera delle piastrelle. Preciso che il sig. si è occupato personalmente della Pt_1 muratura, cioè di creare le …… degli ambienti con le relative chiusure. Preciso che il contratto di rifacimento dei lavori è stato stipulato a marzo del 2017 con la ma il sig. ha lavorato CP_1 Pt_1
presso il mio stabile dal settembre 2018. So che il sig. contemporaneamente al mio cantiere Pt_1 veniva occupato anche presso altri cantieri. […] Preciso che il sig. ha lavorato presso il mio Pt_1 cantiere dal settembre 2018 al settembre 2019. L'orario di lavoro del sig. dalle ore 7.00 alle Pt_1
13.00 con uno spacco e poi proseguiva nel pomeriggio fino alle 18.00. Nulla so in merito ad altro”.
Allo stesso modo, la sig.ra , precisato di aver stipulato un contratto con la CP_3 Testimone_1
oggi per alcuni lavori di ristrutturazione presso la propria abitazione, Controparte_2 CP_1 ha dichiarato di aver visto il ricorrente presso il cantiere a partire dall'estate 2018. Ella, tuttavia, ha dichiarato di non poter precisare i giorni e gli orari di lavoro ma di ricordare che il ricorrente non era sempre presente perché veniva assegnato anche ad altri cantieri.
Dunque, alla luce di ciò, deve ritenersi che il ricorrente svolgesse la propria prestazione, contemporaneamente, presso cantieri diversi, tanto è vero che gli stessi testi hanno riferito di aver conosciuto e visto lavorare il ricorrente nello stesso periodo in luoghi diversi. Di conseguenza, allo stato non è possibile stabilire per quante ore e per quanti giorni complessivamente il ricorrente abbia la propria prestazione in favore della e, in particolare, se la prestazione sia stata Controparte_1 resa oltre l'orario ordinario, così come previsto in contratto, senza godere delle ferie spettanti.
4 Deve rilevarsi inoltre che non sono state riscontrate in atti le buste paga del ricorrente, non potendo in tal modo neppure accertare quanto dallo stesso già percepito durante il rapporto di lavoro.
Per tutti questi motivi, deve dichiararsi l'infondatezza della domanda volta al pagamento di ulteriori differenze retributive, restando assorbita ogni ulteriore domanda, ivi compresa quella relativa al versamento della contribuzione previdenziale omessa.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-Settore Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino il 17.4.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
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